Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Relazione Tecnica Disegno di Conversione Decreto Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6272

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6272



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro degli affari esteri
(FINI)

dal ministro della difesa
(MARTINO)

e dal ministro dell'interno
(PISANU)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali

Presentato il 18 gennaio 2006


      

torna su
Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge è inteso ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica fino al 30 giugno 2006.
      In particolare, l'articolo 1, comma 1, autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la partecipazione alla missione multinazionale denominata Enduring Freedom, intesa a contrastare le sacche di terrorismo in Afghanistan e a favorire la stabilizzazione del Paese, e alle missioni Active Endeavour e Resolute
 

Pag. 2

Behaviour, a essa collegate, svolte da unità navali con compiti di vigilanza, rispettivamente, nel Mediterraneo orientale e nel Mare Arabico.
      Il comma 2 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la partecipazione alla missione internazionale denominata ISAF (International Security Assistance Force), con compiti di assistenza all'Autorità afghana.
      Il comma 3 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

          a) Over the Horizon Force, in Bosnia e Kosovo, con obiettivi di consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la popolazione locale per il sostegno delle attività civili;

          b) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;

          c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom (subentrata alla Joint Guardian), nel cui ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili; NATO Headquarters Skopje (NATO HQS), responsabile delle attività della NATO in Fyrom;

          d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo, nel cui ambito opera la Criminal Intelligence Unit (CIU), unità di intelligence contro la criminalità;

          e) in Albania: Albania 2, svolta dal 28o gruppo navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia; NATO Headquarters Tirana (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni internazionali, nonché di monitoraggio delle linee di collegamento per le missioni a guida NATO nell'area.

      Il comma 4 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, prevista dall'azione comune 2004/570/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 e avviata a decorrere dal 2 dicembre 2004 (decisione del Consiglio dell'Unione europea 2004/803/PESC del 25 novembre 2004), con l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada alla futura integrazione nell'Unione europea. Nell'ambito della missione opera l'Integrated Police Unit, con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace. La missione ALTHEA è subentrata alla missione NATO SFOR, che ha operato nell'area balcanica nell'ambito dell'operazione denominata Joint Guard e successivamente dell'operazione Joint Forge.
      Il comma 5 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la partecipazione alla missione di monitoraggio degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici, svolta dall'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).
      Il comma 6 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la partecipazione alla missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione.
      Il comma 7 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la partecipazione, nell'ambito del processo di pace in corso in Sudan, alla missione dell'Unione europea di supporto alla missione dell'Unione africana in Sudan (AMIS II), per il rispetto dell'accordo sul cessate il fuoco fra le due parti in lotta, siglato l'8 aprile 2004, e la protezione degli osservatori.

 

Pag. 3


      Il comma 8 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005, che ha deciso l'invio di un contingente di circa 10.000 caschi blu in Sudan, con il compito di vigilare sull'applicazione dell'accordo di pace concluso nel gennaio 2005 tra il Governo di Khartoum e il Movimento popolare di liberazione del Sudan (Spla-m) dopo ventuno anni di guerra civile.
      Il comma 9 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004. La missione ha funzioni di controllo, guida e consulenza dell'unità integrata di polizia (IPU) costituita a Kinshasa, nell'ambito della forza di polizia locale, con finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo e con ulteriori contributi dell'Unione europea e degli Stati membri.
      L'articolo 2 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2005. L'EUBAM Rafah, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione, collocandosi nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico, dovrà contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
      L'articolo 3 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella Buffer Zone.
      L'articolo 4 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO di soccorso umanitario e di supporto alla ricostruzione in favore delle popolazioni del Pakistan colpite dal violento terremoto che, l'8 ottobre 2005, ha interessato il sud-est asiatico. L'Italia ha assunto l'onere delle operazioni di soccorso e ricostruzione nell'area di Bagh, città situata a nordest di Islamabad, nel Kashmir, completamente rasa al suolo dal sisma, contribuendo, in coordinamento con le autorità pakistane, la NATO e le Nazioni Unite, al ripristino della rete viaria e di quella idrica, allo sgombero delle macerie, all'approntamento di campi per i senza tetto.
      L'articolo 5 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione nell'ambito della prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.
 

