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PDL 6240

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6240



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro per le politiche comunitarie
(LA MALFA)

con il ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)

con il ministro per l'innovazione e le tecnologie
(STANCA)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

con il ministro delle comunicazioni
(LANDOLFI)

con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)
 

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con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

con il ministro della salute
(STORACE)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003

Presentato il 22 dicembre 2005


      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, rappresenta un rilevante contributo alla stabilità politica della regione, al consolidamento delle istituzioni democratiche dei Paesi andini, alla crescita delle loro economie anche attraverso una maggiore integrazione nei mercati internazionali. Il motivo ispiratore del dialogo politico e degli sforzi congiunti di cooperazione risiede, infatti, nella volontà di implementare il processo virtuoso di crescita e di porre le basi per un futuro Accordo di associazione che comprenda una zona di libero scambio.
      Il dialogo politico tra Unione europea e Comunità andina risale alla Dichiarazione congiunta firmata a Roma il 30 giugno 1996 sotto la Presidenza italiana al Consiglio dell'Unione europea. Nello stesso periodo si formalizzano le attuali relazioni di cooperazione tra le Parti nel contesto dell'Accordo quadro di cooperazione del 1993, fatto a Copenaghen il 23 aprile 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 127 del 29 aprile 1998). Negli anni seguenti, la Comunità andina ha goduto della parte più cospicua, in termini relativi, di finanziamenti stanziati dalla cooperazione comunitaria. Nel corso degli anni, la cooperazione si è concentrata sull'attuazione e sul rispetto dei diritti dell'uomo, sulla democrazia, sullo sviluppo rurale integrato, sullo sviluppo sociale e sull'integrazione regionale.
      Durante il Vertice di Madrid Unione europea-America Latina e Caraibi nel maggio 2002, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea e della Comunità andina hanno deciso di negoziare un unico Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra le due regioni, riconoscendo i progressi registrati nel processo d'integrazione economica nella regione andina.
      Nel dicembre 2002, il progetto di direttive di negoziato per tale Accordo è stato sottoposto al Consiglio affari generali e relazioni esterne (CAGRE), che lo ha
 

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approvato nel marzo 2003, cui sono seguiti un primo ciclo di negoziati tenutisi a Bruxelles dal 6 all'8 maggio 2003 ed un secondo a Quito dal 14 al 15 ottobre 2003.
      Il nuovo Accordo Unione europea-Comunità andina, che sostituirà sia la dichiarazione congiunta di Roma del 1996, che l'Accordo quadro di cooperazione del 1993, si articola su tre volet:

          dimensione politica e di sicurezza, che mira a far sì che l'America centrale diventi un'area di pace e stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello Statuto delle Nazioni Unite, dei princìpi democratici ed attraverso la lotta contro la produzione ed il traffico di droga;

          dimensione economica e finanziaria, che punta a rafforzare il processo di integrazione regionale per facilitare i meccanismi di sviluppo integrato e sostenibile;

          dimensione sociale, culturale e umana, che integra il partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e alla mutua comprensione tra i popoli delle due regioni.

