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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6272 |
a) Over the Horizon Force, in Bosnia e Kosovo, con obiettivi di consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la popolazione locale per il sostegno delle attività civili;
b) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;
c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom (subentrata alla Joint Guardian), nel cui ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili; NATO Headquarters Skopje (NATO HQS), responsabile delle attività della NATO in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo, nel cui ambito opera la Criminal Intelligence Unit (CIU), unità di intelligence contro la criminalità;
e) in Albania: Albania 2, svolta dal 28o gruppo navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia; NATO Headquarters Tirana (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni internazionali, nonché di monitoraggio delle linee di collegamento per le missioni a guida NATO nell'area.
Il comma 4 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, prevista dall'azione comune 2004/570/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 e avviata a decorrere dal 2 dicembre 2004 (decisione del Consiglio dell'Unione europea 2004/803/PESC del 25 novembre 2004), con l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada alla futura integrazione nell'Unione europea. Nell'ambito della missione opera l'Integrated Police Unit, con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace. La missione ALTHEA è subentrata alla missione NATO SFOR, che ha operato nell'area balcanica nell'ambito dell'operazione denominata Joint Guard e successivamente dell'operazione Joint Forge.
Il comma 5 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la partecipazione alla missione di monitoraggio degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici, svolta dall'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).
Il comma 6 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la partecipazione alla missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione.
Il comma 7 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la partecipazione, nell'ambito del processo di pace in corso in Sudan, alla missione dell'Unione europea di supporto alla missione dell'Unione africana in Sudan (AMIS II), per il rispetto dell'accordo sul cessate il fuoco fra le due parti in lotta, siglato l'8 aprile 2004, e la protezione degli osservatori.
le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, commi 2 e 3);
il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);
le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);
le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);
l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);
le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);
il prolungamento, previo consenso dell'interesso, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);
le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13);
le previsioni sullo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (articolo 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7).
L'articolo 15 prevede uno stanziamento supplementare di euro 190.000, per la prosecuzione dell'attività di ricerca scientifica, avviata a fini di prevenzione sanitaria, che, attraverso l'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati in missioni internazionali, consentirà di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire, in termini statisticamente validati, fattori di rischio per la salute del personale militare impiegato nelle missioni internazionali. Lo stanziamento previsto è inteso a finanziare le operazioni di rientro in patria dei campioni da prelevare sul personale militare che lascerà il teatro operativo entro la fine del corrente mese di gennaio. Lo studio epidemiologico che si sta effettuando è del tipo prospettico seriale, indirizzato su un campione di circa 1.000 militari appartenenti ai contingenti di rotazione impiegati in missioni internazionali, i quali vengono sottoposti, su base volontaria, ad accertamenti di laboratorio, prima e al termine dell'impiego in zona di operazioni. Questo tipo di ricerca consentirà di acquisire risultati più attendibili rispetto a quelli desumibili dalle analisi epidemiologiche retrospettive finora eseguite, realizzando il migliore controllo possibile dei cosiddetti «fattori di confondimento». Data la complessità degli esami di laboratorio richiesti, lo studio,
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Le disposizioni del presente decreto-legge sono intese ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica fino al 30 giugno 2006.
L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'avvenuta scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.
B) Analisi del quadro normativo.
Le missioni internazionali alle quali partecipa il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia sono disciplinate dal decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, il quale rinvia, salvo taluni particolari profili, alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, che prevedono una regolamentazione uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.
Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto normativo generale delineato dal decreto-legge n. 451 del 2001, si è ritenuto di confermare il rinvio alle disposizioni del provvedimento in parola.
In particolare, per le particolari esigenze connesse con le missioni militari e per il trattamento relativo al personale impiegato, continuano a essere applicate le disposizioni di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, salvo taluni adeguamenti riguardanti il trattamento economico accessorio (articolo 10), la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, previsto dall'articolo 14 del presente decreto-legge, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono ad esigenze operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate. Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme (articolo 9), non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2001.
Quanto alle specifiche disposizioni del presente decreto-legge, riguardo alla disciplina penale, di cui all'articolo 12, il previsto rinvio all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002 n. 6, comporta deroghe alle disposizioni riguardanti la procedura penale militare di guerra e l'ordinamento giudiziario militare di guerra nei casi di applicazione del codice penale militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi gurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i princìpi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e di polizia, nonché la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
È stata verificata positivamente la coerenza con le fonte legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Gli articoli 17, 18 e 19 introducono modificazioni a disposizioni vigenti, ricorrendo alla tecnica della novella legislativa.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
In materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali risulta sospeso l'esame da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati della proposta di legge dell'onorevole Ascierto (Atto Camera n. 1038 e abbinati) nel testo proposto dalla IV Commissione Difesa.
A) Ambito dell'intervento: destinatari.
Destinatarie dell'intervento normativo sono le amministrazioni della Difesa e dell'Interno, in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di impiego del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.
Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette amministrazioni, in quanto impiegato nelle missioni internazionali oggetto di disciplina.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Obiettivo del provvedimento è fornire la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni internazionali e, altresì, adattare alle particolari esigenze operative ad esse connesse la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
Quanto ai risultati attesi, essi si riferiscono al rafforzamento delle relazioni internazionali, in sintonia con l'azione delle principali organizzazioni internazionali (ONU, UE, NATO) intesa al mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.
C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di provvedimento che non presenta aspetti progettuali che non siano stati già sperimentati dalle amministrazioni interessate.
D) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate e le modalità correlate all'intervento normativo non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.
E) Impatto sui destinatari.
In relazione all'attuazione del provvedimento non si ravvisano condizioni che possano influire negativamente sui destinatari, in quanto la materia oggetto di disciplina concerne un ambito operativo in cui le amministrazioni interessate vantano numerose precedenti esperienze.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali;
Vista l'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005, relativa alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah);
Vista la risoluzione n. 1642 adottata dai Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 dicembre 2005, relativa alla missione denominata United Nations Peacekeepinq Force in Cipro (UNFICYP);
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare
a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in BosniaErzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU,
5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
6. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
7. È autorizzata fino a 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
8. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui all'articolo
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2005.
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan, di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico dei comandante della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2.
2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4.
1. AI fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:
a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;
c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.
2. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di curo 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4 e 6 e agli articoli 2, 4 e 9, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 4, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan,
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e agli articoli 2, 3, 4 e 9, commi 2, 3
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20.
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine dì individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
1. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b) e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari
1. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «al personale militare estero» sono sostituite dalle seguenti: «al personale militare e civile delle Forze armate estere».
1. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: «titolare esclusivo della potestà sul figlio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali».
1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2005»;
b) al comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,».
2. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «821 unità» sono sostituite dalle seguenti: «478 unità»;
b) alla lettera c), le parole: «749 unità» sono sostituite dalle seguenti: «406 unità».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 19, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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