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PDL 6178-A 6177-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6178-A    N. 6177-A



 

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DISEGNO DI LEGGE
N. 6178

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008
e relative note di variazioni (6178-bis e 6178-ter)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 novembre 2005

e

DISEGNO DI LEGGE
N. 6177

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3613)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 novembre 2005

(Relatori per la maggioranza:
PERETTI, per il disegno di legge n. 6178;
GARNERO SANTANCHÈ, per il disegno di legge n. 6177)


NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), l'8 dicembre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 6178 e 6177. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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INDICE

Testo del disegno di legge n. 6178 Pag. 5
TABELLE E ALLEGATI Pag. 43
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI Pag. 47
TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE
(modificate dalla Commissione)
Pag. 49
TABELLA 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Pag. 51
TABELLA 3
Stato di previsione del Ministero delle attività produttive Pag. 52
TABELLA 4
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Pag. 53
TABELLA 10
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Pag. 54
Testo del disegno di legge n. 6177 Pag. 55
Elenco 1 Pag. 263
Elenco 2 Pag. 271
Elenco 3 Pag. 278
Elenco 4 Pag. 285
Allegato 1 Pag. 287
Allegato 2 Pag. 290
Prospetto di copertura Pag. 295
Tabella A Pag. 301
Tabella B Pag. 305
Tabella C Pag. 309
Tabella D Pag. 333
Tabella E Pag. 341
Tabella F Pag. 357

 

Pag. 4

 

Pag. 5

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6178
(BILANCIO)
 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative).

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative).

    1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2006, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

      Identico.

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

    1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2006 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

      1. Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 2, v. pag. 51)

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

      2. Identico.


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      3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 60.000 milioni di euro.

      3. Identico.

      4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2006, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.       4. Identico.
      5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2006, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.       5. Identico.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.       6. Identico.
      7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione       7. Identico.

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del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.200 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 600 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
      8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       8. Identico.
      9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       9. Identico.
      10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       10. Identico.
      11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».       11. Identico.

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      12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2005 sono riferiti alla competenza dell'anno 2006 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       12. Identico.
      13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme       13. Identico.

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conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
      14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       14. Identico.
      15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.       15. Identico.
      16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del       16. Identico.

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predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
      17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.       17. Identico.
      18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.       18. Identico.
      19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       19. Identico.
      20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle       20. Identico.

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finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
      21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       21. Identico.
      22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2006, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.       22. Identico.
      23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei       23. Identico.

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referendum dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
      24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2006 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.       24. Identico.
      25. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento»       25. Identico.

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(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
      26. Per l'anno 2006 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).       26. Identico.
      27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.       27. Identico.
      28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.       28. Identico.
      29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.       29. Identico.

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      30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.       30. Identico.
      31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.       31. Identico.
      32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.       32. Identico.
      33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate in entrata dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per essere destinate al cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico e di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, approvati dal       33. Identico.

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Comitato dei ministri per la società dell'informazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la cui realizzazione sia demandata al CNIPA d'intesa con le amministrazioni medesime.
        34. Per l'anno 2006, una quota delle entrate, nel limite di 100 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

      Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 3, v. pag. 52)

      2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossioni di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo investimenti - incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
      3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia

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e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
      6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno

      Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 4, v. pag. 53)


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finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

      Identico.

      2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2006, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
      3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza dei centri di responsabilità «Amministrazione penitenziaria» e «Giustizia minorile» dello stato di

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previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006.

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

      Identico.

      2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2006, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
      3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2006 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
      4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2006.
      5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5

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della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2006, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili e/o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione,

      Identico.


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dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione» e dell'unità previsionale di base «Ricercatori università, enti ed istituzioni di ricerca» del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2006, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

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      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
      6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative).

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

      Identico.

      2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2006 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di

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pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006.
      3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
      5. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2006, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
      6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2006,

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conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

      Identico.

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

      Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 10, v. pag. 54)

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
      3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21,

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comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 55 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
      4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2006, è fissato in 134 unità.
      5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.
      6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
      7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e

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delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
      8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

      Identico.

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

      Identico.


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      2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

          a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

              1) Esercito n. 134;

              2) Marina n. 645;

              3) Aeronautica n. 157;

              4) Carabinieri n. 410;

          b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

              1) Esercito n. 5;

              2) Marina n. 225;

              3) Aeronautica n. 90;

          c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

              1) Esercito n. 49;

              2) Marina n. 12;

              3) Aeronautica n. 15.

      3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2006, in n. 102 unità.

      4. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2006, in n. 1.290 unità.

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      5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1o luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2006, in n. 802 unità.
      6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2006, in n. 440 unità.
      7. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
      8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
      9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui

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al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».
      10. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

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      3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
      4. Per l'anno finanziario 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, alle pertinenti unità previsionali di base di conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle politiche di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
      6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione

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del Ministero delle politiche agricole e forestali.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
      8. Per l'anno 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del

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Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «Fondo unico per lo spettacolo» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle attività musicali in Italia e all'estero.

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

      Identico.

      2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

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      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2006, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2006, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
      6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio

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sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Art. 16.
(Totale generale della spesa).

Art. 16.
(Totale generale della spesa).

    1. È approvato, in euro 652.717.861.945 in termini di competenza ed in euro 667.609.732.301 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2006.

      Identico.

Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo).

Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo).

      1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2006, con le tabelle allegate.

      Identico.

Art. 18.
(Disposizioni diverse).

Art. 18.
(Disposizioni diverse).

      1. Per l'anno finanziario 2006, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali

      Identico.


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il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
      2. Per l'anno finanziario 2006, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
      3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

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      6. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
      8. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
      9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2005 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria,

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per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
      12. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2006, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

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      13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
      14. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
      15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
      16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

Pag. 40
propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.
      17. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
      18. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
      19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base di conto capitale degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei fondi medesimi

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secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.
      20. Per l'anno finanziario 2006, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
      21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
      22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2006, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
      23. Per l'anno finanziario 2006, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 19.
(Bilancio pluriennale).

Art. 19.
(Bilancio pluriennale).

    1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2006-2008, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

      Identico.


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Pag. 43

Alle Tabelle A e B, richiamate dall'articolo 18, commi 1 e 2, del disegno di legge di bilancio, la Commissione non ha apportato modificazioni. Per esse si rinvia allo stampato A.C. 6178.
 

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Gli allegati nn.1 e 2, richiamati dall'articolo 18, comma 23, del disegno di legge di bilancio sono stati approvati dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per essi si rinvia allo stampato A.C. 6178.
 

Pag. 46

 

Pag. 47

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo trasmesso dal Senato, si rinvia allo stampato A.C. 6178.
 

Pag. 48

 

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TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE
MODIFICATE DALLA COMMISSIONE

        Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto. Tra parentesi ed in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

 

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TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Previsioni risultanti per l'anno finanziario 2006

Unità
previsionale
di base
Denominazione
Competenza
Autorizzazione
di
cassa
1 Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro
1.1 Spese correnti
1.1.5 Oneri comuni
1.1.5.2 Fondo di riserva per consumi intermedi
18.841.466
(19.641.466)
18.841.466
(19.641.466)
2 Amministrazione generale del personale e dei servizi
2.1 Spese correnti
2.1.1.0 Funzionamento
351.383.822
(352.883.822)
357.383.822
(358.883.822)
3 Tesoro
3.1 Spese correnti
3.1.5 Oneri comuni
3.1.5.1 Organi costituzionali
1.711.006.973
(1.710.206.973)
1.711.006.973
(1.710.206.973)
6 Politiche fiscali
6.1 Spese correnti
6.1.2 Interventi
6.1.2.15 Crediti d'imposta
175.051.354
(424.339.035)
175.051.354
(424.339.035)
6.2 Spese in conto capitale
6.2.3 Investimenti
6.2.3.12 Crediti d'imposta
1.624.287.681
(1.375.000.000)
1.625.287.681
(1.376.000.000)
 

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TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Previsioni risultanti per l'anno finanziario 2006

Unità
previsionale
di base
Denominazione
Competenza
Autorizzazione
di
cassa
3 Imprese
3.2 Spese in conto capitale
3.2.3 Investimenti
3.2.3.8 Fondo investimenti - incentivi alle imprese
1.613.062.323
(1.598.062.323)
1.481.318.323
(1.466.318.323)
 

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TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Previsioni risultanti per l'anno finanziario 2006

Unità
previsionale
di base
Denominazione
Competenza
Autorizzazione
di
cassa
11 Politiche previdenziali
11.2 Spese in conto capitale
11.2.3 Investimenti
11.2.3.1 Contributi capitari alle imprese
19.590.000
(34.590.000)
79.590.000
(94.590.000)
 

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TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Previsioni risultanti per l'anno finanziario 2006

Unità
previsionale
di base
Denominazione
Competenza
Autorizzazione
di
cassa
2 Coordinamento dello sviluppo del territorio, personale e servizi generali
2.1 Spese correnti
2.1.5 Oneri comuni
2.1.5.4 Fondo di riserva dei consumi intermedi
1.891.475
(4.037.200)
1.891.475
(4.037.200)
3 Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici
3.2 Spese in conto capitale
3.2.3 Investimenti
3.2.3.1 Edilizia di servizio
212.844.034
(211.344.034)
185.209.979
(183.709.979)
3.2.3.9 Opere varie
63.585.928
(30.016.230)
146.303.520
(101.733.822)
5 Trasporti terrestri
5.1 Spese correnti
5.1.1.0 Funzionamento
214.189.645
(212.043.920)
214.033.845
(211.888.120)
5.2 Spese in conto capitale
5.2.3 Investimenti
5.2.3.14 Opere varie
5.282.942
(38.852.640)
48.282.942
(92.852.640)
 

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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N.6177
(LEGGE FINANZIARIA)
 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
torna su
TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.

      1. Identico.

      2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.       2. Identico.
      3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.       3. Identico.
      4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle       4. Identico.

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previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
        4-bis. A decorrere dall'anno 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono conferiti al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Eventuali diverse destinazioni di quota parte di tali proventi restano subordinate alla previa verifica della compatibilità con gli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.
      5. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.       5. Identico.
        5-bis. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, rispetto al corrispondente ammontare complessivo delle risorse iscritte in ciascuno stato di previsione nell'anno precedente, di assumere impegni ed effettuare pagamenti, in ciascun mese, per importi superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ad eccezione della maggiore spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni e pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative

Pag. 59
  delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
        5-ter. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
      6. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.       6. Identico.
      7. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.       7. Identico.
      8. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.       8. Identico.
        8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

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      9. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.       9. Identico.
      10. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.       10. Identico.
      11. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.       11. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
      12. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.       12. Identico.
        12-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003,

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  n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006.
      13. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 11, 12 e 395. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.       13. Identico.
        13-bis. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro può disporre con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse

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  o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga facoltà può essere esercitata su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione.
      14. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.       14. Identico.
      15. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.       15. Identico.

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      16. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.       16. Identico.
      17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.       17. Identico.
      18. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1o gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.       18. Identico.
      19. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.       19. Identico.
      20. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l'anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».       20. Identico.

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      21. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.       21. Identico.
      22. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.       22. Identico.
      23. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.       23. Identico.
      24. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.       24. Identico.
      25. La disposizione di cui al comma 24 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.       25. Identico.
      26. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 24 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.       26. Identico.

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      27. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 29, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.       27. Identico.
      28. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 27, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.       28. Identico.
      29. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 27 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.       29. Identico.
      30. Dal 1o gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.       30. Identico.

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      31. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 30 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.       31. Identico.
      32. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.       32. Identico.
      33. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.       33. Identico.
      34. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.       34. Identico.
      35. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,       35. Identico.

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dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
      36. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 35.       36. Identico.
      37. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.       37. Identico.
        37-bis. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi e con altri soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità legale del contenuto, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente. A tale fine individua i dirigenti preposti alla

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  certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
        37-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso la CONSIP Spa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti per l'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
        37-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso la CONSIP Spa, nello svolgimento delle attività di consulenza specialistica e di supporto alle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, predispone e mette a disposizione la documentazione di gara e gli strumenti anche tecnici per l'individuazione dei relativi parametri di prezzo-qualità. L'utilizzo di tali strumenti e documentazione costituisce riferimento indicativo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisto di beni e servizi non rientranti in quelli previsti al comma 3 del citato articolo. A tale fine, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso la CONSIP Spa, rende disponibile periodicamente sul proprio sito INTERNET l'oscillazione della misura minima e massima del parametro di prezzo-qualità per categoria merceologica, anche tenuto conto delle rilevazioni relative alle procedure esperite autonomamente dalle amministrazioni pubbliche.
        37-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso la CONSIP Spa, adotta specifici interventi, anche mediante strumenti elettronici e telematici, finalizzati alla ottimizzazione della domanda nonché al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

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        37-sexies. Al fine dell'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 37-ter, i responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione o al controllo interno trasmettono, anche in via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale della CONSIP Spa per le relative elaborazioni, la relazione annuale di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenente anche l'indicazione dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati secondo le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e non rientranti in quelli previsti al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
        37-septies. Le disposizioni previste dai commi da 37-ter a 37-sexies si applicano a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea. Dall'attuazione dei medesimi commi da 37-ter a 37-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        37-octies. Le commissioni giudicatrici delle procedure indette dalla CONSIP Spa per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono composte da soggetti in possesso di comprovata esperienza, capacità professionale e specifica competenza e sono formate nel rispetto dei seguenti criteri:
 

          a) per le procedure ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, fatto salvo quanto stabilito nella lettera b), le commissioni sono composte da cinque componenti;

          b) per le gare telematiche, le commissioni sono composte da tre componenti.

      37-nonies. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2004, n. 325, è abrogato.

      38. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1,       38. Identico.

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secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
      39. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.       39. Identico.
      40. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:       40. Identico.

          a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

          

          b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

          

          c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

          

      41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 39 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 39.

      41. Identico.

      42. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agIi importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.       42. Identico.

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      43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 42 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 42.       43. Identico.
      44. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.       44. Identico.
      45. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 44 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 44.       45. Identico.
      46. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 48 e sui conseguenti effetti finanziari.       46. Identico.
      47. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio       47. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché l'indennità spettante ai componenti togati del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore

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di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005. della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.
      48. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 47, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.       48. Identico.
        48-bis. Le disposizioni di cui ai commi 42, 43, 44, 45, 46 e 48 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
      49. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla Tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono soppressi.       49. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.

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      50. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 49 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi.       50. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 49, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera.
      51. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 50, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla Tabella C della presente legge.       51. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 49 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previsti dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura dei contributi e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell'Autorità

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  per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006.
      52. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006, gli organismi di cui ai commi da 49 a 55 provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme anticipate di cui al comma 51.       52. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» e il secondo periodo sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L'articolo 2, comma 38, lettera b), e comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
      53. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:       53. Identico.

      «7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».

      54. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».

      54. Identico.

      55. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.       55. Identico.
      56. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:       56. Identico.

      «2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da


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tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

      57. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

      57. Identico.

      58. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 57 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:       58. Identico.

          a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento;

          

          b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;

          

          c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.

          

      59. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 57 e 58, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto

      59. Identico.


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interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 58.
      60. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.       60. Identico.
      61. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 56 a 60 ed aggiornare il predetto elenco 4.       61. Identico.
      62. È autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 4, commi da 31 a 37, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, approvati dal CIPE con delibera n. 74 del 27 maggio 2005, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituenti il Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche. Il CIPE provvede al riparto delle risorse di cui al presente comma tra le diverse tipologie di interventi ivi previste.       62. È autorizzato un contributo annuale di 197 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, per il finanziamento:

          a) degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

          b) degli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

          c) del potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

          d) della circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di


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  infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
 

          e) della realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo», tangenziali di Como e di Varese, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

 

          f) del completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, SS 42 - del Tonale e della Mendola» in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

 

          g) della realizzazione delle opere di cui al sistema «accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;

 

          h) del consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

 

          i) dell'interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

 

          l) della realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico pedemontano di Formia, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

            m) della realizzazione delle opere di ammodernamento della SS 12, con collegamento alla SP 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;

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            n) di opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili, a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo.
 

      62-bis. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1o gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, di seguito denominata «CDP», la quale assume tutti i beni, i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.

        62-ter. L'atto costitutivo della CDP non subisce modificazioni.
        62-quater. La CDP continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le funzioni assegnate a Infrastrutture Spa dall'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        62-quinquies. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 62-quater continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
        62-sexies. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.
        62-septies. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
      63. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire       63. Identico.

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l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo.
      64. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».       64. Identico.
      65. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 60 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.       65. Identico.
      66. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma       66. Identico.

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di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
      67. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.       67. Identico.
      68. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.       68. Identico.
      69. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006.       69. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con

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  ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006, dei quali 7 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e 5 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all'Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l'Autorità di bacino competente.
        69-bis. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.
      70. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:       70. Identico.
      «3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del Piano aggiornato».

      71. In coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 6 aprile 2005, sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

      Soppresso.

      72. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno di iniziative       72. Identico.

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di ristrutturazione in favore dell'autotrasporto merci, la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 475 milioni di euro.
      73. All'onere derivante dall' attuazione del comma 72 si provvede:       73. Identico.

          a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili al 31 dicembre 2005 per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione all'apposita unità previsionale di base;

          

          b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

          

      74. La dotazione del Fondo di cui al comma 72 è ripartita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

      74. Identico.

      75. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.       75. Identico.
      76. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:       76. Identico.

          a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma

          


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1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

          b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

          

          c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

          

          d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

          

          e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

          

          f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

          

          g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

          


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          h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.           

      77. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

      77. Identico.

      78. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».       78. Identico.
      79. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.       79. Identico.
      80. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.       80. Identico.
        80-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;».
      81. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:       81. Identico.

          a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

          


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          b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.           

