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PDL 6176-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6176-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3617)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 novembre 2005

(Relatori: PERETTI, per la V Commissione;
ANTONIO PEPE, per la VI Commissione)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 6176.
Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), in data 22 novembre 2005, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 6176.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 6176, nel testo trasmesso dal Senato,

          ritenuto che, in relazione ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,

          il complesso del provvedimento si configura palesemente in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative, nonché con le esigenze di semplificazione e di riordinamento della legislazione vigente e dei connessi parametri di omogeneità, chiarezza e proprietà di formulazione, ed in particolare:

              esso reca un contenuto i cui elementi di eterogeneità - peraltro già presenti nella originaria formulazione contenente disposizioni in materia tributaria e finanziaria - sono stati notevolmente accentuati a seguito dell'inserimento, durante il procedimento di conversione presso il Senato, di una vasta mole di ulteriori disposizioni (recate in un numero elevato di nuovi articoli, commi e capoversi) riguardanti materie del tutto eterogenee così da rendere impossibile rinvenire una ratio unificante del complesso dell'articolato;

              riproduce, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, numerose disposizioni già contenute in altri decreti-legge (su cui, peraltro, il Comitato si è già espresso, rispettivamente, in data 27 ottobre 2005 sul decreto-legge n. 211 del 2005, e in data 9 novembre 2005 sul decreto-legge n. 223 del 2005, attualmente all'esame delle Camere), circostanza che determina una potenziale sovrapposizione di fonti normative primarie non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge;

              modifica, sia direttamente che indirettamente, numerose norme di rango secondario (ad esempio all'articolo 2, commi 10-bis e 13, ed all'articolo 7-sexies, comma 2);

              ripropone, all'articolo 7-ter, una norma (già inserita dal Senato, come articolo 1-ter, nel decreto-legge, non convertito, n. 163 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture) concernente i processi di privatizzazione di enti ed aziende delle regioni, che era stata oggetto di condizione nel parere espresso dal Comitato in data 11 ottobre 2005, in riferimento al citato decreto legge n. 163;

              reca abrogazioni implicite della normativa vigente: ad esempio, l'articolo 11-nonies, comma 1, lettera b), capoverso 10-bis sopprime

 

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implicitamente la disposizione contenuta nel comma 2, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge n. 324 del 1976;

              procede altresì a novellare una norma già abrogata: l'articolo 10-ter, comma 9 - che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 224 del 3 novembre 2005, attualmente all'esame del Senato - novella il comma 42 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 che, però, risulta già abrogato dall'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 224;

              reca norme i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione, suscitando perplessità in ordine alla rispondenza al requisito della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto e, per costante giurisprudenza del Comitato, dalle disposizioni introdotte in sede di conversione, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988; ad esempio: l'articolo 5, comma 3-ter, dispone un finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per la regione Sicilia, a decorrere dal 2008; l'articolo 7-quinquies, comma 1, integra le competenze previste per gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la cui istituzione è prevista solo a far data dal 1o gennaio 2008;

              subordina l'efficacia di numerose disposizioni ad atti non legislativi, dei quali, in alcuni casi, non è chiara la natura o l'ambito di operatività, ovvero il cui contenuto appare travalicare i limiti propri della norma regolamentare; ad esempio: l'articolo 6-ter, comma 4, fa riferimento ad un atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'individuazione delle tratte stradali ed autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio; l'articolo 10-bis, comma 5, non chiarisce quale autorità debba emanare il regolamento di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della società di rilevazione statistica costituita dall'ISTAT; l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, affida la determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali in materia di installazione e verifica degli impianti all'interno degli edifici (materia peraltro già disciplinata anche con disposizioni di rango primario) a decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, volti anche al riordino delle disposizioni in materia;

              reca norme di carattere puntuale e microsettoriale; ad esempio: l'articolo 11-quaterdecies, comma 2, autorizza la spesa per la realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, senza fornire indicazioni utili all'individuazione del convegno citato; l'articolo 11-quinquies, comma 7, esclude dall'ambito di applicazione delle procedure di vendita di cui al decreto-legge n. 351 del 2001 due specifici immobili situati in Roma;

              in numerose norme sono adottate espressioni generiche o contraddittorie ovvero dal significato normativo non immediatamente comprensibile nonché riferimenti normativi errati o imprecisi; ad esempio:

