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PDL 6272-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6272-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro degli affari esteri
(FINI)

dal ministro della difesa
(MARTINO)

e dal ministro dell'interno
(PISANU)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Presentato il 18 gennaio 2006

(Relatori: per la III Commissione, SELVA;
per la IV Commissione, RAMPONI)


NOTA:  Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), il 25 gennaio 2006, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6272 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a prorogare la partecipazione di personale italiano alle varie missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese, introducendo o rinviando alla normativa strumentale al loro svolgimento;

                nel disciplinare la materia delle missioni internazionali, il provvedimento in esame reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, in conseguenza della carenza - rilevata più volte dal Comitato in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge sulla materia - di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse;

                confermando l'inversione di tendenza rispetto ai decreti-legge n. 64 del 2002 e n. 4 del 2003 (già iniziata con il decreto-legge n. 165 del 2003 e proseguita nei provvedimenti successivi di analogo contenuto), esso indica in maniera specifica denominazione e luogo di svolgimento delle missioni prorogate; disciplina l'indennità di missione rinviando direttamente alla normativa di settore e non ai decreti-legge che hanno disciplinato le precedenti missioni; rinvia alla disciplina disposta dai decreti-legge n. 451 del 2001 e n. 165 del 2003 indicando espressamente gli articoli di tali decreti, contribuendo a porre le basi di una futura disciplina stabilmente applicabile alle missioni di contingenti militari all'estero;

                reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 7, comma 1, autorizza i comandanti dei contingenti militari, nei casi di necessità ed urgenza, «ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato»);

                la tecnica della novellazione - agli articoli 17, 18 e 19 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

 

Pag. 3

                è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 3 - ove si proroga al 30 giugno 2006 il termine relativo all'operazione «Joint Enterprise», cui fanno riferimento le missioni KFOR, MSU e NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo - dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare l'elenco delle missioni ivi richiamate con un esplicito riferimento alla missione denominata «NATO HQ Sarajevo», che si svolge nello stesso contesto operativo delle missioni NATO Headquarters Skopje e NATO Headquarters Tirana, che sono invece espressamente indicate;

                all'articolo 9, comma 4 - che proroga al 30 giugno 2006 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima - dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento alla nuova missione dell'Unione europea, denominata EUPAT (European Union Police Advisory Team), avendo quest'ultima rilevato i compiti e le attività della missione EUPOL Proxima, che risulta ormai conclusa il 14 dicembre 2005.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 6272, di conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 2006, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali»,

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «difesa e Forze armate» e «sistema tributario e contabile dello Stato», che, rispettivamente, le lettere a), d) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            osservato, altresì, che le disposizioni recate dagli articoli 12 e 18 appaiono riconducibili, rispettivamente, alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «ordine pubblico e sicurezza», la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalle lettere l) ed h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre quelle di cui all'articolo 15

 

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sembrano riconducibili alla materia «tutela della salute», affidata alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e Programmazione)

      La V Commissione,

          esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

      all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          a-bis) al comma 3, dopo le parole: «pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006».


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di diretta competenza, il disegno di legge n. 6272, recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali»;

            valutato il provvedimento con particolare riferimento agli articoli 5, 7 e 13;

            osservato che tali disposizioni riguardano, in linea generale, norme derogatorie in materia contabile ovvero in tema di ricorso a lavori in economia;

 

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            rilevato che le citate disposizioni non presentano, per quanto di competenza, profili di problematicità, trattandosi, in sostanza, di norme già contenute in precedenti decreti-legge di analogo tenore e più volte prorogate;

            esprime:

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

            esaminato il disegno di legge n. 6272, di conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 2006, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

Pag. 6


TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

      1. Il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Pag. 7


Allegato.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 2, al comma 1, le parole: «del 12 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 novembre 2005».

        All'articolo 17, nella rubrica, le parole: «lettera c)sono soppresse.

      All'articolo 19, comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 3,» sono inserite le seguenti: «dopo le parole: "pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005" sono inserite le seguenti: "e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006" e».

