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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6186 |
L'intervento proposto completa il pacchetto di misure ultimamente adottate dal Governo in materia di competitività delle imprese. È noto, infatti, che la crescita del nostro sistema economico è storicamente connessa alla capacità delle imprese italiane di proiettarsi con successo sui mercati internazionali e che, d'altronde, l'efficace internazionalizzazione è legata alla competitività del nostro sistema Paese.
Da sempre l'ingegno, la creatività e la competenza degli imprenditori italiani hanno fatto sì che il made in Italy diventasse una delle nostre principali leve competitive, e consentito approcci vincenti della nostra imprenditoria sui mercati di tutto il mondo.
Purtroppo i recenti dati sul commercio con l'estero confermano che il sistema si è inceppato e che il modello presenta elementi di debolezza che devono essere rimossi. Numerose sono le cause di questa difficoltà. In particolare si osserva come una intervenuta debolezza della domanda proveniente dai Paesi dell'area euro si sommi alle difficoltà delle esportazioni nei Paesi extraeuropei determinata dall'apprezzamento della nostra moneta. La ovvia conseguenza è che gli esportatori italiani non riescono più a ottenere margini di profitto che consentano loro di mantenere quote di mercato.
Le difficoltà appena descritte, peraltro, non possono più essere definite congiunturali ma, piuttosto, strutturali.
Si osserva, a decorrere dalla seconda metà degli anni novanta, una riduzione di oltre un punto percentuale delle quote di mercato a prezzi costanti delle esportazioni italiane. È, questo, un dato significativo: a maggior ragione se si osserva come Francia e Germania abbiano, al contrario, rispettivamente mantenuto e aumentato le proprie quote di mercato.
Ciò avviene perché l'industria italiana è concentrata in settori e in aree nei quali la domanda di importazioni cresce a un tasso inferiore in rapporto alla media mondiale e, in generale, per questioni strutturali relative al particolare orientamento industriale del nostro Paese.
La situazione non migliora se si osservano gli investimenti diretti esteri: in Italia lo stock di investimenti esteri diretti ammonta a circa il 13 per cento del PIL, a differenza di quanto avviene in Francia (25 per cento) e in Germania (23 per cento).
1) istituzione dell'Agenzia per il commercio estero. Questa Agenzia avrà lo scopo di coordinare tutti gli enti e le strutture di supporto alle imprese nei processi di internazionalizzazione. Ciò, eventualmente, anche attraverso la riforma di questi ultimi di modo che non siano più possibili sovrapposizioni funzionali che disorientino gli imprenditori e rendano più macchinoso e complicato utilizzare gli strumenti dotati a supporto;
2) realizzazione, a cura dell'Agenzia per il commercio estero, di «Palazzi Italia» all'estero, e cioè di spazi polifunzionali in cui trovino sede tutte le strutture e gli enti di supporto (uffici delle ambasciate, dei consolati, dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni, e altri) nonché spazi espositivi permanenti a disposizione delle imprese italiane. La gestione di tali spazi espositivi permanenti è affidata all'Agenzia per il commercio estero, che vi provvederà fatturando i relativi servizi agli imprenditori che se ne avvarranno.
L'intervento proposto prevede che in seno all'Agenzia per il commercio estero venga costituito il Comitato nazionale anticontraffazione al quale sono attribuiti i compiti già affidati all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con finalità di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, di coordinamento e studio delle misure atte al contrasto di tali fenomeni nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro pratiche commerciali sleali.
In particolare il progetto di legge è impostato come riformulazione della delega prevista dall'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2005, n. 56.
Lo schema dell'Agenzia per il commercio estero è modellato sulla base di quello previsto per l'istituzione di Agenzie pubbliche dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
In particolare, il comma 1-bis del citato articolo 9, anche nel nuovo testo proposto, prevede la delega al Governo per l'adozione
1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore della internazionalizzazione delle imprese.