 

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          a) l'articolo 2, comma 14-sexies, e l'articolo 3, comma 39, prorogano la data stabilita per il versamento della prima rata relativa alla sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari della riscossione, prevedendo però termini differenti;

          b) l'articolo 5-ter, la cui rubrica reca l'espressione «durata del contratto di leasing immobiliare», contiene invece un inciso riferito al caso in cui «il contratto ha per oggetto beni mobili»;

          c) l'articolo 10-bis, comma 3, concernente i segretari comunali e provinciali che si trovano in posizione di disponibilità alla data di entrata in vigore della disposizione, richiama l'articolo 3-ter del decreto-legge n. 136 del 2004, che si riferisce invece a segretari che abbiano già terminato il periodo di disponibilità;

          d) l'articolo 11-ter, comma 4, utilizza l'espressione «budget 2005»; all'articolo 11-terdecies si rinviene la parola «royalties»;

          e) l'articolo 11-quater, comma 2, lettera a), rimanda a due tabelle «allegate alle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 166 del 29 luglio 2005 e n. 206 del 30 settembre 2005», cui invece non risultano allegate tabelle;

          f) al medesimo articolo 11-quater, i commi 8 e 10 fanno riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto e non alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, come sarebbe corretto;

          g) il medesimo articolo 11-quater, al comma 11, destina interamente le risorse derivanti dall'articolo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, mentre l'articolo 12, comma 1-bis, prevede una copertura degli oneri, ivi indicati, a valere sulle suddette maggiori entrate dell'articolo 11-quater;

          h) l'articolo 11-terdecies richiama la direttiva 96/67/CE, senza invece fare riferimento al decreto legislativo n. 18 del 1999 che ha proceduto al suo recepimento nell'ordinamento italiano;

          i) l'articolo 11-quaterdecies, comma 6, modifica in termini non chiari la definizione generale delle «prestazioni di lavoro accessorio» al fine di ricomprendervi l'ambito «dell'esecuzione di vendemmie (..) effettuata da studenti e pensionati»;

              in numerose disposizioni, la tecnica di redazione di norme di interpretazione autentica e di novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

              il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-

 

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normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

          invita le Commissioni a valutare quanto sopra detto ai fini delle successive determinazioni nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, nonché sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, siano valutate le modalità attraverso cui assicurare la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire - anche durante l'iter di conversione - il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, nonché delle necessarie caratteristiche di immediata applicabilità, di specificità, di omogeneità e di corrispondenza al titolo delle norme recate nei decreti-legge.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 6176, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 203 del 2005, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,

            ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

            considerato, inoltre, che le singole disposizioni da esso recate hanno ad oggetto interventi in una pluralità di settori materiali, per i quali vengono in rilievo differenti titoli competenziali,

            rilevato, in proposito, che numerose disposizioni appaiono riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» (articolo 1-bis, articolo 2, commi 2, 3 e 4, articolo 3, articolo 10-bis, articolo 11-quaterdecies, commi 7 e 8, e articolo 11-quinquiesdecies, comma 10), «ordinamento civile e penale» (articolo

 

