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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6168 |
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
La necessità dell'intervento normativo discende da quanto disposto dall'articolo 80 della Costituzione. Con il presente disegno di legge si autorizza la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 19 novembre 1984, n. 948. La cooperazione transfrontaliera consiste, in virtù della Convenzione-quadro, in un progetto teso a rafforzare i rapporti di vicinato tra collettività e autorità territoriali dipendenti da due o più Parti contraenti ed a concludere accordi e intese utili a tale fine
B) Analisi del quadro normativo.
La legge n. 948 del 1984 che autorizzò la ratifica della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, firmata a Madrid il 21 maggio 1980, consente alle regioni ed agli enti locali di sviluppare particolari intese che non risultano in contrasto con la legge 5 giugno 2003, n. 131. In questa ottica si pone anche il Protocollo addizionale.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'articolo 3 del disegno di legge modifica l'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, di ratifica ed esecuzione da parte dello Stato italiano della citata Convenzione europea adottata a Madrid. In particolare, adeguando al nuovo testo costituzionale ed, in particolare, al novellato articolo 114, il novero dei soggetti che possono siglare atti di cooperazione transfrontaliera, introduce le città metropolitane, non previste nel testo vigente della legge. Ciò in quanto, l'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Madrid demanda al diritto interno di ciascuno Stato la determinazione di quali siano, ai fini dell'attuazione della Convenzione stessa, le collettività o autorità territoriali. La scelta dei soggetti che hanno accesso in Italia alla cooperazione transfrontaliera viene adeguata, con la norma in questione, alle modifiche dei rispettivi ordinamenti interni.
L'articolo 3 del disegno di legge abroga poi la disposizione in virtù della quale gli enti territoriali «autorizzati» alla cooperazione
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
L'atto appare coerente con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si pongono questioni di compatibilità.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione».
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.
Non esistono espliciti richiami a fonti normative, salvo alla legge n. 948 del 1984.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
L'articolo 3 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non sono state introdotte nel testo abrogazioni di norme preesistenti, ad eccezione di alcune modifiche alla legge n. 948 del 1984 di ratifica della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, firmata a Madrid il 21 maggio 1980.
3. Ulteriori elementi.
A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge riguardanti la medesima materia.
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
Descrizione della attività richiesta, vietata o modificata dallo strumento tecnico-normativo prescelto.
Il disegno di legge ha come obiettivo la cooperazione transfrontaliera tesa a rafforzare i rapporti di vicinato tra collettività e autorità territoriali dipendenti da due o più Parti contraenti e a concludere accordi e intese utili a tale fine.
Ambito territoriale di riferimento dell'intervento.
L'ambito territoriale coincide con i territori italiani confinanti con i Paesi aderenti alla Convenzione- quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 19 novembre 1984, n. 948.
Settori di attività economica interessati.
Nessuno.
Destinatari diretti.
I destinatari diretti, menzionati direttamente nella norma sono: le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere confinanti con i Paesi parte della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali.
Destinatari indiretti.
Non vi sono destinatari indiretti.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il provvedimento di ratifica del Protocollo addizionale, risalente al 9 novembre 1995, puntualizza, conferendo loro maggior incisività, disposizioni già contenute nella Convenzione-quadro e prevede, tra l'altro, la costituzione di organismi di cooperazione transfrontaliera.
C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
Non si è seguita una particolare metodologia.
D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
L'approvazione della legge non comporterà la creazione di nuove strutture amministrative o il ricorso a speciali procedimenti.
E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.
I destinatari diretti sono già dotati delle strutture necessarie ad assicurare la propria operatività.
Non vi sono destinatari indiretti.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 del Protocollo, non si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.
1. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «le province,» sono inserite le seguenti: «le città metropolitane,»;
b) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
«Gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare gli accordi e le intese di cui al primo comma devono essere situati nelle regioni di confine, sia esso marittimo che terrestre, con altri Paesi aderenti al Consiglio d'Europa».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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