1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) istituzione dell'Agenzia per il commercio estero in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
c) attribuzione all'Agenzia per il commercio estero della funzione di promozione
d) attribuzione all'Agenzia per il commercio estero della funzione di costituire al suo interno il Comitato nazionale anticontraffazione, con i compiti già attribuiti all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Conseguentemente, il citato articolo 1-quater è abrogato. Il Comitato, in particolare, ha finalità di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, di coordinamento e studio delle misure atte al contrasto di tali fenomeni nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro pratiche commerciali sleali;
e) attribuzione all'Agenzia per il commercio estero della funzione di coordinamento di tutti gli enti operanti nel settore della internazionalizzazione delle imprese, e in particolare degli sportelli unici all'estero istituiti ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 56, degli uffici commerciali delle ambasciate e dei consolati, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e delle sue unità operative all'estero, degli uffici dell'Ente nazionale italiano per il turismo, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e del sistema regionale, con la specifica funzione di studiare, proporre e attuare politiche commerciali che consentano il rafforzamento della posizione delle imprese italiane sui mercati esteri attraverso l'integrazione con le economie dei Paesi destinatari delle azioni commerciali;
f) attribuzione alle Agenzia per il commercio estero di piena autonomia, entro i limiti individuati dal decreto legislativo istitutivo, e sua soggezione al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
g) sottoposizione dell'Agenzia per il commercio estero ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;
h) attribuzione all'Agenzia per il commercio estero delle funzioni di promuovere e di realizzare la costituzione all'estero di «Palazzi Italia», edifici polifunzionali destinati ad ospitare tutte le strutture, istituzionali ed economico-finanziarie, preposte all'erogazione di servizi destinati agli operatori economici nonché spazi espositivi permanenti a disposizione delle imprese italiane;
i) riassetto funzionale e organizzativo degli enti, operanti nel settore della internazionalizzazione delle imprese, secondo i seguenti principi:
1) maggiore funzionalità degli enti in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario;
2) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
3) individuazione e attribuzione di funzioni specifiche agli enti operanti nel settore della internazionalizzazione delle imprese e della promozione del commercio con l'estero, al fine di definire con chiarezza il ruolo che ciascuno di essi ha e di distinguerlo da quello attribuito agli altri, evitando sovrapposizioni funzionali e sottoponendo tutti al coordinamento dell'Agenzia per il commercio estero;
l) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, al fine di realizzare risparmi di spesa e proventi per la prestazione di servizi alle imprese idonei a reperire risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia per il commercio estero e dal funzionamento dei «Palazzi
m) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi.
1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera l), del presente articolo, individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento dei «Palazzi Italia», ai fini della promozione dei prodotti italiani all'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente detto termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia per il commercio estero, il cui incarico viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia per il commercio estero dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro delle attività produttive, nelle forme previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo dell'Agenzia per il commercio estero, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono necessariamente comprendere:
1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia per il commercio estero e di approvazione dei bilanci e dei
2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
3) l'acquisizione di dati e di notizie nonché l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipulare tra il Ministro delle attività produttive e il direttore generale dell'Agenzia per il commercio estero, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dal presente articolo, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa, delle strategie per il miglioramento dei servizi, delle modalità di verifica dei risultati di gestione, delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero delle attività produttive la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'Agenzia per il commercio estero di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive; attribuzione, altresì, all'Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia per il commercio estero e altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro predisposte dal Ministro delle attività produttive;
h) previsione di un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, composto da tre membri, due dei quali scelti tra
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia per il commercio estero rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro delle attività produttive, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
m) facoltà del direttore generale dell'Agenzia per il commercio estero di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità pubblica.
1-septies. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia per il commercio estero si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
1-octies. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1-septies, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche dei Ministeri, delle amministrazioni, degli enti e degli organismi di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia per il commercio estero. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
1-novies. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia per il commercio estero, ai sensi del comma 1-septies, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso i Ministeri, gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia per il commercio estero.
1-decies. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia per il commercio estero sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento e alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali;
d) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con imprenditori e con operatori per i servizi prestati dall'Agenzia per il commercio estero».
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