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2-ter, articolo 5-ter, articolo 7-bis e articolo 11-quaterdecies, comma 12), «giurisdizione e norme processuali» (articolo 3, comma 40 e articolo 3-bis), «tutela della concorrenza» (articolo 2, comma 4-bis, articolo 11-novies e articolo 11-decies), «sicurezza» (articolo 11-duodecies e articolo 11-quaterdecies, comma 13), «previdenza sociale» (articolo 3, commi 18, 42-quinquies e 42-sexies, articolo 10, comma 7, articolo 11 e articolo 11-quaterdecies, comma 6), «dogane» (articolo 2, comma 5), «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dell'amministrazione statale, regionale e locale» (articolo 1, comma 2) e «tutela dell'ambiente» (articolo 11-quaterdecies, commi 5, 9 e 15), previste dall'articolo 117, secondo comma, lettere g), l), e), h), o), q), r) e s),

            considerato inoltre che il provvedimento concerne, per taluni profili, anche le materie «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (articolo 9), «coordinamento del sistema tributario» (articolo 3, comma 4, e articolo 10-bis, comma 5), «tutela del lavoro» (articolo 8, comma 3-ter, articolo 8-bis e articolo 11-quaterdecies, comma 7), «previdenza complementare e integrativa» (articolo 8, commi 1 e 2), «sostegno all'innovazione per i settori produttivi» (articolo 11-quaterdecies, comma 18), «porti e aeroporti civili» (articolo 11-undecies), «grandi reti di trasporto» (articolo 11-quaterdecies, comma 17), «promozione e organizzazione di attività culturali» (articolo 11-quaterdecies, comma 3) e «professioni» (articolo 7-quinquies, comma 2), che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rimette alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

            considerato che gli interventi di cui agli articoli 8-bis, comma 1, 11-bis e 11-quaterdecies, commi 1 e 20, appaiono riconducibili a quelli previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione,

            considerato che l'articolo 7-ter è volto ad estendere la disciplina dettata dall'articolo 115 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di trasformazione delle aziende speciali degli enti locali anche alla privatizzazione di enti e aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale «fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia» sia sotto il profilo formale della sua collocazione all'interno del testo unico sugli enti locali sia sotto il profilo del rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni,

            considerato che i commi 10, 11 e 14 dell'articolo 11-quaterdecies prevedono contributi a favore di enti dotati di personalità giuridica di diritto privato, operanti in settori prevalentemente riconducibili alle materie «tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica», entrambe rimesse alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, e rilevato che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito (nelle sentenze nn. 320 e 423 del 2004 e nn. 77 e 160 del 2005) che non è consentito al legislatore statale dettare specifiche disposizioni volte a conferire contributi finanziari ad enti privati operanti in ambiti materiali riconducibili alla competenza legislativa regionale, sia concorrente che residuale, di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione,

 

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            rilevato, tuttavia, che la stessa giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sentenza n. 423 del 2004) individua, in materia di finanziamenti da destinare alla ricerca scientifica, ambiti specifici di «intervento autonomo» statale, sottolineando che tale materia, benché inclusa tra quelle appartenenti alla competenza concorrente, deve essere considerata non solo una «materia», ma anche un «valore» costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), ed è, in quanto tale, in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati,

            considerato che il comma 13 dell'articolo 11-quaterdecies, che autorizza il Ministro delle attività produttive a emanare regolamenti di riordino delle disposizioni in materia di installazione e di verifica degli impianti all'interno degli edifici, prevedendo che nel regolamento debbano essere definite le competenze statali, regionali e locali in materia, presenta profili problematici sia sul piano della congruità dello strumento normativo scelto in rapporto al sistema delle fonti del diritto, atteso che la materia è attualmente regolata anche da norme di rango primario, sia alla scelta della fonte regolamentare al fine della determinazione delle competenze statali, regionali e degli enti locali in materia,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni l'opportunità della disposizione di cui all'articolo 7-ter, che è volta ad estendere la disciplina dettata dall'articolo 115 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di trasformazione delle aziende speciali degli enti locali anche alla privatizzazione di enti e aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, sia sotto il profilo del rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni, sia sotto il profilo formale della sua collocazione all'interno del testo unico sugli enti locali;

            b) valutino le Commissioni l'opportunità di meglio individuare il convegno internazionale di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 2, per il quale è disposto un finanziamento, anche al fine di consentirne una più precisa valutazione sotto il profilo del riparto delle competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

            c) valutino le Commissioni l'opportunità di verificare se i finanziamenti previsti dai commi 10, 11 e 14 dell'articolo 11-quaterdecies rientrino nell'ambito degli autonomi interventi statali in materia di ricerca scientifica ritenuti legittimi dalla recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 423 del 2004);

