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PDL 6259

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6259



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione

Presentato l'11 gennaio 2006
 

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Onorevoli Deputati! - In un'ottica di razionalizzazione della pubblica amministrazione e per un più efficace utilizzo delle risorse umane in servizio, il presente decreto introduce misure di rigore e disponibilità nel valorizzare i dipendenti pubblici, nonché altre misure settoriali necessarie ad assicurare la funzionalità della pubblica amministrazione.
      Tra le misure che il decreto introduce assumono un particolare rilievo la creazione di una cabina di regia che coordini l'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione (Comitato di indirizzo interministeriale), le norme relative ai dipendenti pubblici e le disposizioni che semplificano gli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità.
      Di seguito si elencano, nel dettaglio, i contenuti degli articoli del decreto-legge.

Articolo 1
(Strumenti di semplificazione e qualità, nonchè di monitoraggio e valutazione della regolazione).

      La norma detta un nuovo intervento in materia di semplificazione amministrativa e qualità della regolazione, come strumenti di «buon governo», con l'obiettivo di migliorare le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione. Si intende perseguire l'istituzionalizzazione delle iniziative a supporto della semplificazione e della better regulation, in modo da tradurre in pianta stabile le politiche in questione per poterle rendere «visibili», non episodiche, periodicamente misurabili in termini di riduzione di atti, tempi e costi.
      Il comma 1 istituisce un Comitato interministeriale di indirizzo - cabina di regia - che detta le linee guida in materia di semplificazione e di qualità della regolazione, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato). In raccordo con il Comitato operano i singoli referenti che ciascun Ministro individuerà.
      Il Comitato interministeriale si avvale del supporto della Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridenominata «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione», il cui numero dei componenti è elevato da 20 a 30.
      Inoltre, per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ci si può avvalere anche del Consiglio di Stato, presso la cui Sezione per gli atti normativi è costituita una apposita segreteria tecnica.
      Le ragioni della necessità ed urgenza derivano da un problema di tempistica degli adempimenti previsti dalla norma medesima. Infatti la principale attribuzione dell'istituendo Comitato interministeriale consiste nella predisposizione entro il 31 marzo di ogni anno di un piano di azione con gli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Data la complessità della predisposizione di tale piano di azione, è necessario avviare i lavori istruttori in tempi utili.
      Il comma 8 proroga di sessanta giorni il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la formulazione della direttiva annuale da parte dei Ministri relativamente alla parte concernente l'indicazione

 

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dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività dirigenziale in relazione agli obiettivi fissati. Tale proroga è giustificata dalla necessità di adeguare, sulla base di linee guida fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i meccanismi e gli strumenti predetti al nuovo sistema informatico «Monitor», di recente elaborato dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo.
      Il sistema informatico messo a punto consente infatti la sola gestione del data base; vale a dire un flusso informativo di carattere quantitativo, che nulla dice circa la qualità degli interventi legislativi conseguiti in relazione agli obiettivi di governo. Questo secondo passaggio può essere ottenuto solo a seguito di un intervento più specialistico che, partendo dalla sistemicità della rilevazione, pesi il singolo provvedimento in relazione a parametri di carattere giuridici più generali e valutazioni economico-finanziarie, tenendo conto dei più significativi dati di contesto in relazione agli andamenti più complessivi dell'evoluzione economica e sociale del Paese.
      Per l'implementazione di tale sistema, strategico per la verifica consuntiva dell'attività di Governo con riguardo agli obiettivi del programma nello scorcio finale della legislatura, nonché per l'implementazione degli obiettivi del programma del nuovo Governo che verrà formato all'esito delle prossime elezioni per il rinnovo delle Assemblee parlamentari, il comma 9 prevede che il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvalga di apposito Comitato tecnico, costituito da un massimo di otto componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005. Il Comitato è a sua volta assistito da una segreteria tecnica formata da un massimo di sei unità di personale, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Sulla nomina e sulle modalità di determinazione dei compensi dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica dispone il successivo comma 10.

Articolo 2
(Modifiche al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287).

      La norma mira a rendere maggiormente flessibili i criteri di scelta del dirigente amministrativo della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), adeguando la legislazione vigente all'esigenza di preporre al vertice amministrativo della Scuola un soggetto dotato delle competenze manageriali e gestionali necessarie. In particolare, le categorie tra le quali si propone di scegliere il dirigente amministrativo della SSPA sono le stesse tra le quali possono essere scelte le figure di vertice delle amministrazioni (Capo dipartimento e Segretario generale). L'urgenza della norma deriva dalla considerazione della vacanza del posto di dirigente amministrativo della Scuola.
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 3
(Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo).

      Le disposizioni non comportano oneri finanziari per il bilancio dello Stato, in quanto formulate nel rispetto del limite organico complessivo esistente e rispondono ad un'esigenza di razionalizzazione delle risorse umane disponibili nelle amministrazioni.
      La norma in esame, infatti, attua il contenimento della spesa per il personale statale, imponendo alle amministrazioni dello Stato di stabilizzare, secondo il criterio dell'anzianità di servizio, il personale di prestito già in possesso dei richiesti e specifici requisiti culturali e professionali, in quanto in servizio (in posizione di comando o di fuori ruolo) da anni presso

 

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le strutture amministrative nelle quali verrà inquadrato.
      A ciò si aggiunge che l'inquadramento di tale personale nei ruoli delle amministrazioni in cui presta servizio comporta una riduzione di spesa o, meglio, un risparmio di gestione, anche per le amministrazioni di originaria appartenenza, le quali vedranno diminuire i costi per il personale, senza tuttavia subire alcun depauperamento di funzionalità, trattandosi di personale che comunque non è utilizzato da anni.
      Dall'ambito di applicazione della norma sono escluse le unità di personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. Per i dipendenti del Ministero degli affari esteri si applica quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 4
(Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni).

      L'articolo limita, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ricorso ai contratti a tempo determinato e alle collaborazioni coordinate e continuative rispetto al 2005.
      Il comma 1 estende la procedura autorizzatoria del reclutamento di personale a tempo indeterminato, prevista dall'articolo 35, comma 4, del predetto decreto legislativo, ai concorsi diretti a selezionare personale a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. In tal modo si consente il monitoraggio sull'utilizzo di tali tipologie di forme contrattuali flessibili di lavoro all'interno della pubblica amministrazione in relazione alle effettive esigenze e necessità temporanee delle amministrazioni, evitando la formazione di personale precario e l'elusione del blocco delle assunzioni.
      In tal senso, il comma 2 si propone di introdurre nel citato decreto legislativo n. 165 del 2001 una norma a carattere ordinamentale diretta a puntualizzare a livello normativo il carattere assolutamente eccezionale delle forme flessibili di lavoro all'interno della pubblica amministrazione.
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 5
(Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana).

      La norma consente alla Croce rossa italiana, che già si avvale di personale con contratti a tempo determinato, di continuare ad avvalersi sino al 31 dicembre 2006 del medesimo personale, in considerazione dei delicati compiti istituzionali cui è chiamata. La disposizione è finalizzata a garantire il normale svolgimento dell'attività della Croce rossa italiana, presso la quale la prestazione lavorativa dei soggetti che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo determinato rappresenta una risorsa indispensabile per assicurare il perseguimento degli obiettivi istituzionali. Infatti la maggior parte del personale con contratto a termine è impiegato per gestire emergenze (come il servizio del 118 con la guida delle ambulanze), centri di permanenza temporanea o CEM (centri di rieducazione motoria per bambini cerebrolesi). La scadenza di tali contratti è il 31 dicembre 2005, di qui le ragioni dell'urgenza della disposizione.
      La norma non comporta alcun aggravio di spesa per la finanza pubblica, considerato che l'ente predetto provvederà ai rinnovi che risulteranno necessari utilizzando le ordinarie dotazioni finanziarie derivanti dalle apposite convenzioni.

Articolo 6
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità).

      Il comma 1 semplifica le procedure relative agli accertamenti sanitari previsti dalla legge per le persone affette da disabilità.

