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PDL 6258-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6258-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro per le politiche comunitarie
(LA MALFA)

e dal ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(FINI)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro della salute
(STORACE)

e con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

Presentato l'11 gennaio 2006

(Relatore per la X Commissione: POLLEDRI;
per la XII Commissione: STAGNO D'ALCONTRES)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), VII (Cultura, scienza ed istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 6258. Le Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali), il 19 gennaio 2006, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 6258.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6258 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo volto a tutelare le invenzioni biotecnologiche conformemente alla normativa comunitaria;

                pone specifiche disposizioni in materia di brevetti senza procedere ad un coordinamento né con la disciplina organica sui brevetti presente nel codice civile (artt. 2584-2594) né con quella recata nel «Codice dei diritti di proprietà industriale» (di cui al recente decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) attesa l'esplicita volontà legislativa di tenere distinta la disciplina inerente la «proprietà industriale» dalla materia dei brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche; tale circostanza suscita comunque perplessità in ordine alla coerenza sistematica della scelta di collocare disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche al di fuori del nuovo Codice della proprietà industriale;

                riproduce pressoché integralmente il contenuto del disegno di legge S. 1745-B, all'esame del Senato in seconda lettura (e già oggetto di doppia approvazione da parte della Camera); inoltre, il disegno di legge comunitaria 2005, approvato in seconda lettura dalla Camera l'11 gennaio 2006, ricomprende tra le direttive che il Governo è delegato ad attuare la medesima direttiva comunitaria 98/44/CE oggetto del decreto in esame;

                reca disposizioni che contengono generici richiami alla normativa nazionale e comunitaria (ad esempio, i commi 3 e 4 dell'articolo 5) per i quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 5 - ove si esclude la brevettabilità di «protocolli di screening genetico» quando siano suscettibili di determinare discriminazioni ovvero aventi finalità eugenetiche - dovrebbe valutarsi se la disposizione risulti coerente con quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma, che

 

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escluderebbe dalla brevettabilità, senza esplicite eccezioni, i metodi terapeutici e di diagnosi applicati al corpo umano;

            all'articolo 5, comma 5 - che subordina alle condizioni definite da un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro delle attività produttive, l'utilizzazione da parte dell'agricoltore di materiale brevettato di origine vegetale a fini di riproduzione o moltiplicazione in proprio - sia valutata l'opportunità di stabilire un termine per l'emanazione del decreto in oggetto, analogamente a quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo, ove è stabilito un termine di sessanta giorni per l'emanazione di un analogo decreto volto a disciplinare lo speculare privilegio dell'allevatore.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il disegno di legge C. 6258 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 3/2006, riguardante la «Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologie»,

            rilevato che le disposizioni dallo stesso recate appaiono principalmente riconducibili alla materia «opere dell'ingegno», che l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            considerato altresì che, alla luce della specifica valenza di un efficace sistema di protezione delle invenzioni biotecnologiche nell'ambito dei mercati internazionali, il provvedimento presenta anche profili inerenti la materia della «tutela della concorrenza», anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva statale,

            tenuto conto, inoltre, che il decreto-legge in esame è stato adottato a seguito della sentenza di condanna della Corte di giustizia nei confronti dell'Italia per inadempimento della direttiva comunitaria «biotech», e potrebbe, quindi, altresì rilevare la materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva sempre alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

 

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            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 6258 Governo, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche»;

            considerato che il comma 7 dell'articolo 5 fa riferimento al divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, mentre risulta più opportuno riferire il divieto di vendita all'ipotesi di attività di riproduzione, come indicato all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva oggetto di recepimento;

            rilevato che l'articolo 8 configura una tutela brevettuale delle invenzioni biotecnologiche estremamente ampia, in quanto essa si estende anche ai materiali biologici derivati, al materiale biologico direttamente ottenuto tramite uno stesso procedimento e a qualsiasi materiale contenente una determinata informazione genetica, con il rischio di una progressiva riduzione del ruolo degli utilizzatori e dei successivi produttori a solo vantaggio dei titolari dei brevetti;

            rilevato, peraltro, che l'articolo 8 si limita a riprodurre, senza alcuna modifica, il testo di norme contenute nella direttiva 98/44/CE (e precisamente degli articoli 8 e 9) le quali sono direttamente applicabili negli Stati membri, dal momento che si tratta di norme, sotto il profilo sostanziale, incondizionate e puntuali, che non lasciano margine di adattamento a livello di normativa nazionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 5, comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola: «produzione» con la seguente: «riproduzione»;

            2) con riferimento all'articolo 8, comma 3, individuino le Commissioni di merito una formulazione della disposizione che consenta di limitarne la portata, evitando che la protezione brevettuale di un prodotto contenente un'informazione genetica o consistente in tale informazione si estenda, senza eccezioni, a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione;

 

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        e con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 8, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di limitarne la portata, al fine di evitare che la protezione brevettuale relativa ad un procedimento che consente la produzione di materiale biologico dotato di determinate proprietà per effetto dell'invenzione si estenda, senza eccezioni, al materiale biologico ottenuto direttamente dal medesimo procedimento e ad ogni altro materiale biologico derivato da materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione e dotato delle stesse proprietà.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 6258 Governo, di conversione del DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

            rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

            tenuto conto che la sua adozione si rende necessaria per dare corso alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea emessa nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 226 CE (causa C-456/03);

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


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