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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6244 |
percosse (articolo 581 del codice penale), reato punibile con una pena fino a sei mesi;
lesione personale (articolo 582 del codice penale), reato punibile da tre mesi a tre anni e procedibile a querela di parte se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni;
lesione personale grave (articolo 583, primo comma, del codice penale), reato procedibile d'ufficio e punito con la reclusione da tre a sette anni;
lesione personale gravissima (articolo 583, secondo comma, del codice penale), reato procedibile d'ufficio e punito fino a dodici anni di reclusione;
omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale), reato punibile con la reclusione da dieci a diciotto anni;
omicidio con dolo (articolo 575 del codice penale), reato punibile con anni di reclusione non inferiori a ventuno;
ingiuria (articolo 594 del codice penale) reato procedibile a querela di parte;
violenza privata (articolo 610 del codice penale), reato procedibile d'ufficio e punibile fino ad anni quattro di reclusione;
minaccia (articolo 612 del codice penale), reato a querela di parte o procedibile d'ufficio a seconda della modalità della minaccia (ad esempio con armi);
maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), reato sanzionato con la reclusione da uno a cinque anni. Il reato può manifestarsi con qualsiasi comportamento commissivo od omissivo tendente a infliggere sofferenze (Cassazione penale sezione VI, 16 maggio 1996; Manente, 2002) ed è costituito da una molteplicità di comportamenti per ognuno dei quali sia presente nell'aggressore la volontà di maltrattare la vittima dal punto di vista fisico, psicologico, morale o sessuale.
La normativa contro la violenza sessuale (legge n. 66 del 1996, articoli 609-bis e seguenti del codice penale) presume l'esistenza di reato sempre quando gli atti sessuali sono compiuti con un minore di anni quattordici o quando tali atti sono compiuti con un infra sedicenne, se il responsabile è il genitore o altra persona alla quale il minore è affidato o con cui convive.
Con l'approvazione della legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari» sono stati introdotti nel nostro ordinamento civile e penale strumenti innovativi volti a contrastare il problema della violenza familiare e garantire una rapida, anche se temporanea, tutela di chi subisce violenza all'interno delle mura domestiche. Tale legge prevede che sia l'autore della violenza a doversi allontanare dal domicilio familiare, evitando così che sia la vittima a doversi rifugiare in un luogo sicuro e protetto per sottrarsi alle condotte violente del partner e salvaguardare se stessa e i suoi eventuali figli. Prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 2001, in ambito penale l'esigenza di tutela poteva essere garantita dall'applicazione di alcune misure cautelari come il divieto o l'obbligo di dimora (articolo 283 del codice di procedura penale) o la custodia cautelare in carcere (articolo 285 del codice di procedura penale), mentre in sede civile l'unico percorso per ottenere l'allontanamento del coniuge violento era quello della separazione. Ma in tale caso l'adozione da parte del giudice civile di provvedimenti provvisori e urgenti (fra cui l'assegnazione della casa e l'eventuale mantenimento) prevedeva tempi spesso troppo lunghi; rimanevano inoltre escluse dall'applicazione di tali provvedimenti tutte le coppie di fatto.
Sotto il profilo penale è stata introdotta una nuova misura cautelare (Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, articolo 1 della citata legge n. 154 del 2001, che introduce l'articolo 282-bis del codice di procedura penale) consistente nell'obbligo di «lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza alcuna autorizzazione del giudice che procede». All'interno di queste disposizioni il giudice penale può poi impartire anche specifiche prescrizioni, «qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti» (comma 2 del citato articolo 282-bis), come ad esempio il divieto di «avvicinarsi a luoghi determinati ovvero ai luoghi normalmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti».
