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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4599-B |
TESTO |
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1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti: |
1. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 6.000. |
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata in misura non superiore ai due terzi. | Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi». | Identico». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) il primo comma è sostituito dal seguente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) al terzo comma, dopo la parola: «divulga» è inserita la seguente: «, diffonde»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. L'articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente: |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Art. 600-quater. (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, sono inseriti i seguenti: |
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Art. 600-quater. 1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche |
«Art. 600-quater. 1. (Pornografia virtuale). Identico». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 600-quater. 2. (Casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, quando il materiale rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale valutata ai sensi dell'articolo 609-quater, primo e secondo comma, è prodotto con il consenso del minore, rimane nella esclusiva disponibilità del minore medesimo e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione. |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non è altresì punibile il minorenne che produce o detiene il materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, quando il materiale rappresenta un minore che abbia compiuto gli anni tredici se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni». | Soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma al fine di fruire di attività di prostituzione a danno di minori è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000».
1. All'articolo 600-septies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Identico.
«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni».
1. All'articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) al numero 1), la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) all'alinea, dopo le parole: «La condanna» sono inserite le seguenti: «o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;
b) al numero 1), dopo le parole: «elemento costitutivo» sono inserite le seguenti: «o circostanza aggravante»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori».
1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole: «600-ter, 600-quater» sono sostituite dalle seguenti: «600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
Identico.
1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) alla lettera b), dopo le parole: «600-ter, primo e secondo comma,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «e 600-quater,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, primo comma, nonché 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-quater del codice penale,».
1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,».
1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
Identico.
«l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli
1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice».
Identico.
1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter, 600-quater,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
Identico.
3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I condannati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, primo comma, nonché 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-quater del codice penale, non sono ammessi ad alcuno dei benefìci indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena irrogata».
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «articoli 575,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies,» e dopo le parole: «dagli articoli 609-bis,» sono inserite le seguenti: «609-ter,».
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
Identico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge ..... n. .... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero».
Identico.
1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: «600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice,».
Identico.
1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:
1. Identico:
«Art. 14-bis. - (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) - 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori utilizzando la rete INTERNET e altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché
«Art. 14-bis. - (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) - 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché
Art. 14-ter. - (Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica) - 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.
Art. 14-ter. - (Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica). - Identico.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14-quinquies. - (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico) - 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.
Art. 14-quinquies. - (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico) - 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.
2. Il decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Identico.
1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1. Identico:
«1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
«1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Identico.
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