 

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            d) valutino le Commissioni l'opportunità della disposizione di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, sul piano della congruità dello strumento normativo scelto in rapporto al sistema delle fonti.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6176, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 203 del 2005, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

            premesso che:

                l'articolo 2, comma 2, primo periodo, nella parte in cui prevede che le assunzioni di personale dell'amministrazione dell'economia e delle finanze devono avvenire «anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti», non appare puntuale;

                per quanto riguarda la Guardia di finanza, la citata disposizione appare suscettibile di interferire con la disciplina sulle procedure di assunzione nelle Forze di polizia di cui al Capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sia precisato che le disposizioni vigenti ivi derogate sono esclusivamente quelle relative al blocco delle assunzioni, di cui ai commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione della disciplina di cui al Capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226.

 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6176, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», approvato dal Senato;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 6-ter, commi 4 e 5, sia considerata l'opportunità che nel percorso di riorganizzazione dell'ANAS si tenga conto dell'esigenza di apportare taluni correttivi, guardando, ad esempio, a quanto sperimentato con il cosiddetto «modello Alitalia», con particolare riferimento alla costituzione di una vera e propria holding, cui affidare il compito di controllare le «sotto-società» dell'ANAS alle quali verranno affidate funzioni di gestione delle concessioni e di manutenzione di talune tratte stradali;

            b) in relazione al citato articolo 6-ter, inoltre, anche in previsione delle probabili sofferenze di cassa che verrebbero a crearsi nel periodo transitorio di attuazione delle misure di riorganizzazione dell'ANAS, si verifichi la possibilità che, al fine di sopperire alle eventuali carenze di liquidità, i proventi derivanti da talune concessioni autostradali, in via di definizione o appena definite, possano essere anticipati - in tutto o in parte - da parte dei soggetti concessionari, andando ad alimentare provvisoriamente le casse della società per fare fronte alle spese già programmate per investimenti e per manutenzioni;

            c) infine, considerato che la destinazione di risorse finanziarie straordinarie a specifici parchi, sia pur diretta - come nel caso in questione - a risolvere profili occupazionali, rischia di disincentivare la gestione virtuosa del sistema dei parchi in generale, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 7 dell'articolo 11-quaterdecies, considerandosi - in ogni caso - l'ipotesi di disporre la detrazione di

 

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tali fondi dalla dotazione complessiva messa a disposizione dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise nell'ambito del riparto ordinario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in favore dei parchi nazionali per l'anno 2006.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» (n. 6176, approvato dal Senato),

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) si sopprimano le disposizioni di cui agli articoli da 11-sexies a 11-terdecies - peraltro già contenute agli articoli da 4 a 11 del decreto-legge n. 211 del 2005 (C.  6139) - relative al sistema aeroportuale, alla luce dell'impatto e dei disequilibri che produrrebbero sugli operatori del settore e sull'intero funzionamento del sistema;

            2) si riveda la forte decurtazione di risorse prevista dall'elenco 2 all'articolo 11-ter per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo al settore portuale (voci «opere marittime e portuali» ed «enti ed organismi portuali»), che rischia di penalizzare pesantemente il settore nonostante questo rappresenti uno dei segmenti cardine per la competitività nazionale;

            3) si segnala, infine, la necessità di rivedere le riduzioni di risorse previste dall'elenco 2 all'articolo 11-ter per il Ministero delle comunicazioni, con particolare riguardo alle voci «reti di comunicazione», «ricerca scientifica» e «progetti strategici», tanto più alla luce del ruolo che lo stesso è chiamato a svolgere per il concreto sviluppo della tecnologia digitale in Italia;

