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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6239 |
dimensione politica e di sicurezza, che mira a far sì che l'America centrale diventi un'area di pace e stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello Statuto delle Nazioni Unite, dei princìpi democratici e attraverso la lotta contro la produzione ed il traffico di droga;
dimensione economica e finanziaria, che punta a rafforzare il processo di integrazione regionale per facilitare i meccanismi di sviluppo integrato e sostenibile;
dimensione sociale, culturale e umana, che integra il partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e alla mutua comprensione tra i popoli delle due regioni.
Il dialogo e la cooperazione europea con il Centro-America si sviluppa sulla complementarietà tra livello regionale e bilaterale, considerando tanto gli aspetti politici quanto quelli economici e culturali delle relazioni tra l'UE e i partners latino-americani, al fine di incentivare soprattutto il dialogo politico infraregionale quale strumento per il mantenimento di stabilità e prosperità nell'area.
L'Accordo è stato firmato a Roma il 15 dicembre 2003, durante il semestre di Presidenza italiana all'UE. Allo stato attuale sono aperte le procedure di ratifica secondo le norme costituzionali interne a ciascuno Stato parte.
L'Accordo si concentra esclusivamente sul dialogo politico e sulla cooperazione, rinviando le tematiche strettamente commerciali ad accordi futuri. Vengono eletti due obiettivi principali: il rafforzamento delle relazioni bi-regionali attraverso la promozione di un dialogo politico continuo e l'implementazione della cooperazione regionale ed infraregionale e la creazione delle condizioni che permettano alle Parti di negoziare, sulla base dei risultati raggiunti a Doha (Quatar) nell'ambito del programma di lavoro della IV Conferenza dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 2001, un Accordo di Associazione realistico e vantaggioso per entrambe le Parti, che preveda la creazione di una zona di libero scambio. L'Accordo, che si fonda sul rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, si propone di costruire un contesto adeguato per il dialogo politico tre la Parti, in modo da sviluppare più strette relazioni tra di loro; creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tre le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione; contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'area centroamericana; incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica; promuovere, infine, futuri accordi di libero scambio tra le due regioni.
L'Accordo è concluso per un periodo illimitato (articolo 55.1) ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'espletamento delle procedure interne di ratifica (articolo 54.1). A decorrere dalla data della sua entrata in vigore sostituirà, peraltro, l'Accordo quadro di cooperazione del 1993.
Principi, obiettivi e ambito di applicazione (Titolo I, articoli 1 e 2).
Sulla base dell'Accordo, le Parti istituiscono un dialogo politico nel rispetto dei princìpi democratici e dei fondamentali diritti dell'uomo quale elemento essenziale del presente Accordo. L'essenzialità di tale elemento implica che, qualora una Parte violi i princìpi democratici o i diritti dell'uomo in maniera sostanziale, l'altra Parte avrà titolo a sospendere in tutto o in parte l'applicazione dell'Accordo.
Il dialogo mira a promuovere lo sviluppo sostenibile nel quadro di una cooperazione rafforzata in materia di scambi, investimenti e relazioni economiche puntando sull'integrazione regionale. Il consolidamento
Dialogo politico (Titolo II, articoli 3-5).
Le Parti, decidendo di approfondire le volontà politiche ed i princìpi emersi dal processo di dialogo di San Josè, concordano che il nuovo dialogo è teso alla creazione di un terreno comune d'intesa sui principali temi d'interesse comune ed internazionale. Le principali tematiche individuate sono quelle relative allo sviluppo sostenibile, all'integrazione regionale, alla riduzione della povertà, alla migrazione, alla prevenzione e alla soluzione dei conflitti, ai diritti dell'uomo, verso le quali si cercherà nella misura del possibile di elaborare iniziative congiunte attraverso l'ampio scambio di informazioni (articolo 3).
Soprattutto nel settore della politica estera e di sicurezza si assume un preciso impegno di coordinamento delle singole posizioni nelle opportune sedi internazionali (articolo 5).
Il dialogo sarà condotto oltre che a livello istituzionale e di alta amministrazione anche a livello operativo.
Cooperazione (Titolo III, articoli 6-50).
Le Parti concordano che la cooperazione tra le due regioni deve tendere a garantire al loro interno un adeguato equilibrio tra le componenti economica, sociale ed ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile. Si è deciso di cooperare, pertanto, anche in materie trasversali che vanno dalle questioni di genere, alla salvaguardia e al rispetto per le popolazioni indigene ed altri gruppi etnici, alla ricerca e sviluppo tecnologico e, soprattutto, all'integrazione regionale.
