Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

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PDL 6259-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6259-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione

Presentato l'11 gennaio 2006

(Relatore: MAZZONI)


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 24 gennaio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6259 e rilevato che:

            esso reca disposizioni tra loro eterogenee, pur se genericamente attinenti all'ambito dell'organizzazione amministrativa dello Stato e di enti pubblici nazionali;

            reca, all'articolo 22, comma 1, una disposizione la cui applicazione presuppone l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario previsto dalla legge n. 150 del 2005, finendo per incidere sugli stessi principi e criteri direttivi della delega; tale circostanza suscita perplessità sia per quanto concerne il limite di contenuto dei decreti legge di cui all'articolo 15, lettera a) della legge n. 400 del 1988, sia in ordine al requisito della «immediata applicabilità», statuito dall'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 400;

            dispone, all'articolo 6, comma 3, la novellazione integrale di una norma, che a sua volta era stata modificata da un decreto legge attualmente all'esame del Senato (n. 250 del 5 dicembre 2005), determinando una sovrapposizione di fonti normative che rende incerta l'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

            incide su fonti normative di rango secondario;

            modifica in alcuni casi disposizioni vigenti senza procedere ad una loro esplicita novellazione;

            reca in alcuni articoli rubriche non pienamente corrispondenti al contenuto delle norme (in particolare: all'articolo 20, la rubrica fa riferimento a disposizioni urgenti in materia di energia elettrica mentre i commi 9 e 10 concernono l'industria bellica; all'articolo 31, il tenore della rubrica non appare corrispondente al complessivo contenuto dell'articolo);

            la tecnica della novellazione - agli artt. 1, comma 7, lettera a); 2, 6, comma 2, 10, comma 1; 20, comma 4; 25; 29, comma 1, lettera a) - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            reca, all'articolo 1, comma 3, lettera e), un rinvio ad una disposizione ormai abrogata: l'articolo 18 della legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001) è stato abrogato, infatti, a decorrere dal 1o gennaio 2006, dall'articolo 75 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n 82 del 2005;

 

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            reca, all'articolo 24, una errata numerazione di un comma (l'articolo in esame inserisce un comma 1-bis nell'ambito dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel quale è già presente un comma numerato 1-bis);

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            si sopprima la disposizione contenuta nell'articolo 22, comma 1 - che ai fini del conferimento di specifiche funzioni direttive e semidirettive previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 7 a 16, e lettera i), numeri 1 e 2, della legge n. 150 del 2005, individua ulteriori parametri di valutazione per il CSM (ed in particolare lo svolgimento, almeno biennale, da parte dei magistrati ordinari di funzioni presso uffici di diretta collaborazione di Ministri, di capo o vicecapo presso Dipartimenti e di incarichi di livello dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di funzioni di coordinamento dell'attività normativa del Governo svolte presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della stessa Presidenza) - in quanto il limite di contenuto dei decreti legge indicato dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, vietando al Governo di conferire deleghe mediante decreti legge, appare ricomprendere anche il divieto di incidere, anche in via indiretta, su norme della delega stessa;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 3, lettera e) si sopprima il riferimento all'articolo 18 della legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001), che risulta abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2006, dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale);

            all'articolo 23, comma 3, si sostituisca il riferimento normativo errato alla legge n. 17 del 1983, con il riferimento corretto alla legge 2 maggio 1983, n. 179;

            si sopprima l'articolo 32 - che proroga al 31 dicembre 2006 il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, per l'accertamento preventivo del possesso della carta di identità elettronica - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare il contenuto di una disposizione presente in un provvedimento di rango subordinato;

 

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            analogamente, si sopprima l'articolo 34 - ove si prevede l'istituzione di una nuova direzione generale per il danno ambientale nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sopprimendo una unità del contingente previsto dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, - atteso che tale previsione incide su una materia oggetto di regolamento di organizzazione del Ministero stesso.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 17 - ove si istituisce «un sistema di controllo e monitoraggio delle informazione inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento di servizi di trasporto» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare tale sistema con le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale attualmente svolte dal Centro di coordinamento Informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS);

            all'articolo 24 - che inserisce nell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 una disposizione volta a disciplinare la procedura di nomina delle autorità portuali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la relazione tra le procedure per la nomina previste dai vigenti commi 1 e 1-bis del citato articolo 8 e l'iter procedimentale che l'intesa promossa ai sensi della disposizione in esame dovrebbe individuare ai fini del raggiungimento dell'accordo tra il Ministro e la regione necessario per la nomina del Presidente;