Pag. 4

      L'articolo 6 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa complessiva di euro 92.540, per la partecipazione di funzionari diplomatici alle missioni ISAF in Afghanistan e ALTHEA in Bosnia in qualità di consiglieri diplomatici dei relativi comandanti.
      L'articolo 7 prevede, per le missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, che il comandante del contingente militare possa disporre interventi, nei casi di necessità ed urgenza, per fronteggiare esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizzando a tale fine la spesa complessiva di euro 3.315.000.
      L'articolo 8 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera in Kosovo, nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR.
      L'articolo 9, comma 1, autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle missioni in Kosovo; il comma 2 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e di addestramento della polizia albanese; il comma 3 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM). Il compito della missione, nella quale sono coinvolte circa 1.600 unità di personale provenienti da quarantadue Paesi, è quello di assicurare il proseguimento delle attività di riorganizzazione delle locali Forze di polizia; il comma 4 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia denominata EUPOL Proxima (azione comune 2003/681/PESC del Consiglio del 29 settembre 2003), con compiti di consolidamento dell'ordine pubblico, inclusa la lotta alla criminalità organizzata, e di attuazione della riforma della polizia locale; il comma 5 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina. La missione contribuirà a potenziare le capacità dei servizi moldavi e ucraini di garantire adeguati controlli doganali e di frontiera lungo la frontiera comune.
      L'articolo 10, in materia di trattamento economico accessorio, al comma 1 prevede la corresponsione dell'indennità di missione, determinata nella misura del 98 per cento della diaria stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), da calcolare in riferimento alla diaria prevista per l'Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, per il personale che opera nell'ambito delle missioni Enduring Freedom e ISAF e della missione NATO in Pakistan (comma 2); il comma 3, per il personale impiegato nella missione di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldova e Ucraina, prevede la corresponsione della diaria nella misura intera; il comma 4, per il personale che opera nell'ambito delle missioni UNMIK e CIU in Kosovo, EUMM nei territori della ex Jugoslavia, UE e ONU in Sudan, EUPOL Kinshasa in Congo, UNFICYP a Cipro, EUPM in Bosnia-Erzegovina ed EUPOL Proxima in Macedonia, prevede la corresponsione della diaria nella misura intera, incrementata del 30 per cento se detto personale non usufruisce di vitto e alloggio gratuiti; il comma 5 prevede l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici che espletano l'incarico di consigliere diplomatico dei comandanti delle
 

Pag. 5

missioni ISAF e ALTHEA; il comma 6 stabilisce l'indennità da corrispondere al personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
      L'articolo 11 prevede la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore.
      L'articolo 12, comma 1, conferma riguardo al personale militare impiegato nelle missioni Enduring Freedom e International Security Assistance Force (ISAF) l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, e dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4) e della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra.
      Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi in territorio afgano, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano alle missioni Enduring Freedom e ISAF, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente la corrispondenza dei fatti-reato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali l'articolo 7 del codice penale prevede l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli. L'esperienza maturata durante lo svolgimento delle missioni internazionali ha suggerito di verificare in concreto che le azioni delittuose siano idonee a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato, subordinando l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. La scelta appare giustificata anche nella considerazione che, nei teatri operativi in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane derivano da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.
      Il comma 3 è inteso a concentrare sul Tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
      Il comma 4 conferma, per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni previste dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
      L'articolo 13 adegua il limite complessivo di spesa entro il quale, in relazione alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare,
 

Pag. 6

biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali (euro 50.000.000).
      L'articolo 14, per la disciplina da applicare al personale e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le missioni internazionali, richiama, salvo taluni adeguamenti previsti dal presente decreto, le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in parola:

          le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, commi 2 e 3);

          il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);

          le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);

          le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);

          l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);

          le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);

          il prolungamento, previo consenso dell'interesso, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);

          le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13);

          le previsioni sullo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (articolo 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7).

