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PDL 6236-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6236-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 21 dicembre 2005 (v. stampato Senato n. 3669)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

e con il ministro dell'interno
(PISANU)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 dicembre 2005

(Relatore: PINTO)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 6236. L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 10 gennaio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 6236.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6236 e rilevato che:

                reca un contenuto parzialmente omogeneo, in quanto la finalità prevalente è quella di disciplinare alcuni aspetti della materia connessa alla gestione dei rifiuti in alcune regioni (prorogando lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti della Campania e, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, della Calabria, del Lazio, della Puglia e della Sicilia), ma in esso sono pur tuttavia inserite ulteriori disposizioni, introdotte al Senato, relative all'organizzazione ed all'attività del Dipartimento della protezione civile;

                reca, all'articolo 8-ter, una normativa transitoria, operante «nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» previsto dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'articolo 3, comma 6-ter, del decreto legge n. 35 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005;

                presenta disposizioni volte a modificare indirettamente norme aventi un ambito generale di applicazione, senza procedere ad una loro novellazione;

                contiene, all'articolo 1, comma 5, ed all'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, nell'ambito di un articolato prevalentemente dedicato all'emergenza rifiuti nella Regione Campania, disposizioni di carattere ordinamentale operanti in tutte le situazioni di emergenza;

                reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, all'articolo 1, comma 5, viene «fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale»);

                la tecnica della novellazione, all'articolo 8, comma 2, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

 

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        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 5 - che fa riferimento al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 6, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente novellando il citato articolo 6, che attualmente disciplina in modo diverso i casi di espressione del parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

            analogamente, all'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater - che attribuiscono al tribunale amministrativo regionale del Lazio la competenza sulle questioni di legittimità delle ordinanze e dei conseguenti provvedimenti commissariali, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare tali disposizioni come novelle al citato articolo 5, attesa la loro natura ordinamentale;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 7 - ove si richiama l'azione di coordinamento «svolta da un soggetto di comprovata e qualificata esperienza professionale, nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se ci si intenda riferire - come sembra - ai commissari delegati la cui nomina è prevista dal comma 4 dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 6236 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 245 del 2005, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»,

 

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            ritenuto che tali disposizioni appaiono prevalentemente riconducibli alle materie «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere s) e g) della Costituzione, nonché alla materia «giurisdizione e norme processuali: ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa», anch'essa riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

            ritenuto, altresì, che le disposizioni in esame incidono anche sulle materie protezione civile, e «governo del territorio» riservate alla potestà legislativa dello Stato quanto alla determinazione dei principi fondamentali,

            rilevata l'opportunità di chiarire la natura, regionale o statale, della Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, atteso che tale organo risulta, quanto alla sua composizione, espressione dei soli enti territoriali interessati, nonché di definire se sia un organo permanente o avente competenze connesse alla durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti nella regione Campania,

            rilevato che il comma 9-bis del medesimo articolo 1, nel definire vincoli di destinazione, sia pure in forma alquanto generica, per l'impiego delle risorse finanziarie rivenienti dai contributi e dalle maggiorazioni delle tariffe di smaltimento rifiuti dovute ai comuni sedi di impianti di combustione rifiuti appare suscettibile di ledere l'autonomia di spesa ad essi garantita dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare la natura dell'istituenda Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, nonché se le competenze ad essa conferite si esauriscano con il venire meno dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti nella regione Campania;

            b) valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il comma 9-bis dell'articolo 1, che appare suscettibile di configurare una lesione dell'autonomia di spesa dei comuni interessati.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che:

                l'articolo 3, comma 2-bis, prevede che in tutte le situazioni di emergenza, dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma;

                il comma 2-quater del medesimo articolo definisce le questioni transitorie, affermando che le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine, ridotto alla metà, di cui all'articolo 31, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

                il meccanismo descritto dal comma 2-quater svuota di portata l'effetto di tutela garantita dai provvedimenti cautelari già adottati da altri organi giurisdizionali, che verrebbero sospesi per dover poi essere nuovamente richiesti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Sarebbe invece più opportuno, ferma restando l'obbligatorietà di riproporre le istanze cautelari nei termini previsti, mantenere tuttavia efficaci le misure cautelari già adottate prevedendo di guisa che, alla scadenza del termine per la loro riproposizione, esse decadano ove non riproposte presso la sede competente;

                la scelta di accentrare la giurisdizione presso il tribunale amministrativo del Lazio rischia di allontanare la giustizia dai cittadini, anche in contrasto con i principi di decentramento che hanno caratterizzato anche la recente riforma costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 3, al comma 2-quater, sia previsto un meccanismo che, in ordine ai processi in corso, assicuri la continuazione dell'efficacia dei provvedimenti cautelari già emessi da altri organi giurisdizionali

 

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fino alla riproposizione delle relative istanze al tribunale amministrativo del Lazio ovvero alla scadenza del relativo termine;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 2-quater, la competenza di primo grado in capo ai tribunali amministrativi regionali competenti per territorio.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La Commissione Politiche dell'Unione europea,

            esaminato il disegno di legge C.  6236 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 240/05, circa l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


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