            dovrebbe, inoltre, in riferimento alle disposizioni che determinano modifiche indirette di altre norme, valutarsi l'opportunità di procedere ad una loro riformulazione che espliciti la modifica delle norme esistenti; ciò in riferimento:

                a) all'articolo 1, comma 6, che modifica implicitamente l'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge n. 35 del 2005;

                b) al medesimo articolo 1, comma 8 che proroga il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attualmente fissato ogni anno «entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio»;

                c) all'articolo 7, che incide sulla legge 12 marzo 1999, n. 68, il cui articolo 21 già concerne lo stato di attuazione della legge medesima;

                d) all'articolo 9 che, prevedendo la possibilità di istituire una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, incide sul decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare sugli artt. 33, 34 e 34-bis;

 

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                e) all'articolo 19 che, disponendo l'adeguamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, incide indirettamente sull'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

                f) all'articolo 21 che amplia l'ambito delle attività della società per azioni Stretto di Messina, incidendo così sulla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, che individua i compiti della società;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 1 - ove si fa riferimento «all'anzianità di servizio» con riferimento ai criteri per l'inquadramento del personale - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si intende fare riferimento all'anzianità di servizio complessiva presso le amministrazioni dello Stato o, come sembrerebbe preferibile, all'anzianità di servizio presso l'amministrazione nei cui ruoli dovrebbe aver luogo il trasferimento.»

        Il Comitato raccomanda infine:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            con riferimento all'articolo 6, comma 3 del decreto in esame in rapporto all'articolo 3 del d.l. n. 250 del 2005, attualmente all'esame del Senato, si abbia cura di evitare, in sede di emanazione di provvedimenti d'urgenza, contestualmente all'esame del Parlamento per la loro conversione, l'inserimento di diverse modifiche relative ad una medesima disposizione e si adottino comportamenti idonei - ove si verifichi tale situazione - a rimuovere la sovrapposizione tra le fonti normative che persiste fino al momento della conversione dei decreti legge.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6259,

            considerato che:

                i commi 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto-legge prevedono che per il conferimento delle funzioni semidirettive il Consiglio superiore della magistratura debba valutare anche lo svolgimento da parte dei

 

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magistrati ordinari, per almeno due anni, di taluni incarichi dirigenziali di livello apicale presso la pubblica amministrazione;

                nel condividere la finalità sottesa alla disposizione citata, emergono tuttavia forti perplessità sia per la limitazione della valutazione dei predetti incarichi dirigenziali al solo Consiglio superiore della magistratura sia per la previsione di un limite temporale minimo, pari a due anni, quale requisito per la valutabilità degli incarichi medesimi;

                la mancata previsione della valutazione dei predetti incarichi dirigenziali da parte della commissione di concorso non è coerente con i principi dettati dalla legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, secondo cui, ai fini del conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi, la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura è conseguente ad una previa valutazione compiuta da un'apposita commissione di concorso;

                appare irragionevole la previsione di un periodo minimo di due anni di espletamento delle funzioni dirigenziali apicali presso la pubblica amministrazione ai fini della loro sottoposizione a valutazione, in quanto potrebbe tradursi in una alterazione del rapporto dialettico tra il soggetto da valutare e l'organo politico, considerato che a quest'ultimo spetta ogni decisione in ordine alla durata dell'incarico apicale;

                qualora si ritenesse comunque opportuno mantenere un limite temporale , sarebbe più congruo prevedere la possibilità di sottoporre a valutazione incarichi dirigenziali di durata pari a cinque anni, corrispondente alla quella ordinaria della legislatura;

                il comma 3 dello stesso articolo 22 suscita gravi perplessità nella parte in cui prevede, limitatamente ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, che i medesimi, alla cessazione dell'incarico, possano, in alternativa al loro ricollocamento in ruolo nell'ufficio di provenienza, chiedere di essere ricollocati in altro posto libero per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura, senza distinzione di funzioni, ma con esclusione di qualunque incarico direttivo e tenuto conto dell'anzianità di servizio;

                la predetta norma rischia di creare una situazione di favore per taluni soggetti, ai quali solo verrebbe consentito l'esercizio della predetta opzione per altro posto libero diverso dall'ufficio di provenienza, mentre per il futuro continuerebbe ad applicarsi, al momento della cessazione dalla carica, la disciplina vigente, dettata dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'articolo 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44, che prevede il rientro in ruolo, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate;

                in materia di ricollocamento in ruolo dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura la legge di riforma dell'ordinamento