 

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Le Associazioni delle persone con disabilità e loro familiari e le organizzazioni sindacali da tempo lamentano gli oneri economici, fisici e psicologici per quanti debbono sottoporsi ad accertamenti medico-legali al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti nei diversi ambiti di godimento degli stessi (scuola, sanità, lavoro, assistenza sociale, emolumenti economici, trasporti, eccetera).
      Un'esigenza di unificazione di tutti questi interventi è stata espressa anche di recente dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - adunanza del 29 agosto 2005, parere n. 4699/03, reso a proposito dell'emanando decreto sull'accertamento dell'handicap al fine dell'integrazione scolastica previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      Il testo è anche rispettoso dei recenti trasferimenti di competenze alle regioni in materia di sanità ed assistenza sociale operati dalla legge di modifica costituzionale. Infatti si prevede che siano le regioni a regolamentare il funzionamento concreto delle commissioni esistenti, sulla base di linee guida che verranno concordate dalle medesime in sede di parere della Conferenza Stato-regioni.
      Il comma 2 modifica l'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,che disciplina l'accesso ai ruoli del personale docente. Tale disposizione non contempla la possibilità per quei genitori - docenti immessi nei ruoli - che hanno un figlio affetto da grave disabilità da assistere quotidianamente, e che svolgono la propria attività al di fuori della provincia di residenza, di poter beneficiare della norma in esame, che tutela solamente i disabili e non anche i genitori di minori disabili, a differenza di quanto avviene nei confronti degli altri pubblici dipendenti.
      Il comma 3 semplifica e limita le visite di rivedibilità e di controllo quando siano palesemente inutili. Vengono da più parti segnalate frequenti situazioni paradossali di soggetti richiamati a visita di rivedibilità o di controllo a campione anche in presenza di patologie stabilizzate (ad esempio amputazioni di arto, condizioni genetiche) che non comportano variazione nel tempo.
      Questo causa un inutile disagio per i cittadini e un sovraccarico di lavoro per le stesse commissioni deputate all'accertamento.
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato ed implica invece una riduzione certa di spesa.

Articolo 7
(Monitoraggio dell'attuazione della
legge 12 marzo 1999, n. 68).

      Con questa norma si vuole realizzare un sistema di monitoraggio delle disposizioni in materia di accesso al lavoro dei soggetti disabili.
      L'obbligo di comunicare ed inviare annualmente le schede informative del personale disabile alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica consente un controllo circa gli adempimenti in materia di assunzione di personale disabile, garantendo, al contempo, una più corretta applicazione delle disciplina medesima. Al fine di assicurare il monitoraggio di tali dati sull'intero territorio nazionale sarà realizzata un'apposita «banca dati» necessaria ai fini di una completa e funzionale raccolta e catalogazione dei medesimi dati.
      L'adozione di misure idonee ed efficaci al fine di consentire o meglio agevolare l'accesso dei disabili ai sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni dà concreta attuazione al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 8
(Comitato nazionale italiano
permanente per il Microcredito).

      L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato, con la risoluzione

 

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n. 53/198, il 2005 quale Anno internazionale del Microcredito. In particolare, con l'espressione «microfinanza» si individua l'offerta di servizi finanziari di modesta entità rivolti ad una clientela a basso reddito.
      Il «Microcredito» permette di alleviare la povertà e di creare posti di lavoro, consentendo a singoli individui, famiglie e gruppi di persone di esercitare un'attività indipendente e remunerativa e di accedere ai servizi sociali di base.
      Con la risoluzione n. 58/221 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato gli Stati membri a costituire Comitati nazionali rappresentativi dell'intera società civile per coordinare le iniziative dell'Anno.
      In data 29 ottobre 2004 si è costituito anche in Italia il «Comitato nazionale italiano per il 2005 Anno internazionale del Microcredito». Con l'articolo 8, tale Comitato diviene permanente, al fine di dare continuità alle iniziative intraprese.
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 9
(Agevolazione della mobilità volontaria).

      La disposizione consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di gestire una banca dati informatica per agevolare l'incontro tra le domande di mobilità volontaria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il fabbisogno professionale delle stesse.
      La previsione corrisponde ad un'iniziativa progettuale già in fase di avvio, assistita dal relativo finanziamento su base progettuale.
      La disposizione è indispensabile per consentire al Dipartimento il trattamento dei dati personali rilevanti per la gestione della banca dati; la realizzazione della banca dati viene inclusa nelle finalità istituzionali del Dipartimento della funzione pubblica e in tal modo viene consentito il trattamento dei dati personali ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      Al fine di garantire l'autonomia organizzativa delle amministrazioni, l'adesione alla banca dati è volontaria; l'accesso ad essa, l'utilizzo dei dati in essa contenuti, nonché l'introduzione informatica della propria candidatura sono rimessi all'iniziativa delle amministrazioni, se interessate. Ciò vale anche per l'utilizzo della banca dati da parte dei dipendenti pubblici che fossero interessati a comunicare il proprio curriculum.
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato. La realizzazione della banca dati è prevista come eventuale e può essere realizzata nell'ambito di fondi già stanziati e destinati mediante affidamento a progetti specifici relativi alla valorizzazione della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 10
(Segretari comunali e provinciali).

      La disposizione ha lo scopo di allargare l'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale ai commi 2, 3 e 4 disciplina la mobilità temporanea di un contingente di segretari comunali e provinciali da assegnare al Dipartimento della funzione pubblica, senza oneri aggiuntivi per l'erario.
      Il menzionato articolo 10-bis considera una cerchia molto ristretta di soggetti destinabili all'utilizzo presso il Dipartimento; in particolare, si tratta dei segretari comunali e provinciali per i quali è già decorso il quadriennio di disponibilità previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che sono assoggettati alla mobilità d'ufficio. Poiché molti di questi segretari sono stati assegnati presso altre pubbliche amministrazioni, al fine di ricomporre il contingente di trenta unità fissato dalla

 

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norma la disposizione in esame amplia l'ambito soggettivo di applicazione della procedura di mobilità, considerando più in generale i segretari che si trovano in posizione di disponibilità in base al citato testo unico degli enti locali.

      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 11
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

      La norma è finalizzata a migliorare la definizione dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, determina l'eliminazione di incongrui e generalizzati passaggi di personale tra aree funzionali e tra posizioni economiche, realizzando l'ottimale utilizzo delle risorse umane e garantendo un corretto sviluppo delle carriere professionali. La disposizione non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato in quanto tesa alla razionalizzazione degli aspetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 12
(Proroga delle assunzioni autorizzate).

      La norma consente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, autorizzate ad avviare le assunzioni a tempo indeterminato di personale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, di completare dette assunzioni anche nel corso dell'anno 2006. Sono inoltre fatte salve le assunzioni presso gli enti locali e quelle relative al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riferite all'anno 2005, secondo modalità e criteri individuati nei decreti autorizzativi.
      La norma non comporta nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 13
(Contratti di collaborazione).

      A causa dell'eccessivo utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative nelle pubbliche amministrazioni, la norma interviene sui presupposti e le condizioni da rispettare per attivare tali collaborazioni al fine di ridurne il numero, passato negli anni dal 2001 al 2004 da 63.243 a 206.451 contratti (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 14
(Priorità nelle assunzioni per l'anno 2006).

      La norma aggiorna l'elenco delle priorità di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedendo le assunzioni del personale con contratto di formazione e lavoro prorogato da oltre tre anni da destinare nelle strutture di enti previdenziali con maggiori vacanze di organico e in particolare negli uffici del centro-nord. Il fondo residuo per il 2006 è ormai pari a 27 milioni di euro a regime (a fronte di richieste per 300 milioni di euro) e pertanto risulta necessario prevedere per tale personale la priorità in finanziaria. Tra l'altro mentre l'attuale norma finanziaria per il 2006 prevede la stabilizzazione del personale a tempo determinato (ex LSU), questa non prevede l'ingresso di personale formato appositamente per il reclutamento a tempo indeterminato.
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 15
(Modifica al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165).

      La disposizione mira a uniformare la durata degli incarichi dirigenziali, prevedendo che anche gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, debbano avere durata minima di tre e massima di cinque anni.

 

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      La disposizione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 16
(Reggenza di uffici dirigenziali
non generali).

      La norma estende e adatta la disciplina relativa alle mansioni dettata dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad una fattispecie che, pur condividendo la medesima ratio di quelle ivi considerate, non risulta prevista espressamente. Si tratta dell'ipotesi di affidamento di mansioni superiori a funzionari apicali dell'area C per l'assolvimento di funzioni dirigenziali non generali presso le sovrintendenze del Ministero per i beni e le attività culturali. La norma, prevedendo un anno come durata massima per gli incarichi di mansioni superiori, consente anche la sottoposizione a valutazione dell'attività del reggente.
      Si tratta di una disposizione urgente, in relazione alle attuali carenze di personale dirigenziale da preporre agli uffici dirigenziali non generali presso le sovrintendenze.
      La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, in quanto espressamente prevede, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che all'incarico di reggenza non si applichi l'articolo 2103 del codice civile in materia di mansioni superiori.

Articolo 17
(Strumenti informativi per
la sicurezza dei trasporti).