      L'articolo 15 prevede uno stanziamento supplementare di euro 190.000, per la prosecuzione dell'attività di ricerca scientifica, avviata a fini di prevenzione sanitaria, che, attraverso l'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati in missioni internazionali, consentirà di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire, in termini statisticamente validati, fattori di rischio per la salute del personale militare impiegato nelle missioni internazionali. Lo stanziamento previsto è inteso a finanziare le operazioni di rientro in patria dei campioni da prelevare sul personale militare che lascerà il teatro operativo entro la fine del corrente mese di gennaio. Lo studio epidemiologico che si sta effettuando è del tipo prospettico seriale, indirizzato su un campione di circa 1.000 militari appartenenti ai contingenti di rotazione impiegati in missioni internazionali, i quali vengono sottoposti, su base volontaria, ad accertamenti di laboratorio, prima e al termine dell'impiego in zona di operazioni. Questo tipo di ricerca consentirà di acquisire risultati più attendibili rispetto a quelli desumibili dalle analisi epidemiologiche retrospettive finora eseguite, realizzando il migliore controllo possibile dei cosiddetti «fattori di confondimento». Data la complessità degli esami di laboratorio richiesti, lo studio,

 

Pag. 7

coordinato dalla direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa, viene svolto in collaborazione con istituti scientifici e di ricerca.
      L'articolo 16 prevede disposizioni di interpretazione autentica volte a precisare la natura dei trattamenti economici corrisposti al personale per i servizi prestati all'estero, al fine di dirimere dubbi interpretativi insorti in materia. Viene, infatti, chiarito che i trattamenti economici per servizi prestati all'estero, di cui all'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, agli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, nonché all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, le cui misure sono determinate secondo parametri più remunerativi rispetto a quelli propri degli emolumenti corrisposti per l'impiego in territorio nazionale, hanno natura accessoria e onnicomprensiva, essendo erogati per compensare prestazioni che, per ragioni intrinseche alle stesse posizioni d'impiego, implicano necessariamente peculiari responsabilità, rischi e disagi ambientali, obblighi di reperibilità, disponibilità a orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per lavoro straordinario.
      L'articolo 17 è inteso a modificare l'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di consentire l'ammissione alla frequenza, a titolo gratuito, di corsi di studio organizzati dalle Forze armate italiane, attualmente prevista per il solo personale militare di Forze armate estere, anche a favore del personale civile delle Forze armate estere con le quali l'Italia ha rapporti di cooperazione militare.
      L'articolo 18 è inteso a modificare l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, prevedendo che, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio ai militari con prole minorenne impiegati in missioni militari internazionali, non sia necessario il consenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare. La disposizione, comportando lo snellimento delle procedure di rilascio dei passaporti di servizio, risponde all'esigenza di consentire il pronto impiego nei teatri operativi di personale militare non altrimenti fungibile, in modo da garantire l'efficienza e l'operatività dei contingenti impiegati all'estero nell'ambito delle forze multinazionali. Essa, peraltro, non incide sulla tutela sostanziale apprestata dall'ordinamento a favore dei minori, atteso che il passaporto di servizio, detenuto e conservato dall'Amministrazione, può essere utilizzato dal singolo militare non autonomamente, bensì unicamente in occasione di missioni di servizio all'estero, normalmente nell'ambito di contingenti, determinate dall'Amministrazione e secondo tempi e modalità di espletamento stabiliti dalla stessa. Analoga disposizione, ma con valenza temporanea, è prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 («Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali» e da tutti i successivi provvedimenti semestrali di proroga delle missioni internazionali che a detto articolo hanno fatto rinvio.
      L'articolo 19 è inteso a portare a regime, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa, prevista, per l'anno 2005, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37 («Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri»). Al riguardo, si rileva che il sempre più intenso impiego delle Forze armate italiane in attività fuori area a sostegno della pace e della sicurezza internazionale, nonché l'incisiva riforma delle strutture militari e amministrative della Difesa, tuttora in atto, comportano per la componente civile del Ministero una costante lievitazione dell'impegno lavorativo per supportare la maggiore operatività delle Forze armate, a cui si aggiungono
 

Pag. 8

una serie di disagi connessi alle procedure di reimpiego. In tale contesto, il personale civile deve assumere numerosi e qualificati incarichi in precedenza ricoperti dalla componente militare, alla quale non si può fare ricorso stante i molteplici impegni operativi e il contestuale processo di graduale riduzione degli organici in atto. L'incremento degli stanziamenti del Fondo unico di amministrazione è inteso a compensare tale più ampia assunzione di responsabilità, nonché gli accresciuti carichi di lavoro, tenuto, anche conto dell'ordine del giorno n. 9/4489/102 del 16 dicembre 2003, accolto dal Governo come raccomandazione. La copertura finanziaria della relativa spesa è effettuata mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A tale fine, il comma 2 dispone la riduzione dei contingenti di volontari in ferma prefissata di un anno previsti dall'articolo 23, comma 5, lettere b) e c), della legge 23 agosto 2004, n. 226.
      L'articolo 20 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, escluso l'articolo 19, pari complessivamente a euro 324.508.207.
      L'articolo 21, infine, stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto-legge.

torna su
 

Pag. 9


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Le disposizioni del presente decreto-legge sono intese ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica fino al 30 giugno 2006.
      L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
      Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'avvenuta scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.

