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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5488-A |
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 5488 del Governo «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000»;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui la misura del contributo che l'Italia è chiamata a corrispondere e, conseguentemente, degli oneri derivanti dal provvedimento, in base ai criteri attualmente vigenti è determinata in euro 52.300 per l'anno 2005, in euro 53.300 per l'anno 2006 e in euro 54.400 per l'anno 2007;
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 52.300 per l'anno 2005, di euro 53.300 per l'anno 2006 e di euro 54.400 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
TESTO | |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000. |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000. |
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla istituzione della Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000. |
Identico. |
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1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso. |
Identico. |
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1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 51.045 per l'anno 2005 e di euro 51.795 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo |
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 52.300 per l'anno 2005, di euro 53.300 per l'anno 2006 e di euro 54.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero |
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parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 2. Identico.
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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