 

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        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riguardo al differimento del termine al 15 dicembre 2005 per i canoni demaniali marittimi, previsto all'articolo 3-ter, si evidenzia l'esigenza di tenere conto del fatto che una parte di tale demanio è soggetta alla gestione delle autorità portuali, da cui non si può pertanto prescindere per tale determinazione;

            b) si segnala l'esigenza di valutare, al comma 21 dell'articolo 6-ter, che inserisce tra i soggetti destinatari di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge n. 353 del 2003, le «associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica», l'opportunità di mantenere o meno il suddetto requisito dei «quaranta anni».


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6176, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

            osservato che l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, autorizza il Ministro delle attività produttive ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, uno o più decreti volti a riordinare le disposizioni in materia di installazione e verifica degli impianti all'interno degli edifici e ricordato che l'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico, aveva previsto una specifica delega legislativa - peraltro non esercitata - in materia di riordino della disciplina inerente i criteri di sicurezza degli impianti all'interno degli edifici,

      delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di espungere la disposizione recata dall'articolo 11-quaterdecies, comma 13, atteso che la materia trattata, sia per ragioni di coerenza con la legislazione generale dello Stato, che in relazione al quadro costituzionale delle competenze legislative e regolamentari in materia di edilizia pubblica

 

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e privata, sarebbe opportuno fosse oggetto di un atto di natura normativa primaria.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (approvato dal Senato) n. 6176,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 3, comma 42-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un meccanismo di regolarizzazione dei contributi previdenziali pregressi, su domanda degli interessati, conferendo all'INPS la facoltà di stabilire le modalità del relativo piano di recupero.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 6176: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» (approvato dal Senato)

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 10, nel senso di evitare che sia attribuito ad un solo ente (l'INPS) il ruolo di controllore ed erogatore delle indennità, in quanto il venir meno delle competenze già poste in capo al Ministero dell'economia e delle finanze potrebbe non garantire l'effettiva ottimizzazione

 

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delle risorse, nonché l'equità e la trasparenza necessarie per la verifica della sussistenza dell'invalidità.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 6176, approvato dal Senato, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

            considerato che il comma 42-sexies dell'articolo 3 esclude i crediti previdenziali agricoli dalla proroga fino al 31 dicembre 2008 del termine per la cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'INPS e che tale disposizione deve essere valutata favorevolmente in quanto, come espressamente previsto nel comma citato, è posta in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura;

            che l'articolo 10-ter dispone il trasferimento all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) spa delle attività e delle passività patrimoniali di cui attualmente è titolare Sviluppo Italia concernenti gli interventi nel settore bieticolo-saccarifero e gli interventi relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

            che il comma 5 dell'articolo 11-quaterdecies prevede che la caccia di selezione degli ungulati possa essere regolamentata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche al di fuori dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente;

            che il comma 6 del medesimo articolo dispone opportunamente che siano comprese tra le prestazioni di lavoro accessorio l'esecuzione di vendemmia di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati, in modo che tale attività possa beneficiare di modalità di retribuzione semplificate, che comportano l'esenzione del compenso da imposizione fiscale e non pregiudicano lo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro;

            ritenuto, peraltro, che gravi difficoltà al settore agricolo possano essere determinate dalla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 10, relativa all'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari; in proposito occorre considerare che l'INPS non dispone di archivi

 