B) Analisi del quadro normativo.

        Le missioni internazionali alle quali partecipa il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia sono disciplinate dal decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, il quale rinvia, salvo taluni particolari profili, alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, che prevedono una regolamentazione uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.
      Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto normativo generale delineato dal decreto-legge n. 451 del 2001, si è ritenuto di confermare il rinvio alle disposizioni del provvedimento in parola.
      In particolare, per le particolari esigenze connesse con le missioni militari e per il trattamento relativo al personale impiegato, continuano a essere applicate le disposizioni di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, salvo taluni adeguamenti riguardanti il trattamento economico accessorio (articolo 10), la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado

 

Pag. 10

superiore (articolo 11), le disposizioni in materia penale (articolo 12) e le disposizioni in materia contabile (articolo 13).

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, previsto dall'articolo 14 del presente decreto-legge, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono ad esigenze operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate. Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme (articolo 9), non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2001.
      Quanto alle specifiche disposizioni del presente decreto-legge, riguardo alla disciplina penale, di cui all'articolo 12, il previsto rinvio all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002 n. 6, comporta deroghe alle disposizioni riguardanti la procedura penale militare di guerra e l'ordinamento giudiziario militare di guerra nei casi di applicazione del codice penale militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi gurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i princìpi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e di polizia, nonché la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla

 

Pag. 11

legislazione esclusiva dello Stato, dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        È stata verificata positivamente la coerenza con le fonte legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Gli articoli 17, 18 e 19 introducono modificazioni a disposizioni vigenti, ricorrendo alla tecnica della novella legislativa.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

 

Pag. 12

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        In materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali risulta sospeso l'esame da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati della proposta di legge dell'onorevole Ascierto (Atto Camera n. 1038 e abbinati) nel testo proposto dalla IV Commissione Difesa.

torna su
 

Pag. 13


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento: destinatari.

        Destinatarie dell'intervento normativo sono le amministrazioni della Difesa e dell'Interno, in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di impiego del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.
        Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette amministrazioni, in quanto impiegato nelle missioni internazionali oggetto di disciplina.

B) Obiettivi e risultati attesi.

      Obiettivo del provvedimento è fornire la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni internazionali e, altresì, adattare alle particolari esigenze operative ad esse connesse la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
      Quanto ai risultati attesi, essi si riferiscono al rafforzamento delle relazioni internazionali, in sintonia con l'azione delle principali organizzazioni internazionali (ONU, UE, NATO) intesa al mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di provvedimento che non presenta aspetti progettuali che non siano stati già sperimentati dalle amministrazioni interessate.

D) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate e le modalità correlate all'intervento normativo non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

 

Pag. 14

E) Impatto sui destinatari.

        In relazione all'attuazione del provvedimento non si ravvisano condizioni che possano influire negativamente sui destinatari, in quanto la materia oggetto di disciplina concerne un ambito operativo in cui le amministrazioni interessate vantano numerose precedenti esperienze.

torna su
 

Pag. 15

 

Pag. 16

 

Pag. 17

 

Pag. 18

 

Pag. 19

 

Pag. 20

 

Pag. 21

 

Pag. 22

 

Pag. 23

 

Pag. 24

 

Pag. 25

 

Pag. 26

 

Pag. 27

 

Pag. 28

 

Pag. 29

 

Pag. 30

 

Pag. 31

 

Pag. 32

 

Pag. 33

 

Pag. 34

 

Pag. 35

 

Pag. 36

 

Pag. 37

 

Pag. 38

 

Pag. 39

 

Pag. 40

 

Pag. 41

 

Pag. 42

 

Pag. 43

 

Pag. 44

 

Pag. 45

 

Pag. 46

 

Pag. 47

 

Pag. 48

 

Pag. 49

 

Pag. 50

 

Pag. 51

 

Pag. 52

 

Pag. 53

 

Pag. 54

 