 

Pag. 8-9



Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali;

        Vista l'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005, relativa alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah);

        Vista la risoluzione n. 1642 adottata dai Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 dicembre 2005, relativa alla missione denominata United Nations Peacekeepinq Force in Cipro (UNFICYP);

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Partecipazione di personale militare a missioni internazionali)
Articolo 1.
(Partecipazione di personale militare a missioni internazionali)

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare

        Identico.


Pag. 10-11
alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:

              a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;

              b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

              c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

              d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

              e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

        4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in BosniaErzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU,

        5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        6. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        7. È autorizzata fino a 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

Pag. 12-13
        8. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica dei Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
Articolo 2.
(Missione UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah).
Articolo 2.
(Missione UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah).

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2005.

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 25 novembre 2005.

Articolo 3.
(Missione ONU a Cipro).
Articolo 3.
(Missione ONU a Cipro).

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.

      Identico.
Articolo 4.
(Missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan).
Articolo 4.
(Missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan).

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.

      Identico.

Articolo 5.
(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).
Articolo 5.
(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).

        1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001,

      Identico.


Pag. 14-15
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
Articolo 6.
(Consiglieri diplomatici).
Articolo 6.
(Consiglieri diplomatici).

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan, di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico dei comandante della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2.

      Identico.

        2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4.
Articolo 7.
(Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali).
Articolo 7.
(Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali).

        1. AI fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:

      Identico.

              a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;

              b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;

              c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.

        2. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.


Pag. 16-17
Articolo 8.
(Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena).
Articolo 8.
(Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena).

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

      Identico.

Articolo 9.
(Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).
Articolo 9.
(Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

      Identico.

        2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di curo 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.
Articolo 10.
(Indennità di missione).
Articolo 10.
(Indennità di missione).

        1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data

      Identico.


Pag. 18-19
di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4 e 6 e agli articoli 2, 4 e 9, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
        2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 4, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
        3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 5, nella misura intera.
        4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera d), 5, 7, 8 e 9, e agli articoli 3 e 9, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
        5. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 6 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 6, comma 1, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
        6. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
Articolo 11.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).
Articolo 11.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

        1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

      Identico.

Pag. 20-21
Articolo 12.
(Disposizioni in materia penale).
Articolo 12.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

      Identico.

        2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
        3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
        4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e agli articoli 2, 3, 4 e 9, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 dei 2002.
Articolo. 13.
(Disposizioni in materia contabile).
Articolo. 13.
(Disposizioni in materia contabile).

      1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20.

      Identico.

Articolo. 14.
(Rinvii normativi).
Articolo. 14.
(Rinvii normativi).

      1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

      Identico.

Articolo. 15.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).
Articolo. 15.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

      1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale

      Identico.


Pag. 22-23
indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine dì individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
Articolo. 16.
(Interpretazione autentica di disposizioni in materia di trattamenti economici per servizi prestati all'estero).
Articolo. 16.
(Interpretazione autentica di disposizioni in materia di trattamenti economici per servizi prestati all'estero).

      1. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b) e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

      Identico.

Articolo. 17.
(Modifica dell'articolo 1, comma 102, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Articolo. 17.
(Modifica dell'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

      1. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «al personale militare estero» sono sostituite dalle seguenti: «al personale militare e civile delle Forze armate estere».

      Identico.

Articolo. 18.
(Modifica dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185).
Articolo. 18.
(Modifica dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185).

      1. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: «titolare esclusivo della potestà sul figlio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali».

      Identico.

Pag. 24-25
Articolo. 19.
(Modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, e all'articolo 23 della legge 23 agosto 2004, n. 226).
Articolo. 19.
(Modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, e all'articolo 23 della legge 23 agosto 2004, n. 226).

      1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2005»;

          a) identica;

          b) al comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,».

          b) al comma 3, dopo le parole: «pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006» e dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,».

      2. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico.

          a) alla lettera b), le parole: «821 unità» sono sostituite dalle seguenti: «478 unità»;

          b) alla lettera c), le parole: «749 unità» sono sostituite dalle seguenti: «406 unità».

Articolo. 20.
(Copertura finanziaria).
Articolo. 20.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 19, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo. 21.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Pag. 26-27

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006.

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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