      82. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

      82. Identico.

      83. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.       83. Identico.
      84. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.       84. Identico.
      85. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:       85. Identico.

          a) al comma 4:

          

              1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;

              2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85 per cento»;

          b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

          

      86. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

      86. Identico.


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      87. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».       87. Identico.
        87-bis. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, negli impianti dagli stessi utilizzati rivolta all'interno degli impianti stessi per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
      88. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.       88. Identico.
        88-bis. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente:

      «430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese operanti con esercizi nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività mista di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430».

      89. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».       89. Identico.
      90. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca       90. Identico.

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8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      91. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del ClPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008.       91. Identico.
      92. A decorrere dal 1o gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la dichiarazione modello «730» viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.       92. Identico.
      93. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e       93. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e

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successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 94 a 103, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 94 a 103, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
      94. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.       94. Il complesso delle spese correnti per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
      95. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento; per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 per cento e, per       95. Per gli stessi fini di cui al comma 93:
          a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 96, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro

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l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato dell'1,9 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento. capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:
 

              1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;

 

              2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;

 

              3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;

 

              4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati., spesa media pro capite pari a 113,24 euro;

 

              5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;

 

              6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;

 

              7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;


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                8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;

              9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;

              10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;

              11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;

 

          b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 93, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.

 

      95-bis. Per gli stessi enti locali di cui al comma 93, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

      96. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:       96. Identico:

          a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

          a) identica;

          b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

          b) identica;

          c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

          c) identica;


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          d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.           d) identica;
            e) spese per interessi passivi;
            f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
            g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
            h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
      97. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:       97. Identico:
          a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;           a) identica;
          b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.           b) identica;

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            c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
            d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
      98. Gli enti di cui al comma 93 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 94 e 95.       98. Identico.
        98-bis. Gli enti di cui al comma 93 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95-bis per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche per l'alienazione di beni immobili e mobili, nonché per le erogazioni a titolo gratuito e le liberalità.
        98-ter. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 95-bis per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
        98-quater. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95-bis è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

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      99. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 93 a 103, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.       99. Identico.
      100. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.       100. Identico.
      101. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali.       Soppresso.
      102. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.       102. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 30,

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  della citata legge n. 311 del 2004 le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».
      103. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 95 a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dai commi da 93 a 103.       Soppresso.
      104. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1o gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.       104. Identico.
      105. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.       105. Identico.
        105-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente alle annualità di imposta 2001 e successive.

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      106. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.       106. Identico.
      107. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.       107. Identico.
        107-bis. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, i commi da 107-ter a 107-sexies fissano le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
        107-ter. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni e degli enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
        107-quater. Resta salva la facoltà delle amministrazioni e degli enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 del citato articolo 26.
        107-quinquies. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

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        107-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 107-bis a 107-quinquies si applicano a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.
        107-septies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2006.
        107-octies. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
      108. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.       108. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.
        108-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.
      109. All'articolo 1 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:       109. Identico.
      «2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
        109-bis. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento

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  della finanza pubblica, anche per la verifica dell'osservanza del vincolo previsto dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, in materia di indebitamento, e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli organi degli enti locali preposti al controllo contabile inviano alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sulle risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
        109-ter. La Corte dei conti definisce linee guida in ordine all'articolazione delle relazioni di cui al comma 109-bis. La Corte dei conti verifica, anche a campione, l'attendibilità delle relazioni e dei dati contabili in esse contenuti.
        109-quater. La Corte dei conti, con riguardo agli enti che non hanno rispettato gli obblighi di cui al comma 109-bis, riferisce ai consigli degli enti per i conseguenti provvedimenti, da trasmettere tempestivamente alla Corte stessa.
        109-quinquies. La valutazione della Corte dei conti di mancato rispetto degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno determina le conseguenze di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        109-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 109-bis a 109-quinquies costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
        109-septies. Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Corte dei conti si avvale, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio e fino ad un massimo di dieci unità, di un nucleo di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, particolarmente qualificati nelle materie economico-finanziarie.
        109-octies. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        «3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del

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  controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».
        109-nonies. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».
        109-decies. Gli atti di spesa relativi ai commi 6, 7, 42 e 43 devono essere trasmessi alla competente procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata.
        109-undecies. Gli atti di spesa relativi ai commi 40, 44 e 45 devono essere trasmessi alla competente procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata. Il provvedimento deve indicare, in motivazione, il criterio di determinazione dell'importo, compreso il riferimento alla riduzione predetta.
        109-duodecies. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
        109-terdecies. Le regioni, le province e i comuni possono introdurre, con riferimento

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  ai tributi propri, un concordato preventivo, di durata non inferiore al biennio a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.
        109-quaterdecies. Sono ammessi al concordato preventivo, di cui al comma 109-terdecies, i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
        109-quinquiesdecies. L'adesione al concordato preventivo comporta:
            a) la determinazione di procedure agevolate relativamente ai tributi o ai canoni dovuti;
            b) la limitazione dei poteri di accertamento. La sottoscrizione del concordato preventivo preclude l'emissione di avvisi di accertamento per le imposte, tasse e canoni oggetto di concordato per le annualità prese a riferimento, se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel corso delle annualità oggetto di concordato.
        109-sexiesdecies. L'importo complessivo liquidato con la sottoscrizione del concordato preventivo non può essere inferiore all'ammontare di quanto dovuto per l'anno in cui avviene la sottoscrizione moltiplicato per il numero delle annualità oggetto di concordato.
        109-septiesdecies. Al fine di favorire l'adesione al concordato preventivo, le regioni, le province e i comuni possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tale fine, gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e disporne il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti alla base del concordato.
        109-duodevicies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione dei commi da 109-terdecies a 109-septiesdecies

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  avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
        109-undevicies. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
        109-vicies. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
      110. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.       110. Identico.
        110-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili pari ad almeno 420.000.000 di euro per l'anno 2006 e a 480.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tale fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva, nonché attraverso un incremento del

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  l'impiego delle risorse del personale ispettivo nell'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
        110-ter. Ai fini di cui al comma 110-bis, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
      111. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.       111. Identico.
      112. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo       112. Identico.

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30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 116.
      113. Al riparto delle risorse indicate al comma 112 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.       113. Identico.
      114. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.       114. Identico.
      115. Le somme indicate ai commi 110, 111 e 112, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.       115. Identico.
      116. Per le finalità indicate al comma 112, in deroga a quanto stabilito dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento       116. Identico.

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della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
      117. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.       117. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
      118. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.       118. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
      119. Le somme di cui ai commi 117 e 118, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.       119. Identico.
      120. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 117.       120. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 117. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati

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  dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
      121. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.       121. Identico.
      122. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.       122. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
      123. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il       123. Identico.

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finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
      124. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 123, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.       124. Identico.
      125. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.       125. Identico.
      126. A decorrere dal 1o gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.       126. Identico.
      127. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.       127. Identico.
      128. A decorrere dal 1o gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa,       128. Identico.

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tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
      129. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 123 a 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.       129. Identico.
      130. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei commi da 123 a 131 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.       130. Identico.
      131. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.       131. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
      132. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e       132. Identico.

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2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
      133. Ai fini dell'applicazione del comma 132, le spese di personale sono considerate al netto:       133. Identico:
          a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;           a) identica;
          b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.           b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.
      134. Gli enti destinatari del comma 132, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 132, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.       134. Identico.
      135. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento       135. Identico.

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degli obiettivi di cui al comma 132 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.
      136. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.       136. Identico.
      137. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 132 costituiscono strumento di rafforzamento della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Gli effetti di tali disposizioni sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.       137. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 132 costituiscono strumento di rafforzamento della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Gli effetti di tali disposizioni, nonché di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      138. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 132 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.       138. Identico.
      139. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 132 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.       139. Identico.

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      140. Le disposizioni dei commi da 132 a 139 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.       140. Identico.
      141. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.       141. Identico.
      142. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.       142. Identico.
      143. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.       143. Identico.
      144. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.       144. Identico.
      145. La disposizione di cui al comma 144 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1o gennaio 2006.       145. Identico.

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      146. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.       146. Identico.
      147. L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.       147. Identico.
      148. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 147, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.       148. Identico.
      149. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.       149. Identico.
        149-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

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  2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia o qualifiche equiparabili, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. Il quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è abrogato.
        149-ter. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, è abrogato.
        149-quater. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      150. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:       150. Identico.
      «Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».

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      151. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1o novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.       151. Identico.
      152. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.       152. Identico.
      153. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:       153. Identico.
          a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          «a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello»;
          b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
              «1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».
      154. Le disposizioni dei commi da 141 a 153, esclusi i commi 143 e 152, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.       154. Identico.
        154-bis. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30

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  marzo 2001, n. 165, a seguito della stipula dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
        154-ter. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.
        154-quater. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
      155. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.       155. Identico.
      156. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con       156. Identico.

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uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.
      157. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 156 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.       157. Identico.
      158. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:       158. Identico.
      «5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
      159. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27       159. Identico.

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dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
      160. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.       160. Identico.
      161. Possono essere prorogati fino al 3l dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.       161. Identico.
      162. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.       162. Identico.
      163. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ENPALS.       163. Identico.

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      164. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.       164. Identico.
      165. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.       165. Identico.
      166. I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.       166. Identico.
      167. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.       167. Identico.
      168. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.       168. Identico.
      169. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 159 a 164, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore       169. Identico.

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a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
      170. Le amministrazioni di cui al comma 169 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.       170. Identico.
      171. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 172. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 169 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 168 a 175.       171. Identico.
      172. Ai fini di quanto previsto dal comma 169, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 169. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati       172. Identico.

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con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
      173. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 171, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 169 a 172, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 172, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 169 a 175 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 169 a 175 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.       173. Identico.
      174. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 169, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 169.       174. Identico.
      175. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 169 a 174.       175. Identico.
        175-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, dopo le parole: «L'Alto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario,»;
            b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
            «e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del

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  Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».
        175-ter. Per le finalità di cui al comma 175-bis è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
        175-quater. In considerazione dell'esito del contenzioso definito e di quello tuttora pendente, e per la riduzione dei conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, le controversie in corso aventi ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di soli servizi di vigilanza e custodia svolti a mezzo di guardie giurate dipendenti nel periodo dal 2 marzo 1983 al 29 dicembre 1993 dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, sono estinte con compensazione tra le parti delle relative spese processuali, e, anche in caso di sentenza passata in giudicato, non si procede al rimborso di somme versate né alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle predette prestazioni.
      176. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:       176. Identico:
          a) nel comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:           a) nel comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
      «c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della       «c-bis) identica;

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tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro»;
            c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:           b) identica.
      «1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
      177. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.       177. Identico.
        177-bis. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le parole: «un contributo complessivo» sono inserite le seguenti: «una tantum» e le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.
      178. Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica       178. Identico.

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sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;
          b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
      «3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato».
      179. In conseguenza di quanto previsto dal comma 178, a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono attribuiti:       179. Identico.
          a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;
          b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
      180. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre       180. Identico.

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2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:
          a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
          b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
      181. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 178 e 179, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.       181. Identico.
      182. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:       182. Identico.
          a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;
          b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

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      183. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 182, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera b).       183. Identico.
      184. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 182 e 183 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 182, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.       184. Identico.
      185. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:       185. Identico.
          a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
              1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
              2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

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          b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
              1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
              2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
      186. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.       186. Identico.
      187. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.       187. Identico.

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      188. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.       188. Identico.
        188-bis. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.
      189. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:       189. Identico.
          a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;
          b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

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        189-bis. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
            a) adottare, entro il 31 marzo 2006, provvedimenti volti a subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta al riscontro della effettiva stampa informatizzata di almeno il 90 per cento delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche effettuate da parte di ciascun medico. A tale riscontro si provvede mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
            b) nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, adottare provvedimenti volti a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
        189-ter. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
            b) al comma 7, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;

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            c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
        «8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.
        8-ter. Per le ricette trasmesse nel termine di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.
        8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.
        8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione»;
            d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
        «10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».
      190. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 189, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164,       190. Identico.

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della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
      191. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.       191. Identico.
      192. L'accesso al concorso di cui al comma 191, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:       192. L'accesso al concorso di cui al comma 191, da ripartire tra le regioni sulla base del numero dei residenti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:

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          a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;           a) identica;
          b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;           b) identica;
          c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;           c) identica;
          d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione           d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei

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delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta; tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
          e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;           e) identica;
          f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale in materia di liste di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.           f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
      193. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.       193. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice di consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
      194. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative       194. Identico.

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formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 195. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
      195. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 193 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 194.       195. Identico.
      196. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,       196. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,

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n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presìdi ospedalieri ad interventi relativi a presìdi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presìdi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120. n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presìdi ospedalieri ad interventi relativi a presìdi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presìdi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presìdi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
      197. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.       197. Identico.
      198. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.       198. Identico.
      199. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema       199. Identico.

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nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1o febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.
      200. Per le finalità di cui al comma 199, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.       200. Identico.
      201. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.       201. Identico.
      202. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo       202. Identico.

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Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
      203. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-sexies e 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico-finanziario e dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.       203. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-sexies e 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico-finanziario e dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.
        203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      204. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:       204. Identico.
          a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime

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ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
          b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
      205. Per le finalità di cui al comma 204, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.       205. Identico.
      206. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.       206. Identico.
      207. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:       207. Identico.
          a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia»;

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          b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
      «10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
      10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;
          c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
      «11-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».
      208. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 207.       208. Identico.
      209. Al fine di consentire all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1o gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.       209. Identico.
      210. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».       210. Identico.

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        210-bis. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dall'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
        210-ter. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione specialistica»;
            b) all'articolo 39:
                1) il comma 2 è abrogato;
                2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;
                3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
        «4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
            c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di formazione

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  specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
            d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006».
        210-quater. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma 210-ter, lettera b), numeri 2) e 3), del presente articolo, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
        210-quinquies. Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
      211. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  ad esclusione dei farmaci di automedicazione».       211. Identico.
      212. Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 192 e 193 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo       212. Identico.

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1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      213. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.       213. Identico.
      214. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi,       214. Identico.

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nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
      215. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 214, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.       215. Identico.
      216. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 214, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma       216. Identico.

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trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
      217. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).       217. Identico.
      218. Gli accordi di programma di cui al comma 217 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.       218. Identico.
      219. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 218, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una       219. Identico.

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apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.
      220. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 190 del presente articolo, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.       220. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 190 del presente articolo, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
      221. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),» sono abrogate.       221. Identico.
      222. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 223.       222. Identico.
      223. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e       223. Identico.

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l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
      224. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:       224. Identico.
          a) all'articolo 6, commi 1 e 2, le parole: «1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2007»;
          b) all'articolo 13, comma 3, le parole: «Per il periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2001-2005»;
          c) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni 2004 e 2005 l'aliquota dell'addizionale è commisurata allo 0,9 per cento»;
          d) all'articolo 13, comma 4, le parole: «relativi al periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al periodo di cui al comma 3» e dopo le parole: «addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono inserite le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005»;
          e) all'articolo 13, comma 7, dopo le parole: «commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono inserite le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005».
      225. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 222 e 223 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.       225. Identico.

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      226. La determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è effettuata con riferimento all'anno 2006 con le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000.       226. Identico.
      227. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota provvisoria».       227. Identico.
      228. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente:       228. Identico.
      «Art. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate). - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate, sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:
          a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
          b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
      2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
          a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture"

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ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
          b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
      3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
      4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
      5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
      6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

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      7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.
      8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».
        228-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2003, n. 326, dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
        «13-bis. 1. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito agli enti territoriali, per una durata massima di 99 anni e previa loro richiesta, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del comma 2, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla soprintendenza competente».
      229. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile».       229. Identico.
      230. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 228, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo       230. Identico.

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a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      231. È abrogato il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211.       231. Identico.
        231-bis. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
      231-ter. La sezione di appello con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
      231-quater. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
      232. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.       232. Identico.
        232-bis. Le violazioni alle disposizioni relative al settore oleario nel caso in cui riguardano quantitativi di prodotto eccedenti i 10.000 ettolitri costituiscono reato

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  ai sensi degli articoli 515 e 517 del codice penale. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative affluiscono, per una quota pari al 50 per cento, in apposito capitolo di bilancio del centro di responsabilità «Ispettorato centrale repressione frodi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      233. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.       233. Identico.
      234. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.       234. Identico.
      235. Al fine di contribuire alle spese sostenute nell'anno 2005 dalle famiglie con bambini di età inferiore a tre anni, è erogato un assegno pari ad euro 160 per ogni figlio nato ovvero adottato dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.       235. Il medesimo assegno di cui al comma 234 è concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006 secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
      236. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 234 e 235, sempreché residente, cittadino italiano ovvero comunitario.       236. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli minori di cui ai commi 234 e 235, sempreché residente, cittadino italiano ovvero comunitario. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Sogei Spa.

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      237. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa, con apposita convenzione stipulata entro il 10 gennaio 2006 nel limite di spesa di 6 milioni di euro, stabiliscono quanto occorrente per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 236.       237. Il Ministro dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa, con apposita convenzione stipulata entro il 10 gennaio 2006 nel limite di spesa di 5 milioni di euro, stabiliscono quanto occorrente per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 236.