Pag. 55

 

Pag. 56

 

Pag. 57

 

Pag. 58

 

Pag. 59

 

Pag. 60

 

Pag. 61

 

Pag. 62

 

Pag. 63

 

Pag. 64

 

Pag. 65

 

Pag. 66

 

Pag. 67

 

Pag. 68

 

Pag. 69

 

Pag. 70

 

Pag. 71

 

Pag. 72

 

Pag. 73

 

Pag. 74

 

Pag. 75

 

Pag. 76

 

Pag. 77

 

Pag. 78

 

Pag. 79

 

Pag. 80

 

Pag. 81

 

Pag. 82

 

Pag. 83

 

Pag. 84

 

Pag. 85

 

Pag. 86

 

Pag. 87

 

Pag. 88

 

Pag. 89

 

Pag. 90

 

Pag. 91

 

Pag. 92

 

Pag. 93

 

Pag. 94

 

Pag. 95

 

Pag. 96

 

Pag. 97

 

Pag. 98

 

Pag. 99

 

Pag. 100

 

Pag. 101

 

Pag. 102

 

Pag. 103

 

Pag. 104

 

Pag. 105

 

Pag. 106

 

Pag. 107

 

Pag. 108

 

Pag. 109

 

Pag. 110

 

Pag. 111

 

Pag. 112

 

Pag. 113

 

Pag. 114

 

Pag. 115

 

Pag. 116

 

Pag. 117

 

Pag. 118

 

Pag. 119

 

Pag. 120

 

Pag. 121

 

Pag. 122

 

Pag. 123

 

Pag. 124

 

Pag. 125

 

Pag. 126

 

Pag. 127

 

Pag. 128

 

Pag. 129

 

Pag. 130

 

Pag. 131

 

Pag. 132

 

Pag. 133

 

Pag. 134

 

Pag. 135

 

Pag. 136

 

Pag. 137

 

Pag. 138

 

Pag. 139

 

Pag. 140

 

Pag. 141

 

Pag. 142

 

Pag. 143

 

Pag. 144

 

Pag. 145

 

Pag. 146

 

Pag. 147

 

Pag. 148

 

Pag. 149

 

Pag. 150

 

Pag. 151

 

Pag. 152

 

Pag. 153

 

Pag. 154

 

Pag. 155

 

Pag. 156

 

Pag. 157

 

Pag. 158

 

Pag. 159

 

Pag. 160

 

Pag. 161

 

Pag. 162

 

Pag. 163

 

Pag. 164

 

Pag. 165

 

Pag. 166

 

Pag. 167

 

Pag. 168

 

Pag. 169

 

Pag. 170

 

Pag. 171

 

Pag. 172

 

Pag. 173

 

Pag. 174

 

Pag. 175

 

Pag. 176

 

Pag. 177

 

Pag. 178

 

Pag. 179

 

Pag. 180

 

Pag. 181

 

Pag. 182

 

Pag. 183

 

Pag. 184

 

Pag. 185

 

Pag. 186

 

Pag. 187

 

Pag. 188

 

Pag. 189

 

Pag. 190

 

Pag. 191

 

Pag. 192

 

Pag. 193

 

Pag. 194

 

Pag. 195

 

Pag. 196

 

Pag. 197

 

Pag. 198

 

Pag. 199

 

Pag. 200

 

Pag. 201

 

Pag. 202

 

Pag. 203

 

Pag. 204

 

Pag. 205

 

Pag. 206

 

Pag. 207

 

Pag. 208

 

Pag. 209

 

Pag. 210

 

Pag. 211

 

Pag. 212

 

Pag. 213

 

Pag. 214

 

Pag. 215

 

Pag. 216

 

Pag. 217

 

Pag. 218

 

Pag. 219

 

Pag. 220

 

Pag. 221

 

Pag. 222

 

Pag. 223

 

Pag. 224

 

Pag. 225

 

Pag. 226

 

Pag. 227

 

Pag. 228

 

Pag. 229

 

Pag. 230

 

Pag. 231

 

Pag. 232

 

Pag. 233

 

Pag. 234

 

Pag. 235

 

Pag. 236

 

Pag. 237

 

Pag. 238

 

Pag. 239

 

Pag. 240

 

Pag. 241

 

Pag. 242

 

Pag. 243

 

Pag. 244

 

Pag. 245

 

Pag. 246

 