 

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ha previsto meccanismi trasparenti che verrebbero pregiudicati da quanto previsto dalla prima parte del comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 22, al comma 1, sia prevista, ai fini del conferimento delle funzioni semidirettive e direttive previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 7) a 16), e lettera i), numeri 1) e 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150,, anche l'obbligo della valutazione del giudizio effettuato sul candidato da parte della apposita commissione di concorso prevista dalla legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario, eliminando la previsione di un limite temporale minimo quale requisito per la valutabilità degli incarichi medesimi ovvero portandolo da due a cinque anni,;

            b) all'articolo 22, al comma 3, siano soppressi i primi due periodi.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito,

            preso atto dei chiarimenti del Governo, per cui:

                dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

                gli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione di cui all'articolo 1, comma 6, devono intendersi come comprensivi di ogni forma di compenso o retribuzione comunque denominati;

                le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 e di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 311 del 2004, risultano effettivamente disponibili;

                la quantificazione della spesa derivante dalla proroga dei contratti previsti dall'articolo 5 risulta corretta e comprensiva di tutti gli oneri che sarebbero a carico della Croce rossa, la quale dispone delle risorse necessarie per farvi fronte;

                le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, non comportano la creazione di una specifica area contrattuale per i segretari comunali e provinciali;

                le disposizioni di cui all'articolo 17 potranno trovare attuazione senza determinare nuovi oneri, potendo addirittura consentire la realizzazione di risparmi di spesa;

                l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005, per quanto concerne le opere di captazione ed adduzione di risorse idriche, dispone di risorse finanziarie adeguate a far fronte agli oneri indicati all'articolo 30;

                il finanziamento di 10 milioni di euro previsto dall'articolo 33 appare necessario al fine di scongiurare un ulteriore aggravio di spesa dovuto quale potrebbe determinarsi a seguito del contenzioso che potrebbe prodursi nel caso di eventuale sospensione dei lavori per la realizzazione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee;

            considerato che:

                non contenendo la relazione tecnica alcun aggiornamento degli oneri relativi alla segreteria tecnica della Commissione per la semplificazione di cui al comma 7, dell'articolo 1, deve assumersi che la determinazione del numero di componenti della suddetta segreteria

 

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debba comunque essere stabilita nell'ambito delle risorse disponibili sulla base dell'originaria autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

                il rinvio alla tabella C di cui all'articolo 1, comma 11, può ammettersi, in base alla vigente disciplina contabile, in quanto i relativi oneri devono ritenersi rimodulabili anche in riduzione per gli anni successivi al 2008;

                appare opportuno modificare la clausola di invarianza di cui all'articolo 17, comma 1, in modo da prevedere che l'istituzione del previsto sistema di controllo e monitoraggio avvenga entro il limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            1. all'articolo 1, comma, 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

            2. all'articolo 3, comma, 4, sostituire le parole: «non comportano oneri aggiuntivi» con le seguenti: «non devono comportare nuovi o maggiori oneri»;

            3. all'articolo 5, comma, 1, sostituire le parole: «, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche.» con le seguenti: « e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

            4. all'articolo 8, comma, 1, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per l'erario»; conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

            5. all'articolo 9, comma, 1, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

            6. all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse già stanziate» con le seguenti: «può essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

            7. all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: «non derivano nuovi o maggiori oneri», con le seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri»;

 

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            8. all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può altresì assumere», inserire le seguenti: «, nell'ambito delle risorse di cui al periodo precedente,»;

            9. all'articolo 26, comma 1 dopo le parole: «dall'istituzione», inserire le seguenti: «e dal funzionamento»;

            10. all'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole: « , senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato,»; conseguentemente, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'istituzione e al funzionamento della Direzione di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6259, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2006, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di risolvere la problematica relativa ai soggetti che hanno svolto, in particolare negli uffici finanziari, funzioni di reggenza di uffici di livello dirigenziale, riconoscendo a questi ultimi la funzione svolta, ricorrendo eventualmente allo strumento del concorso riservato;

            b) con riferimento all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i dipendenti di ruolo incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano svolto tali funzioni per almeno due anni, siano inquadrati nei ruoli dirigenziali, riducendo conseguentemente le vacanze di posti;

            c) con riferimento all'articolo 19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un più consistente rafforzamento del ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in considerazione dell'ampiezza delle nuove competente affidate all'Autorità medesima dalla legge n. 262 del 2005;