      Il dialogo e la cooperazione europea con la Comunità andina si sviluppano sulla complementarietà tra livello regionale e bilaterale, considerando tanto gli aspetti politici quanto quelli economici e culturali delle relazioni tra l'Unione europea e i partner andini, al fine di incentivare soprattutto il dialogo politico infraregionale quale strumento per il mantenimento di stabilità e prosperità nell'area.
      L'Accordo è stato firmato a Roma il 15 dicembre 2003, durante il semestre di Presidenza italiana all'Unione europea. Allo stato attuale sono aperte le procedure di ratifica secondo le norme costituzionali interne a ciascuno Stato parte.
      L'Accordo si concentra esclusivamente sul dialogo politico e sulla cooperazione, rinviando le tematiche strettamente commerciali ad accordi futuri. La Comunità andina, al pari dell'area centroamericana, preme da tempo per un Accordo di associazione che istituisca una zona di libero scambio con l'Unione europea, ma si è ritenuto politicamente più opportuno fare precedere l'approfondimento delle relazioni commerciali da un più avanzato livello di coesione economico-sociale all'interno della Comunità, già peraltro ad un ottimo punto, e ad una maggiore stabilizzazione degli equilibri interni. Due sono, pertanto, gli obiettivi principali che motivano l'Accordo: il primo riguarda il rafforzamento delle relazioni bi-regionali attraverso la promozione di un dialogo politico continuo e l'implementazione della cooperazione regionale ed infraregionale per un approfondimento del processo di integrazione economica e sociale; il secondo obiettivo, invece, è la creazione delle condizioni che permettano alle Parti di negoziare, sulla base dei risultati raggiunti a Doha (Quatar) nell'ambito del programma di lavoro della IV Conferenza dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 2001, un Accordo di associazione realistico e vantaggioso per entrambe le Parti, che preveda la creazione di una zona di libero scambio.
      L'Accordo, che si fonda sul rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, si propone di costruire un contesto adeguato per il dialogo politico tra le Parti, in modo da sviluppare più strette relazioni tra di loro; creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione; contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'area andina; incoraggiare la cooperazione regionale, al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica; promuovere, infine, futuri accordi di libero scambio tra le due regioni.
      L'Accordo è concluso per un periodo illimitato (articolo 55) ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'espletamento delle procedure interne di ratifica (articolo 54.1). A decorrere dalla data della sua entrata in vigore sostituirà, peraltro, l'Accordo quadro di cooperazione del 1993.

 

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Princìpi, obiettivi e ambito di applicazione (Titolo I, articoli 1 e 2)

      Sulla base dell'Accordo, le Parti istituiscono un meccanismo di dialogo politico nel rispetto dei princìpi democratici e dei fondamentali diritti dell'uomo quale elemento essenziale del presente Accordo. L'essenzialità di tale elemento implica che, qualora una Parte violi i princìpi democratici o i diritti dell'uomo in maniera sostanziale, l'altra Parte avrà titolo a sospendere in tutto o in parte l'applicazione dell'Accordo. Il dialogo mira a promuovere lo sviluppo sostenibile nel quadro di una cooperazione rafforzata in materia di scambi, investimenti e relazioni economiche, puntando sull'integrazione regionale. Il consolidamento del dialogo e della cooperazione ha come comune obiettivo quello della stabilità politica e sociale nell'area andina e della creazione, quindi, delle condizioni necessarie per negoziare un accordo di associazione realistico e vantaggioso per entrambi che istituisca anche un'area di libero scambio, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha del 2001 (articolo 2).

Dialogo politico (Titolo II, articoli 3-5)

      Le Parti, decidendo di approfondire i princìpi sanciti dalla Dichiarazione congiunta del 1996 e nel Vertice di Madrid Unione europea-America Latina del 2002, concordano che il nuovo dialogo è teso alla creazione di un terreno comune d'intesa sui principali temi d'interesse comune ed internazionale. Le principali tematiche individuate sono quelle relative allo sviluppo sostenibile, all'integrazione regionale, alla riduzione della povertà, alla migrazione, alla prevenzione ed alla soluzione dei conflitti, ai diritti dell'uomo, verso i quali si cercherà nella misura del possibile di elaborare iniziative congiunte attraverso l'ampio scambio di informazioni (articolo 3).
      Soprattutto nel settore della politica estera e di sicurezza si assume un preciso impegno di coordinamento delle singole posizioni nelle opportune sedi internazionali (articolo 5).
      Il dialogo sarà condotto oltre che a livello istituzionale e di alta amministrazione anche a livello operativo.

Cooperazione (Titolo III, articoli 6-50)

      Le Parti concordano che la cooperazione tra le due regioni deve tendere a garantire al loro interno un adeguato equilibrio tra le componenti economica, sociale ed ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile. Si è deciso di cooperare, pertanto, anche in materie trasversali che vanno dalle questioni di genere, alla salvaguardia e rispetto per le popolazioni indigene ed altri gruppi etnici, alla ricerca e sviluppo tecnologico e, soprattutto, all'integrazione regionale.
      La metodologia della cooperazione potrà essere concordata secondo le necessità degli interventi ma deve garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse (articoli 6 e 7).
      Si può suddividere la parte di testo che si incentra sulla cooperazione in quattro grandi aree:

          cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento della democrazia e del buon governo;

          cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, industriali ed ambientali;

          cooperazione per la coesione sociale e lo sviluppo culturale;

          cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico, e nella gestione dei flussi migratori.

Cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento dello Stato di diritto (articoli 8-12)

      Per assicurare il consolidamento del processo di democratizzazione, le Parti hanno concordato di sostenere l'impegno

 

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di Governi e rappresentanti della società civile con attività di gestione dei processi elettorali, di lotta contro la corruzione nella gestione degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, locale, regionale e nazionale, e di rafforzamento dell'indipendenza e dell'efficienza della magistratura (articolo 8).
      Sempre a tale fine è necessario, inoltre, prevenire tutte le tensioni sociali che potrebbero degenerare in veri e propri conflitti. Si è concordato, soprattutto alla luce della Carta andina per la pace e la sicurezza (il cosiddetto «Impegno di Lima»), che l'opera di prevenzione si concentrerà sullo sviluppo delle capacità regionali, subregionali e nazionali e su politiche di pari opportunità che coinvolgano trasversalmente tutti gli strati della società; e che particolare sostegno avranno i tentativi volti a risolvere il problema dei bambini soldato (articolo 9).
      Il rafforzamento dello Stato di diritto e l'affermazione del principio del buon governo dovranno passare per il miglioramento del quadro giuridico ed istituzionale oltre che per un ammodernamento dell'apparato burocratico: è necessario, infatti, uno snellimento della massa burocratica e dei relativi procedimenti che dovranno essere condotti nell'evidenza delle responsabilità personali dei funzionari. Fondamentale in quest'opera saranno il dialogo per lo scambio delle cosiddette best practies maturate dall'esperienza accumulata in Europa ed il rafforzamento dei sistemi giudiziari (articolo 10).
      Le Parti hanno concordato che il miglioramento delle situazioni nazionali consentirà il passaggio all'obiettivo successivo e cioè il potenziamento del processo di integrazione regionale della Comunità andina, in particolare per quanto riguarda la futura istituzione di un mercato comune. La cooperazione per implementare tale processo potrebbe prevedere, per esempio, la fornitura di assistenza per consolidare l'unione doganale andina e fare in modo che essa sia effettivamente funzionante per un mercato comune infraregionale per poi accedere a quello comune regionale. L'attività di cooperazione in materia regionale potrebbe coinvolgere anche l'ambito della formazione prevedendo corsi a livello universitario sull'integrazione, borse di studio e stage (articoli 11 e 12).

Cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, industriali ed ambientali (articoli 13-39)

      Nell'ambito della cooperazione commerciale, le Parti concordano che l'obiettivo comune deve essere quello di creare le condizioni in cui operare sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha per la conclusione dell'Accordo di Associazione fattibile e reciprocamente vantaggioso comprensivo dell'istituzione di una zona di libero scambio. A tale fine, l'attività di cooperazione dovrà stimolare al massimo lo sviluppo e la diversificazione degli scambi intraregionali ed incoraggiare la partecipazione attiva della regione andina ai negoziati commerciali multilaterali in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 13).
      Nel settore dei servizi, considerato il ruolo sempre più importante che essi svolgono nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie, le Parti hanno concordato che i settori di cooperazione verranno di volta in volta individuati, al fine di ottenere un miglioramento in termini di competitività della realtà centroamericana, nel rispetto delle norme del GATS (General Agreement on Trade Services) (articolo 14).
      Lo stesso dicasi per la cooperazione in materia di proprietà intellettuale, finalizzata non solo a trasferire in quei Paesi il necessario know how per garantire lo sviluppo, ma anche ad innalzare i livelli di applicazione e di protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 15).
      La cooperazione in materia di appalti è finalizzata alla promozione di procedure reciproche, non discriminatorie e trasparenti per l'aggiudicazione degli appalti pubblici a tutti i livelli (articolo 16).
      La cooperazione in materia di politica della concorrenza è volta alla promozione

 