Pag. 247

 

Pag. 248

 

Pag. 249

 

Pag. 250

 

Pag. 251

 

Pag. 252

 

Pag. 253

 

Pag. 254

 

Pag. 255

 

Pag. 256

 

Pag. 257

 

Pag. 258

 

Pag. 259

 

Pag. 260

 

Pag. 261

 

Pag. 262

 

Pag. 263

 

Pag. 264

 

Pag. 265

 

Pag. 266

 

Pag. 267

 

Pag. 268

 

Pag. 269

 

Pag. 270

 

Pag. 271

 

Pag. 272

 

Pag. 273

 

Pag. 274

 

Pag. 275

 

Pag. 276

 

Pag. 277

 

Pag. 278

 

Pag. 279

 

Pag. 280

 

Pag. 281

 

Pag. 282

 

Pag. 283

 

Pag. 284

 

Pag. 285

 

Pag. 286

 

Pag. 287

 

Pag. 288

 

Pag. 289

 

Pag. 290

 

Pag. 291

 

Pag. 292

 

Pag. 293

 

Pag. 294

 

Pag. 295

 

Pag. 296

 

Pag. 297

 

Pag. 298

 

Pag. 299

 

Pag. 300

 

Pag. 301

 

Pag. 302

 

Pag. 303

 

Pag. 304

 

Pag. 305

 

Pag. 306

 

Pag. 307

 

Pag. 308

 

Pag. 309

 

Pag. 310

 

Pag. 311

 

Pag. 312

 

Pag. 313

 

Pag. 314

 

Pag. 315

 

Pag. 316

 

Pag. 317

 

Pag. 318

 

Pag. 319

 

Pag. 320

 

Pag. 321

 

Pag. 322

 

Pag. 323

 

Pag. 324

 

Pag. 325

 

Pag. 326

 

Pag. 327

 

Pag. 328

 

Pag. 329

 

Pag. 330

 

Pag. 331

 

Pag. 332

 

Pag. 333

 

Pag. 334

 

Pag. 335

 

Pag. 336

 

Pag. 337

 

Pag. 338

 

Pag. 339

 

Pag. 340

 

Pag. 341

 

Pag. 342

 

Pag. 343

 

Pag. 344

 

Pag. 345

 

Pag. 346

 

Pag. 347

 

Pag. 348

 

Pag. 349

 

Pag. 350

 

Pag. 351

 

Pag. 352

 

Pag. 353

 

Pag. 354

 

Pag. 355

 

Pag. 356

 

Pag. 357

 

Pag. 358

 

Pag. 359

 

Pag. 360

 

Pag. 361

 

Pag. 362

 

Pag. 363

 

Pag. 364

 

Pag. 365

 

Pag. 366

 

Pag. 367

 

Pag. 368

 

Pag. 369

 

Pag. 370

 

Pag. 371

 

Pag. 372

 

Pag. 373

 

Pag. 374

 

Pag. 375

 

Pag. 376

 

Pag. 377

 

Pag. 378

 

Pag. 379

 

Pag. 380

 

Pag. 381

 

Pag. 382

 

Pag. 383

 

Pag. 384

 

Pag. 385

 

Pag. 386

 

Pag. 387

 

Pag. 388

 

Pag. 389

 

Pag. 390

 

Pag. 391

 

Pag. 392

 

Pag. 393

 

Pag. 394

 

Pag. 395

 

Pag. 396

 

Pag. 397

 

Pag. 398

 

Pag. 399

 

Pag. 400

 

Pag. 401

 

Pag. 402

 

Pag. 403

 

Pag. 404

 

Pag. 405

 

Pag. 406

 

Pag. 407

 

Pag. 408

 

Pag. 409

 

Pag. 410

 

Pag. 411

 

Pag. 412

 

Pag. 413

 

Pag. 414

 

Pag. 415

 

Pag. 416

 

Pag. 417

 

Pag. 418

 

Pag. 419

 

Pag. 420

 

Pag. 421

 

Pag. 422

 

Pag. 423

 

Pag. 424

 

Pag. 425

 

Pag. 426

 

Pag. 427

 

Pag. 428

 

Pag. 429

 

Pag. 430

 

Pag. 431

 

Pag. 432

 

Pag. 433

 

Pag. 434

 

Pag. 435

 

Pag. 436

 

Pag. 437

 

Pag. 438

 