      La norma trae spunto dalla necessità di collegare stabilmente i centri di controllo e le sale operative delle amministrazioni, degli enti e degli operatori nel campo della sicurezza stradale e comunque dei vari settori di trasporto (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Archivio nazionale strade - CCISS - ANAS - Società Autostrade - Ferrovie dello Stato - Guardia costiera - ANSV - ENAC - ENAV, eccetera), già esistenti ma non adeguatamente collegati in rete, in modo da creare una circolazione stabile e continuativa di tutte le informazioni inerenti alla sicurezza stradale e dei trasporti e comunque al regolare svolgimento di questi ultimi. In questo modo, in una visione intermodale della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto, potrà essere fornito adeguato ausilio alle strutture operative e di coordinamento, in situazioni di emergenza o meno, garantendo più efficienza e tempi di intervento più rapidi.
      La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato perché, senza creare un ulteriore organismo autonomo, potranno essere utilizzate le strutture e le risorse già esistenti ed in particolare, al fine di far convergere in un centro unico tutte le informazioni, la sala operativa già istituita presso il Comando generale delle Capitanerie di porto nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la messa in opera delle connessioni si potrà utilizzare il sistema informativo unitario della pubblica amministrazione, già operante, senza aggravio di costi.
      Ne deriveranno, anzi, risparmi di risorse collegati al recupero di efficienza dei sistemi di controllo e delle relative procedure di intervento.
      Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, verranno emanate direttive per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e controllo in argomento e per i relativi strumenti di connessione.

Articolo 18
(Gestione dei diritti da parte
di Cinecittà Holding Spa).

      La norma introduce, in primo luogo, una nuova e urgente disciplina in ordine alla questione della gestione dei diritti di

 

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utilizzazione e di sfruttamento economico delle opere cinematografiche finanziate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. In tale decreto, che ha ridisegnato il sistema di finanziamento delle opere cinematografiche, è prevista «l'acquisizione, da parte dello Stato, della quota di diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera [filmica]» nel caso di mancata restituzione del finanziamento (articolo 13, comma 5), senza peraltro che sia indicata la disciplina concreta di tale acquisizione, in grado di produrre proventi per le casse pubbliche in quanto capace di consentire il rientro sia pur parziale dei finanziamenti concessi (tramite, ad esempio, la vendita ai vari media).
      L'articolo 18 stabilisce (comma 1) che la gestione di tali diritti per conto del Ministero per i beni e le attività culturali sia affidata a Cinecittà Holding Spa e che (comma 2) le procedure e tutti i profili specifici inerenti allo sfruttamento dei medesimi diritti siano oggetto di una specifica convenzione tra il Ministero e detta società, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
      Com'è noto, Cinecittà Holding Spa è (ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202) una società per azioni partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali finanziari e statutari.
      L'affidamento della gestione dei diritti alla società è dettato dalla circostanza che essa, per avviso concorde, ha le caratteristiche utili ed il know-how necessario perché la gestione dei diritti possa avvenire nel modo più efficace e produttivo per la pubblica amministrazione e si configura, quindi, come una scelta in piena corrispondenza al principio di cui all'articolo 97 della Costituzione.
      Tenuto conto dello status giuridico della società, l'affidamento in questione si inquadra, in sostanza, nella fattispecie dell'appalto «in house», con ciò venendo meno, in via preliminare, l'esigenza del bando di un'apposita gara, secondo le norme comunitarie, per la gestione dei diritti medesimi.
      Sotto il profilo finanziario, poi, la norma si presenta come del tutto «neutra», in quanto l'affidamento della gestione a Cinecittà Holding Spa, che sarà regolata in dettaglio nella convenzione con il Ministero titolare dei diritti, non comporta sopravvenienze nè attive nè passive per la società. Quest'ultima, infatti, si rivarrà unicamente delle spese per lo svolgimento dell'attività, che verranno detratte dai proventi dei diritti cinematografici gestiti.
      Tali proventi sono destinati ad alimentare il Fondo per le attività cinematografiche di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e quindi, in prospettiva, ad aumentare le risorse statali per il settore che, com'è noto, per problemi strutturali si trova in una fase di grave difficoltà.
      Come specificamente indicato (comma 4), la disposizione non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato, nè tantomeno si configura come aiuto di Stato, ma si prospetta come una norma «di entrata», delineando un meccanismo di rientro di finanziamenti pubblici concessi già esistente, ma finora non operativo in mancanza di un meccanismo realmente in grado di permetterlo.
      La norma risolve, inoltre, sempre con l'affidamento della gestione a Cinecittà Holding Spa (regolato nella citata convenzione), l'annosa questione dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Tali diritti vennero allocati, in virtù degli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 luglio 1980, n. 379, presso il Centro sperimentale di cinematografia, che, tuttavia, non aveva le necessarie competenze tecnico-economiche necessarie per lo sfruttamento degli stessi. Il legislatore ha, quindi, abrogato, mediante il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, le relative disposizioni, creando tuttavia anche
 

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qui un «vuoto normativo» che non può più essere procrastinato e che viene ora colmato con l'affidamento della gestione dei predetti diritti ad un organismo in grado di metterli a frutto, ai fini dell'incremento del Fondo di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.
      Per i profili giuridici e finanziari del meccanismo di gestione di tali diritti valgono egualmente tutte le considerazioni già esposte per quello concernente i diritti delle opere cinematografiche derivanti dai progetti finanziati con la normativa vigente di settore. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 19
(Ruolo organico dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato).

      La norma è volta ad adeguare la dotazione organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a seguito dei nuovi compiti ad essa assegnati dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) in materia di vigilanza sulla concorrenza tra aziende ed istituti di credito.
      Si prevede un'integrazione del ruolo organico di sette unità, da assumere mediante selezione pubblica, e la possibilità di assumere altre sette unità, con contratto a tempo determinato, aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Sempre al fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità, si prevede la facoltà di fare riscorso agli istituti del comando e del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 20
(Disposizioni urgenti in materia
di energia elettrica).

      Il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2006-2009, nell'ambito delle misure finalizzate alla tutela del potere d'acquisto delle famiglie, prevede il ricorso a specifiche azioni di contenimento diretto e indiretto dei prezzi dell'energia e delle tariffe pubbliche. In particolare, per quanto riguarda le tariffe dell'energia elettrica, sono promosse iniziative volte alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili (cosiddetta energia CIP 6/92) attraverso idonee operazioni finanziarie.
      L'operazione prevede la cessione al mondo creditizio dei crediti, oggi vantati dal Gestore del sistema elettrico-GRTN Spa, legati alla componente A3 della tariffa, che il Gestore stesso riceve per coprire i costi di incentivazione dell'energia prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 (CIP 6/92), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992.
      Gli oneri finanziari dell'operazione saranno sostenuti promuovendo in parallelo un'azione di buy-out nei confronti dei produttori titolari degli incentivi tariffari - ossia una liquidazione anticipata dei contributi CIP 6/92 di cui gli stessi avrebbero diritto - con l'obiettivo di ridurre l'entità complessiva dell'importo spettante e diminuire l'impatto sul lungo termine dei corrispondenti oneri tariffari. In base al livello di adesione dei produttori, potrà essere definita operativamente la manovra.
      L'esigenza, già espressa nei documenti governativi, è che l'iniziativa offra soluzioni efficaci per la stabilizzazione nel breve e medio termine del valore attuale della componente tariffaria A3, anticipando quindi fin dai prossimi mesi gli effetti di riduzione della stessa componente previsti a partire dal 2007-2008 e contribuendo positivamente all'obiettivo di contenimento delle tariffe elettriche.
      L'articolo contiene l'insieme delle garanzie tecniche necessarie per la promozione dell'operazione, attualmente allo studio da parte del GRTN con advisor legali e finanziari, riferite ai casi di cessazione

 

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della produzione e non solvibilità dei produttori, ovvero dei soggetti deputati alla raccolta della componente tariffaria in parola. Il compito di definire dal punto di vista strategico l'operazione è affidato ad un atto di indirizzo del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a garanzia degli interessi dei clienti finali.
      Le norme dell'articolo 20 non comportano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 21
(Ambito delle attività di
Stretto di Messina Spa).

      La norma consente alla Stretto di Messina Spa di svolgere in Italia e all'estero, quale impresa di diritto comune, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporti e di opere connesse, nonché di fornire assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni per l'appalto di infrastrutture di trasporti, quale organismo di diritto pubblico.
      La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 22
(Conferimento di funzioni a magistrati ordinari e a quelli elettivi del Consiglio superiore della magistratura).

      La norma contiene due distinte disposizioni, l'una riguardante i magistrati ordinari, l'altra il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.
      Il comma 1 prevede che, ai fini del conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, il Consiglio superiore della magistratura debba valutare anche lo svolgimento da parte dei magistrati ordinari, per almeno due anni, degli incarichi di capo e vicecapo degli uffici di diretta collaborazione di Ministri, nonché degli incarichi di capo o vicecapo di Dipartimento ovvero di direzione generale, anche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      Il comma 3 prevede che i magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel 2006, una volta scaduto l'incarico, siano ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza ovvero, a domanda, in altro posto libero presso il quale non sia stata avviata la procedura di copertura, con esclusione di qualunque incarico direttivo (cosiddetto «concorso virtuale»). La norma si rende necessaria a causa dell'entrata in vigore nel 2006 anche della riforma dell'ordinamento giudiziario, di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, mediante i suoi decreti attuativi, che potrebbero determinare, nel loro complesso, pregiudizio ai componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, ove fossero tenuti al rientro in ruolo secondo le norme di cui all'articolo 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (che ha modificato l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916), e che, peraltro, prevede la possibilità di un rientro soprannumerario nel posto di origine.
      Entrambe le disposizioni non comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato; la seconda anzi, escludendo il rientro soprannumerario, comporta un risparmio.