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ed applicazione di regole sulla concorrenza e soprattutto alla divulgazione delle informazioni per promuovere la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui reciproci mercati. In parallelo, si è concordata anche una cooperazione in materia doganale che deve essere diretta a garantire il rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio relative al commercio, al fine di facilitare gli scambi tra le Parti. Si prevede, per esempio, la semplificazione ed armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione, o l'uso di dichiarazioni semplificate. È importante sottolineare che le Parti hanno ipotizzato la conclusione di un protocollo di reciproca assistenza in materia, nel quadro del presente Accordo (articoli 17 e 18).
      Le Parti hanno anche concordato la fornitura ai Paesi andini di un programma di assistenza tecnica in materia di normalizzazione, accreditamento, certificazione e metrologia per sviluppare in tali Paesi sistemi e strutture compatibili non solo tra loro, ma anche con le norme comunitarie ed internazionali in materia. Si ritiene che oltre alle facilitazioni doganali, anche la cooperazione in materia di regole tecniche e di valutazione di conformità, favorendo l'accesso ai mercati internazionali, può costituire uno dei principali motori dello sviluppo commerciale di quei Paesi (articolo 19).
      La cooperazione industriale, promuovendo la creazione di partenariati transnazionali, joint venture, reti informative, sarà sostanzialmente lasciata alle iniziative delle singole Parti in ordine alle loro specifiche priorità. Si ritiene, tuttavia, che un utile strumento cooperativo potrà essere la facilitazione nello scambio di tecnologia e l'individuazione e valutazione dei canali di distribuzione (articoli 20 e 21).
      La cooperazione nei settori dell'agricoltura, pesca e risorse naturali tenderà a promuovere il potenziamento delle capacità, il trasferimento di infrastrutture e tecnologie con iniziative che prevedono la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli, lo scambio di informazioni, esperimenti scientifici e tecnologici, la promozione della partecipazione delle imprese di entrambe le Parti allo sfruttamento ed all'utilizzo delle risorse minerarie, allo scambio di esperti.
      La cooperazione nel settore della pesca, inoltre, potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le Parti o tra la Comunità europea ed uno o più Paesi membri della Comunità andina o nella conclusione di accordi multilaterali (articoli 22, 23 e 24).
      La cooperazione nel settore dei servizi, energia, trasporti e telecomunicazioni, mirerà sostanzialmente ad aiutare lo sviluppo in quei settori dei partner andini attraverso l'elaborazione e la pianificazione di politiche energetiche e strutturali, che consentano lo sfruttamento razionale ed efficiente delle risorse in materia, per esempio, di risparmio energetico e sistematizzazione dei trasporti e relative infrastrutture.
      Strumento necessario per assicurare il flusso di informazioni e lo scambio di esperienze, cioè per una reale e fruttuosa cooperazione, è l'utilizzo pieno ed ottimale delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Bisogna puntare alla riduzione del divario digitale ed allo sviluppo delle risorse umane, promuovendo il dialogo su tutti gli aspetti della società dell'informazione, la divulgazione delle nuove tecnologie, gli scambi di personale qualificato e l'elaborazione di applicazioni nell'ambito dell'e-governent (articoli 25, 26, 27).
      Nel settore del terziario avanzato, la cooperazione in materia di audiovisivi e di promozione del turismo, si pone l'obiettivo di stimolare la produzione e la distribuzione di prodotti di qualità, soprattutto in ambito educativo e culturale. Una produzione di qualità, inoltre, promuovendo la bellezza paesaggistica della regione latino-americana, fa da volano ad un forte incremento turistico con conseguenti investimenti di settore che producono crescita economica e sviluppo regionale, integrato e sostenibile (articoli 28 e 29).
      La cooperazione nel settore finanziario e degli investimenti presuppone, innanzitutto,
 