      237-bis. Per il definitivo completamento dei processi di cui al decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si applicano ai bilanci di esercizio 2005 e 2006 di Poste italiane Spa le previsioni e le procedure di cui agli articoli 14, 15, comma 2, e 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

      238. Per le finalità di cui ai commi da 234 a 237 è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2006.       238. Per le finalità di cui ai commi da 234 e 237 è autorizzata la spesa di 795 milioni di euro per l'anno 2006.
      239. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.       239. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, in materia di deduzioni per oneri di famiglia:

              1) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

      «4-bis. 1. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 2.150 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per le persone addette all'assistenza e alla cura dei bambini fino al compimento del sesto anno di età»;

                2) al comma 4-ter, le parole: «e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-bis e 4-bis. 1»;
            b) all'articolo 15, comma 1, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
            «d-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore

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  a 2.150 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi;».
        239-bis. Le disposizioni del comma 239 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
        239-ter. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «per invalidità permanente derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti»;
            b) all'articolo 7:
                1) al comma 1, le parole: «per invalidità permanente derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti»;
                2) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;
                3) al comma 4, le parole: «una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento»;
            c) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
            «2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
                a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
                b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
            d) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta ai

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  superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni».
        239-quater. All'attuazione del comma 239-ter si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
        239-quinquies. Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
            a) siano di età non superiore a 35 anni;
            b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
            c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
      240. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:       240. Identico.
          a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che

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operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
          b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;
          c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
      241. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.       241. Identico.
      242. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 240 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.       242. Identico.
      243. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 240, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.       243. Identico.
        243-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologia stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. È autorizzata a tale fine la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 60 milioni di euro per l'anno 2009.
        243-ter. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione

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  dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di geofisica e vulcanologia insieme al Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo, provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.
      244. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 246, previo loro versamento al bilancio dello Stato.       244. Identico.
      245. Ai benefìci di cui al comma 244 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.       245. Identico.
      246. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.       246. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
      247. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:       247. Identico:
          a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:           a) identico:
      «Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi       «Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui

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forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.»; all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo»;
          b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:           b) identica;
      «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.»;
          c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:           c) identica;
      «Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005.»;
          d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma»;           d) identica;
          e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;           e) identica;

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          f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».           f) identica.
        247-bis. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
      248. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.       248. Identico.
      249. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo       249. Identico.

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80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
        249-bis. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente viene ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
      250. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.       250. L'articolo 9 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dalla quinta annualità. L'articolo 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dai quinquenni successivi al primo.
      251. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:       251. Identico.
      «27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».
      252. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca,       252. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca,

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a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali. a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
      253. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 252 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 252 sono ridotti del 90 per cento.       253. Identico.
      254. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.       254. Identico.
        254-bis. All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) nel secondo periodo, le parole: «, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente» sono soppresse;

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            b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono inserite le seguenti: «, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale».
      255. A decorrere dall'anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.       255. A decorrere dall'anno 2007 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
      256. Le erogazioni effettuate dal fondo sono operate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006.       256. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 255 è stabilita, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
      257. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 255, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.       257. Identico.
      258. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.       258. Identico.
      259. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1o gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla       259. Identico.

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predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
      260. L'esonero di cui al comma 259 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 259, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.       260. Identico.
        260-bis. Ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine il termine di versamento di cui al secondo periodo del citato comma 17 è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo è fissato al 1o ottobre 2006.
      261. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.       261. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza

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  pubblica registratisi, per l'INAIL, nella legge di bilancio dell'anno precedente.
      262. La rideterminazione di cui al comma 261 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 261 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.       262. Identico.
      263. Ai fini dell'applicazione dei commi da 264 a 268, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.       263. Ai fini dell'applicazione dei commi da 264 a 268, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese dotate di personalità giuridica articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali. A tale fine è istituita una commissione di studio, senza oneri per la finanza pubblica, incaricata di indicare le modalità di attuazione dei commi da 264 a 267.
      264. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera.       264. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche, agricole e della pesca è libera.
      265. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:       265. Identico:
          a) fiscali:           a) identica;
              1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 263 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

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              2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
              3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 263, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 263 a 268;
              4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
              5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;
              6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 263 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
              7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
              8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese

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appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
              9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
              10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);
              11) i distretti di cui al comma 263 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
              12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
              13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
              14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
              15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente

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a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
          b) amministrative:           b) identico:
              1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero;               1) identico;

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              2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 263 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;               2) identico;
                3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
          c) finanziarie:           c) identico:
              1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;               1) identico;
              2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i               2) identico;

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crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
              3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);               3) identico;
              4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);               4) identico;
              5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:               5) identico:
                  5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;                   5.1) identico;
                  5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività;                   5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tale fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;

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                  5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;                   5.3) identico;
                  5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;                   5.4) identico;
          d) per la ricerca e lo sviluppo:           d) identica.
              1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;
              2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
              3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;
              4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        265-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160,

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  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
      266. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 263 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.       266. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 263 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, nel caso di aggregazioni di imprese rivolte in via specifica all'internazionalizzazione, costituite sotto tale forma, e nel caso in cui un distretto industriale si avvalga, su base convenzionale o associativa, di uno o più di detti consorzi per l'esercizio delle funzioni relative all'internazionalizzazione delle imprese aggregate. Agli interventi finanziari disposti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83, provvede il Ministro delle attività produttive con riguardo ai consorzi costituiti da imprese aventi sede in più regioni e ai consorzi con sede nelle regioni che non prevedono la concessione dei relativi contributi.
      267. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 263 a 268 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 263. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.       267. Identico.
      268. Dall'attuazione dei commi da 263 a 267 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.       268. Identico.
        268-bis. I sovracanoni idroelettrici previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza

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  nominale media, le cui opere ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
        268-ter. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:
        «8. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
        8-bis. Per le finalità di cui al comma 8 il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
        8-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta

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  di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1o gennaio 2006.
        8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».
        268-quater. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
        268-quinquies. Relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2010.
      269. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca».       269. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 270 è istituito il Comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.
      270. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:       270. Identico.
          a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
          b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza,

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all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;
          c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
          d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
      271. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.       271. Identico.
        271-bis. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera g), prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e»;
            b) alla lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «e prodotti finanziari».
        271-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e».
      272. Ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte       272. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario, gli statuti delle società possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere

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delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma e ai commi da 273 a 277 possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base all'ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile.
      273. I diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari e alle azioni di cui ai commi da 272 a 277 si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, di perdita della qualità di azionista, ovvero di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto. In tal caso vengono meno le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.       Soppresso.
      274. La deliberazione dell'assemblea, che crea la categoria di azioni o di strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277, e quella di cui al comma 276 non danno diritto al recesso.       274. Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 272, nonché quelle di cui al comma 276, non danno diritto al recesso.
      275. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi da 272 a 277 sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277.       275. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 272 e 276 sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 272.
      276. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di       276. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni

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modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 272. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.
        276-bis. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonché relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
        276-ter. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 276-bis, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso

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  dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.
        276-quater. L'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
        276-quinquies. All'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007,» sono sostituite dalle seguenti: «Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, commi 5 e 7, termina il 31 dicembre 2007,»; dopo le parole: «qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse» sono inserite le seguenti: «Il periodo transitorio è ulteriormente incrementato, qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».
        276-sexies. Sono abrogati l'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e l'articolo 1, commi 224, 225, 226 e 229, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Cessano conseguentemente gli effetti dei provvedimenti e delle convenzioni adottati ai sensi delle disposizioni medesime.
        276-septies. Al fine di ridurre i costi operativi e di razionalizzare l'azione amministrativa, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire a titolo oneroso a società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, attività e rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, attualmente facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

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        276-octies. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del comma 276-septies formeranno patrimonio autonomo e separato ad ogni effetto di legge della società acquirente.
        276-nonies. Il corrispettivo del trasferimento di cui al comma 276-septies sarà determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui al medesimo comma 276-septies.
        276-decies. In caso di mancato soddisfacimento da parte della società di cui al comma 276-septies dei creditori non rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, come individuate dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, continua ad applicarsi la garanzia dello Stato già prevista dall'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2002.
        276-undecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, definisce le modalità di esecuzione dei commi da 276-septies a 276-decies, ivi compresi l'ambito delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire, nonché le eventuali ulteriori manleve da parte dello Stato necessarie per il trasferimento medesimo.
        276-duodecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:
        «71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la

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  commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».
        276-terdecies. All'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».
      277. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia di offerte pubbliche conseguenti al recepimento della relativa normativa comunitaria.       Soppresso.
      278. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.       Soppresso.
      279. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.       279. Identico.

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      280. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 279 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 279.       280. Identico.
      281. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.       281. Identico.
        281-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
        281-ter. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono inseriti i seguenti:
 

      «3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di quattro anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:

 

          a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipati da regioni o da enti locali;

 

          b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio


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  di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
 

      3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

 

          a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;

 

          b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;

 

          c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione


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  modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
 

      3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.

        3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) , del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.
        3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter, per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi».
      282. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa data».       282. Identico.
      283. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese», sono aggiunte le       283. Identico.

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seguenti: «nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».  
      284. All'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia».       284. Identico.
      285. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:       285. Identico.

          a) all'articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall'articolo 31»;

 

          b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

          «b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione».

 
        285-bis. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici

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  sui predetti beni. A tale fine, all'atto della cessione, il cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

      286. La limitazione di cui al comma 121, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202.

      286. La limitazione di cui al comma 121, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

      287. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.       287. Identico.
      288. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria è consentita, per l'anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 132 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il       288. Identico.

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riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 132 a 140 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 190.  
      289. I progetti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.       289. Identico.
      290. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.       290. Identico.
      291. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agro-alimentare, dell'alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.       291. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agro-alimentare, dell'alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.
      292. All'onere derivante dall'attuazione del comma 291 si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       292. Identico.
      293. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:       293. Identico.

      «f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle

 

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misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento».  

      294. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 505 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge

      294. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo,


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31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
        294-bis. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma e ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d'intesa

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  con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      295. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:       295. Identico.

          a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

      «1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità.»;

          b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».
        295-bis. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e».
        295-ter. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma sono soppresse.

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      296. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».       296. Identico.
      297. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile».       297. Identico.
      298. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:       298. Identico.

      «6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».

      299. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      299. Identico.

          a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in forma societaria,»;

          b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2».

      300. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,

      300. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,


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dopo le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono inserite le seguenti: «; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, possono essere individuate le percentuali di produzione di biocombustibili oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera». sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazione del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera»;
            b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».

      301. L'importo previsto dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nel 2005, è destinato per l'anno 2006 alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per incentivare la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione.

      301. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nel 2005, è destinato per l'anno 2006, nella misura massima di 20 milioni di euro, per l'aumento fino a 40.000 tonnellate del contingente di cui al comma 300, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al comma 300, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

      302. La produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali effettuata dalle aziende agricole va ricompresa nelle attività di trasformazione e       302. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai

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valorizzazione dei prodotti agricoli e quindi inquadrata nell'ambito del reddito agrario, così come definito dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, e si considerano produttive di reddito agrario.
        302-bis. In via sperimentale, per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
        302-ter. All'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi,» sono inserite le seguenti: «nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;

 

          b) al comma 9, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli».

 

      302-quater. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE.

        302-quinquies. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine

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  è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2006.
      303. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.       303. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, converito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
        303-bis. All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».
      304. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.       304. Identico.
        304-bis. Alle atlete, che esercitano l'attività sportiva in modo esclusivo è assicurata una tutela per la maternità secondo quanto previsto dai commi 304-ter e 304-quater.
        304-ter. Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di tutela e sostegno della maternità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle atlete, a valere sulle retribuzioni degli atleti di entrambi i sessi, nella misura prevista per i lavoratori dello spettacolo dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

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        304-quater. Nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, l'indennità di maternità, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo, è corrisposta con le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, è posto a carico dei soggetti che erogano i compensi un contributo nella misura percentuale dello 0,5 per cento degli stessi compensi, determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
        304-quinquies. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare, nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni

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  per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità da almeno 7 anni di comuni con meno di 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006.
        304-sexies. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
      305. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.       305. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce e attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
      306. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.       306. Identico.

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      307. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.       307. Identico.
      308. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 307 concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.       308. Identico.
      309. L'accordo di programma di cui al comma 307 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.       309. Identico.
      310. Ai fini di cui ai commi da 305 a 319, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 307.       310. Identico.
      311. Fermo quanto previsto dai commi 33 e 34, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi,       311. Identico.

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contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      312. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.       Soppresso.
      313. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di dieci giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio.       313. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE.
      314. La quantificazione del danno di cui al comma 313 deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare, in tutto o in       314. La quantificazione del danno di cui al comma 313 è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II annessi alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 313 è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di un azione concorrente;

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parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.
      315. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza di cui ai commi 313 e 314, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario leso. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
      316. Le disposizioni previste dai commi da 305 a 319 si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.       315. Le disposizioni previste dai commi 313 e 314 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, nè alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
      317. Avverso l'ordinanza di cui ai commi 313 e 314 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.       316. Avverso l'ordinanza di cui ai commi 313 e 314 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
        316-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venticinque».
        316-ter. Restano fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
        316-quater. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 316-bis si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19

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  dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
        316-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 316-bis eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 3 del citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 220 del 2004, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.
      318. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 305 a 319, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.       318. Identico.
      319. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 318, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.       319. Identico.
        319-bis. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come riassegnate dall'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato adottato alcun provvedimento

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  di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
        319-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo» sono inserite le seguenti: «o corrispettivi di servizi».
        319-quater. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa regione.
        319-quinquies. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        319-sexies. I princìpi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 319-quinquies devono consentire che:
          a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione

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  al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
 

          b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine, il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

 

          c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e ad azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.

 

      319-septies. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

        319-octies. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.
      320. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.       320. Identico.

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      321. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.       321. Identico.
      322. A decorrere dal 1o gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       322. Identico.

          a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;

        

          b) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;

        

          c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11».

      323. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

      323. Identico.

      324. A decorrere dal 1o gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.       324. Identico.

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      325. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.       325. Identico.
      326. A decorrere dal 1o gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:       326. Identico.

          a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

          b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;

    

          c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata.         

      327. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta.

      327. Identico.

      328. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.       328. Identico.
      329. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.       329. Identico.

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      330. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.       330. Identico.
      331. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».       331. Identico.
 

      331-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:

 

      «25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività».

        331-ter. È istituita un'imposta speciale sulla vendita e sul noleggio di materiale pornografico. L'imposta si applica alle operazioni di vendita o di noleggio, inclusa la messa a disposizione tramite INTERNET o attraverso canali televisivi a pagamento o comunque in via telematica o telefonica, effettuate nell'esercizio di un'attività commerciale, nei riguardi di soggetti la cui attività non sia a sua volta costituita dalla vendita o dal noleggio del medesimo materiale. La base imponibile è costituita dal corrispettivo dovuto per la vendita o per il noleggio, computato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'aliquota di imposta è fissata nella misura del 20 per cento. L'imposta è dovuta dal venditore o noleggiatore o comunque dal soggetto che percepisce il corrispettivo. La disciplina per la liquidazione, il versamento, l'accertamento e la riscossione dell'imposta è stabilita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali. In caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico

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  si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, avente carattere pornografico, nonché ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche. Non costituisce materiale pornografico l'opera d'arte.
      331-quater. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico».
      331-quinquies. L'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1o gennaio 2006. I comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze, riscontrate dai comuni, sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio nonché le relative modalità d'interscambio.
      331-sexies. Al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento».
      331-septies. Le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, comma l, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

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  agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del predetto regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
        331-octies. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che perverranno all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale.
        331-nonies. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato.
      331-decies. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 331-nonies richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto entro il 30 settembre 2006 da parte dei soggetti intestatari. In caso di inottemperanza, anche su segnalazione dei comuni, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti

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  previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; si rende applicabile la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      331-undecies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 331-nonies e 331-decies, oltre agli oneri di cui al medesimo comma 331-decies.
      331-duodecies. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite ai sensi dei commi da 331-nonies a 331-undecies producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio 2006.
      331-terdecis. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è sostituito dal seguente:
      «Art. 3-bis. (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione) 1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, alla iscrizione ed alla annotazione nei registri immobiliari ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno più decreti di natura non regolamentare, emanati dai direttoridelle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche e a particolari tipologie di atti. Con i medesimi decreti si provvede all'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
      2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale,

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  nonché le denunce, le dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i quali è applicabile la procedura telematica, a seguito dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, sono presentate su modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico.
      3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo restando il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
      4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti, con le modalità da stabilire con decreti dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio.
      5. Per gli atti comportanti annotazione nei registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata: a) la richiesta di registrazione; b) la domanda di annotazione; c) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione. La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi tributi e diritti vengono eseguiti con le modalità stabilite nei decreti di cui al comma 4.
      6. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero

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  della giustizia, è stabilita la data a decorrere dalla quale anche la presentazione del titolo al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione delle relative formalità, per singoli ambiti territoriali, avviene esclusivamente per via telematica. A partire da tale data le formalità ipotecarie si intendono presentate secondo l'ordine di ricezione telematica, con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.
        7. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, è stabilita la data a decorrere dalla quale viene avviato, a titolo sperimentale, un regime transitorio di facoltatività della trasmissione del titolo per via telematica, da parte di determinati soggetti, tenendo conto dell'oggettiva possibilità di utilizzo degli strumenti telematici da parte degli stessi, presso specifiche aree geografiche e per particolari tipologie di atti. Con lo stesso decreto sono approvate le connesse procedure e specifiche tecniche.
        8. Durante il regime transitorio facoltativo di cui al comma 7, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 2678 del codice civile, le formalità integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica, s'intenderanno presentate:
          a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico;
          b) il giorno successivo, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico.
      9. Nell'ipotesi di formalità da eseguire con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione

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  di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario».
      331-quaterdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, a parità di gettito, le nuove tariffe dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dal comma 331-terdecies del presente articolo, il cui importo è determinato in misura forfettaria, nonché in proporzione ed in funzione degli adempimenti correlati.
      331-quinquesdecies. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque, nel rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, con le seguenti modalità:
            a) su base convenzionale, obbligatorio per i soggetti esenti dal pagamento di tasse ipotecarie e tributi speciali catastali dovuti a fronte delle consultazioni;
            b) senza stipula di convenzione, con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata.
      331-sexiesdecies. Le tasse ipotecarie, stabilite con la tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, ed i tributi speciali catastali, stabiliti al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, dovuti per l'accesso telematico ai servizi senza convenzione, di cui alla lettera b) del comma 331-quinquiesdecies, sono aumentati del 50 per cento.
      331-septiesdecies. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro tre mesi

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  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, modalità e condizioni per l'accesso al servizio, sono approvati i nuovi schemi di convenzione per la concessione del collegamento telematico alle banche dati catastale ed ipotecaria e sono altresì stabiliti, ferma rimanendo la debenza delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali, l'importo del canone, l'importo della cauzione, da graduare anche in relazione all'eventuale pagamento anticipato delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali dovuti, e le modalità di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali dovuti. Nel caso di pagamento con modalità telematiche o elettroniche, gli importi riscossi dovranno essere riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
        331-duodevicies. A decorrere dal 30 giugno 2006 i certificati catastali possono essere richiesti dagli interessati all'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure telematiche, anche integrate con il servizio postale. I certificati catastali elaborati dall'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure automatizzate, richiesti con le modalità anzidette, possono essere trasmessi agli interessati avvalendosi di procedure telematiche, anche integrate con il servizio postale. In tale caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo stesso. Con provvedimento dell'Agenzia del territorio sono stabilite:
            a) le misure da adottare contro la duplicazione e la contraffazione dei certificati catastali;
            b) le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente comma;
            c) specifiche ulteriori modalità per la fornitura del servizio presso gli sportelli catastali decentrati presso i comuni, previa intesa con l'ANCI;
          d) le modalità di versamento dei tributi dovuti, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

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        331-undevicies. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:
      «6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e successive modificazioni, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ai comuni».
      331-vicies. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli eventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare sono quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data di valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle

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  unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al primo semestre 2005».
        331-vicies semel. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
        «Art. 24-1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11».