Articolo 23
(Dirigenti dell'Amministrazione
archivi notarili).

      La norma mira a far fronte alla carenza di figure professionali idonee allo svolgimento delle funzioni di coadiutore notarile, prevedendo che le stesse possano essere svolte dai dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili cessati dal servizio d'ufficio o a domanda, che abbiano svolto per almeno venti anni, di cui almeno dieci nella qualifica dirigenziale, le funzioni di conservatore.
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

 

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Articolo 24
(Autorità portuali).

      Il comma 1, che modifica l'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è finalizzato a consentire la definizione delle procedure per la nomina del presidente dell'autorità portuale in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la regione territorialmente competente.
      Nello specifico, viene demandato ad un'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'individuazione dell'esatto iter procedimentale di nomina; ciò allo scopo di corrispondere all'esigenza, ribadita più volte negli ultimi pronunciamenti della Corte costituzionale, di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti territoriali nella nomina dei presidenti delle autorità portuali (sentenze nn. 378 e 386 del 2005).
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 25
(Modifiche all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

      La norma consente l'accesso al concorso per esami per la dirigenza pubblica anche a coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora siano in possesso di laurea e diploma triennale di dottorato di ricerca.
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 26
(Disposizioni in materia di
pari opportunità).

      La disposizione normativa chiarisce che la copertura finanziaria per l'erogazione del compenso agli esperti e consulenti, nonché del compenso aggiuntivo al personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è da rinvenire esclusivamente nella disponibilità dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 1o marzo 2002, n. 39, al fine di assicurare l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 27
(Comitato atlantico italiano).

      Il Comitato atlantico è un organismo esistente in tutti i Paesi della NATO e svolge la sua attività a supporto degli ideali e delle finalità dell'Alleanza, promuovendo, nella società civile e nelle istituzioni, la cooperazione e la sicurezza internazionali.
      Il Comitato atlantico italiano è stato istituito nel 1955 e quest'anno ne è stato celebrato il cinquantenario, alla presenza del Capo dello Stato. Ai sensi della legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è inserito nella tabella degli enti internazionalistici e usufruisce di un modesto contributo ordinario annuale del tutto insufficiente per la sua opera.
      In questi ultimi anni, in cui maggiore è stato il suo impegno per accompagnare l'opera di riconversione della NATO conseguente allo scioglimento del Patto di Varsavia e al mutamento degli scenari internazionali, la carenza di risorse ne ha determinato una sofferenza finanziaria che rischia di paralizzarne l'operatività.
      L'assegnazione del contributo previsto dall'articolo 27 riveste i caratteri dell'urgenza al fine di consentire al Comitato atlantico italiano di svolgere le proprie funzioni istituzionali, finalizzate a garantire un efficiente coordinamento delle attività

 

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di sicurezza internazionale nel territorio dello Stato.

Articolo 28
(Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori - ISFOL).

      L'ISFOL è da tempo interessato ad un processo di riforma, avviato con il nuovo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, che ha ridisegnato in larga misura la fisionomia dell'Istituto, confermando la sua identità di ente pubblico di ricerca ed operando un allargamento dello spettro operativo cui rivolgere le iniziative istituzionali.
      La norma reca una autorizzazione di spesa nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2006, per il finanziamento delle attività istituzionali dell'ISFOL, ed ha carattere di urgenza in quanto il finanziamento è indispensabile al funzionamento dell'Istituto.

Articolo 29
(Consigli di amministrazione delle
fondazioni lirico-sinfoniche).

      La norma intende dare la possibilità agli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche di prevedere che i componenti dei relativi consigli di amministrazione siano aumentati rispetto alla previsione iniziale di sette membri.
      L'articolo non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato. Infatti, le risorse per il funzionamento di tali organi sono voci di spesa contenute nelle spese di funzionamento degli enti, che in maniera assolutamente indipendente (quali fondazioni di diritto privato) organizzano il loro funzionamento e le loro spese attraverso i contributi che il Ministero per i beni e le attività culturali versa a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con aliquote fisse.

Articolo 30
(Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera).

      Il finanziamento è attuato attraverso la concessione di contributi pluriennali alle imprese nazionali fornitrici, secondo il disposto dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (come modificato dall'articolo 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39) ed è necessario per l'acquisizione di un velivolo ATR 42 MP che consentirebbe di disporre di una linea di volo basata su tre unità di tali aeromobili (attualmente composta da 2 velivoli), con capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima atta a garantire, ai fini della sicurezza nazionale, una copertura delle aree di interesse anche internazionale (in virtù anche dei trattati o convenzioni vigenti) pressoché continua. Il finanziamento consentirebbe altresì la fornitura di nuovi elicotteri per il miglioramento dell'attuale organizzazione della componente ad ala rotante, nonché l'approvvigionamento di altre unità (motovedette) al fine di consolidare la componente navale anche in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 830 del codice della navigazione che prevede esplicitamente la responsabilità dell'organizzazione di soccorso marittimo in caso di incidente aeronautico civile in mare.
      La dotazione di tre velivoli del tipo ATR 42 MP consentirebbe l'ottimale gestione della linea di volo, potendo avvicendare adeguatamente gli aeromobili in dotazione anche nella verosimile ipotesi di avarie tali da rendere inefficiente un velivolo, con le conseguenti ripercussioni sulla capacità di ottimale funzionalità del servizio. L'incremento della predetta linea di volo è finalizzato, in prospettiva di medio-lungo termine, anche in funzione della graduale riduzione della linea di volo costituita dagli aerei P166 DL3 SEM in servizio già da oltre 15 anni.
      Si evidenzia, infine, che l'esigenza di ottimizzazione della linea di volo elicotteri sopra accennata è collegata alla necessità

 

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sempre più cogente di rispondere adeguatamente ad un'attività operativa sempre più intensa, incrementata anche dagli impegni assunti presso la comunità internazionale, con specifico riferimento al controllo delle aree marine ricadenti nell'ambito SAR di cui alla Convenzione di Amburgo del 1979, nonché al monitoraggio delle aree protette e delle acque di interesse nazionale ai fini della tutela dell'ecosistema marino.
      Per quanto concerne la copertura finanziaria della norma, è prevista la riduzione dell'autorizzazione pluriennale di spesa recata dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005.

Articolo 31
(Sistema di trasporto ad impianti fissi).

      La norma è finalizzata alla definitiva chiusura dell'attività di regolazione delle partite debitorie e creditorie connesse alla copertura del disavanzo delle ferrovie concesse in ex gestione commissariale governativa, comprensiva degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al fine di evitare diseconomie per la pubblica amministrazione, con conseguente impegno di unità di personale per un'attività da considerare residuale, la norma limita la regolazione in argomento alle istruttorie eseguite congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito delle istanze formulate e delle comunicazioni effettuate dalle aziende interessate entro la data del 31 agosto 2005. Ciò comporterà, da un lato, la rinuncia dello Stato all'accertamento di eventuali sopravvenienze attive, dall'altro un risparmio per la finanza statale connesso al mancato riconoscimento delle sopravvenienze passive per le richieste formulate successivamente al 31 agosto 2005.

Articolo 32
(Carta nazionale dei servizi).

      Il progetto «Carta d'identità elettronica» necessita di un intervento normativo al fine di garantire il corretto ulteriore sviluppo del progetto. Pertanto la norma proroga al 31 dicembre 2006 il termine già previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione della Carta nazionale dei servizi da parte di cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la Carta d'identità elettronica. Il termine in questione è infatti scaduto, prevedendo il citato comma 5 che non oltre il 31 dicembre 2005 la procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta d'identità elettronica fosse effettuata dalle amministrazioni che emettono la Carta nazionale dei servizi, limitatamente ai residenti nei comuni che diffondono la Carta d'identità elettronica, previo accordo con i comuni interessati.
      La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 33
(Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee).

      La legge 12 luglio 1999, n. 237, ha istituito il «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee» (MAXXI) affidando al Ministero per i beni e le attività culturali i compiti relativi alle attività progettuali e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quelli inerenti all'appalto e alla realizzazione dell' intervento.
      Allo scopo di evitare il rischio di una sospensione dei lavori, che comporterebbe particolari disagi sia per la particolarità delle procedure realizzative dell'opera sia per le inevitabili ripercussioni in termini di contenzioso con le imprese, si rende necessario provvedere ad una assegnazione di fondi per l'anno 2006 di almeno 10.000.000 di euro.