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un dialogo forte sulle politiche macroeconomiche e futuri sviluppi, al fine di creare un clima stabilmente favorevole agli investimenti e di agevolare le capacità degli operatori nazionali. Le Parti, dunque, si sono impegnate ad approfondire il dialogo su tutti i principali macro settori (monetario, finanza pubblica, debito estero, politica fiscale e stabilità macroeconomica), cooperando anche per individuare una serie di indicatori comuni su cui fondarlo.
      Gli strumenti principali della cooperazione in questo settore saranno lo scambio e la divulgazione delle informazioni sulle opportunità di investimento e sulla legislazione in materia, la semplificazione amministrativa e la creazione di joint venture. Tutta la parte di armonizzazione normativa della materia è stata lasciata, dove opportuno, alla conclusione di accordi bilaterali tra singoli Stati parte del presente Accordo (articoli 30, 31 e 32).
      La cooperazione nel settore dei dati statistici prevede come obiettivo principale quello di migliorare i metodi e i programmi statistici, affinché le Parti possano utilizzare i dati statistici relativi ai settori che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo (articolo 33).
      L'obiettivo dell'incremento degli investimenti non ha fatto perdere di vista anche la speculare necessità di protezione del consumatore e di tutela della privacy da attuare attraverso una migliore comprensione delle legislazioni nazionali in materia e attraverso l'applicazione rigorosa dei trattati internazionali, soprattutto in materia di trattamento dei dati personali. Più in particolare, in materia di protezione del consumatore si potrebbe creare un sistema di allarme rapido, relativo a mangimi ed alimenti che presentano rischi per la salute pubblica e degli animali, che dia l'opportuno sostegno istituzionale al «Gruppo di lavoro andino sulla partecipazione della società civile per la difesa dei diritti dei consumatori» (articoli 34 e 35).
      La cooperazione scientifica e tecnologica deve essere organizzata e realizzata nell'ottica di un interesse reciproco e in maniera conforme alle rispettive legislazioni in materia. Si deve provvedere, dunque, allo scambio di informazioni ed esperienze in materia, ad una organizzazione e promozione delle risorse umane, all'incentivazione dei partenariati scientifici con la partecipazione in essi anche del mondo imprenditoriale quale beneficiario finale dei risultati (articolo 36).
      Nella cooperazione scientifica e tecnologica, un ruolo nevralgico assume il settore dell'istruzione e della formazione professionale che deve essere significativamente migliorata ed incentivata con borse di studio e programmi di scambio di studenti e specialisti, ed organizzata in modo da consentire un più facile accesso all'istruzione di donne, giovani, e fasce socialmente deboli. Sarà essenziale, a tale fine, una armonizzazione dei sistemi scolastici andini e l'istruzione interculturale. Lo scopo è raggiungere gli obiettivi del Millennio nel settore (i cosiddetti Millennium Development Goals sono quelli stabiliti dalla Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, durante i lavori della Conferenza di Monterrey nel marzo 2000, per risolvere i problemi dei Paesi arretrati e promuoverne lo sviluppo: sradicamento dell'estrema povertà e della fame nel mondo; raggiungimento di un livello adeguato ed universale di educazione primaria; promozione delle pari opportunità e rafforzamento del ruolo della donna; riduzione del tasso di mortalità infantile; miglioramento delle condizioni di salute delle madri; lotta all'HIV/AIDS, alla malaria ed alle altre epidemie; garanzia di uno sviluppo sostenibile; creazione ed implementazione di una partnership globale per lo sviluppo) (articolo 37).
      La cooperazione in materia di ambiente, biodiversità e calamità naturali deve tendere alla prevenzione del degrado ambientale, alla promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali, alla promozione dell'educazione ambientale in termini di sensibilizzazione e partecipazione attiva della società civile. La cooperazione ambientale deve essere attuata a tutti i livelli istituzionali ed amministrativi, ma soprattutto
 

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deve essere aiutata con il trasferimento di tecnologie pulite e sostenibili e con la creazione di sistemi nazionali e regionali di tutela e salvaguardia delle biodiversità.
      La cooperazione in materia di calamità naturali è finalizzata alla riduzione della vulnerabilità della regione andina attraverso il potenziamento delle capacità di ricerca, progettazione, controllo e prevenzione dei disastri naturali (articoli 38 e 39).