      332. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 336, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

      332. Identico.

      333. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.       333. Identico.
      334. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.       334. Identico.
      335. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 332 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento       335. Identico.

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di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.     
      336. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
      336. Identico.
      337. La disposizione di cui al comma 336 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.       337. Identico.
      338. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:       338. Identico.

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          a) 40 per cento nel 2006;

        

          b) 35 per cento nel 2007;

        

          c) 25 per cento nel 2008.

        

      339. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 332 e 336 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

      339. Identico.

        339-bis. Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies , del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i conessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2 -septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e la riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.

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      340. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1o gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.       340. Identico.
      341. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.
      341. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato, nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
      341-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Quolora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

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        2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia, e provvede a:
          a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
          b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».

      341-ter. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.
      342. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno       342. Identico.

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1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:       

      «6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

          a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

          b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

              1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

              2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

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              3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

              4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

              5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

              6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».

      343. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.

      343. Identico.

      344. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:       344. Identico.

      «13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

      345. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».

      345. Identico.


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      346. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:       346. Identico.

      «6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

      347. Entro il 1o luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

      347. Identico.

          a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;

        

          c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

        

              1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);


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              2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

      348. A partire dal 1o luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

      348. Identico.

      349. In relazione agli interventi previsti dal comma 347, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.       349. Identico.
      350. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.
      350. Identico.
      351. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:       351. Identico.

      «Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

          a) per l'attività di produzione o di importazione;

          b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;


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          c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

      352. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

      352. Identico.

      353. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 352, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.       353. Identico.
      354. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 353, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.       354. Identico.
      355. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 353 e 354, secondo
      355. Identico.

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i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.       
      356. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».       356. Identico.
      357. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:       357. Identico.

      «1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».

      358. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      358. Identico:

      «3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».

      «3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88, ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».

      359. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

      359. Identico.


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      «8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8».

      360. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:       360. Identico.

      «9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

          a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

          b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

          c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o


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in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

          d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

          e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

          f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

      361. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

      361. Identico.

      «9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento


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di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
      9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
      9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».

      362. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      362. Identico.

      «10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».

      363. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      363. Identico.

      «11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a


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quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

      364. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

      364. Identico.

      365. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:       365. Identico.

      «Art. 14-ter. - (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

      2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
      3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

      Art. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano


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dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
      2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.
      3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

      Art. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».


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      366. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:

      366. Identico.

          a) nel primo periodo le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;

    

          b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;

        

          c) al quarto periodo le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».

        

      367. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.

      367. Identico.

      368. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:       368. Identico.

      «Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare».

      369. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965,

      369. Identico.


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n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.  
        369-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, la misura minima di capitale sociale, interamente versato, richiesto per l'iscrizione all'albo disciplinato con il medesimo regolamento è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in euro 5.000.000. L'adeguamento del capitale sociale all'importo suddetto dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto disposto dal presente comma nei predetti termini comporta l'immediata decadenza del concessionario dai contratti in corso.
      370. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122 è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 122.
      370. Identico.
      371. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.       371. Identico.
      372. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.       372. Identico.

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      373. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 372 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.       373. Identico.
      374. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di contrastare l'uso di sostanze stupefacenti favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e culturale del Paese, anche mediante il sostegno a nuove realtà associative, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo nazionale per le comunità giovanili». La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati i criteri per l'accesso al Fondo nonché le modalità di presentazione delle istanze.
      374. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di contrastare l'uso di sostanze stupefacenti favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e culturale del Paese, anche mediante il sostegno a nuove realtà associative, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo nazionale per le comunità giovanili». La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati i criteri per l'accesso al Fondo nonché le modalità di presentazione delle istanze.
      375. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono       375. Identico.

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definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.       
      376. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:       376. Identico.

      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1o gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».

      377. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono inserite le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».

      377. Identico.

      378. Il comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:       378. Identico.

      «3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità


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proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.

      379. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-terdecies), sono aggiunte le seguenti:

      379. Identico.

          «p-quaterdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;

          p-quinquiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995».

      380. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 381 e 382, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

      380. Identico.

      381. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:       381. Identico.

          a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

          


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          b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

          

          c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

          

          d) in operazioni di soccorso;

        

          e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

          

          f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

          

      382. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 381 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

      382. Identico.

      383. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 380, ai soggetti di cui ai commi 381 e 382 ovvero ai familiari superstiti.       383. Identico.
      384. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric Brown Cloud» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche       384. Identico.

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(CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma SHARE-Asia.       
      385. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.       385. Identico.
    

      385-bis. Nei limiti di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 è finanziato un piano diretto a prevedere il beneficio del mantenimento delle disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, nei confronti di coloro che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in mobilità ovvero siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni. Nel predetto piano, da approvare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, saranno definite le modalità selettive ed applicative.

      386. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola       386. Identico.

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per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1o al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1o gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
 

      386-bis. Per la realizzazione di interventi di protezione ambientale dell'area montana del Gennargentu sono destinati ai comuni 3,5 milioni di euro nell'anno 2006, a valere sul Fondo unico per gli investimenti a difesa del suolo e della tutela ambientale di cui all'unità previsionale di base 1.2.3.6 dello stato di previsione


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  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene conseguentemente integrato della medesima somma. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Oroseie e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse; è altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, relativo all'istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Il riparto dello stanziamento tra i comuni è effettuato sulla base dell'estensione delle aree precedentemente vincolate. La costituzione di un'area parco è definita attraverso apposita intesa tra lo Stato e la regione Sardegna. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e fare parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.
      387. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.       387. Identico.
 

      387.2. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4 numerata e vidimata.

        387.3. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli

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  ritenuti necessari, il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale. Il comma 5 del medesimo articolo si interpreta nel senso che l'attestazione contenuta nell'asseverazione riguarda sia la completezza documentale e la regolarità formale, sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'operazione doganale. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione di cui al medesimo articolo 2 della citata legge n. 213 del 2000 assumono la veste di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
        387.4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
        387.5 All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) al comma 1:

 

              1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582», e il secondo periodo è sostituito dai seguenti «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;


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                2) alla lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
 

          b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

      «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

 

          c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

      «2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

 

          d) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582».


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        387.6. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 387.5 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
        387.7. La denaturazione di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, si effettua solo a seguito di specifica determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che attesta la vigenza di un'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore nella misura percentuale di almeno il 10 per cento rispetto a quella prevista per il gasolio usato come carburante. Con la medesima determinazione sono fissati i tempi, la formula e le modalità della denaturazione.
        387.8. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati del gas naturale, la costruzione e l'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato.
        387.9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del procedimento unico di cui ai commi da 387.8 a 387.10, le competenze del Ministero

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  delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
        387.10. Il Ministro delle attività produttive adotta, con proprio decreto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme atte a regolare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui ai commi 387.8 e 387.9, nel rispetto del principio di semplificazione, e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
        387.11. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il CIPE, in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
        387.12. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 387.11, favorendo criteri di mercato e tempestività.

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        387.13. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
        387.14. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 387.13, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 

          a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;

 

          b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

 

          c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

 

          d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati, assegnando priorità ai progetti di miglioramento della mobilità urbana ad alto contenuto tecnologico e di minore impatto ambientale;

 

          e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.


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        387.15. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 387.16, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
        387.16. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle linee guida di cui al comma 387.15, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato, nei successivi trenta giorni, nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 387.20.
        387.17. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 387.14, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:
 

          a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

 

          b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, previa valutazione del rapporto costo-benefici;

 

          c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;

 

          d) costituzione delle società di cui al comma 387.20.


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        387.18. Ai piani trasmessi, entro sessanta giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva nei successivi sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità e i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 387.15.
        387.19. I comuni, individuati ai sensi del comma 387.16, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne verifica le conformità rispetto al piano approvato dal CIPE.
        387.20. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui ai commi da 387.2 a 387.75, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        387.21. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.
        387.22. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.
        387.23. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 387.13 a 387.24 si fa fronte mediante parziale utilizzo delle risorse per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Con la legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, è individuata la quota parte delle risorse di cui alla citata legge n. 443 del 2001, da

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  destinare agli interventi di cui ai commi da 387.13 a 387.24.
        387.24. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 387.14, lettera b), e al fine di incentivare modalità di trasporto alternative a quella privata, gli enti locali possono escludere dall'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i manifesti collocati sui mezzi di trasporto pubblici volti a pubblicizzare esclusivamente i servizi e l'offerta delle medesime imprese di trasporto pubblico locale.
        387.25. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative realizzate da aggregazioni di piccole e medie imprese, una quota delle risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi nei settori del tessile, dell'alimentare, delle nanotecnologie, delle tecnologie dell'idrogeno applicate al trasporto e alla produzione di energia, delle biotecnologie in ambito farmaceutico e sanitario, delle tecnologie della comunicazione e delle tecnologie spaziali, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione della relativa relazione tecnica, dello studio di fattibilità dell'eventuale prototipo, le forme dell'eventuale revoca dei contributi assegnati e le modalità di costituzione di dette aggregazioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra

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  le regioni, sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. In fase di prima applicazione il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        387.26. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 387.25 è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che devono prevedere una quota di contributo non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.
        387.27. Le domande di finanziamento a valere sul Fondo di cui al comma 387.25 sono valutate entro tre mesi dalla presentazione e i contributi sono erogati entro i tre mesi successivi alla data di approvazione.
        387.28. Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 387.25 è destinata alla concessione di agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo svolti dalle piccole e medie imprese localizzate nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.

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        387.29. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo di cui al comma 387.25 da destinare agli interventi di cui ai commi 387.25 e 387.26, nonché al comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        387.30. Una quota, pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo di cui al comma 387.25 è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato, nelle aree sottoutilizzate determinate con le indagini conoscitive di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999, di cui alla convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 luglio 2001.
        387.31. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate le modalità per l'accesso delle società cooperative e loro consorzi agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
        387.32. Al fine di cui al comma 387.31, una quota delle risorse annualmente destinate agli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è utilizzata per la concessione degli incentivi e dei finanziamenti per le società cooperative e loro consorzi.
        387.33. Il Ministro delle attività produttive provvede, con il decreto di cui al comma 387.31, a disciplinare la concessione, l'erogazione e le modalità applicative relative agli incentivi pubblici concessi alle società cooperative e loro consorzi, fatta salva la verifica del rispetto dell'intensità degli aiuti e del divieto di cumulo delle agevolazioni, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

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        387.34. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59»;

 

          b) il comma 19 è abrogato;

 

          c) il comma 43 è abrogato.

 

      387.35. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o istituto di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo medesimo.

        387.36. A valere sul fondo rotativo di cui al comma 387.35, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, come definite dalla normativa comunitaria in vigore. Le tipologie delle iniziative, volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale, sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50.000 euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni di cui all'articolo

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  2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento.
        387.37. In attesa della unificazione dei fondi rotativi destinati ad operazioni di venture capital di cui all'articolo 9, comma 1-ter, lettera d), della legge 29 luglio 2003, n. 229, introdotto dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2005, n. 56, il Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui all'articolo 5 del decreto del vice Ministro delle attività produttive 3 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2003, può, in caso di esaurimento dei fondi destinati ad un'area geografica o a determinate categorie di imprese, autorizzare l'imputazione di singole operazioni su fondi destinati ad altra area geografica o ad altra categoria di imprese.
        387.38. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui al comma 387.35 possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti per attività da svolgere per l'innovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevettazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale.
        387.39. Ai fini di quanto previsto al comma 387.38 per piccole e medie imprese si intendono le imprese definite tali dal Ministro delle attività produttive, con i decreti in vigore emanati in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, e la cui quota di ricavi esteri risulti congruente con le finalità di internazionalizzazione del progetto presentato.
        387.40. L'importo massimo del finanziamento concedibile ai sensi del comma 387.36 è pari al 100 per cento dell'importo

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  complessivo delle spese ammissibili, ancora da sostenere. Il limite massimo dell'importo del finanziamento concedibile è pari ad euro 500.000 per ciascun programma di innovazione. Tale importo è elevabile fino ad euro 1.000.000 qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio.
        387.41. Il tasso di interesse fisso del finanziamento di cui al comma 387.36 è pari al 15 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del relativo contratto, applicabile alle operazioni di credito agevolato alle esportazioni a tasso variabile effettuate con raccolta sul mercato interno, stabilito con decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994. Il finanziamento può essere concesso per una durata non superiore a sei anni, di cui due di preammortamento, durante il quale sono corrisposti solo gli interessi, e quattro di ammortamento.
        387.42. A totale copertura del rimborso del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, le imprese beneficiarie devono prestare idonee garanzie. Le imprese possono essere ammesse al beneficio della garanzia integrativa e sussidiaria di cui all'articolo 22, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, introdotto dall'articolo 21, comma 5, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
        387.43. Le condizioni, le modalità e i limiti per la concessione e l'erogazione del finanziamento, nonché le tipologie e le modalità delle garanzie sono determinate dal Comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea. Il Comitato stabilisce altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare nel caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al comma 387.36.
        387.44. Il Ministero delle attività produttive, anche mediante ispezioni in loco, può accertare la realizzazione del programma

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  finanziato e verificarne il relativo stato di attuazione. A tale fine il Ministero può avvalersi della collaborazione di propri uffici, enti e società ad esso collegate. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del fondo rotativo di cui al comma 387.35.
        387.45. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 387.38 e 387.44 e di tutti gli interventi effettuati a valere sul fondo rotativo di cui al comma 387.35, si applicano gli stessi parametri per la determinazione delle commissioni e quanto altro stabilito dalla convenzione sottoscritta tra la SIMEST Spa e il Ministero delle attività produttive per la gestione di detto fondo, ad eccezione di quanto previsto per la quantificazione complessiva delle commissioni. La revisione della citata convenzione dovrà essere effettuata limitatamente all'introduzione del pieno criterio di proporzionalità tra le commissioni da corrispondere alla SIMEST Spa e l'attività da essa svolta per la gestione di tutti gli interventi effettuati a valere sul predetto fondo in ciascun anno di riferimento.
        387.46. Le disposizioni in materia di reindustrializzazione e di promozione industriale, di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, trovano applicazione nei comuni nei cui territori hanno sede gli stabilimenti industriali interessati e nei comuni confinanti, fermo restando che, in ogni caso, gli ambiti territoriali non possono eccedere il territorio della provincia di appartenenza.
        387.47. Le cessioni a titolo gratuito da parte delle imprese di personal computer con eventuali relativi programmi di funzionamento, già interamente ammortizzati e utilizzati da non più di cinque anni come beni strumentali, se effettuate in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali, non danno luogo ai fini delle imposte sul reddito a destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Possono

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  beneficiare delle donazioni previste dal presente comma, alle condizioni previste, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per og- getto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
        387.48. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo che non sia già oggetto di specifica e dedicata procedura informatizzata. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale, e la conformità dello stesso all'originale mediante tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento da un supporto all'altro nel rispetto delle vigenti regole tecniche. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata dal soggetto incaricato del trasferimento da un supporto all'altro mediante l'utilizzazione di tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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        387.49. L'obbligo di cui al comma 387.48 decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.
        387.50. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute nei commi 387.48 e 387.49 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        387.51. Le pubbliche amministrazioni statali, che ancora non ne dispongono, attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.
        387.52. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da 387.48 a 387.51 nel rispetto di quanto previsto dall'artico 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni dei predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        387.53. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono individuate le voci di tariffa e sono determinati in misura forfettaria gli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche tenuto conto degli adempimenti correlati. Il decreto di cui al presente comma deve garantire l'invarianza di gettito complessiva per l'erario.
        387.54. Per l'attuazione dei commi da 387.47 a 387.55 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, e 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
        387.55. Ai fini di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica

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  26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti operanti con regime monofase si intendono ricompresi nell'ambito di cui alla lettera a) del secondo comma del predetto articolo 30.
        387.56. Per la realizzazione, l'acquisizione e l'adeguamento di opere pubbliche, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere contratti di locazione finanziaria (leasing), previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
        387.57. Le attività di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere acquisite dalle amministrazioni pubbliche mediante contratti di locazione finanziaria sono realizzate, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, fatta eccezione per quanto espressamente disposto dai commi da 387.56 a 387.64.
        387.58. Ai fini di quanto disposto dai commi da 387.56 a 387.64, si intendono per opere pubbliche gli edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione di cui le amministrazioni necessitino per lo svolgimento delle proprie funzioni.
        387.59. Ai fini di quanto disposto dai commi da 387.56 a 387.64, si intendono per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
        387.60. Le opere pubbliche da realizzare mediante ricorso allo strumento della locazione finanziaria sono inserite nell'elenco delle opere pubbliche predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
        387.61. Le opere pubbliche sono realizzate a cura e spese di un soggetto

Pag. 250
  finanziatore iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994.
        387.62. La progettazione definitiva delle opere pubbliche è a cura e spese delle amministrazioni aggiudicatrici, che vi provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, nonché in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni della normativa vigente in materia.
        387.63. Il soggetto finanziatore, in sede di partecipazione alla gara ai sensi del comma 387.56, indica le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, alle quali intende affidare l'esecuzione dei lavori. In sede di partecipazione alla gara, il soggetto finanziatore indica altresì il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 109 del 1994, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
        387.64. L'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori di cui al comma 387.63, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso. Il verificatore è competente all'accertamento della regolare e tempestiva esecuzione delle opere in relazione a ciascun singolo stato di avanzamento dei lavori.
        387-65. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 387.68, di seguito denominati «promotori», possono presentare

Pag. 251
  alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
        387.66. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 387.65 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 387.65 a 387.75, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
        387.67 Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 387.65 a 387.75 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 387.65 a 387.75 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 387.68 a 387.75 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Pag. 252
        387.68. Possono presentare le proposte di cui al comma 387.65 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
        387.69 Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 387.68. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        387.70. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

Pag. 253
        387.71. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
        387.72. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 387.74, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        387.73. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del

Pag. 254
  2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
        387.74. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
        387.75. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 387.65 a 387.74, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
        387.76. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:

 

              «l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano


Pag. 255
  fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;
 

          b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di» è inserita la seguente: «cultura,»;

 

          c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: «perseguono esclusivamente» sono inserite le seguenti: «o prevalentemente»;

 

          d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;


Pag. 256
            e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
 

              «m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni


Pag. 257
  acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;
 

          f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quinquies)».