 

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            d) con riferimento all'articolo 24, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Presidente della Regione Basilicata nel meccanismo di nomina dei Presidenti delle autorità portuali di quegli scali marittimi la cui operatività incide prioritariamente sulla realtà economica lucana;

            e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare le strutture organizzative istituite presso il Ministero dell'economia e delle finanze preposte al contrasto del fenomeno delle frodi nell'utilizzo delle carte di credito.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6259, recante «Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»;

            valutati i profili di competenza della VIII Commissione, con particolare riferimento agli articoli 21 e 34;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 21, valuti la Commissione di merito, nel presupposto che la predetta disposizione estenda l'ambito delle competenze della società Stretto di Messina S.p.A., l'opportunità di prevedere che tali nuove attività possano essere svolte esclusivamente all'estero, al fine di consentire il trasferimento delle conoscenze acquisite in questi anni ad altre esperienze fuori dal territorio nazionale.

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6259: «Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»,

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            si segnala l'esigenza di prevedere - nell'ambito delle misure previste dal decreto-legge per il miglioramento della funzionalità dei settori della pubblica amministrazione - che l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) sia autorizzato alla assunzione di centocinquanta unità di personale, compreso il personale comandato da Poste Italiane Spa, con oneri a carico del proprio bilancio, al fine di incrementare il livello dei controlli per la sicurezza del trasporto aereo.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6259, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»,

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare, all'articolo 20, comma 8, l'intero comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, posto che l'attuale formulazione della norma, richiamando il solo secondo periodo del citato comma 12, consente

 

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l'eventuale anticipazione dei soli importi che il Gestore è tenuto a riconoscere ai produttori per le cosiddette «eccedenze» di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate, rimanendo pertanto esclusa dall'operazione finanziaria in oggetto l'energia di cui al primo e al terzo periodo del medesimo articolo 3 comma 12.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 6259 «Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire la proroga dei contratti a tempo determinato della Croce Rossa Italiana nell'ambito di una complessiva revisione dell'attuale pianta organica in modo da evitare il ricorso ad ulteriori proroghe.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

      1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            al comma 3, lettera e), le parole: «all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed» sono soppresse;

            al comma 9, primo periodo, le parole: «presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta» sono sostituite dalle seguenti: «presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto»;

            al comma 10, secondo periodo, le parole: «con successivo decreto dello stesso Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dello stesso Ministro».

        All'articolo 3:

            al comma 1, le parole: «in cui presta servizio» sono sostituite dalle seguenti: «in cui prestava servizio»;

            al comma 4, le parole: «non comportano oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «non devono comportare nuovi o maggiori oneri».

        All'articolo 4, al comma 2, capoverso 1-ter, dopo le parole: «Ministero dell'economia» sono inserite le seguenti: «e delle finanze».

        All'articolo 5, al comma 1, le parole «, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

        All'articolo 8, al comma 1, le parole: «senza oneri aggiuntivi per l'erario» sono sostituite dalle seguenti: «. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

        All'articolo 9, al comma 1, le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

        All'articolo 11, al comma 1, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti».

        All'articolo 13, al comma 1, alinea, le parole: «coordinate continuative» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate e continuative».

 

Pag. 16

        All'articolo 17:

            al comma 1, le parole: «è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse già stanziate» sono sostituite dalle seguenti: «può essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)».

        All'articolo 18:

            al comma 4, le parole: «Dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Dalle disposizioni del presente articolo» e le parole: «non derivano nuovi o maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri».

        All'articolo 19, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può altresì assumere», sono inserite le seguenti: «, nell'ambito delle risorse di cui al periodo precedente,».

        All'articolo 21, al comma 1, le parole: «, in Italia e» sono soppresse.

        All'articolo 22:

            al comma 1, le parole: «il Consiglio superiore della magistratura valuta» sono sostituite dalle seguenti: «le commissioni di concorso e il Consiglio superiore della magistratura valutano»; le parole: «, per almeno due anni,» sono soppresse e le parole: «nonché quelli conferiti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di quelli conferiti»;

            al comma 2, le parole: «, per almeno due anni,» sono soppresse.

            dopo il comma 2, è inserito il seguente:

            «2-bis. Le funzioni di sostituto procuratore nazionale antimafia sono equiparate alle funzioni requirenti di legittimità quale titolo preferenziale a parità di graduatoria per il conferimento degli incarichi direttivi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 14), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. All'articolo 30, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: "Prima che siano trascorsi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che siano trascorsi sei mesi"».