Cooperazione per la coesione sociale e lo sviluppo culturale (articoli 40-46)

      La cooperazione culturale deve avere come obiettivo quello di promuovere i legami culturali tra le Parti e si dovrà svolgere nell'ambito degli accordi bilaterali stipulati fra Stati per stimolare l'interesse e le energie dei singoli operatori in vari settori quali, ad esempio, la traduzione di opere letterarie, gli scambi tra i giovani, la promozione dell'artigianato e dell'industria culturale. La cooperazione in questo settore si presenta come un ottimo strumento per incentivare l'incremento degli investimenti (articolo 40).
      La cooperazione in materia di salute è concordata tra le Parti allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario più sensibile ai problemi dei poveri e del diritto all'uguaglianza di trattamento nel ricevere le cure necessarie, quale fondamentale diritto della persona. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza alimentare e all'opera di sensibilizzazione dei giovani sui rischi di malattie sessuali e di gravidanze indesiderate.
      L'opera di dialogo deve essere condotta prevalentemente attraverso partenariati con le organizzazioni non governative ed i privati anche in settori non sanitari, quali istruzione, gestione delle reti idriche e sistemi fognari, per creare indirettamente le condizioni che permettono l'avvicinamento della società civile, ed in particolare delle sue fasce più deboli e disadattate, al sistema sanitario nel pieno rispetto delle differenti sensibilità culturali e delle norme nazionali in materia (articolo 41).
      La cooperazione sociale deve tendere a stimolare la partecipazione dei partner sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sul rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini e sull'integrazione nella società. Tra le finalità della cooperazione rientra anche l'eliminazione della disparità di trattamento per i cittadini di una Parte, residenti legalmente nel territorio dell'altra. Fondamentale è, poi, il contributo che deriverà dalla cooperazione con la società civile con la quale è necessario dialogare per una migliore pianificazione degli interventi. La società civile, dunque, potrà essere consultata durante il processo decisionale, essere informata e proporre nuove strategie di sviluppo ed essere beneficiaria dei finanziamenti a sostegno dello sviluppo e del benessere comune. È previsto un rafforzamento delle politiche, dei programmi e delle azioni volti a garantire, migliorare ed espandere le pari opportunità tra uomini e donne in tutti i settori delle relazioni sociali e istituzionali (articoli 43-44).
      La cooperazione in materia di popolazioni indigene ed altri gruppi etnici in materia di popolazioni sfollate e sradicate e di ex appartenenti a gruppi armati illegali, oltre a promuovere la creazione o il consolidamento di associazioni rappresentative delle popolazioni indigene e di gruppi etnici presenti nel territorio centroamericano, deve comprendere tutta una serie di attività, come ad esempio gli aiuti alle comunità locali ed in particolare a quelle che ospitano comunità sradicate; o ancora, aiuti alle persone che rientrano per stabilirsi nei loro Paesi d'origine; potenziamento della capacità istituzionale dei Paesi che devono affrontare tali problemi (articoli 45-46).

Cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico e nella gestione dei flussi migratori (articoli 47-50)

      La cooperazione nella lotta contro le droghe illecite, il riciclaggio del danaro e la criminalità organizzata connessa, si basa sul principio della condivisione delle

 

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responsabilità, il che impone il coordinamento ed il potenziamento degli sforzi, congiunti per prevenire e combattere la produzione, il traffico ed il consumo di sostanze illecite. Si prevede, dunque, una cooperazione su programmi di prevenzione, progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, progetti di sostegno per uno sviluppo alternativo delle attuali colture illegali e, soprattutto, per un potenziamento dei sistemi di controllo amministrativo. Il potenziamento dei controlli, in particolare, può aiutare nella lotta contro l'utilizzo dei sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi illeciti (articoli 47 e 48).
      La cooperazione in materia di migrazione disciplina in maniera innovativa la materia delle questioni migratorie. Le Parti si sono reciprocamente obbligate a riammettere i propri immigrati illegali alla semplice richiesta dello Stato «ospitante» e senza ulteriori formalità, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo.
      Bisogna, tuttavia, tenere conto della problematicità della materia e che, pertanto, la sua risoluzione necessita di un'elaborazione strategica e programmatica, conforme alle legislazioni internazionali, comunitarie ed interne in vigore, da operare su tutti i livelli: locale, nazionale e regionale.
      Si è concordato di rinviare alla negoziazione di un successivo accordo, gli obblighi specifici degli Stati Parte in materia di riammissione. L'Accordo di riammissione riguarderà anche la questione della riammissione di cittadini di altri Paesi e di apolidi (articolo 49).
      La cooperazione per la lotta al terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto ed applicazione delle Convenzioni internazionali in materia e della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), ma anche con un interscambio di informazioni, mezzi ed esperienze maturate all'interno dei singoli Stati (articolo 50).

