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PDL 6146-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6146-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004

Presentato il 20 ottobre 2005

(Relatore: SELVA)


NOTA:  La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), l'11 gennaio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 6146. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 6146 Governo «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004»;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La Commissione,

            esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

            all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2006; conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 2005-2006, con le seguenti: 2006-2008; e sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: per l'anno 2006.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 3


TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

      Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 14.135 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      l. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 14.135 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.

Pag. 4
Art. 4.
(Entrata in vigore).
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


    


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