 

Pag. 17

        All'articolo 23:

            al comma 1, la parola: «concessazione» è sostituita dalla seguente: «cessazione»;

            al comma 3, le parole: «legge 2 maggio 1983, n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «legge 2 maggio 1983, n. 179».

        All'articolo 26, al comma 1, dopo le parole: «dall'istituzione», sono inserite le seguenti: «e dal funzionamento».

        All'articolo 34:

            al comma 1, le parole: «, senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato,» sono soppresse;

            al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione e al funzionamento della Direzione di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

            al comma 3, le parole: «ed a quelle» sono sostituite dalle seguenti: «, e quelle»;

            al comma 4, le parole: «della spesa del bilancio» sono soppresse.

 

Pag. 18-19



Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2006.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad ottimizzare l' organizzazione ed il funzionamento in taluni settori della pubblica amministrazione;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione).

Articolo 1.
(Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione).

        1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dai Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono

        1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dai Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono


Pag. 20-21
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.         2. Identico.
        3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:         3. Identico:

            a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;

            a) identica;

            b) può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

            b) identica;

            c) individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione;

            c) identica;

            d) effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi;

            d) identica;

            e) individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

            e) individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

        4. Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, dandone comunicazione al Comitato.

        4. Identico.

        5. Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella
        5. Identico.

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materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione, nonché alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le regioni possono imporre in ciascun settore di attività.
        6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione». I componenti di tale Commissione durano in carica tre anni. Nello svolgimento delle proprie competenze in materia normativa il Comitato e la Commissione si avvalgono del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ci si può avvalere anche del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non va acquisito il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è incrementata di una unità da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unità nella dotazione organica dei consiglieri di Stato, ed è altresì costituita presso la stessa Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di quindici unità, individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.         6. Identico.
        7. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:         7. Identico.

            a) al comma 6-duodecies, dopo le parole: «da un numero massimo di», la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo le parole: «dirigenti delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, esperti nelle materie economiche e statistiche»;

            b) al comma 6-terdecies dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le professionalità amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di trenta unità. A tale fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie».


Pag. 24-25
        8. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di consentire l'adeguamento di questi ultimi al sistema informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.         8. Identico.
        9. Per l'implementazione del sistema informatico e per la definizione delle linee guida di cui al comma 8, nonché per lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del programma di Governo e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo di otto componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta di non più di sei unità di personale, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione.         9. Per l'implementazione del sistema informatico e per la definizione delle linee guida di cui al comma 8, nonché per lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del programma di Governo e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo di otto componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta di non più di sei unità di personale, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione.
        10. La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica di cui al comma 9 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.         10. La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica di cui al comma 9 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
        11. Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266; dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         11. Identico.
        12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è autorizzata la spesa massima di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2006 di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.         12. Identico.

Pag. 26-27

Articolo 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287).

Articolo 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287).

        1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: «in base ai rispettivi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,».

        Identico.

Articolo 3.
(Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo).

Articolo 3.
(Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo).

        1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia, è trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato in cui presta servizio alla data del 30 settembre 2005, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non dirigente di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

        1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia, è trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato in cui prestava servizio alla data del 30 settembre 2005, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non dirigente di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

        2. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le procedure di trasferimento comportano anche una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2003, e successive modificazioni.         2. Identico.
        3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.         3. Identico.
        4. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.         4. Le disposizioni del presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Pag. 28-29

Articolo 4.
(Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni).

Articolo 4.
(Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni).

        1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        1. Identico.

        «4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36».

        2. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        2. Identico:

        «1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.

        «1-bis. Identico.

        1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili».         1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili».

Articolo 5.
(Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana).

Articolo 5.
(Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana).

        1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


Pag. 30-31

Articolo 6.
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità).

Articolo 6.
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità).

        1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale.

        Identico.

        2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge».
        3. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

        «2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione».

Articolo 7.
(Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68).

Articolo 7.
(Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68).

        1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative

        Identico.


Pag. 32-33
effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.

Articolo 8.
(Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito).

Articolo 8.
(Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito).

        1. Per consentire lo sviluppo dei programmi di microfinanza, in conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/198 e 58/221, il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale del Microcredito, è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario.

        1. Per consentire lo sviluppo dei programmi di microfinanza, in conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/198 e 58/221, il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale del Microcredito, è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 9.
(Agevolazione della mobilità volontaria).