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affidabili relativi al pagamento dei contributi da parte delle imprese agricole, come dimostra l'enorme numero di richieste di pagamento di contributi già assolti o non dovuti; per effetto della disposizione in questione, pertanto, la carenza da parte dell'istituto previdenziale di un quadro informativo certo e completo comporterebbe l'esclusione dai finanziamenti comunitari di numerose imprese agricole, per le quali tali finanziamenti hanno una rilevanza essenziale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          si disponga l'esclusione dei settori dell'agricoltura e della pesca dalla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 10, che impone l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 6176, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 203 del 2005, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

            rilevato che il contenuto del disegno di legge in oggetto appare nel complesso compatibile con la normativa comunitaria;

            considerato peraltro che l'articolo 8, comma 1, prevede, a favore delle imprese, misure intese a compensare la riduzione delle risorse per autofinanziamento, derivante dalla presumibile crescita degli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto che verranno destinati alle forme pensionistiche complementari, introducendo una forma di accesso di fatto automatico al credito, garantito da un fondo che sembrerebbe finanziato interamente dallo Stato, a condizioni predefinite, meccanismo che appare suscettibile di introdurre ingiustificate distorsioni alla concorrenza ed al sistema degli incentivi alla migliore efficienza allocativa, e, come tale, in contrasto con il principio di concorrenza, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lettera c), e 4, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE), e della disciplina degli aiuti di Stato, contenuta negli articoli 87 e 88 TCE;

 

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            tenuto conto altresì che l'articolo 8, comma 2, stabilisce, a partire dal 1o gennaio 2006, una riduzione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico dei datori di lavoro in favore della Gestione INPS «prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti», come misura compensativa a fronte dei maggiori oneri finanziari sostenuti dalle imprese per il versamento ai fondi di previdenza complementare delle quote relative al TFR, con una previsione limitata solamente alle imprese che sono tenute a versare il TFR (in tutto o in parte) ai fondi pensione, che potrebbe presentare profili problematici con il principio di concorrenza, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lettera c), e 4, paragrafo 1, del TCE, e della disciplina degli aiuti di Stato, contenuta negli articoli 87 e 88 TCE;

            considerato che l'articolo 11-octies recante disposizioni in materia di compensazioni per gli eventi dell'11 settembre 2001 come formulato, potrebbe presentare alcuni profili di contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del TCE;

            rilevato che l'articolo 11-terdecies prevede che non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del medesimo servizio, facendo riferimento alla direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, recepita, peraltro, nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo del 13 gennaio 1999, n. 18;

            ritenuto che l'articolo 11-quinquiesdecies, comma 5, al fine di garantire l'effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle scommesse, esclude la possibilità per il concessionario delle scommesse ippiche e sportive di essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale, e, a tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona, con una ingiustificata previsione che appare restrittiva della libera prestazione dei servizi e, in quanto tale, incompatibile con il principio di libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 49 TCE, nonché del principio comunitario di concorrenza, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lettera c), e 4, paragrafo 1, del TCE;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) appare necessario che la Commissione di merito preveda, in riferimento all'articolo 8, comma 1, che si potrà procedere all'istituzione ed all'avvio dell'operatività del fondo di garanzia previsto con decreto ministeriale, solo dopo averne preventivamente verificato, presso le competenti autorità comunitarie, la compatibilità con il principio di concorrenza, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lettera c),

 

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e 4, paragrafo 1, del TCE, e con la disciplina degli aiuti di Stato, contenuta negli articoli 87 e 88 TCE;

            2) risulta altresì necessario che sia chiarito, in riferimento all'articolo 8, comma 2, che la previsione ivi contenuta non sia in contrasto con il principio di concorrenza, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lettera c), e 4, paragrafo 1, del TCE, e della disciplina degli aiuti di Stato, contenuta negli articoli 87 e 88 TCE;

            3) appare necessario, all'articolo 11-terdecies, fare riferimento al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, invece che alla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) sarebbe opportuno che si formulasse l'articolo 11-octies in modo tale da non contrastare con la normativa di cui all'articolo 87 TCE in materia di aiuti di Stato;

            b) appare opportuno che la Commissione di merito preveda che la previsione di cui all'articolo 11-quinquiesdecies, comma 5, sia tale da non contrastare con il principio di libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 49 TCE, nonché del principio comunitario di concorrenza, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lettera c), e 4, paragrafo 1, del TCE.


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