Disposizioni generali e finali (Titolo IV, articoli 51-60)

      Le Parti si impegnano a mettere a disposizione, per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, risorse finanziarie adeguate sulla base di un programma pluriennale da definire quanto prima. Verranno adottate tutte le misure volte a facilitare le attività della Banca europea per gli investimenti nella Comunità andina, ma anche da parte delle istituzioni andine verranno concesse agevolazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro della cooperazione in oggetto (articolo 51).
      Le Parti hanno deciso di mantenere il comitato misto istituito con l'Accordo di cooperazione del 1983 e riconfermato con l'Accordo quadro di cooperazione del 1993. Hanno altresì deciso di istituire un comitato consultivo misto incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della società civile organizzata. Si prevede l'istituzione di un comitato interparlamentare tra Parlamento europeo e Parlamento andino (articolo 52).
      L'Accordo si applica oltre che alle Parti, anche alle misure adottate da qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale all'interno del territorio delle Parti (articolo 53).
      Quando una Parte ritenga che l'altra non abbia ottemperato agli obblighi del presente Accordo potrà adottare le misure che ritiene più opportune, privilegiando quelle meno lesive per il funzionamento dell'Accordo e dando preavviso al comitato misto, il quale si dovrà adoperare per trovare un componimento dello status quo reciprocamente vantaggioso (articolo 56).
      Si è concordato anche sulla possibilità di estendere in futuro le materie oggetto del presente Accordo o il suo campo di applicazione, sempre nel rispetto ed in conformità alle legislazioni nazionali, concludendo specifici accordi di settore. Nessuna

 

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opportunità di cooperazione, infatti, deve essere esclusa a priori (articolo 57).
      La protezione dei dati, l'ambito di applicazione territoriale dell'Accordo e i testi facenti fede, sono disciplinati dagli articoli 58, 59 e 60.
      In ordine all'individuazione e quantificazione di eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato, dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli obiettivi e le relative attività di cooperazione indicati nell'Accordo saranno finanziati con fondi ordinari della Comunità europea appositamente stanziati per i Paesi della Comunità andina.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A)  Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione trattandosi di un accordo di natura politica. L'Atto internazionale in questione, essendo un accordo misto (un accordo, quindi, che comprende anche materia di competenza comunitaria non esclusiva), deve essere recepito dai singoli Stati membri in conformità alle procedure nazionali.
        In materia di impatto normativo, l'Accordo - una volta entrato in vigore - non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana. Non sussistono, inoltre, problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.

B)  Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti in sede internazionale dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.
        La conclusione dell'accordo di riammissione previsto dall'articolo 49 potrebbe comportare una futura regolamentazione amministrativa degli obblighi concordati. L'eventuale produzione normativa di secondo grado, derivando da un obbligo internazionale conforme al diritto comunitario ed internazionale e recepito dal diritto interno, si ritiene non porrà problematiche di compatibilità interna.
        In conclusione, l'Accordo di dialogo e di cooperazione tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina ed i suoi Stati membri, dall'altra, non incide - modificandoli - su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

 

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2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nei pertinenti articoli e relativo Allegato e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.
        L'Accordo contiene riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria e ad accordi multilaterali.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

        L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle strategie di stabilizzazione e modernizzazione della regione andina attraverso l'approfondimento del dialogo politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di democratizzazione, la buona gestione degli affari pubblici ed il rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria. Ribadendo la necessità di intervenire anche in quelli che si potrebbero definire i classici settori di cooperazione (rafforzamento istituzionale, sviluppo scientifico e tecnologico, sviluppo economico e sociale, eccetera), l'attenzione nell'area andina è, comunque, puntata principalmente sulla gestione dei flussi migratori per lo più dalla Comunità andina verso l'Europa.
        Sono destinatari diretti del provvedimento, in primo luogo, tutte le amministrazioni degli Stati parte dell'Accordo; in secondo luogo, gli operatori economici dell'Unione europea e della regione centroamericana che operano in tutti i settori contemplati.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo termine nella Comunità andina è ritenuto essenziale per innestare processi duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori economici verso la regione. L'Accordo, pertanto, pur non avendo ad oggetto misure di liberalizzazione economica o commerciale, mira ad instaurare un partenariato strategico euro-latinoamericano nel settore politico e sociale, per creare le migliori condizioni attrattive degli investimenti e per la partecipazione ad un futuro mercato comune.
        Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del Paese, contribuendo a stabilizzare la situazione geopolitica nell'area centroamericana, dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari settori.