 

      387.77. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «222 milioni per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e di euro 5 milioni per l'anno 2006». Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del medesimo decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, è abrogato.

      388. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.       388. Identico.
      389. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.       389. Identico.
      390. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.       390. Identico.

Pag. 258
      391. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.       391. Identico.
      392. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.       392. Identico.
      393. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.       393. Identico.
      394. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di legge di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.       394. Identico.
      395. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.       395. Identico.
      396. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.       396. Identico.
      397. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto       397. Identico.

Pag. 259
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
      398. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.       398. Identico.
      399. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2006.       399. Identico.


Pag. 260

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Pag. 261

ELENCHI E ALLEGATI

 

Pag. 262

    
 

Pag. 263

Elenco 1
(Articolo 1, comma 5) (*)

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI DOTAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE CONCERNENTI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze

1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione

1.941
1.993
2.059

1.1.1.3 - Servizio consultivo ed ispettivo tributario

9.757
9.961
10.174

1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi

19.642
19.777
20.042

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

99.944
102.269
105.330

2.1.5.2 - Servizi del Poligrafico dello Stato

27.131
27.865
28.792

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

81.790
82.079
82.423

3.1.2.16 - Oneri per le privatizzazioni

1.923
1.975
2.041

3.1.5.6 - Altri servizi di tesoreria

52.618
53.677
54.743

3.1.5.17 - Servizi del Poligrafico dello Stato

87.153
89.509
92.487

3.1.7.5 - Oneri accessori

640.532
653.343
666.154

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

41.875
40.931
42.248

4.1.5.7 - Altri servizi di tesoreria

615
632
653

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

5.765
6.529
6.721

6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento

759.312
610.322
614.078

9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

8.162
8.340
8.532

12.1.1.1 - Commissariati di governo

194
200
206

Ministero delle attività produttive

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.597
1.638
1.667

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

2.678
2.704
2.737

2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

497
510
527

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

5.833
5.916
6.016

3.1.2.7 - Cooperative e loro consorzi

960
986
1.019


      (*) Testo approvato dal Senato della Repubblica.

 

Pag. 264

Segue: Elenco 1

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

3.1.2.9 - Promozione turistica

88
90
93

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

3.722
1.026
1.049

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.468
1.499
1.531

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

673
691
713

1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi

788
810
837

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

91
93
96

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

178
183
188

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

755
771
788

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

246
252
260

6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

101
104
107

7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

447
452
459

8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

224
230
237

9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

538
552
570

9.1.2.1 - Pari opportunità

6.150
6.192
6.275

9.1.2.2 - Occupazione

10
10
11

10.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

265
272
281

11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.280
1.289
1.299

12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

2.931
2.991
3.052

13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

20.994
21.581
22.296

14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

3.744
3.753
3.764

15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.328
1.331
1.334

Ministero della giustizia

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

4.492
4.650
4.803

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

6.346
7.418
7.633

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

191.824
201.580
206.087

3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

4.227
4.341
4.486

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

9.836
9.986
10.115
 

Pag. 265

Segue: Elenco 1

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
Ministero degli affari esteri

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

322
322
322

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

5.736
4.821
4.830

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

2.091
1.250
1.265

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

567
571
578

5.1.1.1 - Uffici centrali

522
524
526

5.1.1.2 - Uffici all'estero

1.196
1.205
1.221

6.1.1.1 - Uffici centrali

4.260
4.289
4.336

6.1.1.2 - Uffici all'estero

60.527
63.487
63.713

6.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

234
2.500
8.505

6.1.5.5 - Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza

5.954
5.995
6.075

7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

526
529
536

8.1.1.1 - Uffici centrali

8.787
8.835
8.930

8.1.1.2 - Uffici all'estero

1.012
1.019
1.033

10.1.1.1 - Uffici centrali

1.773
1.796
1.883

10.1.1.2 - Istituzioni scolastiche e culturali all'estero

2.251
3.086
4.278

10.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali

928
948
1.350

11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

2.150
2.183
2.209

12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

461
515
517

13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.142
1.149
1.162

14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

957
963
976

15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

250
252
256

16.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

146
147
173

17.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

377
385
389

18.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

99
100
101

19.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

108
108
109

20.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

115
115
115
 

Pag. 266

Segue: Elenco 1

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

2.242
2.297
2.363

2.1.1.1 - Uffici centrali

25.760
26.453
27.331

2.1.5.6 - Fondi da ripartire per l'operatività scolastica

12.079
12.405
12.818

2.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi

10.597
10.884
11.246

3.1.1.1 - Uffici centrali

50.791
51.634
37.729

3.1.2.5 - Interventi diversi

732
752
777

4.1.1.1 - Uffici centrali

9.387
9.610
9.852

4.1.1.2 - Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche

12.945
19.317
19.518

7.1.1.1 - Uffici regionali

2.140
2.198
2.271

7.1.1.2 - Strutture scolastiche

38.111
38.983
39.967

8.1.1.1 - Uffici regionali

1.161
1.192
1.232

8.1.1.2 - Strutture scolastiche

43.830
44.785
45.820

9.1.1.1 - Uffici regionali

494
508
525

9.1.1.2 - Strutture scolastiche

8.006
8.192
8.404

10.1.1.1 - Uffici regionali

973
999
1.032

10.1.1.2 - Strutture scolastiche

28.196
28.819
29.500

11.1.1.1 - Uffici regionali

951
977
1.009

11.1.1.2 - Strutture scolastiche

28.767
29.390
30.062

12.1.1.1 - Uffici regionali

507
437
450

12.1.1.2 - Strutture scolastiche

6.392
6.535
6.695

13.1.1.1 - Uffici regionali

957
983
1.016

13.1.1.2 - Strutture scolastiche

27.138
27.723
28.352

14.1.1.1 - Uffici regionali

295
303
313

14.1.1.3 - Strutture scolastiche

7.502
7.665
7.841

15.1.1.1 - Uffici regionali

1.253
1.287
1.330

15.1.1.2 - Strutture scolastiche

59.835
61.108
62.457

16.1.1.1 - Uffici regionali

445
458
473
 

Pag. 267

Segue: Elenco 1

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
16.1.1.2 - Strutture scolastiche 9.023
9.227
9.456

17.1.1.1 - Uffici regionali

269
276
285

17.1.1.2 - Strutture scolastiche

1.828
1.870
1.920

18.1.1.1 - Uffici regionali

493
506
523

18.1.1.2 - Strutture scolastiche

8.109
8.293
8.499

19.1.1.1 - Uffici regionali

1.239
1.273
1.315

19.1.1.2 - Strutture scolastiche

36.121
36.918
37.792

20.1.1.1 - Uffici regionali

1.865
1.915
1.979

20.1.1.2 - Strutture scolastiche

31.655
32.398
33.251

21.1.1.1 - Uffici regionali

260
267
276

21.1.1.2 - Strutture scolastiche

2.854
2.925
3.008

22.1.1.1 - Uffici regionali

826
849
877

22.1.1.2 - Strutture scolastiche

11.111
11.379
11.694

23.1.1.1 - Uffici regionali

535
550
568

23.1.1.2 - Strutture scolastiche

7.704
7.894
8.122

24.1.1.1 - Uffici regionali

2.603
2.661
2.723

24.1.1.2 - Strutture scolastiche

33.016
33.690
34.377

Ministero dell'interno

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.225
1.257
1.297

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

84.788
87.486
89.775

2.1.2.7 - Spese elettorali

85
87
90

2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

32.732
37.599
38.771

2.1.5.5 - Funzionamento servizi delle amministrazioni

100.288
100.661
103.822

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

4.669
4.795
4.955

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

4.485
4.534
4.596

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

6.035
6.076
6.121

2.1.2.1 - Parchi nazionali e aree protette

11
11
11
 

Pag. 268

Segue: Elenco 1

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
2.1.2.5 - Difesa del mare 49.415
50.262
50.262

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

4.277
4.310
4.348

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.730
1.749
1.773

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

14.118
14.271
14.466

6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.926
2.017
2.064

6.1.2.1 - Manutenzione opere idrauliche

346
361
364

7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

4.051
4.141
4.232

7.1.2.2 - Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente

2.114
2.171
2.243

7.1.5.3 - Fondo di riserva consumi intermedi

217
223
231

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici

892
916
947

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

6.613
6.777
6.730

2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

2.404
2.469
2.551

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.091
1.121
1.158

3.1.5.1 - Manutenzione sedi uffici statali

1.553
1.595
1.648

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

858
881
910

4.1.2.11 - Manutenzione opere marittime

3.430
3.523
3.640

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

54.149
55.338
53.658

7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

530
544
563

Ministero delle comunicazioni

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.040
1.069
1.104

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

142
146
151

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

849
868
890

3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

170
174
180

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

104
106
110

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

357
367
379

5.1.2.1 - Controllo emissioni radioelettriche

534
548
566

6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

112
115
119
 

Pag. 269

Segue: Elenco 1

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO 617
633
654

8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

2.485
2.551
2.633

Ministero della difesa

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

860
883
913

2.1.1.1 - Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari

735
755
780

2.1.1.2 - Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra

1.596
1.639
1.693

2.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi

120.396
123.650
127.764

3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento

112.300
115.330
119.154

3.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale

154
158
163

3.1.1.3 - Leva, formazione e addestramento

16.954
17.412
17.991

3.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali

282.549
290.187
299.840

3.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento

55.815
57.306
59.176

3.1.2.6 - Interventi diversi

28.648
29.422
30.401

4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento

43.416
44.590
46.073

4.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale

2.186
2.245
2.320

4.1.1.3 - Formazione e addestramento

28.928
29.710
30.698

4.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali

116.195
119.336
123.306

4.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento

1.191
1.223
1.264

4.1.1.6 - Istituto Geografico Militare

1.961
2.014
2.081

5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento

27.448
28.190
29.128

5.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali

83.655
85.917
88.775

5.1.1.3 - Formazione e addestramento

14.467
14.858
15.353

5.1.1.4 - Rifornimento idrico isole minori

216
222
229

5.1.1.5 - Assistenza e benessere del personale

566
581
600

5.1.1.6 - Istituto idrografico della Marina

476
489
505

5.1.1.7 - Ammodernamento e rinnovamento

2.441
2.507
2.590

6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento

31.999
32.864
33.957

6.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale

250
257
265
 

Pag. 270

Segue: Elenco 1

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
6.1.1.3 - Formazione e addestramento 33.900
34.816
35.974

6.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali

163.933
168.365
173.965

6.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento

595
611
632

6.1.2.1 - Assistenza al volo civile

10.306
10.584
10.936

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.415
1.444
1.475

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

3.287
3.463
3.474

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

6.424
6.566
6.514

3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

11.493
11.804
12.197

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

4.666
4.779
4.882

Ministero per i beni e le attività culturali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

3.177
3.245
3.319

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.182
1.208
1.241

2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi

2.205
2.265
2.340

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

47.620
48.570
49.483

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

19.744
20.244
20.870

5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

1.397
1.430
1.477

5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi

154
158
163

Ministero della salute

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

675
692
713

2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

31.726
32.351
32.982

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

9.233
9.357
9.496

3.1.2.13 - Informazione e prevenzione

408
419
433

3.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi

659
677
699

4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO

12.369
11.233
11.482

4.1.2.3 - Programma anti AIDS

1.375
1.412
1.459
 

Pag. 271

Elenco 2
(Articolo 1, comma 9) (*)

RIDUZIONE INVESTIMENTI FISSI LORDI DISCREZIONALI DOTAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI FISSI

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze

1.2.3.1 - Informatica di servizio

2.080
2.139
2.199

1.2.3.2 - Beni mobili

312
321
330

2.2.3.1 - Informatica di servizio

41.347
42.514
43.709

2.2.3.2 - Beni mobili

1.851
1.904
1.957

3.2.3.40 - Beni mobili

46
47
48

3.2.3.5 - Informatica di servizio

5.337
5.486
5.568

4.2.3.18 - Beni mobili

1.283
1.319
1.356

4.2.3.2 - Informatica di servizio

32.779
33.704
34.652

5.2.3.14 - Informatica di servizio

1.072
1.083
1.114

5.2.3.15 - Beni mobili

158
162
167

6.2.3.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze

1.238
1.273
1.309

6.2.3.2 - Informatica di servizio

20.463
21.040
21.632

6.2.3.3 - Beni mobili

305
313
322

9.2.10.2 - Informatica di servizio

1.317
1.354
1.392

9.2.3.1 - Beni mobili

527
542
557

12.2.3.1 - Beni mobili

1
1
1

Ministero delle attività produttive

1.2.3.1 - Informatica di servizio

424
432
440

1.2.3.2 - Beni mobili

81
84
86

2.2.3.1 - Informatica di servizio

743
756
768

2.2.3.2 - Beni mobili

215
221
228

3.2.3.1 - Ricerca scientifica

502
516
531

3.2.3.12 - Proprietà industriale

10.873
10.961
11.053


      (*) Testo approvato dal Senato della Repubblica.

 

Pag. 272

Segue: Elenco 2

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
3.2.3.2 - Informatica di servizio 671
683
695

3.2.3.9 - Beni mobili

118
121
124

4.2.3.1 - Informatica di servizio

97
99
100

4.2.3.6 - Beni mobili

48
49
51

5.2.3.1 - Informatica di servizio

404
412
420

5.2.3.4 - Beni mobili

73
75
76

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.2.3.1 - Informatica di servizio

51
52
54

1.2.3.2 - Beni mobili

65
67
69

2.2.3.1 - Beni mobili

3
3
3

3.2.3.3 - Beni mobili

10
10
10

4.2.3.1 - Beni mobili

3
4
4

5.2.3.1 - Beni mobili

2
2
2

6.2.3.2 - Beni mobili

3
3
3

7.2.3.1 - Beni mobili

9
9
9

8.2.3.1 - Beni mobili

3
4
4

9.2.3.1 - Beni mobili

18
19
19

10.2.3.3 - Beni mobili

17
17
18

11.2.3.2 - Beni mobili

22
22
23

12.2.3.1 - Informatica di servizio

5.678
5.839
6.003

12.2.3.2 - Beni mobili

11
11
11

13.2.3.1 - Beni mobili

1.282
1.318
1.355

14.2.3.1 - Beni mobili

19
19
20

15.2.3.1 - Beni mobili

6
6
6

Ministero della giustizia

1.2.3.2 - Beni mobili

223
230
236

2.2.3.3 - Beni mobili

267
275
282

3.2.3.2 - Attrezzature e impianti

40.102
40.272
40.446

3.2.3.3 - Informatica di servizio

26.943
27.639
28.348
 

Pag. 273

Segue: Elenco 2

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
3.2.3.4 - Beni mobili 463
476
489

5.2.3.2 - Attrezzature e impianti

1.394
1.433
1.474

5.2.3.3 - Beni mobili

27
28
29

Ministero degli affari esteri

1.2.3.1 - Beni mobili

37
37
38

2.2.3.3 - Beni mobili

24
25
25

3.2.3.1 - Beni mobili

14
14
14

4.2.3.2 - Beni mobili

10
10
10

5.2.3.1 - Beni mobili

39
40
40

6.2.3.2 - Beni mobili

44
44
45

7.2.3.1 - Beni mobili

11
11
11

8.2.3.1 - Beni mobili

941
949
957

8.2.3.2 - Informatica di servizio

4.531
4.567
4.605

10.2.3.1 - Beni mobili

489
493
497

11.2.3.1 - Beni mobili

30
30
30

12.2.3.1 - Beni mobili

15
15
16

13.2.3.1 - Beni mobili

15
15
16

14.2.3.1 - Beni mobili

3
3
3

15.2.3.1 - Beni mobili

11
11
11

16.2.3.1 - Beni mobili

5
5
6

17.2.3.1 - Beni mobili

5
5
6

18.2.3.1 - Beni mobili

5
5
6

19.2.3.1 - Beni mobili

5
5
6

20.2.3.1 - Beni mobili

11
11
11

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.2.3.1 - Beni mobili

211
217
224

2.2.3.1 - Beni mobili

278
286
294

2.2.3.3 - Strutture scolastiche

62
63
65
 

Pag. 274

Segue: Elenco 2

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
2.2.3.4 - Fondi da ripartire per l'operatività scolastica 2.496
2.566
2.638

