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PDL 6236

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6236



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 dicembre 2005 (v. stampato Senato n. 3669)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

e con il ministro dell'interno
(PISANU)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 dicembre 2005
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2005, N. 245

        All'articolo 1:

            al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese» e al terzo periodo, dopo le parole: «Dall'attuazione del presente comma», è soppresso il segno di interpunzione: «,»;

            il comma 6 è sostituito dal seguente:

        «6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonché quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006»;

            al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006»;

            dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

        «9-bis. Le risorse finanziarie rivenienti dai contributi e dalle maggiorazioni delle tariffe di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, dovuti ai comuni sedi di impianti di combustione dei rifiuti, sono impiegate per finalità di natura sociale, sanitaria, economico-ambientale ed infrastrutturale dai sindaci competenti con procedure d'urgenza nel rispetto della normativa comunitaria».

      All'articolo 2, al comma 3, dopo le parole: «soggetti indicati nel comma 1», è soppresso il segno di interpunzione: «,».

        All'articolo 3:

            al comma 1, dopo le parole: «secondo quanto disposto» sono inserite le seguenti: «dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,»;

            dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle

 

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ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
        2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
        2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine, ridotto alla metà, di cui all'articolo 31, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        All'articolo 4, al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese».

        All'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi».

        All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

        All'articolo 8, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente decreto» e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e modifica al medesimo decreto-legge».

        Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 8-bis. - (Utilizzazione di risorse finanziarie per la riqualificazione di personale operante nel settore della protezione civile). - 1. Al fine di fronteggiare le molteplici situazioni emergenziali in atto, per assicurare lo svolgimento delle procedure di riqualificazione per la progressione verticale tra le aree del personale appartenente al ruolo

 

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di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare, per l'anno 2006 e nel limite di 100.000 euro, le risorse del Fondo per la protezione civile.

        Art. 8-ter. - (Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile). - 1. In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
        2. Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1, il termine previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è prorogato fino al 30 giugno 2006.

        Art. 8-quater. - (Modifica all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225). - 1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è aggiunto il seguente comma:

        "5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione"».

        Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile».

 

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Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza
nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

 

        Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, anche rispetto a possibili conseguenze di natura igienico-sanitaria ed a ripercussioni sull'ordine pubblico;

 

        Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania ed in particolare il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 12 maggio 2004, nonché, da ultimo, il provvedimento della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale del 28 ottobre 2005, per effetto del quale a decorrere dal 15 dicembre 2005 sarà ripristinata la piena efficacia esecutiva del sequestro preventivo degli impianti predetti;

 

        Tenuto conto infine delle conseguenti oggettive difficoltà nella gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno;

 

emana
il seguente decreto-legge:
 

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Articolo 1.
(Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania).
Articolo 1.
(Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania).

        1. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.

        1. Identico.

        2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.         2. Identico.
        3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresì alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.         3. Identico.
        4. È istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, presieduta dal Presidente della regione Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.         4. È istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, presieduta dal Presidente della regione Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
        5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di         5. Identico.

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consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.  
        6. Lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è prorogato fino al 31 maggio 2006.         6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonché quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006.
        7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta da un soggetto di comprovata e qualificata esperienza professionale, nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; con le medesime modalità ne sono definiti i poteri ed il compenso che è posto a carico della gestione commissariale. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio prestano, con le medesime modalità e condizioni definite nei contratti risolti, ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio.         7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta da un soggetto di comprovata e qualificata esperienza professionale, nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; con le medesime modalità ne sono definiti i poteri ed il compenso che è posto a carico della gestione commissariale. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.
        8. Per il perseguimento delle finalità del presente decreto, nonché per l'espletamento delle ulteriori attività istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché, su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non più di quindici unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -         8. Identico.

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Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente.  
        9. Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridefinita la struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalità agli obiettivi di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.         9. Identico.
          9-bis. Le risorse finanziarie rivenienti dai contributi e dalle maggiorazioni delle tariffe di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, dovuti ai comuni sedi di impianti di combustione dei rifiuti, sono impiegate per finalità di natura sociale, sanitaria, economico-ambientale ed infrastrutturale dai sindaci competenti con procedure d'urgenza nel rispetto della normativa comunitaria.

Articolo 2.
(Norme di accelerazione delle procedure di riscossione).

Articolo 2.
(Norme di accelerazione delle procedure di riscossione).

        1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attività previste all'articolo 1 provvede al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.

        1. Identico.

        2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del         2. Identico.

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bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono riassegnate al Fondo della protezione civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.  
        3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti indicati nel comma 1, il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.         3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti indicati nel comma 1 il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.

Articolo 3.
(Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie).

Articolo 3.
(Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie).

        1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

        1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

        2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.         2. Identico.
          2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

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          2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
        2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine, ridotto alla metà, di cui all'articolo 31, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        3. Per le somme già anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.         3. Identico.

Articolo 4.
(Commissione nazionale per la previsione
e la prevenzione dei grandi rischi).

Articolo 4.
(Commissione nazionale per la previsione
e la prevenzione dei grandi rischi).

        1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

        «3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente delConsiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

        «3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

Articolo 5.
(Misure per la raccolta differenziata).

Articolo 5.
(Misure per la raccolta differenziata).

        1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al temine di cui

        1. Identico.


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all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i lavoratori assunti in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.  
        2. Ai fini di cui al comma 1 il Commissario delegato assegna ai consorzi un contributo nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7.         2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi.
        3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentiti i Presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi.         3. Identico.
        4. A decorrere dal 1o giugno 2006, il Presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.         4. Identico.
        5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.         5. Identico.

Articolo 6.
(Siti di stoccaggio provvisorio).

Articolo 6.
(Siti di stoccaggio provvisorio).

        1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.

Identico.

        2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato realizza le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria la Fossa, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17  

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febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.  

Articolo 7.
(Copertura finanziaria).

Articolo 7.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

         1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 8.
(Abrogazione).

Articolo 8.
(Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e modifica al medesimo decreto-legge).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto.

        2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, le parole: «tre sub-commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un sub-commissario».         2. Identico.
 

Articolo 8-bis.
(Utilizzazione di risorse finanziarie per la riqualificazione di personale operante nel settore della protezione civile).
 

        1. Al fine di fronteggiare le molteplici situazioni emergenziali in atto, per assicurare lo svolgimento delle procedure di riqualificazione per la progressione verticale tra le aree del personale appartenente al ruolo di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare, per


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  l'anno 2006 e nel limite di 100.000 euro, le risorse del Fondo per la protezione civile.
 

Articolo 8-ter.
(Disposizioni in materia di procedimenti di competenza
del Dipartimento della protezione civile).
 

        1. In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

          2. Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1, il termine previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è prorogato fino al 30 giugno 2006.
 

Articolo 8-quater.
(Modifica all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225).
 

        1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è aggiunto il seguente comma:

 

        «5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione».

Articolo 9.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 30 novembre 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Pisanu, Ministro dell'interno.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 

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