Articolo 9.
(Agevolazione della mobilità volontaria).

        1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

        1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

Articolo 10.
(Segretari comunali e provinciali).

Articolo 10.
(Segretari comunali e provinciali).

        1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

        Identico.

        2. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Per i segretari comunali e provinciali è stabilità una disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo di comparto.


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L'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 43 e le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali».

Articolo 11.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Articolo 11.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

        1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale».

        1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale».

Articolo 12.
(Proroga delle assunzioni autorizzate).

Articolo 12.
(Proroga delle assunzioni autorizzate).

        1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.

        Identico.

Articolo 13.
(Contratti di collaborazione).

Articolo 13.
(Contratti di collaborazione).

        1. Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

        1. Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate e continuative nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

        «6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o

        «6. Identico.


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coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:

            a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

            b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

            c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

            d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

            6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

        6-bis. Identico.

            6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

        6-ter. Identico».

Articolo 14.
(Priorità nelle assunzioni per l'anno 2006).

Articolo 14.
(Priorità nelle assunzioni per l'anno 2006).

        1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

        Identico.

        «h-bis) la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro già prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail in contratti a tempo indeterminato, da destinare agli uffici con maggiori carenze di organico».

Articolo 15.
(Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Articolo 15.
(Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

        1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque anni».
        Identico.

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Articolo 16.
(Reggenza di uffici dirigenziali non generali).
Articolo 16.
(Reggenza di uffici dirigenziali non generali).

        1. Allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il Ministero per i beni e le attività culturali, nel caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre agli uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n.173, può conferire, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come individuata nel contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del codice civile; pertanto non si dà luogo all'attribuzione di alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento.

        Identico.

Articolo 17.
(Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti).

Articolo 17.
(Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti).

        1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché del Ministero dell'interno, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse già stanziate, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci.

        1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché del Ministero dell'interno, può essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci, ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS).
        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.         2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.

Articolo 18.
(Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.).

Articolo 18.
(Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.).

        1. Cinecittà Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con

        1. Identico.


Pag. 40-41
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché dei film già finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositate presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.
        2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.         2. Identico.
        3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.         3. Identico.
        4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.         4. Dalle disposizioni del presente articolo, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19.
(Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Articolo 19.
(Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

        1. Nell'ambito delle risorse assegnate e per lo svolgimento delle funzioni in materia di concorrenza bancaria, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di sette unità da assumere attraverso selezione pubblica. L'Autorità può altresì assumere sette unità, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 11 della citata legge n. 287 del 1990, con contratto a tempo determinato e può fare ricorso agli istituti del comando e del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.

        1. Nell'ambito delle risorse assegnate e per lo svolgimento delle funzioni in materia di concorrenza bancaria, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di sette unità da assumere attraverso selezione pubblica. L'Autorità può altresì assumere, nell'ambito delle risorse di cui al periodo precedente, sette unità, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 11 della citata legge n. 287 del 1990, con contratto a tempo determinato e può fare ricorso agli istituti del comando e del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 20.
(Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica).

Articolo 20.
(Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica).

        1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, i termini per la copertura dei costi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono prorogati alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo, al fine di stabilizzare e ridurre le tariffe elettriche.

        Identico.


Pag. 42-43
        2. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a., in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può cedere, a condizioni di mercato, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, i diritti di credito corrispondenti alle differenze tra costi e ricavi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
        3. In caso di insolvenza di qualsiasi soggetto cui siano attribuite funzioni di esazione delle prestazioni imposte destinate al pagamento dei crediti di cui al comma 2, il diritto del Gestore del sistema elettrico S.p.a. ovvero dei relativi aventi causa è assistito da privilegio su tutti i beni del soggetto insolvente, con prevalenza sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
        4. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «oneri di sistema» sono inserite le seguenti: «dovuti dall'insieme degli utenti finali e raccolti dai soggetti a ciò abilitati ai sensi delle disposizioni in materia adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».
        5. Le cessioni di cui al comma 2 sono opponibili ai competenti organi della procedura in caso di insolvenza del Gestore del sistema elettrico S.p.a. e i relativi contratti non possono essere sciolti.
        6. I costi finanziari connessi alle operazioni di cui al comma 2 sono compresi tra i costi di acquisto dell'energia, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
        7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle operazioni poste in essere dal Gestore del sistema elettrico S.p.a. ai sensi del presente articolo, stabilisce la durata della proroga di cui al comma 1 e adotta ogni altro opportuno provvedimento finalizzato a garantire le risorse necessarie a soddisfare i diritti dei soggetti creditori, anche prevedendo la segmentazione della componente tariffaria attualmente destinata alla copertura dei medesimi costi.
        8. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a. può versare a tutti o parte degli aventi diritto, in via anticipata, tutto o parte dell'importo che è tenuto a riconoscere ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nel caso in cui gli importi anticipati debbano essere restituiti, in tutto o in parte, per accertata carenza di titolo ovvero per mancata produzione, la documentazione comprovante i predetti versamenti costituisce titolo esecutivo per la restituzione delle somme versate e il diritto alla restituzione al Gestore del sistema elettrico S.p.a. è assistito da privilegio che prevale sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In caso di insolvenza dei medesimi soggetti che abbiano ricevuto versamenti anticipati e di continuazione della attività di impresa, i relativi contratti non possono essere sciolti dai competenti organi della procedura.
        9. Per l'anno 2006, il termine per la presentazione delle domande di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con

