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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6275 |
1. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - (Diritto di reclamo). - 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
a) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
b) al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale, al sindaco, al garante dei diritti dei detenuti eventualmente nominati dalla regione, dalla provincia e dal comune;
c) al magistrato di sorveglianza;
d) al Capo dello Stato.
2. Il reclamo proposto al magistrato di sorveglianza può avere ad oggetto un provvedimento adottato o la omissione di un provvedimento richiesto o la preclusione a uno spazio trattamentale o la determinazione o il mantenimento di una situazione del reclamante che determinano la violazione di un diritto o una condizione del reclamante diversa da quella prevista dalla legge.
3. In particolare, il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la retribuzione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
b) i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sotto il profilo della legittimità e del merito.
4. Il magistrato di sorveglianza provvede sul reclamo con ordinanza, nella quale, se accoglie il reclamo, indica quale debba essere la decisione o la condotta che l'amministrazione penitenziaria deve tenere, secondo le rispettive competenze della direzione dell'istituto o del provveditorato regionale o del dipartimento della amministrazione penitenziaria o di tutti o alcuni di tali soggetti.
5. Il procedimento si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, compresa la direzione dell'istituto interessata, che ha diritto a comparire ed è, comunque, invitata a esprimere, se lo ritiene, le proprie osservazioni. Il magistrato di sorveglianza può anche disporre che il direttore dell'istituto compaia per fornire i chiarimenti che ritenga necessari. Nell'avviso di udienza deve essere specificato l'oggetto del reclamo.
6. Nel provvedere, il magistrato di sorveglianza indica anche le situazioni di gestione degli istituti che condizionano il provvedimento reclamato, specificando tali condizionamenti e individuando a chi siano addebitabili.
7. Contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione anche da parte della direzione dell'istituto interessata.
8. L'amministrazione penitenziaria si deve conformare alla decisione adottata dal magistrato di sorveglianza».
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