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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6271 |
aumento della nostra presenza con iniziative «civili» a fronte di una prospettiva di riduzione di quella militare;
definizione di una nostra «strategia a tre punte». Quella centrale (Baghdad) consiste per ora in iniziative che risentono poco della carente situazione di sicurezza. Quelle laterali (Dhi Qar e Kurdistan) beneficiano, per contro, di più facile operatività;
affiancamento della nostra presenza imprenditoriale a progetti di cooperazione. Una missione di operatori economici è prevista nel Dhi Qar per il prossimo gennaio ed è prevista successivamente in Kurdistan;
concentrazione nel Dhi Qar di progetti (circa la metà degli stanziamenti del primo semestre 2006 è destinato a questa Provincia) e di esperti (già da gennaio passeranno da 2 a 4), sia per riempire con iniziative «civili» la nostra progressiva diminuzione di presenza militare, sia nell'ottica di una possibile creazione di un
concentrazione delle iniziative nei seguenti settori: institution building, sanità ed infrastrutture (acqua, trasporti), abbandonando iniziative di emergenza che avevano in passato assorbito una quota cospicua delle risorse disponibili in favore di progetti più mirati alla ricostruzione. L'impegno nel settore del patrimonio culturale è minore solo perché sono ancora in fase di realizzazione iniziative partite nel 2005, rallentate per motivi di sicurezza;
va infine menzionato il fatto che, nel 2006, si realizzerà uno studio sull'impatto dei progetti fin qui avviati sotto il profilo tecnico e politico, che fornirà una base per migliorare l'efficacia delle iniziative future, anche tramite la messa a punto di quelle previste per il primo semestre dell'anno.
Il provvedimento è composto di tredici articoli, suddivisi in tre capi: il capo I è dedicato alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione, gestita dal Ministero degli affari esteri; il capo II disciplina la missione a cui partecipa il personale delle Forze armate; il capo III reca le disposizioni finali.
In particolare, al capo I, l'articolo 1 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, con la finalità di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
L'articolo 2 affida la direzione della missione al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad.
L'articolo 3 prevede, per la disciplina da applicare alla missione, il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. Vengono, pertanto, confermate le disposizioni intese a determinare l'indennità da corrispondere al personale inviato in missione in Iraq e il quadro normativo relativo a tutte le tipologie di intervento previste, nonché quelle che consentono al Ministero degli affari esteri di dotarsi di risorse umane aggiuntive da utilizzare nell'ambito della missione e di individuare le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.
L'articolo 4 autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia. La previsione rientra nell'ambito delle iniziative collegate alla missione integrata dell'Unione europea per il sostegno dello Stato di diritto in Iraq, denominata EUJUST LE. La missione è intesa a rispondere alle impellenti necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione di magistrati e funzionari di medio e alto livello in materia di polizia giudiziaria, giustizia penale e organizzazione penitenziaria, al fine di migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, nonché le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo.
Al capo II, l'articolo 5, comma 1, autorizza, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.965.418 per la prosecuzione della missione militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese; il comma 2 consente al comandante del contingente militare in Iraq di disporre interventi, nei casi di necessità ed urgenza, per fronteggiare esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizzando a tale fine la spesa di euro 4.000.000; il comma 3 autorizza la spesa di euro 541.297 per la partecipazione di esperti militari alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni,
le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, commi 2 e 3);
il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio articolo 3);
le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);
le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);
l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nella missione, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);
le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);
il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);
le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13).
Al capo III, l'articolo 12 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari complessivamente a euro 217.633.525.
L'articolo 13, infine, stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
A) Necessità dell'intervento normativo.
Le disposizioni del presente decreto-legge sono intese a consentire la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione e della missione militare in Iraq, fino al 30 giugno 2006.
L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'avvenuta scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione della missione umanitaria e di ricostruzione e della missione militare in Iraq.
B) Analisi del quadro normativo.
L'intervento in Iraq è disciplinato dal decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158.
Riguardo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, il citato decreto-legge n. 112 del 2005 prevede disposizioni relative ai settori di intervento e all'organizzazione della missione, rinviando, per le ulteriori disposizioni in materia di organizzazione, nonché per il regime degli interventi e le risorse umane e strumentali, a quanto previsto dal decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
Quanto invece alla missione militare in Iraq, lo stesso il decreto-legge n. 112 del 2005 rinvia, salvo taluni particolari profili, alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, che prevedono una regolamentazione uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.
Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto normativo generale delineato, per la missione umanitaria, dal decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, e, per le missioni militari, dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si è ritenuto di confermare il rinvio alle disposizioni dei provvedimenti in parola.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Con riguardo alla disciplina prevista per la missione umanitaria in Iraq, il rinvio all'articolo 3, comma 5, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, disposto dall'articolo 3 del presente provvedimento, comporta l'applicazione della disciplina derogatoria dallo stesso prevista, consentendo al Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative.
Con riguardo alle disposizioni sulle missioni militari, il rinvio alla disciplina di cui al citato decreto-legge n. 451 del 2001, previsto dall'articolo 11 del presente provvedimento, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono ad esigenze operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate. Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme (articolo 9), non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Quanto alle specifiche disposizioni del presente decreto-legge, riguardo alla disciplina penale, di cui all'articolo 9, il previsto rinvio all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, comporta deroghe alle disposizioni riguardanti la procedura penale militare di guerra e l'ordinamento giudiziario militare di guerra nei casi di applicazione del codice penale militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i princìpi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di potere utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alla missione militare disciplinata dal presente provvedimento.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Trattandosi di disposizioni riguardanti l'attuazione di una missione umanitaria, nonché l'impiego delle Forze armate e la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del decreto-legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non sono previste modifiche o integrazioni di disposizioni vigenti.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.
3. Ulteriori elementi
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal decreto-legge.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
In materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali risulta sospeso l'esame da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati della proposta di legge dell'onorevole Ascierto (atto Camera n. 1038 e abbinati) nel testo proposto dalla IV Commissione Difesa.
A) Ambito dell'intervento: destinatari.
Destinatari dell'intervento normativo sono le Amministrazioni degli affari esteri, della difesa e della giustizia, in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza. in materia, rispettivamente, di cooperazione internazionale, di impiego del personale appartenente alle Forze armate, di ordinamento giudiziario.
Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette Amministrazioni, in quanto impiegato nelle missioni internazionali oggetto di disciplina.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Obiettivo del provvedimento è fornire la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni internazionali e, altresì, adattare alle particolari esigenze operative ad esse connesse la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
Quanto ai risultati attesi, essi si riferiscono al rafforzamento delle relazioni internazionali, in sintonia con l'azione delle principali organizzazioni internazionali (ONU, UE, NATO) intesa al mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.
C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di provvedimento che non presenta aspetti progettuali che non siano stati già sperimentati dalle amministrazioni interessate.
D) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle Amministrazioni interessate e le modalità correlate all'intervento normativo non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.
E) Impatto sui destinatari.
In relazione all'attuazione del provvedimento non si ravvisano condizioni che possano influire negativamente sui destinatari, in quanto la materia oggetto di disciplina concerne un ambito operativo in cui le Amministrazioni interessate vantano numerose precedenti esperienze.
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 9, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 17 gennaio 2006 n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq;
Vista la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005 sulla situazione in Iraq;
Vista l'azione comune 2005/190/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonché la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.
1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003,
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.
3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 541.297 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 8.605.
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale di cui all'articolo 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2, è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento al personale di cui all'articolo 5, comma 3, e, nell'ambito della missione di cui all'articolo 5, comma 1, al personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 5 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12.
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla missione internazionale di cui all'articolo 5 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a curo 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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