 

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Articolo 34
(Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

      La norma si fonda sulla necessità di una unitaria, più efficiente ed efficace gestione delle procedure per la determinazione ed il recupero del danno ambientale, oggi frazionate tra varie direzioni generali.
      La norma unifica la complessiva gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e statistici, ivi compresi quelli cartografici, utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le correlate attività di studio e ricerca, in modo da realizzare all'interno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un unico e coordinato centro di imputazione strutturale di competenze, oggi gestite tra più centri.
      Conseguentemente, proprio in rapporto alla prioritaria esigenza di ridurre - ove possibile - i costi dell'amministrazione, è emersa con particolare urgenza la necessità di ricondurre ad un unico soggetto gestionale - a valenza intersettoriale - le attività considerate all'interno del Ministero, evitando le evidenti duplicazioni, anche di procedura, che oggi si manifestano nei vari settori dell'Amministrazione di volta in volta interessati.
      La nuova direzione generale che la norma istituisce assume il ruolo di unico centro di responsabilità amministrativa al quale imputare, tra le altre, tutte le citate funzioni istituzionali che presentano potenziali caratteri di intersettorialità ed interdipendenza.
      Nello stesso tempo, tenuto conto che alcune attività (informazione e comunicazione ambientale), per le quali gli strumenti informatici vengono ampiamente utilizzati, sono state attribuite, a livello di studio e ricerca, alle due funzioni di livello dirigenziale generale previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, si ritiene che anche tali attività, di evidente natura gestionale ed oggi attribuite ad altre direzioni generali, debbano confluire, parimenti a quelle del danno ambientale, nella nuova direzione generale.
      La norma, che consente una maggiore ed immediata efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, non determina alcun aumento di costo per il bilancio ministeriale, tenuto conto che sia il posto di funzione dirigenziale generale che quelli di livello dirigenziale non generale, che saranno individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono già previsti nelle corrispondenti dotazioni organiche del Ministero così come definite nella Tabella «A» allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 2003.
      Inoltre anche le unità di personale appartenente alle varie aree saranno evidentemente ricomprese nella complessiva dotazione organica individuata con la Tabella «B» allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 2003 (articolo 9, comma 2), mediante una redistribuzione dei contingenti oggi assegnati alle varie strutture di livello dirigenziale generale.

*  *  *

      Come evidenziato in precedenza, il presente decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad eccezione degli articoli 1, 5, 19, 27, 28, 30, 33 e 34 per i quali è stata redatta la relativa relazione tecnica.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Si redige la relazione tecnica esclusivamente per gli articoli del decreto-legge di seguito elencati, in quanto gli altri articoli del decreto, come indicato nella relazione illustrativa, non comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 1.
(Strumenti di semplificazione e qualità, nonché
di monitoraggio e valutazione della regolazione).

      Il comma 6 prevede l'espressa fissazione della durata dell'incarico dei componenti della Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la quale viene denominata «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione». Tale comma non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, in quanto la Commissione già trova copertura finanziaria triennale nell'articolo richiamato del decreto-legge n. 35 del 2005, istitutivo della medesima Commissione.
      Per quanto riguarda l'onere complessivo relativo al comma 7, si precisa che la disposizione prevede un potenziamento sia qualitativo che quantitativo nella composizione della Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione, con la previsione tra i componenti di esperti in materie economiche e statistiche, che rappresentano una risorsa umana imprescindibile per l'attuazione di alcuni degli strumenti atti a migliorare la qualità della regolazione (ad esempio, Analisi dell'impatto della regolamentazione - AIR - e Verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR) e con la previsione di 10 componenti aggiuntivi. Tale incremento è giustificato dai nuovi compiti attribuiti al Ministro per la funzione pubblica in materia di semplificazione e qualità della regolazione dalla recente legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 - legge 28 novembre 2005, n. 246 (cosiddetta «norma taglialeggi» e il rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione).
        Basandosi sulle valutazioni tecnico-finanziarie di accompagnamento dell'articolo 3, comma 6-duodecies, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, si ritiene di fissare per ciascun componente aggiuntivo della Commissione il compenso mensile lordo già previsto per gli altri

 

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componenti in euro 5.000. Il compenso mensile lordo era stato calcolato tenendo conto delle delicate funzioni attribuite alla Commissione, che renderanno necessario lo svolgimento di almeno quattro riunioni al mese.
        Il compenso spettante ai componenti della Commissione sarà determinato successivamente con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        Per le spese di funzionamento (materiale di consumo, di cancelleria, di conservazione e catalogazione degli atti, eccetera) e per i gettoni di presenza da corrispondere alla segreteria tecnica, già valutate in una spesa annua di 60.000 euro, si rinvia alla copertura già stanziata per l'articolo 3, commi 6-duodecies e seguenti, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2005. Infatti, la norma proposta non presenta oneri aggiuntivi relativamente a tali voci di spesa.

Riepilogo dei costi previsti dal comma 7:
Compensi componenti Commissione: euro 600.000
(euro 5.000 x 10 x 12 mesi = euro 600.000)

        Al relativo onere (che costituisce il tetto massimo di spesa per gli anni 2006, 2007 e 2008) si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      Il comma 8 proroga di sessanta giorni il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - fissato per la formulazione della direttiva annuale da parte dei Ministri - relativamente alla parte di tale atto concernente l'indicazione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività dirigenziale in relazione agli obiettivi fissati. Tale proroga è giustificata dalla necessità di adeguare, sulla base di linee guida fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i meccanismi e gli strumenti predetti al nuovo sistema informatico «Monitor», di recente messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo. Tale sistema consente infatti la sola gestione del data base, vale a dire un flusso informativo di carattere quantitativo che nulla dice circa la qualità degli interventi legislativi conseguiti in relazione agli obiettivi di Governo. Questo secondo passaggio può essere ottenuto solo a seguito di un intervento più specialistico che, partendo dalla sistemicità della rilevazione, pesi il singolo provvedimento in relazione a parametri di carattere giuridici più generali e valutazioni economiche-finanziarie, tenendo conto dei più significativi dati di contesto in relazione agli andamenti più complessivi dell'evoluzione economica e sociale del Paese.
        Per l'implementazione di tale sistema, strategico per la verifica consuntiva dell'attività di Governo con riguardo agli obiettivi del programma nello scorcio finale della legislatura, nonché per la implementazione degli obiettivi del programma del nuovo Governo che

 

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verrà formato all'esito delle prossime elezioni, il comma 9 prevede che il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvalga di apposito Comitato tecnico, costituito da un massimo di otto componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del citato decreto-legge n. 35 del 2005. Il Comitato è a sua volta assistito da una segreteria tecnica formata da un massimo di sei unità di personale, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Sulla nomina e sulle modalità di determinazione dei compensi dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria dispone il successivo comma 10.
      Per quanto riguarda l'onere complessivo relativo ai commi 9 e 10 dell'articolo in esame, si precisa quanto segue. Il comma 9 prevede che del Comitato tecnico facciano parte esperti di particolare ed elevata competenza, in ragione della necessità di assicurare al Ministro per l'attuazione del programma di Governo un adeguato supporto per la rapida implementazione del citato sistema informatico Monitor - che consentirà di verificare in tempo reale lo stato di attuazione del programma, con particolare riguardo allo stato della regolazione ed ai suoi effetti, in relazione agli obiettivi prefissati - nonché per la messa a punto di standard di comunicazione dell'iniziativa del Governo in materia, finalizzati ad una puntuale, tempestiva e costante informazione del cittadino.
        Basandosi su valutazioni tecnico - finanziarie analoghe a quelle di accompagnamento dell'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge n. 35 del 2005, si ritiene di fissare per ciascun componente aggiuntivo della Commissione il compenso mensile lordo già previsto per gli altri componenti: euro 5.000, per un totale annuo lordo di euro 480.000. II compenso mensile lordo è stato calcolato, in considerazione delle delicate funzioni attribuite al Comitato tecnico, che renderanno necessario lo svolgimento di almeno quattro riunioni al mese.
        Per le spese di funzionamento (materiale di consumo, di cancelleria, di conservazione e catalogazione degli atti, eccetera) si stima sufficiente una spesa di euro 26.000.
        Per quanto riguarda la segreteria tecnica, nominata con decreto del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, si osserva che quest'ultima avrà anche il compito di assicurare l'avvio, lo sviluppo e la validazione del sistema informatico Monitor e, pertanto, il personale chiamato a farne parte dovrà svolgere una attività assai continua e particolarmente qualificata ed assicurare una presenza costante. Si prevede, pertanto, che ai componenti della segreteria venga corrisposto un emolumento mensile lordo parametrato al compenso mensile lordo del personale di ruolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato nella ex area C, stimato in euro 2.000 mensili.