Pag. 439

 

Pag. 440

 

Pag. 441

 

Pag. 442

 

Pag. 443

 

Pag. 444

 

Pag. 445

 

Pag. 446

 

Pag. 447

 

Pag. 448

 

Pag. 449

 

Pag. 450

 

Pag. 451

 

Pag. 452

 

Pag. 453

 

Pag. 454

 

Pag. 455

 

Pag. 456

 

Pag. 457

 

Pag. 458

 

Pag. 459

 

Pag. 460

 

Pag. 461

 

Pag. 462

 

Pag. 463

 

Pag. 464

 

Pag. 465

 

Pag. 466

 

Pag. 467

 

Pag. 468

 

Pag. 469

 

Pag. 470

 

Pag. 471

 

Pag. 472

 

Pag. 473

 

Pag. 474

 

Pag. 475

 

Pag. 476

 

Pag. 477

 

Pag. 478

 

Pag. 479

 

Pag. 480

 

Pag. 481

 

Pag. 482

 

Pag. 483

 

Pag. 484

 

Pag. 485

 

Pag. 486

 

Pag. 487

 

Pag. 488

 

Pag. 489

 

Pag. 490

 

Pag. 491

 

Pag. 492

 

Pag. 493

 

Pag. 494

 

Pag. 495

 

Pag. 496

 

Pag. 497

 

Pag. 498

 

Pag. 499

 

Pag. 500

 

Pag. 501

 

Pag. 502

 

Pag. 503

torna su
 

Pag. 504


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 505

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali;

        Vista l'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005, relativa alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah);

        Vista la risoluzione n. 1642 adottata dai Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 dicembre 2005, relativa alla missione denominata United Nations Peacekeepinq Force in Cipro (UNFICYP);

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Partecipazione di personale militare a missioni internazionali)

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare

 

Pag. 506

alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:

              a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;

              b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

              c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

              d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

              e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

        4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in BosniaErzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU,
        5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        6. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        7. È autorizzata fino a 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        8. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui all'articolo

 

Pag. 507

2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica dei Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

Articolo 2.
(Missione UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah).

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2005.

Articolo 3.
(Missione ONU a Cipro).

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.

Articolo 4.
(Missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan).

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.

Articolo 5.
(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).

        1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni

 

Pag. 508

dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

Articolo 6.
(Consiglieri diplomatici).

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan, di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico dei comandante della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2.
        2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4.

Articolo 7.
(Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali).

        1. AI fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:

              a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;

              b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;

              c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.

        2. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.

Articolo 8.
(Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena).

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

Pag. 509

Articolo 9.
(Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).

        1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di curo 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
        5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.

Articolo 10.
(Indennità di missione).

        1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4 e 6 e agli articoli 2, 4 e 9, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
        2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 4, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan,

 

Pag. 510

è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
        3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 5, nella misura intera.
        4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera d), 5, 7, 8 e 9, e agli articoli 3 e 9, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
        5. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 6 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 6, comma 1, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
        6. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Articolo 11.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

        1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Articolo 12.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
        2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
        3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
        4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e agli articoli 2, 3, 4 e 9, commi 2, 3

 

Pag. 511

e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 dei 2002.

Articolo. 13.
(Disposizioni in materia contabile).

      1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20.

Articolo. 14.
(Rinvii normativi).

      1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Articolo. 15.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

      1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine dì individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Articolo. 16.
(Interpretazione autentica di disposizioni in materia di trattamenti economici per servizi prestati all'estero).

      1. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b) e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari

 

Pag. 512

disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

Articolo. 17.
(Modifica dell'articolo 1, comma 102, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

      1. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «al personale militare estero» sono sostituite dalle seguenti: «al personale militare e civile delle Forze armate estere».

Articolo. 18.
(Modifica dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185).

      1. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: «titolare esclusivo della potestà sul figlio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali».

Articolo. 19.
(Modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, e all'articolo 23 della legge 23 agosto 2004, n. 226).

      1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2005»;

          b) al comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,».

      2. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b), le parole: «821 unità» sono sostituite dalle seguenti: «478 unità»;

          b) alla lettera c), le parole: «749 unità» sono sostituite dalle seguenti: «406 unità».

 

Pag. 513

Articolo. 20.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 19, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo. 21.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Relazione Tecnica Disegno di Conversione Decreto Legge
torna su