Pag. 44-45
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, è prorogato al 15 aprile 2006.
        10. Al fine di assicurare, per l'anno 2006, la realizzazione degli interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, intendendosi applicabile l'ammontare degli interventi nella misura massima del 70 per cento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 21.
(Ambito delle attività di Stretto di Messina S.p.a.).

Articolo 21.
(Ambito delle attività di Stretto di Messina S.p.a.).

        1. La Stretto di Messina S.p.a., titolare della concessione di cui alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, è altresì autorizzata a svolgere, in Italia e all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporti e di opere connesse, nonché ad assumere ed espletare, quale organismo di diritto pubblico, compiti di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per l'appalto di infrastrutture di trasporti.

        1. La Stretto di Messina S.p.a., titolare della concessione di cui alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporti e di opere connesse, nonché ad assumere ed espletare, quale organismo di diritto pubblico, compiti di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per l'appalto di infrastrutture di trasporti.

Articolo 22.
(Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a quelli elettivi del Consiglio superiore della magistratura).

Articolo 22.
(Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a quelli elettivi del Consiglio superiore della magistratura).

        1. Ai fini del conferimento delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 7) a 16), e lettera i), numeri 1) e 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il Consiglio superiore della magistratura valuta, anche sotto i profili del merito, delle attitudini e della capacità organizzativa, lo svolgimento da parte dei magistrati ordinari, per almeno due anni, degli incarichi di capo o vice capo degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri, di capo o vice capo di Dipartimento, ovvero di incarichi non inferiori a quelli di funzione dirigenziale di livello generale o equiparati, anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quelli conferiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

        1. Ai fini del conferimento delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 7) a 16), e lettera i), numeri 1) e 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, le commissioni di concorso e il Consiglio superiore della magistratura valutano, anche sotto i profili del merito, delle attitudini e della capacità organizzativa, lo svolgimento da parte dei magistrati ordinari degli incarichi di capo o vice capo degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri, di capo o vice capo di Dipartimento, ovvero di incarichi non inferiori a quelli di funzione dirigenziale di livello generale o equiparati, anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di quelli conferiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai magistrati ordinari che hanno svolto, per almeno due anni, gli incarichi ivi previsti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.         2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai magistrati ordinari che hanno svolto gli incarichi ivi previsti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Pag. 46-47
          2-bis. Le funzioni di sostituto procuratore nazionale antimafia sono equiparate alle funzioni requirenti di legittimità quale titolo preferenziale a parità di graduatoria per il conferimento degli incarichi direttivi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 14), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
        3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza ovvero, a domanda, in altro posto libero per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura, senza distinzione di funzioni, ma con esclusione di qualunque incarico direttivo, tenuto conto dell'anzianità di servizio. Per tale ricollocamento in ruolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I magistrati destinati all'ufficio di provenienza sono legittimati a presentare domanda di trasferimento o per il conferimento di funzioni di legittimità, semidirettive od direttive, trascorsi sei mesi dalla data di immissione in servizio.         3. All'articolo 30, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: «Prima che siano trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che siano trascorsi sei mesi».

Articolo 23.
(Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili).

Articolo 23.
(Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili).

        1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali, dopo la concessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, fino all'età massima di settantacinque anni».

        1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali, dopo la cessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, fino all'età massima di settantacinque anni».

        2. Il quarto comma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:         2. Identico.

      «Un coadiutore temporaneo può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, al notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del consiglio notarile ovvero il consiglio qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio».