Riepilogo dei costi previsti dai commi 9 e 10:
compensi dei componenti della segreteria
tecnica euro 144.000
(euro 2.000 X 6 X 12 mesi = euro 144.000)

 

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spese di funzionamento (materiali di consumo,
di cancelleria e catalogazione degli atti) euro 26.000
compensi componenti Comitato tecnico euro 480.000
(euro 5.000 x 8 x 12 mesi = euro 480.000) euro 650.000

        Al relativo onere, che costituisce il tetto massimo di spesa per l'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa per lo stesso anno, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        Infine, si segnala che i commi da 1 a 5 non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, le disposizioni in questione istituiscono un Comitato di interministeriale indirizzo che detta le linee guida in materia di semplificazione e di qualità della regolazione, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che si avvale del supporto della Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione, la quale trova la sua copertura finanziaria sia nell'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, sia nel comma 11 dell' articolo 1 dell'unito decreto-legge.

Articolo 5.
(Proroga dei contratti a tempo determinato
della Croce rossa italiana).

      La necessità della norma deriva dall'impossibilità funzionale di proseguire le attività istituzionali della Croce rossa italiana senza il supporto del personale in essa individuato. Per lo svolgimento delle attività connesse con il Servizio sanitario nazionale, sono attualmente in essere presso la Croce rossa 371 contratti in scadenza al 31 dicembre 2005, di cui 253 in posizione A2 ex IV q.f.,  81 in posizione B1 ex V q.f. e 37 in posizioni professionali qualificate (infermieri, terapisti).
        Si tratta di contratti a tempo determinato distribuiti su tutto il territorio nazionale; tali posizioni non sono ricomprese nella previsione organica di ruolo, né potrebbero esserlo in quanto legate alle attività temporanee che vengono acquisite di volta in volta dalle Unità della Croce rossa.
        Detta proroga non comporta un incremento della spesa per l'ente o in generale per la finanza pubblica, in quanto gli oneri derivanti dai contratti in essere sono coperti dagli introiti delle convenzioni che li hanno determinati.
        I costi previsti per il 2006 relativi ai 371 contratti sono pari a euro 8.408.751,15 comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.
        Le entrate derivanti dai contratti di convenzione che vedono coinvolto il personale suddetto ammontano a euro 10.034.239,11 e quindi coprono ampiamente la spesa.

 

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INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PER IL PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

        Nella relazione inviata per supportare la richiesta di proroga del personale a tempo determinato della CRI impegnato in attività in convenzione con il SSN, è riportato il costo previsto per l'anno 2006, per i contratti da prorogare, pari ad euro 8.408.751,15.
        Tale cifra risulta essere composta dal calcolo relativo al tabellare del CCNL biennio economico 2004-2005 delle singole posizioni, maggiorato degli oneri a carico dell'amministrazione previsti dalla normativa vigente (previdenza e IRAP).
        Per maggiore specificazione si riporta la composizione analitica dei costi:

        retribuzione lorda annua per le posizioni A2 euro 16.909,05;

        retribuzione lorda annua per le posizioni B1 euro 17.792,43;

        retribuzione lorda annua per le posizioni B2 euro 18.911,32.

            N. 253 posizioni di A2 costo annuo lordo euro 4.277.988,60 + oneri a carico dell'amministrazione pari ad euro 1.326.176,46 totale euro 5.604.165,06;

            N. 81 posizioni di B1 costo annuo lordo euro 1.441.186,70 + oneri a carico dell'amministrazione pari ad euro 446.767,88 totale euro 1.887.954,57;

            N. 37 posizioni di B2 costo annuo lordo euro 699.718,72 + oneri a carico dell'amministrazione pari ad euro 216.912,80 totale euro 916.631,52.

        Costo annuo complessivo pari a euro 8.408.751,15.

        Si sottolinea che in detto importo non sono riportate le voci relative alla retribuzione accessoria che di fatto non vengono corrisposte al personale in oggetto e che comunque, anche ove fossero corrisposte, graverebbero sul fondo unico di ente senza aggravio di spesa per l'amministrazione.

Articolo 19.
(Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

      La norma prevede un'integrazione del ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di sette unità, da assumere

 

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mediante selezione pubblica, e la possibilità di assumere altre sette unità, con contratto a tempo determinato, aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
        Sempre al fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità, si prevede la facoltà di fare ricorso agli istituti del comando e del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.
        L'onere finanziario derivante dall'assunzione di 14 unità di funzionari a livello iniziale della scala stipendiale è stimato in 1.100.000 euro.

Articolo 27.
(Comitato atlantico italiano).

      Il Comitato atlantico è un organismo esistente in tutti i Paesi NATO e svolge la sua attività a supporto degli ideali e delle finalità della Alleanza, promuovendo, nella società civile e nelle istituzioni, la cooperazione e la sicurezza internazionali.
        In questi ultimi anni, in cui maggiore è stato il suo impegno per accompagnare l'opera di riconversione della NATO conseguente allo scioglimento del Patto di Varsavia e al mutamento degli scenari internazionali, la carenza di risorse ne ha determinato una sofferenza finanziaria che rischia di paralizzarne l'operatività.
        Al fine, pertanto, di assicurare la funzionalità dell'ente e di rilanciare l'indispensabile azione interna ed internazionale a sostegno della NATO, attraverso l'espletamento delle funzioni statutarie, l'articolo in esame prevede un contributo straordinario che ammonta a 200 mila euro annui per il 2006, 2007 e 2008, periodo in cui si prevede la necessità di maggiore operatività dell'ente.
        Il Ministero degli affari esteri, condividendo l'esigenza di sostenere l'azione del Comitato atlantico italiano, ha previsto che il contributo sia finanziato sulla Tabella A della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); ha inoltre precisato che gli oneri derivanti dalla disposizione sono compatibili con le risorse finanziarie destinate alla copertura degli impegni assunti in sede internazionale.
        Alla copertura del contributo in questione, pari a 200 mila euro annui, si provvede quindi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, di cui alla Tabella A della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, che presenta adeguate disponibilità.

Articolo 28.
(Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale
dei lavoratori - ISFOL).

      L'ISFOL, come è noto, è da tempo interessato ad un processo di riforma che ha avuto avvio con l'approvazione del nuovo Statuto (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo

 

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2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003) che ha ridisegnato in larga misura la fisionomia dell'Istituto, confermando la sua identità di ente pubblico di ricerca ed operando un allargamento dello spettro operativo cui rivolgere le iniziative istituzionali.
        Per quanto attiene il contributo previsto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari per il 2006 a euro 10.000.000, esso risponde alla necessità di fare fronte alle attività istituzionali che l'Istituto è chiamato a svolgere così come previsto anche dal Piano triennale per gli anni 2006-2008.
        In particolare, gli ambiti verso cui sono indirizzate tali attività, sono riferibili:

            ad azioni di ricerca e supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle materie della formazione professionale, dell'orientamento, del lavoro e dell'inclusione sociale, con particolare riferimento all'applicazione dei nuovi strumenti legislativi e di decentramento amministrativo;

            alle attività di assistenza tecnica ed azioni di sistema a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione delle politiche attuative della riforma del mercato del lavoro (cosiddetta «legge Biagi») e della riforma istruzione/formazione (cosiddetta «legge Moratti») con particolare riferimento all'apprendistato e al diritto/dovere all'istruzione e formazione di cui il Ministero, e in particolare la Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, è titolare.
        Per quanto attiene la composizione della spesa prevista dal bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e relativamente all'utilizzo del contributo istituzionale, questa è così suddivisa:

    Spese per gli organi dell'ente euro 633.489,00;

    Spese per il personale euro 5.484.203,00;

    Spese generali per il funzionamento
    dell'Istituto euro 2.488.530,00;

    Spese per lo svolgimento delle attività
    istituzionali euro 1.393.778,00

Totale  .  .  . euro 10.000.000,00.

Articolo 30.
(Adeguamento della componente aeronavale
del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera).

      Per rafforzare la capacità di pattugliamento e di sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, l'articolo 30 autorizza una copertura finanziaria attraverso un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007.

 

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        Tale contributo, dedotti i dovuti interessi, determina la disponibilità in termini di investimenti di 46 milioni di euro che verranno utilizzati per le seguenti acquisizioni:

Componente aerea

        1. velivolo ad ala fissa con capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima atta a garantire, ai fini della sicurezza nazionale, una copertura delle aree di interesse anche internazionale (in virtù anche dei Trattati vigenti/Convenzioni) pressoché continua; tale mezzo è indispensabile, in prospettiva di medio-lungo termine, anche in funzione della graduale riduzione della linea di volo del Corpo costituita dagli aerei P166 DL 3 SEM in servizio già da oltre 15 anni;

        1 velivolo ad ala rotante destinato al miglioramento dell'attuale organizzazione della componente elicotteristica del Corpo, in virtù delle più avanzate caratteristiche tecnico-operative che ne consentano un impiego a medio raggio e maggiore autonomia di volo, tali da rafforzare il dispositivo di salvaguardia e soccorso della vita umana in mare.