La metodologia della cooperazione potrà essere concordata secondo le necessità degli interventi ma deve garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse (articoli 6 e 7).
Si può suddividere la parte di testo che si incentra sulla cooperazione in quattro grandi aree:
cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento della democrazia e del buon governo;
cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, industriali ed ambientali;
cooperazione per la coesione sociale e lo sviluppo culturale;
cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico e nella gestione dei flussi migratori.
Cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento dello Stato di diritto (articoli 8-12).
Per assicurare il consolidamento del processo di democratizzazione, le Parti hanno concordato di sostenere l'impegno di Governi e rappresentanti della società civile con attività di gestione dei processi elettorali, di lotta contro la corruzione nella gestione degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, locale, regionale e nazionale, e di rafforzamento dell'indipendenza e dell'efficienza della magistratura (articolo 8).
Sempre a tale fine è necessario, inoltre, prevenire tutte le tensioni sociali che potrebbero degenerare in veri e propri conflitti. Si è concordato che l'opera di prevenzione si concentrerà, soprattutto, sullo sviluppo delle capacità regionali, subregionali e nazionali e su politiche di pari opportunità che coinvolgano trasversalmente tutti gli strati della società; e che particolare sostegno avranno i processi nazionali di mediazione, negoziato e riconciliazione (articolo 9).
Cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, industriali ed ambientali (articoli 13-39).
Nell'ambito della cooperazione commerciale, le Parti concordano che l'obiettivo comune deve essere l'integrazione dei Paesi dell'America centrale nell'economia mondiale; a tale fine un programma integrato di cooperazione deve necessariamente stimolare, attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale, le capacità nazionali (soprattutto in termini di diversificazione dei prodotti) e lo sviluppo delle relazioni commerciali all'interno della regione centroamericana e con l'Unione europea (articolo 13).
Nel settore dei servizi, le Parti hanno concordato che i settori di cooperazione verranno di volta in volta individuati, al fine di ottenere un miglioramento in termini di competitività della realtà centroamericana, nel rispetto delle norme GATS (General Agreement on Trade Services) (articolo 14).
Lo stesso dicasi per la cooperazione in materia di proprietà intellettuale finalizzata non solo a trasferire in quei Paesi il necessario know how per garantire lo sviluppo, ma anche ad innalzare i livelli di applicazione e di protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 15).
La cooperazione in materia di appalti è finalizzata alla promozione di procedure reciproche, non discriminatorie e trasparenti per l'aggiudicazione degli appalti pubblici a tutti i livelli (articolo 16).
La cooperazione in materia di politica della concorrenza è volta alla promozione ed applicazione di regole sulla concorrenza e soprattutto alla divulgazione delle informazioni per promuovere la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui reciproci mercati. In parallelo, si è concordata anche una cooperazione in materia doganale al fine di facilitare gli scambi tra le Parti e che prevede, per esempio, la semplificazione ed armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione, o l'uso di dichiarazioni semplificate. È importante sottolineare che le Parti hanno ipotizzato come possibile la conclusione di un protocollo di reciproca assistenza in materia nel quadro del presente accordo (articolo 17-18).
Le Parti hanno anche concordato la fornitura ai Paesi centroamericani di un programma di assistenza tecnica in materia di normalizzazione, accreditamento, certificazione e metrologia per sviluppare in tali Paesi sistemi e strutture compatibili non solo tra loro, ma anche con le norme comunitarie ed internazionali in materia. Si ritiene che oltre alle facilitazioni doganali, anche la cooperazione in materia di regole tecniche e valutazione di conformità, favorendo l'accesso ai mercati internazionali, può costituire uno dei principali motori dello sviluppo commerciale di quei Paesi (articolo 19).
La cooperazione industriale, promuovendo la creazione di partenariati transnazionali,
Cooperazione per la coesione sociale e lo sviluppo culturale (articoli 40-46).
La cooperazione culturale deve avere come obiettivo quello di promuovere i legami culturali tra le Parti e si dovrà svolgere nell'ambito degli accordi bilaterali stipulati fra Stati per stimolare l'interesse e le energie dei singoli operatori in vari settori quali, ad esempio, la traduzione di opere letterarie, gli scambi tra i giovani, la promozione dell'artigianato e dell'industria culturale. La cooperazione in questo settore si presenta un ottimo strumento per incentivare l'incremento degli investimenti e centrare anche per questa via l'obiettivo della cooperazione tra le regioni (articolo 40).
