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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6229-2360-2613-2617-2936-3656-3881-4057-5274-5769-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 6229 e rilevato che:
esso delega il Governo a disporre l'istituzione di albi ed ordini professionali relativi alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;
presenta disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 2, comma 4, disciplina l'aggiornamento professionale richiamando «modalità identiche a quelle previste per la professione medica»; l'articolo 4, comma 1, lettera l), richiama genericamente «gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti»);
la tecnica della novellazione, all'articolo 2, comma 5, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 5, comma 2 - ove si demanda l'individuazione di nuove professioni in ambito sanitario ad accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni, «recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri» - si chiarisca il rapporto di tale previsione - in particolare se sussista un'abrogazione implicita - con quanto disposto dall'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, secondo cui «il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del
il Comitato osserva altresì quanto segue.
Sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 5 - che modifica la disciplina prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia di accesso alla carica di direttore generale delle aziende sanitarie locali, riconoscendo come requisito «l'espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine al riconoscimento del requisito indipendentemente da elementi temporali, atteso che il citato articolo 3-bis richiede come requisito alternativo una esperienza professionale «almeno quinquennale» da acquisire «nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso».
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del progetto di legge n. 6229, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali», approvato dal Senato e adottato dalla XII Commissione (Affari sociali) come testo base per il seguito dell'esame in sede referente,
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono riconducibili, in primo luogo, alla materia «professioni», demandata alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con precipuo riferimento alle norme concernenti i requisiti prescritti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e della prevenzione e alle disposizioni volte a disciplinare le modalità per l'individuazione di nuove professioni in ambito sanitario (artt. 1, 2 e 5),
considerato, a tale proposito, che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 353 del 2003 e nn. 319, 355 e 424 del 2005, ha avuto modo di precisare con specifico riferimento alle professioni sanitarie che «dal complesso della legislazione statale già in vigore (....) si ricava (....) il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale»,
rilevato inoltre che, con riguardo al contenuto normativo degli articoli 3 e 4, concernenti l'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie, anche mediante la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, rileva anche - come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 405 del 2005, con la quale è stata richiamata anche la predetta sentenza n. 355 del 2005 - la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che la lettera g) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato, altresì, che con riferimento alla disposizioni attinenti la formazione universitaria, può essere richiamata anche la materia «norme generali sull'istruzione», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
considerato peraltro che talune disposizioni recate dal provvedimento, in particolare, l'articolo 5, commi 1 e 2, nonché l'articolo 7, comma 2, nel prevedere il ricorso allo strumento dell'accordo tra lo Stato e le regioni, da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni e da recepire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai fini dell'individuazione di nuove professioni in ambito sanitario e di integrazione delle professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, appaiono configurare un procedimento normativo conforme all'esigenza di assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella disciplina di un ambito materiale che, per quanto da ritenersi riservata, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, alla competenza legislativa di principio dello Stato in materia di individuazione delle nuove figure professionali, è suscettibile di definire vincoli particolarmente stringenti alla potestà legislativa residuale delle regioni,
esprime
Sul testo del provvedimento:
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 1, una clausola di invarianza finanziaria che escluda che dall'applicazione del medesimo comma derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 2, comma 4, in quanto le relative disposizioni intervengono nella materia della formazione e dell'aggiornamento professionale già regolamentata dalla contrattazione collettiva;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare le clausole di invarianza di cui all'articolo 5, comma 3 e all'articolo 7, comma 3, nel senso di prevedere che dall'attuazione delle disposizioni ivi richiamate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il progetto di legge n. 6229 («Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»), già approvato dal Senato;
premesso che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuisce la materia «professioni» alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni;
premesso che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale, rientrando tale disciplina nell'ambito della determinazione dei principi fondamentali, e che detto principio si pone come limite invalicabile alla potestà legislativa regionale;
premesso che anche l'istituzione di nuovi albi è espressamente riservata allo Stato dalla giurisprudenza costituzionale;
ricordato di aver già - in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2006 - approvato un emendamento volto a rendere compatibile con il rapporto di impiego, l'attività libero-professionale, comunque denominata, svolta, individualmente o in équipe, dal personale infermieristico dipendente pubblico o privato, purché fuori dall'orario di servizio ed all'interno delle strutture sanitarie;
esprime
a condizione che l'attività libero - professionale svolta, individualmente o in équipe, dal personale infermieristico dipendente
La XIV Commissione,
esaminato il progetto di legge n. 6229 recante «Disposizioni in materia, di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»;
rilevato che esso è volto ad assicurare una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche (infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), modificando tra l'altro la disciplina esistente sui titoli di studio per l'abilitazione all'esercizio della professione (articoli 1 e 2) e conferendo una delega al Governo per l'istituzione dei relativi albi ed ordini professionali (articoli 3 e 4);
ricordato che la direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede un regime generale di riconoscimento reciproco di modo che, se in uno Stato membro l'accesso o l'esercizio di un'attività è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'esercizio dell'attività considerata in un qualunque altro Stato membro, stabilendo altresì il riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall'esperienza professionale per una serie di attività;
osservato che l'articolo 49 del TCE, come interpretato dalla Corte di giustizia, consente restrizioni alla libera prestazione dei servizi giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la necessità di garantire la qualità delle prestazioni ad utenti che non siano appieno in grado di valutarla autonomamente, anche attraverso l'istituzione di albi od ordini professionali, purché l'iscrizione in essi risulti automatica e non costituisca una previa condizione alla prestazione dei servizi, né implichi oneri amministrativi o contributivi per il prestatore interessato;
esprime
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare espressamente il principio del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, di cui alla direttiva 2005/36/CE;
valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, che l'istituzione degli albi ed ordini professionali debba avvenire nel rispetto dell'articolo 49 del TCE, come interpretato dalla Corte di giustizia, e della direttiva 2005/36/CE.
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