C)  Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        L'instaurazione di relazioni più strette tra l'Unione europea e la Comunità andina mira ad ingenerare un progressivo miglioramento del tenore di vita della popolazione andina attraverso interventi in campo istituzionale, economico-commerciale e sociale.

 

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      L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione consente all'Unione europea di contribuire in maniera duratura al potenziamento delle istituzioni e allo sviluppo sostenibile della Comunità andina. L'Accordo in oggetto consentirà alle realtà nazionali andine di mutuare dagli ordinamenti e dalle esperienze europee i princìpi dell'integrazione economica e commerciale, per migliorare l'organizzazione ed il funzionamento del neoistituito mercato comune all'interno dell'area, anche in vista dei suoi futuri rapporti con quello europeo.
        L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione Unione europea-Comunità andina contribuisce, dunque, ad aiutare gli Stati di quella regione a diventare autosufficienti e ben governati e ad avvicinare i loro sistemi giuridici ed economici a quelli dell'Unione europea. La previsione della costituzione in futuro di un'area di libero scambio presuppone l'esistenza di un sistema doganale efficace, di una legislazione doganale e di personale in possesso di una formazione adeguata per applicare le leggi. Per poter avere un'adeguata collocazione sul mercato aperto dell'Unione, le esportazioni andine devono inoltre soddisfare norme di qualità e che si avvicinino agli standard internazionali.

D) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        Lo sviluppo durevole della Comunità andina e l'avvicinamento del suo sistema economico-commerciale a quello europeo rappresentano i principali obiettivi dell'Accordo, che punta ad un rafforzamento delle istituzioni e delle strutture economico-sociali andine, in termini qualitativi e quantitativi, attraverso un'attività di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo progressivo ravvicinamento agli standard dell'Unione europea nei settori economico e commerciale, ma anche sociale e culturale.
        L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione riflette la politica e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. La sua attuazione contribuisce a fare realizzare ai singoli Paesi ed alla regione andina nel suo complesso cambiamenti duraturi, a radicare la cultura dello Stato di diritto e del buon governo, il rispetto dei diritti individuali e una gestione economica matura che contribuiscano ulteriormente all'avvicinamento agli standard europei.

E)  Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni italiane.
        Esso si configura piuttosto come uno strumento di accompagnamento dell'Unione europea che sostiene le amministrazioni centro americane nel loro processo di transizione.
        Dall'attuazione dell'Accordo, oltre ad un impatto diretto sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle amministrazioni centroamericane, potrà esservi un eventuale impatto diretto

 

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e/o indiretto sull'attività amministrativa degli organi dell'Unione europea, in modo particolare per quanto attiene alla gestione delle politiche di cooperazione che ricade sulla Commissione europea pur se di concerto con gli Stati.

F) Aree di criticità.

        La principale area di criticità è collegata alla capacità effettiva del Paese di attuare concretamente gli impegni contenuti nell'Accordo.

G) Opzioni alternative alla regolazione.

        L'Accordo si propone di consolidare i legami tra le Parti e, una volta in vigore, rappresenterà il quadro di riferimento delle relazioni contrattuali globali tra l'Unione europea e la Comunità andina.
      Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono il risultato del negoziato condotto dalla Commissione europea - su mandato del Consiglio dell'Unione europea - e dalle autorità dei Paesi andini. Va sottolineato come la Commissione, pur basandosi sulla prassi generalmente seguita in campo comunitario per la conclusione degli accordi di cooperazione, si sia posta in questo caso degli obiettivi fortemente innovativi ed avanzati in particolari settori della sua attività di cooperazione. Si è preferito, infatti, concentrare le capacità negoziali su aree di dialogo e di intervento molto precise e puntuali per privilegiare l'approfondimento delle questioni e la natura reciprocamente vantaggiosa delle soluzioni.

H) Strumento tecnico normativo più adeguato.

        L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 54 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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