Componente navale

        3 motovedette della Classe 800 specializzate per il soccorso costiero (entro le 40 miglia dalla costa) ed in grado di intervenire in ogni condizione meteorologica tipicamente presente nel Mediterraneo; tali mezzi potranno, inoltre, essere impiegati in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 830 del codice della navigazione, che prevede esplicitamente la responsabilità dell'organizzazione di soccorso marittimo in caso di incidente aeronautico civile in mare.

COSTI

        Per le suddette acquisizioni si valutano necessari i seguenti oneri (espressi in migliaia di euro):

MEZZO DA ACQUISIRE
UNITÀ
COSTO
UNITARIO
ONERE
COMPLESSIVO
Velivolo ad ala fissa
1 31,2 31,2
Velivolo ad ala rotante
1 11,2 11,2
Motovedetta
3 1,2 3,6
Totale  .  .  .
5 - 46,0
 

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        I costi sono stati individuati attraverso una valutazione riferita a precedenti similari acquisizioni (ATR 42 MT 500 e M/V classe 800), nonché da valutazioni di offerte appositamente congruite (settore elicotteristico).
        Il costo di esercizio e di conduzione dei suddetti mezzi non comporterà alcun nuovo onere in quanto verranno inseriti in cicli logistici già avviati, per i quali si utilizzano gli ordinari stanziamenti di bilancio. Pertanto, lo stanziamento che si autorizza con l'articolo 30 è congruo e sufficiente sia all'acquisto che alla manutenzione della componente stessa.
        Il ricorso allo strumento flessibile dei contributi pluriennali alle imprese nazionali fornitrici, secondo il disposto dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, consente una più adeguata programmazione necessaria per la graduale sostituzione dei mezzi che con il decorso degli anni e con il continuo impiego devono essere dimessi; diversamente, il loro ulteriore impiego comporterebbe una crescita dei costi di manutenzione sproporzionata e, quindi, non conveniente.
        La relativa copertura finanziaria è assicurata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione pluriennale di spesa recata dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 33.
(Centro per la documentazione e valorizzazione
delle arti contemporanee).

        La legge 12 luglio 1999, n. 237, ha istituito il «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee» (MAXXI) affidando al Ministero per i beni e le attività culturali i compiti relativi alle attività progettuali ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quelli inerenti l'appalto e la realizzazione dell' intervento.
        Allo stato attuale il costo dell'opera ammonta ad euro 83.106.848 di cui per lavori euro 69.177.561. Di tale somma sono stati, ad oggi, resi disponibili ed utilizzati (sui capitoli 7353 e 7341) euro 22.167.226 con un fabbisogno residuo di oltre euro 60.000.000.
        Allo scopo di evitare il rischio di una sospensione dei lavori che risulterebbe «devastante» sia per la particolarità delle procedure realizzative dell'opera progettata da un noto architetto e sia per le inevitabili ripercussioni in termini di contenzioso con le imprese, si rende necessario provvedere ad una assegnazione di fondi per l'anno 2006 di almeno euro 10.000.000 a carico del capitolo 7341 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        Tale somma consentirebbe la prosecuzione delle attività di cantiere nelle more della definizione delle problematiche connesse con il reperimento dei fondi necessari al completamento dell'opera.

 

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Articolo 34.
(Funzionamento del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio).

        L'istituzione di una nuova Direzione generale non comporta spesa in quanto il numero complessivo degli Uffici generali del Ministero (n. 8) rimane invariato dato che con l'istituzione della Direzione generale, cui viene attribuito un posto di funzione di Direttore generale, viene contestualmente soppresso un posto di livello generale istituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2003, n. 261.
        Inoltre l'assegnazione alla Direzione di posti dirigenziali non comporta aumento della dotazione organica dei dirigenti, in quanto la provvista di questi posti deve avvenire nell'ambito della Tabella dei dirigenti determinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

 

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

        Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

        Art. 3. (Semplificazione amministrativa).

(omissis)

        6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità.
        6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

(omissis)
 

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        Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.

        Art. 2. (Organi e struttura della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

(omissis)

        6. Il dirigente amministrativo è scelto tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti ed è incaricato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, su proposta del direttore. Il dirigente amministrativo resta in carica per quattro anni e può essere confermato.

(omissis)

        Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        Art. 35. (Reclutamento del personale).

        1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

            a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

            b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

        2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

 

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        3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

            a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

            b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

            c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

            d) decentramento delle procedure di reclutamento;

            e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

        4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.
        6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

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        7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.

        Art. 36. (Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale).

        1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
        2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

        Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

        Art. 399. (Accesso ai ruoli).

(omissis)

        3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

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        Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        Art. 97. (Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili).

(omissis)

        2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità.

(omissis)

        Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

        Art. 10-bis. (Efficienza delle amministrazioni pubbliche).

(omissis)

        3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo. L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.

        Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        Art. 40. (Contratti collettivi nazionali e integrativi).

        1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

 

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        2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
        3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
        4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

        Art. 6. (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche).

        1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa

 

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consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

(omissis)

        Art. 7. (Gestione delle risorse umane).

(omissis)

        6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

        Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

        Art. 1.

(omissis)

      97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonché:

            a) del personale del settore della ricerca;

            b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

            c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

            d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

            e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

 

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            f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

            g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;

            h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

(omissis)

        Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali).

(omissis)

        6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

 

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        Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

        Art. 3. (Gestore della rete di trasmissione nazionale).

(omissis)

        13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il gestore, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal gestore, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11.

(omissis)

        Legge 19 luglio 1957, n. 588.

        Art. 7.

(omissis)

        Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

        Legge 16 febbraio 1913, n. 89.

        Art. 45.

(omissis)

        Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il permesso d'assenza, al notaro assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, del notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito.

        Legge 2 maggio 1983, n. 179.

        Articolo unico.

        All'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è aggiunto, in fine, il comma seguente:

        «Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o

 

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qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni».
        Dopo l'entrata in vigore della presente legge le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse.

        Legge 28 gennaio 1994, n. 84.

        Art. 8. (Presidente dell'autorità portuale).

        1. Il presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.
        1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.
        2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.

 

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        2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.
        3. Il presidente dell'autorità portuale:

            a) presiede il comitato portuale;

            b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;

            c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;

            d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;

            e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

            f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;

            g) esprime parere al capo del compartimento marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative al servizio di rimorchio marittimo;

            h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

            i) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;

            l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;

            m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità

 

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diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;

            n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;

            n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale.

        Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        Art. 28. (Accesso alla qualifica di dirigente).

(omissis)

        2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

(omissis)

        Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

        Art. 12. (Consiglio di amministrazione).

        1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette membri, compreso chi lo presiede.

 

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        2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio.

(omissis)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 10 gennaio 2004, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2004

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento
della pubblica amministrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad ottimizzare l' organizzazione ed il funzionamento in taluni settori della pubblica amministrazione;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Strumenti di semplificazione e qualità, nonché
di monitoraggio e valutazione della regolazione).

        1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dai Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria.

 

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        2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
        3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:

            a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;

            b) può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

            c) individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione;

            d) effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi;

            e) individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

        4. Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, dandone comunicazione al Comitato.
        5. Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione, nonché alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le regioni possono imporre in ciascun settore di attività.

 

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        6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione». I componenti di tale Commissione durano in carica tre anni. Nello svolgimento delle proprie competenze in materia normativa il Comitato e la Commissione si avvalgono del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ci si può avvalere anche del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non va acquisito il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è incrementata di una unità da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unità nella dotazione organica dei consiglieri di Stato, ed è altresì costituita presso la stessa Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di quindici unità, individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
        7. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 6-duodecies, dopo le parole: «da un numero massimo di», la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo le parole: «dirigenti delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, esperti nelle materie economiche e statistiche»;

            b) al comma 6-terdecies dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le professionalità amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di trenta unità. A tale fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie».

        8. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di consentire l'adeguamento di questi ultimi al sistema informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

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        9. Per l'implementazione del sistema informatico e per la definizione delle linee guida di cui al comma 8, nonché per lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del programma di Governo e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo di otto componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta di non più di sei unità di personale, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione.
        10. La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica di cui al comma 9 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
        11. Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266; dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è autorizzata la spesa massima di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2006 di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287).

        1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: «in base ai rispettivi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,».

 

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Articolo 3.
(Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione
di comando o fuori ruolo).

        1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia, è trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato in cui presta servizio alla data del 30 settembre 2005, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non dirigente di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
        2. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le procedure di trasferimento comportano anche una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2003, e successive modificazioni.
        3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
        4. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 4.
(Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni).

        1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        «4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di

 

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formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36».
        2. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.
        1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili».

Articolo 5.
(Proroga dei contratti a tempo determinato
della Croce rossa italiana).

        1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 6.
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi
per le persone con disabilità).

        1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale.
        2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo 21 della

 

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legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge».
        3. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

        «2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione».

Articolo 7.
(Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68).

        1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.

Articolo 8.
(Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito).

        1. Per consentire lo sviluppo dei programmi di microfinanza, in conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/198 e 58/221, il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale del Microcredito, è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario.