3.2.3.3 - Beni mobili

822
845
869

4.2.3.1 - Beni mobili

196
201
207

7.2.3.3 - Beni mobili

69
71
73

8.2.3.3 - Beni mobili

48
50
51

9.2.3.3 - Beni mobili

26
26
27

10.2.3.3 - Beni mobili

44
45
46

11.2.3.3 - Beni mobili

53
55
56

12.2.3.3 - Beni mobili

24
25
26

13.2.3.3 - Beni mobili

58
60
62

14.2.3.3 - Beni mobili

16
16
17

15.2.3.2 - Beni mobili

58
60
61

16.2.3.3 - Beni mobili

26
26
27

17.2.3.3 - Beni mobili

16
16
17

18.2.3.3 - Beni mobili

26
26
27

19.2.3.3 - Beni mobili

37
38
39

20.2.3.3 - Beni mobili

61
62
64

21.2.3.4 - Beni mobili

16
16
17

22.2.3.4 - Beni mobili

34
35
36

23.2.3.4 - Beni mobili

27
28
28

24.2.3.4 - Beni mobili

57
59
60

Ministero dell'interno

1.2.3.1 - Beni mobili

127
130
134

2.2.3.1 - Informatica di servizio

7.930
8.153
8.383

2.2.3.3 - Beni mobili

2.911
2.993
3.078

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1.2.3.3 - Beni mobili

49
51
52

2.2.3.14 - Beni mobili

127
130
134
 

Pag. 275

Segue: Elenco 2

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
3.2.3.6 - Beni mobili 102
104
107

4.2.3.17 - Beni mobili

48
50
51

5.2.3.10 - Beni mobili

99
102
105

6.2.3.7 - Beni mobili

266
274
281

7.2.3.1 - Informatica di servizio

269
276
284

7.2.3.4 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale

199
204
210

7.2.3.5 - Beni mobili

74
76
78

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.2.3.1 - Informatica di servizio

30
31
32

1.2.3.2 - Beni mobili

67
69
71

2.2.3.1 - Ricerca scientifica

82
84
86

2.2.3.10 - Beni mobili

746
767
789

2.2.3.2 - Informatica di servizio

41.245
41.268
38.953

3.2.3.1 - Edilizia di servizio

211.322
216.322
221.439

3.2.3.10 - Calamità naturali e danni bellici

4.018
4.092
4.167

3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale

459
472
486

3.2.3.24 - Beni mobili

129
132
136

3.2.3.25 - Informatica di servizio

34
35
36

4.2.3.11 - Beni mobili

41
42
43

4.2.3.3 - Opere marittime e portuali

253.051
258.137
263.225

4.2.3.4 - Informatica di servizio

42
43
44

5.2.3.1 - Edilizia di servizio

5.247
5.395
5.547

5.2.3.13 - Beni mobili

333
343
352

5.2.3.14 - Opere varie

6.083
6.198
4.316

5.2.3.2 - Attrezzature e impianti

208
214
220

5.2.3.3 - Informatica di servizio

1.052
1.081
1.112

7.2.3.1 - Beni mobili

42
42
43

7.2.3.2 - Informatica di servizio

40
41
42
 

Pag. 276

Segue: Elenco 2

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
Ministero delle comunicazioni

1.2.3.1 - Beni mobili

43
44
45

2.2.3.2 - Beni mobili

17
18
18

3.2.3.1 - Beni mobili

9
9
9

4.2.3.2 - Beni mobili

9
9
9

5.2.3.1 - Controllo emissioni radioelettriche

2.175
2.236
2.299

5.2.3.2 - Beni mobili

12
13
13

6.2.3.1 - Beni mobili

9
9
10

7.2.3.2 - Beni mobili

9
9
9

7.2.3.3 - Ricerca scientifica

2.160
2.221
2.283

8.2.3.1 - Informatica di servizio

2.387
870
894

8.2.3.2 - Beni mobili

287
295
303

Ministero della difesa

1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca

69.469
70.028
70.613

1.2.3.2 - Informatica di servizio

43
45
46

2.2.3.1 - Informatica di servizio

27
28
29

3.2.3.3 - Informatica di servizio

4.676
4.807
4.943

3.2.3.4 - Attrezzature e impianti

1.322.333
1.345.428
1.369.179

3.2.3.5 - Ammodernamento e rinnovamento

95.348
98.038
100.795

3.2.3.7 - Edilizia di servizio

6
6
6

4.2.3.1 - Informatica di servizio

12.720
13.079
13.446

5.2.3.1 - Informatica di servizio

1.208
1.242
1.277

6.2.3.1 - Informatica di servizio

6.087
6.259
6.435

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.2.3.1 - Beni mobili

31
31
32

2.2.3.8 - Beni mobili

35
36
37

3.2.3.6 - Beni mobili

86
89
91

3.2.3.8 - Informatica di servizio

4
4
4
 

Pag. 277

Segue: Elenco 2

 
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
4.2.3.3 - Beni mobili 89
92
94

4.2.3.5 - Informatica di servizio

10
10
11

Ministero per i beni e le attività culturali

1.2.3.1 - Informatica di servizio

121
125
128

1.2.3.4 - Beni mobili

50
51
53

2.2.3.1 - Informatica di servizio

537
552
568

2.2.3.8 - Beni mobili

117
120
124

3.2.3.11 - Beni mobili

105
108
111

4.2.3.2 - Informatica di servizio

489
502
517

4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale

13.984
789
694

4.2.3.8 - Beni mobili

274
282
290

5.2.3.2 - Informatica di servizio

22
23
24

5.2.3.8 - Beni mobili

30
31
32

Ministero della salute

1.2.3.2 - Beni mobili

40
41
42

2.2.3.1 - Beni mobili

129
133
137

2.2.3.4 - Informatica di servizio

631
649
667

3.2.3.1 - Beni mobili

195
201
206

4.2.3.1 - Beni mobili

129
133
137
 

Pag. 278

Elenco 3
(Articolo 1, comma 11) (*)

RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE AUTORIZZAZIONE

AMMINISTRAZIONE/U.P.B.
AUTORIZZAZIONE
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
ECONOMIA E FINANZE 1.984.151
1.997.546
2.070.845

3.1.2.4 - Poste italiane

182.604
189.654
219.646

Legge n. 416 del 1981, articolo 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

22.574
22.574
22.760

Legge n. 778 del 1985, articolo 2: contributo straordinario all'istituto postelegrafonici

8.107
8.107
8.173

Legge n. 515 del 1993, articolo 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

10.923
10.923
11.013

Legge n. 449 del 1997, articolo 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa

141.000
148.050
177.700

3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato

1.326.025
1.326.025
1.336.935

Legge n. 740 del 1969, articolo 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA

1.324.002
1.324.002
1.334.896

Legge n. 440 del 1989, articolo 3, comma 1: utilizzazione del porto franco di Trieste

202
202
203

Legge n. 166 del 2002, articolo 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali

1.821
1.821
1.836

3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi

4.935
4.230
4.265

Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), articolo 4, comma 194: concessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse

4.230
4.230
4.265

Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), articolo 4, comma 215: finanziamento agli investimenti

705
-      
-      


      (*) Le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo approvato dal Senato della Repubblica.

 

Pag. 279

Segue: Elenco 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B.
AUTORIZZAZIONE
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
3.1.2.43 - Contratti di programma 188.587
188.587
190.139

Legge n. 449 del 1997, articolo 53, comma 3: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

118.087
118.087
119.059

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 566: misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa

70.500
70.500
71.080

3.1.2.45 - ANAS

282.000
289.050
319.860

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, articolo 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS s.p.a.

282.000
289.050
319.860

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

17.625
17.625
17.770

3.1.2.11 - Istituto di promozione industriale

17.625
17.625
17.770

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005),
articolo 1, comma 234: programmi pluriennali Istituto per la promozione industriale

17.625
17.625
17.770

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

30.439
30.439
30.689

3.1.2.1 - Occupazione

23.667
23.667
23.861

Legge n. 537 del 1993, articolo 11, comma 31: fondo da destinare ad interventi di sostegno dell'occupazione

23.667
23.667
23.861

9.1.2.2 - Occupazione

3.495
3.495
3.524

Legge n. 266 del 1997, articolo 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

3.495
3.495
3.524

14.1.2.1 - Pari opportunità

3.277
3.277
3.304

Legge n. 125 del 1991, articolo 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

3.277
3.277
3.304

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

542.880
378.047
383.953

2.1.5.5 - Scuole non statali

284.647
200.676
202.327

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

284.647
200.676
202.327
 

Pag. 280

Segue: Elenco 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B.
AUTORIZZAZIONE
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
3.1.2.1 - Scuole non statali 1.008
725
745

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

1.008
725
745

4.1.2.10 - Università e istituti non statali

10.575
-      
-      

Decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005, articolo 1, comma 1: contributo all'Università di Urbino

10.575
-      
-      

7.1.2.1 - Scuole non statali

51.095
36.022
36.318

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

51.095
36.022
36.318

8.1.2.1 - Scuole non statali

14.590
10.492
10.786

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

14.590
10.492
10.786

9.1.2.1 - Scuole non statali

6.636
4.772
4.906

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

6.636
4.772
4.906

10.1.2.1 - Scuole non statali

29.162
20.971
21.558

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

29.162
20.971
21.558

11.1.2.1 - Scuole non statali

19.265
13.854
14.242

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

19.265
13.854
14.242

12.1.2.1 - Scuole non statali

4.432
3.187
3.277

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

4.432
3.187
3.277

13.1.2.1 - Scuole non statali

12.255
8.813
9.060

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

12.255
8.813
9.060

14.1.2.1 - Scuole non statali

1.940
1.395
1.434

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

1.940
1.395
1.434

15.1.2.1 - Scuole non statali

25.101
18.050
18.555

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

25.101
18.050
18.555
 

Pag. 281

Segue: Elenco 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B.
AUTORIZZAZIONE
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
16.1.2.1 - Scuole non statali 3.361
2.417
2.485

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

3.361
2.417
2.485

17.1.2.1 - Scuole non statali

729
524
539

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

729
524
539

18.1.2.1 - Scuole non statali

3.433
2.468
2.537

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

3.433
2.468
2.537

19.1.2.1 - Scuole non statali

15.091
10.852
11.155

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

15.091
10.852
11.155

20.1.2.1 - Scuole non statali

34.809
25.031
25.732

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

34.809
25.031
25.732

21.1.2.1 - Scuole non statali

1.273
915
941

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

1.273
915
941

22.1.2.1 - Scuole non statali

11.473
8.250
8.481

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

11.473
8.250
8.481

23.1.2.1 - Scuole non statali

4.937
3.550
3.650

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

4.937
3.550
3.650

24.1.2.1 - Scuole non statali

7.068
5.083
5.225

Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali

7.068
5.083
5.225

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

231.506
231.557
233.512

4.1.2.2 - Società di servizi marittimi

128.239
128.239
129.294

Legge n. 169 del 1975, articolo 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale

109.275
109.275
110.174
 

Pag. 282

Segue: Elenco 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B.
AUTORIZZAZIONE
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 566: misure correttive degli effetti finanziari delle leggi 18.964
18.964
19.120

4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione

18.751
18.751
18.905

Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

18.751
18.751
18.905

5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione

84.516
84.567
85.313

Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

69.314
69.314
69.884

Regio decreto-legge n. 1121 del 1938, convertito dalla legge n. 58 del 1939, articolo 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata

2.543
2.594
2.666

Legge n. 1221 del 1952, articolo 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione

12.659
12.659
12.763

(*)  COMUNICAZIONI

98.678
98.678
98.678

4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale

98.678
98.678
98.678

Legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), articolo 27, comma 10: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale

20.658
20.658
20.658

Legge n. 28 del 2000, articolo 12: disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

3.329
3.329
3.329

Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), articolo 145, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale

21.691
21.691
21.691


(*) La voce è stata soppressa dalla Commissione.
 

Pag. 283

Segue: Elenco 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B.
AUTORIZZAZIONE
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), articolo 52, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale 20.000
20.000
20.000

Legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), articolo 80, comma 35: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale

5.000
5.000
5.000

Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), articolo 4, comma 5: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale

27.000
27.000
27.000

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia

1.000
1.000
1.000

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

27.724
21.736
18.721

2.1.2.7 - Pesca

9.870
3.525
-      

Decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2004, articolo 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche

6.345
-      
-      

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca

3.525
3.525
-      

3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo

17.854
18.211
18.721

Legge n. 499 del 1999, articolo 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali

17.854
18.211
18.721

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

2.402
2.403
2.423

3.1.2.2 - Editoria libraria

2.402
2.403
2.423

Legge n. 1010 del 1969, articolo 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero

182
182
183
 

Pag. 284

Segue: Elenco 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B.
AUTORIZZAZIONE
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
Decreto-legge n. 657 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1975: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente 36
37
38

Legge n. 67 del 1987, articolo 18: pubblicazioni di elevato valore culturale

1.456
1.456
1.468

Legge n. 62 del 2001, articolo 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale

728
728
734

Totale
2.836.727
2.679.353
2.757.913
(2.935.405)
(2.778.031)
(2.856.591)
 

Pag. 285

Elenco 4
(Articolo 1, comma 58) (*)

ENTRATE TRIBUTARIE

1.1.1  -  IRE

          1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.2  -  IRES

          1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.3  -  ILOR

          1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.4  -  Imposte sostitutive

          1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.5  -  Ritenute a titolo di imposta definitiva

          1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.7  -  Altri introiti diretti

          1.1.7.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.7.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.8  -  IVA su scambi interni e intracomunitari

          1.1.8.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.8.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.10 - Lotto, lotterie ed altre attività di gioco

          1.1.10.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.10.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.11 - IVA su importazioni

          1.1.11.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.11.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo


      (*) Testo approvato dal Senato della Repubblica.
 

Pag. 286

1.1.12 - Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali, loro derivati, prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine

          1.1.12.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.12.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.13 - Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti

          1.1.13.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.13.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.14 - Imposte sui generi di monopolio

          1.1.14.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.14.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.15 - Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed il patrimonio dello Stato

          1.1.15.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.15.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.20 - Altri tributi indiretti

          1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

          1.1.20.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1.2.5  -  Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

          Limitatamente ai capitoli:

            - 3210

            - 3312

            - 3313

            - 3314

            - 3315

            - 3316

 

Pag. 287

Allegato 1
(Articolo 1, comma 394) (*)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

AMMINISTRAZIONE
Esigenze
anni
pregressi
2006
(compresi
anni
pregressi)
2007
2008
Anno
terminale
 
(importi in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE  

1.282.709
325.000
385.000

1.  Legge 3 giugno 1999, n. 157, e legge 26 luglio 2002, n. 156 (3.1.2.23 - cap. 1638) - Fondo spese elettorali partiti politici  

-
40.000
40.000
40.000
P

2.  Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (2.1.2.3 - cap. 1316) - Pensioni di guerra  

-
65.000
65.000
65.000
P

3.  Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2 (3.1.6.1 - cap. 2198) - Assegni e medaglie al valor militare  

-
120.000
120.000
120.000
P

4.  Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste  

22.500
22.500
-
-
2006

5.  Legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.2.4 - cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria anni '97-'99.  

18.069
18.069
-
-
2006

6.  Decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, articolo 6, comma 5 (3.1.2.19 - cap. 1620) - IPOST  

10.000
10.000
-
60.000
P

7.  Legge 15 marzo 1986, n. 81 (3.1.2.24 - cap. 1647) - Accordo Lomè  

12.000
112.000
-
-
2006

8.  Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Fondo editoria - agevolazioni tariffarie postali  

10.700
10.700
-
-
2006

9.  Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) - Federalismo fiscale - Compartecipazione IVA  

767.829
767.829
-
-
2006

10.  Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo  

116.611
116.611
100.000
100.000
2008


      P onere permanente


      (*) Testo approvato dal Senato della Repubblica.
 

Pag. 288

Segue: Allegato 1

AMMINISTRAZIONE
Esigenze
anni
pregressi
2006
(compresi
anni
pregressi)
2007
2008
Anno
terminale
 
(importi in migliaia di euro)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
337.900
-
-

1.  Legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 19 e 20, e legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 33 (7.1.2.3 - cap. 3525) - Agevolazioni a familiari di persone con handicap  

37.829
37.829
-
-
2006

2.  Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, articolo 1, e legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensionamenti anticipati  

9.004
9.004
-
-
2006

3.  Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, articolo 23-bis (11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia  

2.090
2.090
-
-
2006

4. Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37 (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi  

266.032
266.032
-
-
2006

5. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 166, articolo 4 (11.1.2.10 - cap. 4367) - Ricostituzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei periodi di lavoro effettuati in Libia  

3.355
3.355
-
-
2006

6. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 4, commi 17 e 21, e legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 3, comma 5 (11.2.3.1 - cap. 7762) - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in particolari territori  

19.590
19.590
-
-
2006


      P onere permanente
 

Pag. 289

Segue: Allegato 1

AMMINISTRAZIONE
Esigenze
anni
pregressi
2006
(compresi
anni
pregressi)
2007
2008
Anno
terminale
 
(importi in migliaia di euro)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   603.000
200.000
200.000

1.  Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 64 (2.1.2.1 - capp. 1360 e 1364 n.i.) - Spese di giustizia  

403.000
603.000
200.000
200.000
2008

MINISTERO DELL'INTERNO  


377.808
90.939
90.939

1.  Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 64 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI)  

286.870
377.808
90.939
90.939
P

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  


327
162
162

1. Legge 27 ottobre 1988, n. 488 (4.1.2.2 - cap. 2225) - Convenzione sulla sorveglianza continua e la valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)  

147
294
147
147
P

2.  Legge 24 ottobre 1980, n. 743 (4.1.2.2 - cap. 2226) - Accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE.  

18
33
15
15
P

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  


29.900
-
-

1.  Legge 19 maggio 1975, n. 169, articolo 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni società di navigazione  

29.900
29.900
-
-
2006

MINISTERO DELLA SALUTE   

80.000
80.000
80.000

1.  Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (2.1.2.12 - cap. 2400) - Indennizzo vittime trasfusioni e somministrazione emoderivati.  

