Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 6245

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6245



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale, in materia di acquisizione di tabulati telefonici

Presentata il 22 dicembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, al di là degli abusi che pure vi sono stati - e, soprattutto, della non rara violazione del segreto di indagine con la pubblicazione di conversazioni intercettate di cui è vietata la pubblicazione - contempera, a parere del proponente, le esigenze investigative e la tutela del diritto alla privacy dei cittadini. Tanto è vero che, allorché si critica l'eccesso delle intercettazioni, piuttosto che la pubblicazione arbitraria di atti coperti dal segreto (o che, in ogni caso, sarebbero dovuti rimanere riservati) viene denunciata, non tanto la norma che regola le intercettazioni (capo IV del titolo III del libro III del codice di procedura penale), ma piuttosto la sua applicazione o la sua violazione.
      Tuttavia, in tale contesto, appare necessario un intervento legislativo anche quale conseguenza di alcune decisioni della Corte costituzionale, e in particolare, della sentenza n. 281 del 1998, che ha trovato conferma nella decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 13 luglio 1998. Tali decisioni hanno affermato la necessità della richiesta del pubblico ministero e dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari anche per l'acquisizione dei tabulati telefonici (in precedenza, infatti, la giurisprudenza distingueva nettamente tra intercettazioni, per cui era necessaria l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, e acquisizioni
 

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di tabulati telefonici, per cui era sufficiente un provvedimento del pubblico ministero).
      Malgrado la suddetta interpretazione giurisprudenziale, però, non si è ancora provveduto a modificare l'articolo 267 del codice di procedura penale, prevedendo - così come in caso di intercettazioni - che, nei casi di urgenza e quando vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa disporre l'acquisizione di tabulati telefonici con decreto motivato, salva poi l'immediata comunicazione al giudice per le indagini prelininari, il quale deve decidere sulla convalida.
      La presente proposta di legge intende porre rimedio alla lacuna dell'ordinamento in relazione all'acquisizione di tabulati telefonici da parte dell'autorità giudiziaria nei casi di urgenza e quando vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio alle indagini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «il pubblico ministero dispone» sono inserite le seguenti: «l'acquisizione di tabulati telefonici o»;

          b) le parole: «Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i tabulati acquisiti e i risultati dell'intercettazione non possono essere utilizzati».


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