La cooperazione in materia di salute è concordata tra le Parti allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario più sensibile ai problemi
Cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico e nella gestione dei flussi migratori (articoli 47-50).
La cooperazione nella lotta contro le droghe illecite, il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa si basa sul principio della condivisione delle responsabilità, il che impone il coordinamento ed il potenziamento degli sforzi congiunti per prevenire e combattere la produzione, il traffico ed il consumo di sostanze illecite. Si prevede, dunque, una cooperazione su programmi di prevenzione, progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, progetti di sostegno per uno sviluppo alternativo delle attuali colture illegali e, soprattutto, cooperare per un potenziamento dei sistemi di controllo amministrativo. Il potenziamento dei controlli, in particolare, può aiutare nella lotta contro l'utilizzo dei sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi illeciti (articoli 47 e 48).
La cooperazione in materia di migrazione disciplina in maniera innovativa la materia delle questioni migratorie. Le Parti si sono reciprocamente obbligate a riammettere i propri immigrati illegali alla semplice richiesta dello Stato «ospitante» e senza ulteriori formalità, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo.
Bisogna, tuttavia, tenere conto della problematicità della materia e che, pertanto, la sua risoluzione necessita di un'elaborazione strategica e programmatica, conforme alle legislazioni internazionali, comunitarie ed interne in vigore, da
Disposizioni finali e generali (Titolo IV, articoli 51-60).
Le Parti di impegnano a mettere a disposizione, per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, risorse finanziarie adeguate sulla base di un programma pluriennale da definire quanto prima. Verranno adottate tutte le misure volte a facilitare l'attività della Banca europea per gli investimenti in America centrale, ma anche da parte delle istituzioni centroamericane verranno concesse agevolazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro della cooperazione in oggetto (articolo 51).
Le Parti hanno deciso di mantenere il comitato misto istituito con l'accordo di cooperazione del 1983 e confermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993. Hanno altresì deciso di istituire un comitato consultivo misto, formato dai rappresentanti del Comitato consultivo del sistema di integrazione centroamericana (CC-SICA) e del Comitato economico e sociale europeo (CESE). Si prevede l'istituzione di un comitato interparlamentare tra Parlamento europeo e Parlamento centroamericano (articolo 52).
L'Accordo si applica oltre che alle Parti come sopra specificato, anche alle misure adottate da qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale all'interno del territorio delle Parti (articolo 53).
Quando una Parte ritenga che l'altra non abbia ottemperato agli obblighi del presente Accordo potrà adottare le misure che ritenga più opportune, privilegiando quelle meno lesive per il funzionamento dell'Accordo, e dando preavviso al comitato misto il quale si deve adoperare per trovare un componimento dello status quo reciprocamente vantaggioso (articolo 56).
Si è concordato anche sulla possibilità di estendere in futuro le materie oggetto del presente Accordo o il suo campo di applicazione, sempre nel rispetto ed in conformità delle legislazioni nazionali, concludendo specifici accordi di settore. Nessuna opportunità di cooperazione, infatti, deve essere esclusa a priori (articolo 57).
La protezione dei dati, l'ambito di applicazione territoriale dell'Accordo e i testi facenti fede sono disciplinati dagli articoli 58, 59 e 60.
In ordine all'individuazione e alla quantificazione di eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato, dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli obiettivi e le relative attività di cooperazione indicati nell'Accordo saranno finanziati con fondi ordinari della Comunità europea appositamente stanziati.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione trattandosi di un accordo di natura politica. L'Atto internazionale in questione, essendo un accordo misto (un accordo cioè che comprende anche materia di competenza comunitaria non esclusiva) deve essere recepito dai singoli Stati membri in conformità alle procedure nazionali.
In materia di impatto normativo, l'Accordo - una volta entrato in vigore - non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana. Non sussistono, inoltre, problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.
Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti in sede internazionale dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.
La conclusione dell'accordo di riammissione previsto dall'articolo 49 potrebbe comportare una futura regolamentazione amministrativa degli obblighi concordati. L'eventuale produzione normativa di secondo grado, derivando da un obbligo internazionale conforme al diritto comunitario ed internazionale e recepito dal diritto interno, si ritiene non porrà problematiche di compatibilità interna.
In conclusione, l'Accordo di dialogo e di cooperazione tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, non incide - modificandoli - su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nei pertinenti articoli e nel relativo Allegato e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.