Sotto il profilo civile, invece, è stata istituita una nuova azione avente ad oggetto l'«ordine di protezione contro gli abusi familiari» (articolo 2 della citata legge n. 154 del 2001, che introduce gli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile) nei casi in cui la condotta del coniuge o del convivente «è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente». Sulla base dell'articolo 3 della legge in oggetto, che introduce l'articolo 736-bis del codice di procedura civile, possono essere impartiti diversi ordini di protezione, fra cui quello dell'allontanamento dalla casa
1) istituzione di un «pool» specializzato di magistrati per tutti i reati legati alla sfera delle violenze, degli abusi sessuali, del maltrattamento e tentato omicidio in ambito familiare, presso le procure della Repubblica, affinché tale attività sia effettuata e coordinata da personale altamente specializzato (articolo 2, comma 1);
2) potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria presso le questure, affinché il personale sia dotato di appropriata formazione e numericamente adeguato all'ambito territoriale in cui opera (articolo 2, comma 2);
3) previsione di sportelli presso le questure, al servizio del cittadino che chiede tutela contro le violenze sessuali (articolo 2, comma 3);
4) istituzione di un Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale, presso il Ministero dell'interno, con compiti di coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto e di monitoraggio del fenomeno a livello nazionale (articolo 3);
5) inserimento nel nostro codice penale di una nuova fattispecie di reato, l'articolo 609-ter.1, concernente le molestie assillanti (articolo 4);
6) previsione del gratuito patrocinio in favore delle vittime dei reati di violenza sessuale (articolo 5);
7) previsione di risorse finanziarie aggiuntive per incentivare la creazione dei pool, potenziare l'organico degli addetti alle attività di investigazione e di contrasto del fenomeno e favorire programmi di aggiornamento e di formazione professionale adeguati agli scopi previsti dalla presente proposta di legge (articolo 6).
1. La presente legge reca norme finalizzate al potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, nonché misure volte alla specializzazione delle Forze dell'ordine e della magistratura per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali, al coordinamento delle funzioni e delle azioni previste dalla legislazione vigente in materia e alla tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, inclusi quelli di molestie assillanti disciplinati dall'articolo 609-ter.1 del codice penale, introdotto dalla presente legge.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di violenza sessuale sono istituite, presso le procure della Repubblica, strutture specializzate sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale, denominate «pool».
2. Al fine di potenziare le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e di favorire il coordinamento con le attività dei pool di cui al comma 1, sono previsti corsi di formazione professionale e di aggiornamento in materia di abusi, maltrattamenti e violenza sessuale.
3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno ed assistenza ai cittadini, in relazione ai
1. Per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei reati inerenti le violenze sessuali e per il monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale è istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale, di seguito denominato «Osservatorio». La nomina dei componenti dell'Osservatorio è disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il decreto di cui al comma 1, recante, altresì, disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Osservatorio, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti dell'Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale.
4. L'Osservatorio è composto da:
a) un rappresentante della Polizia di Stato, proposto dal Capo della Polizia;
b) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, proposto dal Comandante generale dell'Arma;
c) un rappresentante del Corpo della guardia di finanza, proposto dal Comandante generale del Corpo;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) tre membri delle regioni proposti dalla Conferenza unificata, rappresentanti rispettivamente le aree del nord, del centro e del sud del territorio nazionale;
f) due rappresentanti delle associazioni dei centri antiviolenza, designati dal Coordinamento nazionale dei centri antiviolenza.
5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie, con cadenza mensile, dati sugli atti di violenza sessuale perpetuati nel territorio nazionale e li elabora al fine di predisporre una carta delle maggiori aree a rischio. Tale elaborazione è finalizzata al potenziamento degli interventi da parte delle Forze dell'ordine;
b) redige annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalla Polizia dello Stato, dall'Arma dei carabinieri, dal Corpo della guardia di finanza e dai pool sui reati di violenza sessuale di cui all'articolo 2 una relazione al Parlamento in cui delinea il quadro evolutivo delle fenomenologie criminali attinenti ai reati di violenza sessuale, presenta l'elenco delle aree del territorio nazionale ritenute più a rischio e propone nuovi strumenti di tutela delle vittime di reati a sfondo sessuale;
c) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a) e b), gli interventi prioritari di prevenzione e di lotta ai reati di violenza sessuale;
d) individua nuove modalità di intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia;
e) predispone e coordina campagne di educazione e di comunicazione sui reati di violenza sessuale dedicando particolare attenzione a specifiche campagne di comunicazione rivolte ai cittadini extracomunitari anche al fine di promuovere la conoscenza della cultura e dei costumi nazionali nonché delle pene previste per i reati di violenza sessuale.
6. Gli interventi di cui al comma 5 confluiscono in un programma, approvato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro nel 2006, di 300 milioni di euro nel 2007 e di 700 milioni di euro nel 2008.
7. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:
«609-ter.1 - (Molestie assillanti) - Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo, tali da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa di 20.000 euro.
Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa.
La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida all'autore delle
1. Il patrocinio delle vittime di reati legati alla sfera delle violenze sessuali di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale è a totale carico dello Stato.
1. Per l'espletamento delle attività della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, nonché per il potenziamento delle attività dei pool e delle unità specializzate di polizia giudiziaria, per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti di cui alla presente legge, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 200 milioni di euro.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 7, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 6, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2006, in 300 milioni di euro per l'anno 2007 e in 700 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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