-
80.000
80.000
80.000
P

Totale

    

2.711.644

696.101

756.101

    


      P onere permanente
 

Pag. 290

Allegato 2
(Articolo 1, comma 395) (*)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI
 
2006
2007
2008
 
(in euro)
Ministero dell'economia e delle finanze

Incentivi alle imprese  

8.223.000
8.223.000
5.223.000

    Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 12, comma 2  

5.223.000
5.223.000
5.223.000

    Legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo 18, commi ottavo e nono  

3.000.000
3.000.000
-      

Totale

8.223.000
8.223.000
5.223.000

Ministero della giustizia

Edilizia penitenziaria e giudiziaria  

82.566.931
70.108.931
70.108.931

    Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259  

12.458.000
-      
-      

    Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787  

70.108.931
70.108.931
70.108.931

Totale

82.566.931
70.108.931
70.108.931

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Università e ricerca  

94.175.915
94.175.915
94.175.915

    Legge 10 gennaio 2000, n. 6  

10.329.138
10.329.138
10.329.138

    Legge 21 febbraio 1980, n. 28  

34.783.372
34.783.372
34.783.372

    Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127  

49.063.405
49.063.405
49.063.405


      (*) Le voci modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
 

Pag. 291

Segue: Allegato 2

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI
 
2006
2007
2008
 
(in euro)

Edilizia universitaria  

90.000.000
-      
-      

    Legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, comma 8  

90.000.000
-      
-      

Totale

184.175.915
94.175.915
94.175.915

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Difesa del suolo e tutela ambientale

271.438.772
77.331.772
77.331.772

    Legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 2, commi 1 e 7

2.065.827
2.065.827
2.065.827

    Legge 8 ottobre 1997, n. 344

13.118.005
13.118.005
13.118.005

    Legge 22 febbraio 2001, n. 36

1.032.914
1.032.914
1.032.914

    Legge 23 marzo 2001, n. 93

1.549.371
1.549.371
1.549.371

    Legge 5 marzo 1963, n. 366

11.568.634
11.568.634
11.568.634

    Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, articolo 1, comma 2, e legge 30 dicembre 2004, n. 311

30.000.000
-      
-      

    Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523

41.316.552
41.316.552
41.316.552

    Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010

2.006.705
2.006.705
2.006.705

    Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184

2.220.764
2.220.764
2.220.764

    Legge 18 maggio 1989, n. 183, e decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 12; e legge 24 dicembre 2003, n. 350

120.000.000
-      
-      
 

Pag. 292

Segue: Allegato 2

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI
 
2006
2007
2008
 
(in euro)

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

20.000.000
-      
-      

    Legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1, legge 24 dicembre 2003, n. 350, e legge 30 dicembre 2004, n. 311

8.607.000
-      
-      

    Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4

11.000.000
-      
-      

    Legge 31 luglio 2002, n. 179

2.453.000
2.453.000
2.453.000

    Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

4.500.000
-      
-      

Totale

271.438.772
77.331.772
77.331.772

Ministero della difesa

Ricerca scientifica

23.469.200
23.469.200
23.469.200

    Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264  

23.469.200
23.469.200
23.469.200

Totale

23.469.200
23.469.200
23.469.200

Ministero delle politiche agricole e forestali

Agricoltura, foresta e pesca  

136.310.995
28.702.995
13.102.995

    Legge 15 dicembre 1998, n. 441  

1.549.371
1.549.371
1.549.371

    Legge 27 luglio 1999, n. 268  

1.549.371
1.549.371
1.549.371

    Legge 2 dicembre 1998, n. 423  

2.582.285
2.582.285
2.582.285

    Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, articolo 2  

6.870.908
6.870.908
6.870.908
 

Pag. 293

Segue: Allegato 2

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI
 
2006
2007
2008
 
(in euro)

    Legge 30 aprile 1976, n. 386, articolo 18, quarto comma  

551.060
551.060
551.060

    Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 46, comma 4  

123.208.000
15.600.000
-      

Totale

136.310.995
28.702.995
13.102.995

Ministero per i beni e le attività culturali

Patrimonio culturale  

188.742.376
188.742.376
188.742.376

    Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 46, comma 1  

138.486.232
138.486.232
138.486.232

    Legge 23 febbraio 2001, n. 29, articolo 3, comma 1  

3.164.569
3.164.569
3.164.569

    Legge 29 dicembre 2000, n. 400, articolo 3, comma 1  

206.583
206.583
206.583

    Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83  

46.568.535
46.568.535
46.568.535

    Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127  

316.457
316.457
316.457

Totale

188.742.376
188.742.376
188.742.376
 

Pag. 294

    

 

Pag. 295

PROSPETTO DI COPERTURA
 

Pag. 296


Prospetto di Copertura
(Articolo 1, comma 396) (*)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

 
2006
2007
2008
 
(importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE

      Nuove o maggiori spese correnti

Articolato:  

10.465
6.491
6.374

    Pubblico impiego  

1.213
1.210
1.211

    Eccedenze di spesa  

2.289
696
756

    Missioni di pace  

1.000
0
0

    Spesa sociale  

1.483
1.027
1.030

    Riduzione costo lavoro  

1.996
2.429
2.518

    Bonus figli  

788
0
0

    Autotrasporto  

475
0
0

    LSU scuola  

370
370
370

    Altri interventi  

850
756
487

    Effetti indotti  

2
2
2

      Tabella «A»

389
279
269

      Tabella «C»

136
0
0

      Minori entrate correnti

Articolato:  

679
548
299

    Sgravi fiscali  

679
548
299
Totale oneri da coprire  
11.669
7.317
6.942


      (*) Testo approvato dal Senato della Repubblica.
 

Pag. 297

Segue: Prospetto di copertura

 
2006
2007
2008
 
(importi in milioni di euro)

2) MEZZI DI COPERTURA

      Nuove o maggiori entrate

Articolato:  

5.083
3.038
2.910

    Interventi vari  

2.614
208
208

    Giochi  

690
970
1.023

    Rivalutazioni  

912
34
37

    Ammortamenti energia  

790
877
877

    Effetti indotti  

76
949
765

      Riduzione spese correnti

Articolato:  

3.104
3.291
3.294

    Pubblico impiego  

7
7
7

    Spese PA  

1.570
1.575
1.578

    Disposizioni per enti locali  

50
35
35

    Trasferimenti imprese  

964
1.150
1.150

    Altri interventi  

365
376
377

    Effetti indotti (effetto netto)  

148
148
148

      Tabella «C»

0
195
200

      Decreto-legge 203/2005

7.293
7.620
7.808

      Quota DL utilizzata a copertura spesa c/capitale

47
277
402
Totale mezzi di copertura  
15.479
14.144
14.212

    Differenza  

3.810
6.826
7.270

    Miglioramento risparmio pubblico a LV  

3.730
9.290
18.625

    Margine  

7.540
16.116
25.895
 

Pag. 298

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

 
Assestato 2005
Iniziali 2006
2007
2008
 
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa
Competenza
Competenza

Entrate   

24.349
24.349
24.364
24.364
24.364
24.364

Rimborsi IVA  

19.900
19.900
19.900
19.900
19.900
19.900

Anticipo concessionari  

4.449
4.449
4.464
4.464
4.464
4.464

Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato  

0
0
0
0
0
0

Spesa Corrente  

33.250
33.250
27.835
27.835
27.514
27.514

Rimborsi IVA (compresi i pregressi)  

19.900
19.900
19.900
19.900
19.900
19.900

Personale Forze armate e di polizia.  

40
40
0
0
0
0

Spese di giustizia  

365
365
0
0
0
0

Regolazione concessionari riscossione  

4
4
0
0
0
0

Anticipo concessionari  

4.449
4.449
4.464
4.464
4.464
4.464

Rimborso INAIL  

35
35
0
0
0
0

Ammassi agricoli  

7
7
0
0
0
0

FSN-saldo IRAP  

473
473
0
0
0
0

Fitto locali Polizia di Stato  

171
171
171
171
0
0

Rimborso imposte dirette pregresse  

3.150
3.150
3.150
3.150
3.150
3.150

Fondo debiti pregressi ex finanze  

150
150
150
150
0
0

Entrate erariali Sicilia e Sardegna  

1.528
1.528
0
0
0
0

Comm.liq. indennità buonuscita Poste  

52
52
0
0
0
0

INPS invalidi civili  

546
546
0
0
0
0

CONI servizi spa  

68
68
0
0
0
0

Vincite e commissioni lotto  

2.312
2.312
0
0
0
0

Spesa in conto capitale  

2.101
2.196
101
101
26
0

Disavanzi USL  

2.000
2.000
0
0
0
0

Profughi istriani e dalmati  

26
26
26
26
26
0

Disavanzi pregressi università  

75
75
75
75
0
0

Chiusura sospeso difesa  

0
95
0
0
0
0

Totale spesa  

35.351
35.446
27.936
27.936
27.540
27.514

Tab. C-FSN - IRAP 2004 (2701/Mef.)  



1.102
1.102

Disavanzi sanità  



2.000
2.000

Eccedenza di spesa
Spese di giustizia  



403
403

Totale spesa con legge finanziaria .  .  .

35.351
35.446
31.441
31.441
27.540
27.514
 

Pag. 299

TABELLE

Tabella A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

Tabella D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Tabella E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Tabella F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI


NOTA: Nelle tabelle allegate le voci e le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto - Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo approvato dal Senato della Repubblica.
 

Pag. 300

 

Pag. 301


TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

 

Pag. 302

    
 

Pag. 303

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze
    

-3.400
(3.437)
-2.353
(26.847)
-1.800
(13.247)

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
    

60.597
(109.570)
12.750
(31.950)
197
(31.950)

Ministero degli affari esteri

25.228
33.859
33.859

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3.859
9.859
9.859

Ministero dell'interno
    

25.000
(30.000)
1.000
(5.000)
-    
(5.000)

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

710
986
2.482

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

500
500
500

Ministero della difesa

417
417
417

Ministero delle politiche agricole e forestali
    

6.413
(10.568)
7.445
(11.600)
6.445
(9.600)

Ministero per i beni e le attività culturali

783
45
45
 

Pag. 304

Segue: Tabella A

MINISTERI
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

Ministero della salute
    

36.963
(341.963)
37.963
(342.963)
37.963
(342.963)

Totale Tabella A  .  .  .
    

160.470
(526.535)
105.871
(463.526)
91.767
(449.422)

Di cui regolazione debitoria  .  .  .

-      
-      
-      

Di cui limite d'impegno  .  .  .

-      
-      
-      
 

Pag. 305


TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
 

Pag. 306

 

Pag. 307

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze
    
452.159
(481.659)
399.144
(482.144)
243.144
    

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

7.000
-      
-      

Ministero per i beni e le attività culturali

7.900
7.900
7.900

Totale Tabella B  .  .  .
    
467.059
(496.559)
407.044
(490.044)
251.044
    

Di cui regolazione debitoria  .  .  .

-      
-      
-      

Di cui limite d'impegno  .  .  .

-      
-      
-      
 

Pag. 308

    
 

Pag. 309


TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA


N.B.  -  Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
 

Pag. 310

    
 

Pag. 311

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

13.410
13.000
13.000
    (-)    
(-)    

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)

15.000
15.000
15.000

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)

43.500
43.500
43.500

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

-  Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)

400
-      
-      

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione

 

Pag. 312

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) 26.000
26.000
26.000

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

-  Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)

160.000
160.000
160.000

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183) (3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)

426.000
426.000
426.000

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)

286
286
286

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da

 

Pag. 313

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
    eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

-  Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)

203.000
203.000
203.000

-  Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)

80.405
80.405
80.405

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:

-  Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)

41.000
41.000
41.000

-  Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447)

550.000
550.000
550.000

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

-  Art. 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707/p)

17.000
17.000
17.000

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:

-  Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)

7.500
4.000
4.000
    (-)  
(-)  
 

Pag. 314

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)

1.900
1.900
1.900

Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733)

20.000
20.000
20.000

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:

-  Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)

10.000
10.000
10.000

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)

4.000
4.000
4.000
  (8.600)
(-)  
(-)  

Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:

-  Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701)

1.102.000
-      
-      

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

 

Pag. 315

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

    dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:

-  Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)

3.920
3.920
3.920

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

-  Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)

212.000
212.000
212.000

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

-  Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)

1.735
1.735
1.735

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525)

216.000
216.000
216.000

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)

22.000
22.000
22.000

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni

 

Pag. 316

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
    pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935) 15.100
15.100
15.100

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

-  Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901)

113.000
113.000
113.000

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115)

280.400
315.000
315.000

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)

9.000
9.000
9.000

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

-  Art. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)

136.000
139.000
139.000

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:

-  Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p)

4.950
4.950
4.950
 

Pag. 317

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

-  Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)

3.500
3.500
3.500

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

-  Art. 14, comma 1: Accise gas metano (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - cap. 3823)

100.000
100.000
100.000

  3.839.006
2.770.296
2.770.296
  (3.843.606)
(2.749.296)
(2.749.296)
MINISTERO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

-  Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)

22.000
22.000
22.000

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)

21.700
21.700
21.700

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e

 

Pag. 318

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

    decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630)

200.000
200.000
200.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)

27.900
27.900
17.900
  (28.400)
(28.400)
(28.400)

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

-  Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)

98.000
98.000
98.000

-  Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)

62.200
62.200
62.200

  431.800
431.800
421.800
  (432.300)
(432.300)
(432.300)
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

-  Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332)

800
800
800
    (-)
(-)

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

-  Art. 80, comma 4: Formazione professionale (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4161)

2.000
2.000
2.000
 

Pag. 319

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

-  Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671)

1.157.000
1.161.000
1.161.000

  1.159.800
1.163.800
1.163.800
   
(1.163.000)
(1.163.000)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

-  Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)

5.000
5.000
5.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)

120
120
120

5.120
5.120
5.120
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:

-  Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)

2.800
2.800
2.800
 

Pag. 320

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131)

2.500
2.500
2.500

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti e altri organismi - cap. 3105)

2.400
2.400
2.400

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)

1.000
1.000
1.000

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)

280
280
280

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

400.000
390.000
380.000

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)

2.800
2.800
2.800
 

Pag. 321

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)

6.200
6.200
6.200

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)

5.000
5.000
5.000

Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210)

2.300
2.300
2.300

Legge n. 91 del 2005: Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA):

-  Art. 1, comma 1: Contributo volontario al fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (12.1.2.2 - Solidarietà internazionale - cap. 3421)

-      
-      
3.600

425.280
415.280
408.880

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione

 

Pag. 322

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
    alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7291) 4.700
4.700
4.700

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (4.1.2.14 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709)

8.000
8.000
8.000

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)

370
370
370

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690)

122.000
122.000
122.000

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692)

133.000
133.000
133.000

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 - Diritto allo studio - cap. 1695)

177.000
147.000
147.000

(147.000)
 

Pag. 323

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:

-  Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694)

6.920.500
6.950.000
6.950.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.7 - Ricerca scientifica - cap. 1679)

18.500
18.500
18.500

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p)

181.000
181.000
181.000

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - cap. 7236)

1.630.000
1.630.000
1.630.000

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

-  Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273/p)

32.000
32.000
32.000

  9.227.070
9.226.570
9.226.570
  (9.197.070)
   
MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale

 

Pag. 324

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)

30.600
30.600
30.600

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916)

18.100
18.100
18.100

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

-  Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668) (5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)

3.000
3.000
3.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)

110
110
110

51.810
51.810
51.810

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646/p)

41.500
41.500
41.500
 

Pag. 325

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389)

220
220
220

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551)

51.000
51.000
51.000

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

-  Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621) (7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831)

85.000
85.000
85.000

177.720
177.720
177.720

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661)

4.510
4.510
4.510

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima

 

Pag. 326

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

-  Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)

800
800
800

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)

350
350
350

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - cap. 2098)

640
640
640

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)

64.000
64.000
64.000

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)

317.000
217.000
217.000

387.300
287.300
287.300

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti

 

Pag. 327

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
    l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

-  Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253)

42.000
42.000
42.000

-  Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840)

25.000
25.000
25.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)

800
800
800

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

-  Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360) (3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145)

13.300
13.300
13.300

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):

-  Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354)

4.000
4.000
4.000

-  Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345)

70
70
70

85.170
85.170
85.170

 

Pag. 328

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

-  Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415) (2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)

17.000
17.000
17.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)

5.450
5.450
5.450

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083)

93.000
93.000
93.000

115.450
115.450
115.450

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941)

2.400
2.400
2.400

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del

 

Pag. 329

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
    Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263) (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942) 5.400
5.400
5.400

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223)

385.000
300.000
300.000

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363)

850
850
850

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)

2.750
2.750
2.750

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)

30.700
30.700
30.700

427.100
342.100
342.100

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320)

20.050
20.050
20.050
 

Pag. 330

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453)

31.000
31.000
31.000

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

-  Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)

285.000
275.000
275.000

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanità - cap. 3443)

90.000
87.000
87.000

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447)

66.000
66.000
66.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412)

5.700
5.700
5.700

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)

4.100
4.100
4.100

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari re

 

Pag. 331

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
    gionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) 5.100
5.100
5.100

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

-  Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459) (3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - cap. 7230)

46.000
46.000
46.000

552.950
539.950
539.950
Totale generale
16.885.576
15.612.366
15.695.966
(16.860.676)
(15.591.066)
(15.584.666)
 

Pag. 332

    
 

Pag. 333


TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE


N.B.  -  Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.
 

Pag. 334

 

Pag. 335

Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

-  Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) 6.000 -    
-    

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

-  Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493)

3.767.000
-      
-      

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

-  Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)

160.102
-      
-      

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) -      
850.000
850.000
 

Pag. 336

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

-  Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576)

100.000
100.000
8.300.000

(*) Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

-  Art. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)

50.000
100.000
100.000

  4.033.102
950.000
9.150.000
  (4.077.102)
(1.050.000)
(9.250.000)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

-  Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202)

500.000
-      
-      

500.000
-      
-      

MINISTERO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

-  Art. 6, primo comma, lettera c):

Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380)

4.000
-    
-    


      (*) La voce è stata soppressa dalla Commissione.
 