        3. È abrogato il secondo comma dell'articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 17.

        3. È abrogato il secondo comma dell'articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 179.


Pag. 48-49

Articolo 24.
(Autorità portuali).

Articolo 24.
(Autorità portuali).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

Identico.

        «1-bis. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la stipula di una intesa con le regioni, le province autonome e le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, finalizzata a definire le procedure di individuazione dei candidati da inserire nella terna di esperti di cui al comma 1 ed a delineare l'iter procedimentale di raggiungimento dell'intesa tra il Ministro e la regione interessata per la nomina del presidente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra organi dello Stato».

Articolo 25.
(Modifiche all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Articolo 25.
(Modifiche all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

        1. All'articolo 28, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «purché muniti di diploma di laurea» sono inserite le seguenti: «ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni».

Identico.

Articolo 26.
(Disposizioni in materia di pari opportunità).

Articolo 26.
(Disposizioni in materia di pari opportunità).

        1. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 29, comma 1, lettere i) ed l), della legge 1o marzo 2002, n. 39, ivi compresi i compensi per gli esperti e consulenti esterni previsti dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonché gli emolumenti accessori, determinati con decreto del Ministro competente, per il personale di altre amministrazioni pubbliche collocato presso l'ufficio in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in applicazione del medesimo articolo 7, comma 5, trovano esclusiva ed integrale copertura nello stanziamento di cui al comma 2 dell' articolo 29 della citata legge n. 39 del 2002.

        1. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 29, comma 1, lettere i) ed l), della legge 1o marzo 2002, n. 39, ivi compresi i compensi per gli esperti e consulenti esterni previsti dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonché gli emolumenti accessori, determinati con decreto del Ministro competente, per il personale di altre amministrazioni pubbliche collocato presso l'ufficio in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in applicazione del medesimo articolo 7, comma 5, trovano esclusiva ed integrale copertura nello stanziamento di cui al comma 2 dell' articolo 29 della citata legge n. 39 del 2002.


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Articolo 27.
(Comitato atlantico italiano).

Articolo 27.
(Comitato atlantico italiano).

        1. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Identico.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28.
(Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL).

Articolo 28.
(Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL).

        1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Identico.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 29.
(Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche).

Articolo 29.
(Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche).

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

            a) al comma 1 le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a nove membri»;


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            b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti».

Articolo 30.
(Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera).

Articolo 30.
(Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera).

        1. Al fine di rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, è autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Identico.

Articolo 31.
(Sistema di trasporto ad impianti fissi).

Articolo 31.
(Sistema di trasporto ad impianti fissi).

        1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.

Identico.

Articolo 32.
(Carta nazionale dei servizi).

Articolo 32.
(Carta nazionale dei servizi).

        1. Il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta d'identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, è prorogato al 31 dicembre 2006 limitatamente alle richieste di emissione di Carta nazionale dei servizi (CNS) da parte di cittadini non residente nei comuni in cui è diffusa la Carta d'identità elettronica (CIE).

Identico.


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Articolo 33.
(Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee).

Articolo 33.
(Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee).

        1. Una quota pari a 10 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee».

Identico.

Articolo 34.
(Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

Articolo 34.
(Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

        1. Per l'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituita, senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato, la Direzione generale per il danno ambientale.

        1. Per l'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituita la Direzione generale per il danno ambientale.

        2. Alla nuova Direzione generale è attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale. A tale fine è soppressa una unità del contingente previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2003, n. 261. Alla Direzione generale sono attribuiti uffici di livello dirigenziale, con imputazione alla corrispondente dotazione organica dei dirigenti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da individuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.         2. Alla nuova Direzione generale è attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale. A tale fine è soppressa una unità del contingente previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2003, n. 261. Alla Direzione generale sono attribuiti uffici di livello dirigenziale, con imputazione alla corrispondente dotazione organica dei dirigenti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da individuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. All'istituzione e al funzionamento della Direzione di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        3. La Direzione generale svolge le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di danno ambientale, nonché quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici, ivi compresi quelli cartografici, utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le correlate attività di studio e ricerca ed a quelle per la informazione e la comunicazione ambientale.         3. La Direzione generale svolge le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di danno ambientale, nonché quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici, ivi compresi quelli cartografici, utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le correlate attività di studio e ricerca, e quelle per la informazione e la comunicazione ambientale.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di         4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo sta

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previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. to di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 35.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 10 gennaio 2006.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Baccini, Ministro per la funzione pubblica.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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