Articolo 9.
(Agevolazione della mobilità volontaria).

        1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

 

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Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

Articolo 10.
(Segretari comunali e provinciali).

        1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».
        2. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Per i segretari comunali e provinciali è stabilità una disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo di comparto. L'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 43 e le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali».

Articolo 11.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

        1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale».

Articolo 12.
(Proroga delle assunzioni autorizzate).

        1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere

 

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effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.

Articolo 13.
(Contratti di collaborazione).

        1. Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

        «6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:

            a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

            b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

            c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

            d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

            6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

            6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Articolo 14.
(Priorità nelle assunzioni per l'anno 2006).

        1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

        «h-bis) la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro già prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail in contratti a tempo indeterminato, da destinare agli uffici con maggiori carenze di organico».

 

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Articolo 15.
(Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

        1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque anni».

Articolo 16.
(Reggenza di uffici dirigenziali non generali).

        1. Allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il Ministero per i beni e le attività culturali, nel caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre agli uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n.173, può conferire, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come individuata nel contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del codice civile; pertanto non si dà luogo all'attribuzione di alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento.

Articolo 17.
(Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti).

        1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché del Ministero dell'interno, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse già stanziate, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci.
        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.

 

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Articolo 18.
(Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.).

        1. Cinecittà Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché dei film già finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositate presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.
        2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
        3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.
        4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19.
(Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

        1. Nell'ambito delle risorse assegnate e per lo svolgimento delle funzioni in materia di concorrenza bancaria, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di sette unità da assumere attraverso selezione pubblica. L'Autorità può altresì assumere sette unità, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 11 della citata legge n. 287 del 1990, con contratto a tempo determinato e può fare ricorso agli istituti del comando e del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 20.
(Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica).

        1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, i termini per la copertura dei costi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo

 

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1999, n. 79, sono prorogati alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo, al fine di stabilizzare e ridurre le tariffe elettriche.
        2. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a., in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può cedere, a condizioni di mercato, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, i diritti di credito corrispondenti alle differenze tra costi e ricavi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
        3. In caso di insolvenza di qualsiasi soggetto cui siano attribuite funzioni di esazione delle prestazioni imposte destinate al pagamento dei crediti di cui al comma 2, il diritto del Gestore del sistema elettrico S.p.a. ovvero dei relativi aventi causa è assistito da privilegio su tutti i beni del soggetto insolvente, con prevalenza sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
        4. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «oneri di sistema» sono inserite le seguenti: «dovuti dall'insieme degli utenti finali e raccolti dai soggetti a ciò abilitati ai sensi delle disposizioni in materia adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».
        5. Le cessioni di cui al comma 2 sono opponibili ai competenti organi della procedura in caso di insolvenza del Gestore del sistema elettrico S.p.a. e i relativi contratti non possono essere sciolti.
        6. I costi finanziari connessi alle operazioni di cui al comma 2 sono compresi tra i costi di acquisto dell'energia, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
        7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle operazioni poste in essere dal Gestore del sistema elettrico S.p.a. ai sensi del presente articolo, stabilisce la durata della proroga di cui al comma 1 e adotta ogni altro opportuno provvedimento finalizzato a garantire le risorse necessarie a soddisfare i diritti dei soggetti creditori, anche prevedendo la segmentazione della componente tariffaria attualmente destinata alla copertura dei medesimi costi.
        8. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a. può versare a tutti o parte degli aventi diritto, in via anticipata, tutto o parte dell'importo che è tenuto a riconoscere ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nel caso in cui gli importi anticipati debbano essere restituiti, in tutto o in parte, per accertata carenza di titolo ovvero per mancata produzione, la documentazione comprovante i predetti versamenti costituisce titolo esecutivo per la restituzione delle somme versate e il diritto alla restituzione al Gestore del sistema elettrico S.p.a. è assistito da privilegio che prevale sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In caso di insolvenza dei medesimi soggetti che abbiano ricevuto versamenti anticipati e di continuazione della attività di impresa, i relativi contratti non possono essere sciolti dai competenti organi della procedura.
        9. Per l'anno 2006, il termine per la presentazione delle domande di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e al decreto del
 

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Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, è prorogato al 15 aprile 2006.
        10. Al fine di assicurare, per l'anno 2006, la realizzazione degli interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, intendendosi applicabile l'ammontare degli interventi nella misura massima del 70 per cento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 21.
(Ambito delle attività di Stretto di Messina S.p.a.).

        1. La Stretto di Messina S.p.a., titolare della concessione di cui alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, è altresì autorizzata a svolgere, in Italia e all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporti e di opere connesse, nonché ad assumere ed espletare, quale organismo di diritto pubblico, compiti di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per l'appalto di infrastrutture di trasporti.

Articolo 22.
(Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a quelli
elettivi del Consiglio superiore della magistratura).

        1. Ai fini del conferimento delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 7) a 16), e lettera i), numeri 1) e 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il Consiglio superiore della magistratura valuta, anche sotto i profili del merito, delle attitudini e della capacità organizzativa, lo svolgimento da parte dei magistrati ordinari, per almeno due anni, degli incarichi di capo o vice capo degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri, di capo o vice capo di Dipartimento, ovvero di incarichi non inferiori a quelli di funzione dirigenziale di livello generale o equiparati, anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quelli conferiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai magistrati ordinari che hanno svolto, per almeno due anni, gli incarichi ivi previsti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza ovvero, a domanda, in altro posto libero per il quale non sia stata

 

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avviata la procedura di copertura, senza distinzione di funzioni, ma con esclusione di qualunque incarico direttivo, tenuto conto dell'anzianità di servizio. Per tale ricollocamento in ruolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I magistrati destinati all'ufficio di provenienza sono legittimati a presentare domanda di trasferimento o per il conferimento di funzioni di legittimità, semidirettive od direttive, trascorsi sei mesi dalla data di immissione in servizio.

Articolo 23.
(Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili).

        1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali, dopo la concessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, fino all'età massima di settantacinque anni».
        2. Il quarto comma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

      «Un coadiutore temporaneo può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, al notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del consiglio notarile ovvero il consiglio qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio».

        3. È abrogato il secondo comma dell'articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 17.

Articolo 24.
(Autorità portuali).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

        «1-bis. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la stipula di una intesa con le regioni, le province autonome e le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, finalizzata a definire le procedure di individuazione dei candidati da inserire nella terna di esperti di cui al comma 1 ed a delineare l'iter procedimentale di raggiungimento dell'intesa tra il Ministro e la regione interessata per la nomina del presidente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra organi dello Stato».

 

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Articolo 25.
(Modifiche all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165).

        1. All'articolo 28, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «purché muniti di diploma di laurea» sono inserite le seguenti: «ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni».

Articolo 26.
(Disposizioni in materia di pari opportunità).

        1. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 29, comma 1, lettere i) ed l), della legge 1o marzo 2002, n. 39, ivi compresi i compensi per gli esperti e consulenti esterni previsti dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonché gli emolumenti accessori, determinati con decreto del Ministro competente, per il personale di altre amministrazioni pubbliche collocato presso l'ufficio in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in applicazione del medesimo articolo 7, comma 5, trovano esclusiva ed integrale copertura nello stanziamento di cui al comma 2 dell' articolo 29 della citata legge n. 39 del 2002.

Articolo 27.
(Comitato atlantico italiano).

        1. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28.
(Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori-ISFOL).

        1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è

 

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autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 29.
(Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche).

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a nove membri»;

            b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti».

Articolo 30.
(Adeguamento della componente aereonavale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera).

        1. Al fine di rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, è autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 31.
(Sistema di trasporto ad impianti fissi).

        1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni

 

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effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.

Articolo 32.
(Carta nazionale dei servizi).

        1. Il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta d'identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, è prorogato al 31 dicembre 2006 limitatamente alle richieste di emissione di Carta nazionale dei servizi (CNS) da parte di cittadini non residente nei comuni in cui è diffusa la Carta d'identità elettronica (CIE).

Articolo 33.
(Centro per la documentazione e valorizzazione
delle arti contemporanee).

        1. Una quota pari a 10 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee».

Articolo 34.
(Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

        1. Per l'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituita, senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato, la Direzione generale per il danno ambientale.
        2. Alla nuova Direzione generale è attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale. A tale fine è soppressa una unità del contingente previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2003, n. 261. Alla Direzione generale sono attribuiti uffici di livello dirigenziale, con imputazione alla corrispondente dotazione organica dei dirigenti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da individuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
        3. La Direzione generale svolge le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di danno ambientale, nonché quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei

 

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sistemi informativi e statistici, ivi compresi quelli cartografici, utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le correlate attività di studio e ricerca ed a quelle per la informazione e la comunicazione ambientale.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 35.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
        Dato a Roma, addì 10 gennaio 2006.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Baccini, Ministro per la funzione pubblica.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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