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PDL 5488-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5488-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000

Presentato il 15 dicembre 2004

(Relatore: LANDI di CHIAVENNA)


NOTA:  La III Commissione (Affari esteri e comunitari), l'11 gennaio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5488. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge A.C. 5488 del Governo «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000»;

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui la misura del contributo che l'Italia è chiamata a corrispondere e, conseguentemente, degli oneri derivanti dal provvedimento, in base ai criteri attualmente vigenti è determinata in euro 52.300 per l'anno 2005, in euro 53.300 per l'anno 2006 e in euro 54.400 per l'anno 2007;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

        1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 52.300 per l'anno 2005, di euro 53.300 per l'anno 2006 e di euro 54.400 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

 

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previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 4


TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000.

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla istituzione della Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

      Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 51.045 per l'anno 2005 e di euro 51.795 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 52.300 per l'anno 2005, di euro 53.300 per l'anno 2006 e di euro 54.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero


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parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.

        


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