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PDL 5335-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5335-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003

Presentato il 7 ottobre 2004

(Relatore: CIRIELLI)


NOTA: La III Commissione (Affari esteri e comunitari), l'11 gennaio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5335. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La Commissione,

            esaminato il disegno di legge A.C. 5335 del Governo «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003»;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La Commissione,

            esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

        nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo si svolga nell'anno 2006 in Sudafrica e con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

        1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 37.960 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito

 

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dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

      Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 37.960 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 37.960 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      2. Identico.

Pag. 5
Art. 4.
(Entrata in vigore).
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


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