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PDL 4604-C

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4604-C



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 21 settembre 2005 (v. stampato Senato n. 3600)

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 12 gennaio 2006

RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UNA NUOVA DELIBERAZIONE CON MESSAGGIO MOTIVATO A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE
il 20 gennaio 2006 (v. stampato Doc. I, n. 7)

d'iniziativa del deputato PECORELLA

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento

(Relatore: BERTOLINI)


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 26 gennaio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4604-B, recante disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, predisposto dalla II Commissione (Giustizia) a seguito del rinvio alle Camere disposto, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica;

            rilevato che le disposizioni dalla stessa recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che le modificazioni apportate dalla Commissione di merito siano in linea con le indicazioni contenute nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

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TESTO
rinviato dal
Presidente della Repubblica
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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

      «Art. 593. (Casi di appello). - 1. Identico.

        2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2. Se il giudice non dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rigetta l'appello e provvede ai sensi dell'articolo 591.
      2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».       3. Identico».

Art. 2.

Art. 2.

      1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.

      Identico.

Art. 3.

Art. 3.

      1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      Identico.

      «1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di


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archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

Art. 4.

Art. 4.

      1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

          a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

          b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

      2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.

      3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».

Art. 5.

Art. 5.

      1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».


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Art. 6.
        1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
            b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».

Art. 6.

Art. 7.

      1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».

Art. 7.

Art. 8.

      1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          a) identico:

              «d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile»;

              «d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma degli articoli 495, comma 2, 507 e 603, comma 2»;

          b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          b) identico:

              «e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione».

              «e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».


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Art. 8.

Art. 9.

      1. All'articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima».

      «1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima».

 

Art. 10.
        1. L'articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato.
        2. All'articolo 36, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.

Art. 9.

Art. 11.

      1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

      1. Identico.

      2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni.       2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale.       3. Identico.


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