Pag. 337

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

-  Art. 4, comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (Settore n. 4) (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7382) 4.000
-    
-    

8.000
-    
-    

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

-  Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020)

20.000
20.000
30.000

20.000
20.000
30.000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

-  Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria) -
40.000
-
 

Pag. 338

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

-  Art. 104, comma 4: Ricerca di base (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302)

85.000
-      
-      

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

-  Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254 - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308)

10.000
50.000
100.000

95.000
90.000
100.000
    
(50.000)
    

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

-  Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)

100.000
-      
-      

100.000
-      
-      

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese

 

Pag. 339

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
 
(migliaia di euro)
agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

-  Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)

130.000
200.000
200.000
  (50.000)
(100.000)
(100.000)

  130.000
200.000
200.000
  (50.000)
(100.000)
(100.000)
Totale generale
4.886.102 1.260.000 9.480.000
(4.842.102)
(1.220.000)
    
 

Pag. 340

 

Pag. 341

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.


N.B.  -  Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui eventualmente si riflettono.
 

Pag. 342

    
 

Pag. 343


Tabella E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

-  Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)

-20.000
-      
-      
0

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

-  Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)

-8.000
-8.000
-      
0

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità

 

Pag. 344

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)
atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

-  Art. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (Settore n. 3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446)

-40.000
-      
-      
0

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)

-1.200.000
-1.200.000
-1.200.000
1

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

-  Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299)

-15.400
-15.400
-      
0

-  Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005)

-10.300
-10.300
-10.300
0

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

-  Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello

 

Pag. 345

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)

    (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

-22.700
-22.700
-      
0

-  Art. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

-51.600
-91.600
-      
0

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

-  Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)

-256.000
-256.000
-256.000
0

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

-  Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (Settore n. 27) (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151)

-2.000
-2.000
-2.000
0

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate:

-  Art. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (Settore n. 16) (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372)

-400.000
-      
-      
0
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio
 

Pag. 346

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

-  Art. 3, comma 25: Rimborsi IVA (4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali - cap. 7577)

-75.000
-      
-      
0

-  Art. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (Settore n. 17) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7560)

-24.000
-6.000
-      
0

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

-  Art. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)

-50.000 -      
-      
0
(-20.000)
      
      

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

-  Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (Settore n. 19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536)

-50.000 -20.000 -      
0

(-70.000)
(-60.000)
      

Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per

 

Pag. 347

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)

il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti:

-  Art. 2-bis, comma 1: Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio (Settore n. 19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p)   

-9.500
-1.000
-      
0

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

-  Art. 1, comma 5: Fondo da ripartire per l'istituzione del sistema di informazione visti (Settore n. 27) (4.2.3.35 - Criminalità organizzata e immigrazione illegale - cap. 7589)

-8.000
-450
-      
0

-  Art. 8-bis, comma 1: Giochi olimpici invernali Torino 2006, rifinanziamento dell'articolo 7-septies del decreto-legge n. 7 del 2005 (Settore n. 24) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7364)

-4.000
-12.000
-      
0

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986,

 

Pag. 348

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)

    n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

-  Art. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

-20.000
-      
-      
0

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

-  Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

-560.000
-      
-      
0

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

-  Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

-40.000
-      
-      
0

Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:

-  Art. 1, comma 119, lettera b): Risparmio e contenimento consumi energetici (Settore n. 27)

 

Pag. 349

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)

(4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7621)

-2.000
-      
-      
0

-  Art. 1, comma 119, lettera d): Accordi di cooperazione in materia di tecnologie pulite del carbone (Settore n. 27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7622)

-2.000
-      
-      
0

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

-  Art. 1, comma 251: Interventi agevolativi per il settore aeronautico (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7421)

-12.000
-12.000
-      
0

-  Art. 1, comma 268: Reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

-20.800
-28.800
-      
0

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

-  Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (Settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485)

-100.000
-275.000
-      
0

-  Art. 11, comma 9: Interventi reindustrializzazione e promozione industriale (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

-20.000
-34.000
-26.000
0
 

Pag. 350

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regio decreto n. 787 del 1931: Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020/p)

-46.600
-46.600
-46.600
0

Decreto-legge n. 201 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 259 del 2002: Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia:

-  Art. 9: Piano di interventi per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione penitenziaria (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020/p)

-8.200
-      
-      
0

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

-  Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304)

-50.000 -      
-      
0

(-60.000)
      
      

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

-  Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi

 

Pag. 351

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)

nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254)

-40.000
-      
-      
0

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

-80.000
-      
-      
0

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

-  Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Settore n. 3) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

-20.000
-      
-      
0

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

-  Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

-5.700
-      
-      
0
 

Pag. 352

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

-  Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473)

-20.000
-      
-      
0

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142)

-4.000
-4.000
-4.000
0

-  Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143)

-4.000
-4.000
-4.000
0

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

-  Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7144)

-15.400
-15.400
-15.400
0
 

Pag. 353

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

-  Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Settore n. 11) (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151)

-40.200
-40.200
-40.200
0

-  Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Settore n. 11) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164)

-10.300
-10.300
-7.200
0

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

-  Art. 1, comma 280, terzo periodo: Spesa per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti (Settore n. 27) (5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8223)

-800
-800
-      
0

-  Art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7481)

-2.000
-2.000
-2.000
0

-  Art. 1, comma 455: Realizzazione e completamento interventi infrastrutturali in riferimento alla tutela dell'ambiente (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7482)

-2.000
-      
-      
0

-  Art. 1, comma 456: Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale

 

Pag. 354

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)

(Settore n. 16) (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - cap. 7514)

-4.000
-4.000
-      
0

MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

-  Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - cap. 7230)

-13.900
-20.000
-20.000
0

MINISTERO DELLA DIFESA

Decreto legislativo n. 264 del 1997: Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 7000)

-46.000
-46.000
-46.000
0

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

-  Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Settore n. 27) (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - cap. 7132)

-41.300
-41.300
-41.300
0
 

Pag. 355

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

-  Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p)

-82.100
-10.400
-      
0

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

-  Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)

-20.000
-      
-      
0

MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 3, comma 83: Devoluzione degli utili del lotto al Ministero per i beni e le attività culturali (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)

-30.900
-30.900
-30.900
0
 

Pag. 356

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2006
2007
2008
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)

Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni culturali:

-  Art. 3, comma 1: Piano per l'arte contemporanea (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)

-2.000
-2.000
-2.000
0

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

-  Art. 46, comma 1: Fondo unico per gli investimenti (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)

-92.200
-92.200
-92.200
0

Decreto legislativo n. 127 del 2003: Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)   

-200
-200
-200
0

MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

-  Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111)

-64.000
-      
-      
0
Totale generale        
-3.769.100
-2.365.550
-1.846.300
     (-2.405.550)     
 

Pag. 357

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI


N.B.  -  Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente Tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti Tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).
I limiti di impegno figurano nella Tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la Tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

                1) non impegnabili le quote degli anni 2007 ed esercizi successivi;

                2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2007 e successivi;

                3) interamente impegnabili le quote degli anni 2007 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2005 e quelli derivanti da spese di annualità.

 

Pag. 358

 

Pag. 359


INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

  1.  -  Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto

  2.  -  Interventi a favore delle imprese industriali

  3.  -  Interventi per calamità naturali

  4.  -  Interventi nelle aree sottoutilizzate

  5.  -  Credito agevolato al commercio

  6.  -  Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia

  7.  -  Provvidenze per l'editoria

  8.  -  Edilizia residenziale e agevolata

  9.  -  Mediocredito centrale - Simest spa

10.  -  Artigiancassa

11.  -  Interventi nel settore dei trasporti

12.  -  Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine

13.  -  Interventi nel settore della ricerca

14.  -  Interventi a favore dell'industria navalmeccanica

15.  -  Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

16.  -  Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

17.  -  Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio

18.  -  Metropolitana di Napoli

19.  -  Difesa del suolo e tutela ambientale

20.  -  Realizzazione strutture turistiche

21.  -  Interventi in agricoltura

22.  -  Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

23.  -  Università (compresa edilizia)

24.  -  Impiantistica sportiva

25.  -  Sistemazione aree urbane

26.  -  Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali

27.  -  Interventi diversi


        N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 26.
 

Pag. 360

    
 

Pag. 361


Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)
2. Interventi a favore delle imprese industriali.

Economia e finanze

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

-  Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335)

32.817
32.817
32.817
360.987
2019
3

Attività produttive

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

-  Art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (limite impegno) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

50.000
50.000
50.000
-      

3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

-  Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

30.000
30.000
-      
-      

3

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

-  Art. 1, comma 251: Interventi agevolativi per il settore aeronautico (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7421)

18.000
18.000
-      
-      

3

-  Art. 1, comma 268: Reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

31.200
43.200
-      
-      

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

-  Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485)

-      
-      
-      
-      

3

-  Art. 11, comma 9: Interventi reindustrializzazione e promozione industriale (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

30.000
51.000
39.000
-      

3
192.017
225.017
121.817
360.987

 

Pag. 362

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

3. Interventi per calamità naturali.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

-  Art. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)

30.000
30.000
-      
-      

3

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

-  Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7451)

50.000
-      
-      
-      

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

-  Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

18.076
18.076
18.076
162.684
2017
3

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

-  Art. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

2.066
2.066
-      
-      

3

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

-  Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

24.273
24.273
24.273
267.010
2019
3
 

Pag. 363

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

-  Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

1.549
1.549
1.549
17.561
2019
3

-  Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

17.043
17.043
17.043
187.474
2019
3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

-  Art. 4, comma 91: Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

-      
-      
10.000
-      

3

Decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative:

-  Art. 20, comma 1: Proroga e completamento degli interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici e altre calamità (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

-      
-      
5.000
-      

3

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

-  Art. 1, comma 203: Prosecuzione interventi nei territori colpiti da calamità naturali (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

58.500
58.500
58.500
643.500
2019
3

Ambiente e territorio

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

-  Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

30.000
-      
-      
-      

231.507
151.507
134.441
1.278.229

 

Pag. 364

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

4. Interventi nelle aree sottoutilizzate.

Economia e finanze

Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)

300.000
-      
-      
-      

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

-  Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)

5.702.000
6.796.000
6.000.000
10.630.900
2009
3

-  Art. 62, comma 1: Incentivi agli investimenti (6.2.3.12 - Crediti di imposta - capp. 7790, 7791, 7793)

1.265.000
-      
-      
-      

3

Attività produttive

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

-  Art. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

30.000
-      
-      
-      

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

-  Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

840.000
-      
-      
-      

3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

-  Art. 4, comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7382)

7.500
-      
-      
-      
(3.500)
      
      
      

 

Pag. 365

Segue: Tabella F

Istruzione, università e ricerca
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
-  Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254/p - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308/p) 70.000
50.000
100.000
-      

Interno

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
-  Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (2.2.3.2 - Progetti finalizzati - cap. 7014) 98.000
4.000
-      
-      

Comunicazioni

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
-  Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - cap. 7230) 20.880
30.000
30.000
-      

3
8.333.380 6.880.000
6.130.000
10.630.900
(8.329.380)




6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia.

Economia e finanze

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
-  Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) 6.000
-
-

Attività produttive

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
-  Art. 6, primo comma: lettera c): Fondo per Gorizia (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380): 4.000
-
-


Infrastrutture e trasporti

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:
-  Art. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7197) 3.000
-      
-      
-      

13.000
(3.000)
-      
-      
-      

 

Pag. 366

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

9. Mediocredito centrale - Simest spa.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

-  Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)

30.000
-      
-      
-      

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

-  Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p)

3.000
3.000
-      
-      

3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

-  Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299/p)

23.334
23.334
-      
-      

3

-  Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p)

15.523
15.523
15.523
154.936
2009
3
71.857
41.857
15.523
154.936

10. Artigiancassa.

Economia e finanze

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

-  Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)

12.000
2.000
-      
-      

3
12.000
2.000
-      
-      

11. Interventi nel settore dei trasporti.

Economia e finanze

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)

176.000
176.000
176.000
17.557.596
2009
3
 

Pag. 367

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

-  Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

1.808
1.808
1.808
-      

3

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

-  Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

34.110
34.110
-      
-      

3

-  Art. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

77.514
137.514
-      
-      

1

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

-  Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)

60.509
60.509
60.509
302.128
2011
3

-  Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)

516
516
516
2.064
2012
3

-  Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164)

15.523
15.523
10.876
18.076
2009
3

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

-  Art. 1, comma 459: Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8170)

3.000
3.000
-      
-      

3
368.980
428.980
249.709
17.879.864

13. Interventi nel settore della ricerca.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

-  Art. 4, comma 10: Fondazione Istituto italiano di tecnologia (3.2.3.50 - Istituto italiano di tecnologia - cap. 7380)

124.000
125.000
125.000
575.000
2014
3
 

Pag. 368

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Istruzione, università e ricerca

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

-  Art. 104, comma 4: Ricerca di base (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302)

85.000
-      
-      
-      

209.000
125.000
125.000
575.000

16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

Economia e finanze

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate:

-  Art. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372)

100.000
-      
-      
-      

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142)

6.329
6.329
6.329
82.634
2016
3

-  Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143)

6.329
6.329
6.329
82.634
2016
3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

-  Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7144)

23.334
23.334
23.334
413.168
2017
3

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

-  Art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7481)

3.000
3.000
3.000
40.000
2016
3
 

Pag. 369

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

-  Art. 1, comma 455: Realizzazione e completamento interventi strutturali in riferimento alla tutela dell'ambiente (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7482)

3.000
-      
-      
-      

-  Art. 1, comma 456: Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - cap. 7514)

6.000
6.000
-      
-      

3
147.992
44.992
38.992
618.436

17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio.

Economia e finanze

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

-  Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)

384.000
384.000
384.000
2.520.000
2009
3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

-  Art. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7560)

36.000
9.000
-      
-      

3

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

-  Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473)

30.000
-      
-      
-      

450.000
393.000
384.000
2.520.000

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

-  Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)

160.102
-      
-      
-      

 

Pag. 370

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

-  Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p)

80.000
100.000
96.050
-      
3
(60.000)
(60.000)
    
      


Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti:

-  Art. 2-bis, comma 1: Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p)

14.255
1.600
-      
-      

3

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

-  Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione bonifica acciaierie Genova-Cornigliano (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7449)

5.000
5.000
5.000
55.000
2020
3

Affari esteri

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

-  Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (2.2.3.4 - Altri investimenti - cap. 7176)

100
250
-      
-      

3

Ambiente e territorio

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

120.000
-      
-      
-      

 

Pag. 371

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
-  Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 8.607
-      
-      
-      

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

-  Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7217)

200
400
-      
-      

3

Politiche agricole

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

-  Art. 4, comma 31: Recupero risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7453)

-      
-      
50.000
-      

3
388.264
(368.264)
107.250
(67.250)
151.050
    
55.000
    

21. Interventi in agricoltura.

(*) Economia e finanze

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:
-  Art. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) 80.000
100.000
100.000
-      

Politiche agricole

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

-  Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)

160.000
(80.000)
200.000
(100.000)
200.000
(100.000)
-      

160.000
200.000
200.000
-      


      (*) La voce è stata soppressa dalla Commissione.
 

Pag. 372

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

23. Università (compresa edilizia)

Istruzione, università e ricerca

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

-  Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304)

100.000
(90.000)
40.000
(-)      
-      
-      

100.000
(90.000)
40.000
(-)      
-      
-      

24. Impiantistica sportiva.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

-  Art. 8-bis, comma 1: Giochi olimpici invernali Torino 2006, rifinanziamento dell'articolo 7-septies del decreto-legge n. 7 del 2005 (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7364)

6.000
18.000
-      
-      

3
6.000
18.000
-      
-      

25. Sistemazione aree urbane

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica:

-  Art. 10, comma 1: Fondo per attuazione interventi (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657)

70.000
-      
-      
-      

Salute

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

-  Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111)

96.000
-      
-      
-      

166.000
-      
-      
-      

 

Pag. 373

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

27. Interventi diversi

Economia e finanze

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

-  Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493)

2.000.000
204.000
600.000
14.999.500

3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

-  Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151)

3.165
3.165
3.165
5.165
2009
3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

-  Art. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7579)

65.000
-      
-      
-      

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

-  Art. 1, comma 5: Fondo da ripartire per l'istituzione del sistema di informazione visti (4.2.3.35 - Criminalità organizzata e immigrazione illegale - cap. 7589)

12.498
680
-      
-      

3

-  Art. 9, comma 3: Credito d'imposta per processi di concentrazione (6.2.3.12 - Crediti di imposta - cap. 7814)

110.000
57.000
-      
-      

3

Attività produttive

Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:

-  Art. 1, comma 119, lettera b): Risparmio e contenimento consumi energetici (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7621)

3.000
-      
-      
-      

-  Art. 1, comma 119, lettera d): Accordi di cooperazione in materia di tecnologie pulite del carbone (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7622)

3.000
-      
-      
-      

 

Pag. 374

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Lavoro e politiche sociali

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

-  Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202)

610.000
60.000
-      
-      

3

Giustizia

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

-  Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020)

20.000
20.000
30.000
-      

Affari esteri

Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles:

-  Art. 1, comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles (6.2.3.4 - Altri investimenti - cap. 7247)

4.442
1.160
1.026
-      

3

Interno

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)

116.203
-      
-      
-      

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

-  Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)

100.000
-      
-      
-      

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

-  Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7243)

103.291
-      
-      
-      

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7156)

15.494
15.494
15.494
154.936
2018
1
 

Pag. 375

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2006
2007
2008
2009
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

-  Art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060)

239.215
239.215
239.215
-      

3

Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali:

-  Art. 2, comma 2: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (limite impegno) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - cap. 7030)

785
785
785
-      

3

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

-  Art. 1, comma 280, terzo periodo: Spesa per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti (5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8223)

1.200
1.200
-      
-      

3

Difesa

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

-  Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - capp. 7130, 7132, 7140)

61.992
61.992
61.992
103.291

3

Politiche agricole

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

-  Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p)

123.208
15.600
-      
-      

3
3.592.493
    
680.291
    
951.677
    
15.262.892
(15.262.893)

Totale generale  .  .  .  
14.442.490
(14.398.490)
9.337.894
(9.257.894)
8.502.209
    
49.336.244
(49.336.245)
    
    

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