L'Accordo contiene riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria e ad accordi multilaterali.
A) Ambito dell'intervento.
L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle strategie di stabilizzazione e modernizzazione della regione dell'America centrale attraverso l'approfondimento del dialogo politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di democratizzazione, la buona gestione degli affari pubblici ed il rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria. Ribadendo la necessità di intervenire anche in quelli che si potrebbero definire i classici settori di cooperazione (rafforzamento istituzionale, sviluppo scientifico e tecnologico, sviluppo economico e sociale, eccetera), l'attenzione nell'area centroamericana è, comunque, puntata principalmente sulla gestione dei flussi migratori per lo più dal centroamerica verso l'Europa e sulla lotta al narcotraffico attraverso lo sviluppo di colture alternative nella logica del sistema delle preferenze generalizzate. Soprattutto in questo settore si afferma la particolarità di un dialogo che non propone istanze esclusivamente repressive, ma mira a fornire sostegno e strumenti che creino condizioni di sviluppo favorevoli ad una progressiva eliminazione del fenomeno. Nessuna azione di cooperazione sarebbe infatti veramente efficace senza prima ristabilire in quell'area la cultura della legalità.
Sono destinatari diretti del provvedimento, in primo luogo, tutte le amministrazioni degli Stati parte dell'Accordo; in secondo luogo, gli operatori economici dell'Unione europea della regione centroamericana che operano in tutti i settori contemplati.
L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo termine in America centrale è ritenuto essenziale per innestare processi duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori economici verso la regione. L'Accordo, pertanto, pur non avendo ad oggetto misure di liberalizzazione economica o commerciale, mira ad instaurare un partenariato strategico euro-latinoamericano nel settore politico e sociale, per creare le migliori condizioni attrattive degli investimenti e per la partecipazione ad un futuro mercato comune.
Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del Paese, contribuendo a stabilizzare la situazione geopolitica nell'area centroamericana, dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari settori.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche.
L'instaurazione di relazioni più strette tra l'Unione europea e l'America centrale mira ad ingenerare un progressivo miglioramento del tenore di vita della popolazione centroamericana attraverso interventi in campo istituzionale, economico-commerciale e sociale.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati, e di medio/lungo periodo.
Lo sviluppo durevole dell'America centrale e l'avvicinamento del suo sistema economico-commerciale a quello europeo rappresentano i principali obiettivi dell'Accordo, che punta ad un rafforzamento delle istituzioni e delle strutture economico-sociali centroamericane, in termini qualitativi e quantitativi, attraverso un'attività di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo progressivo ravvicinamento agli standard dell'Unione europea nei settori economico e commerciale, ma anche sociale e culturale.
L'Accordo di dialogo politico e cooperazione riflette la politica e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. La sua attuazione contribuisce a fare realizzare ai singoli Paesi e alla regione centroamericana nel suo complesso cambiamenti duraturi, a radicare la cultura dello Stato di diritto e del buon governo, il rispetto dei diritti individuali e una gestione economica matura che contribuiscano ulteriormente all'avvicinamento agli standard europei.
D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni italiane.
Esso si configura piuttosto come uno strumento di accompagnamento dell'Unione europea che sostiene le amministrazioni centroamericane nel loro processo di transizione.
Dall'attuazione dell'Accordo, oltre ad un impatto diretto sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle amministrazioni
E) Aree di criticità.
La principale area di criticità è collegata alla capacità effettiva del Paese di attuare concretamente gli impegni contenuti nell'Accordo.
F) Opzioni alternative.
L'Accordo si propone di consolidare i legami tra le Parti e, una volta in vigore, rappresenterà il quadro di riferimento delle relazioni contrattuali globali tra l'Unione europea e l'America centrale.
Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono il risultato del negoziato condotto dalla Commissione europea - su mandato del Consiglio dell'Unione europea - e dalle autorità dei Paesi centroamericani.
Va sottolineato come la Commissione, pur basandosi sulla prassi generalmente seguita in campo comunitario per la conclusione degli Accordi di cooperazione, si sia posta in questo caso degli obiettivi fortemente innovativi ed avanzati in particolari settori della sua attività di cooperazione. Si è preferito, infatti, concentrare le capacità negoziali su aree di dialogo e di intervento molto precise e puntuali per privilegiare l'approfondimento delle questioni e la natura reciprocamente vantaggiosa delle soluzioni.
G) Strumento tecnico-normativo più adeguato.
L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 54 dell'Accordo medesimo.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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