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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6169 |
Onorevoli Deputati! - Il 16 novembre 1994 nasce a Kingston l'Autorità internazionale dei Fondi Marini (International Seabed Authority, ISBA) cui è affidato il mandato di progettare e realizzare lo sfruttamento dei minerali situati sul suolo oceanico. Tale Autorità trae la sua origine istituzionale sia dalla Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay nel 1982, sia dall'accordo integrativo ed applicativo di tale Parte XI, firmato a New York nel luglio 1994, entrambi gli strumenti ratificati dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
Esame dell'articolato.
Il Protocollo si compone di 22 articoli e di un preambolo con funzione semplicemente riepilogativa dei riferimenti giuridici essenziali cui si richiama il Protocollo medesimo.
Articolo 1: (Uso dei termini). Contiene le definizioni dei termini usati nel Protocollo.
Articolo 2: (Disposizioni generali). Definisce in termini funzionali i privilegi e le immunità spettanti all'Autorità.
Articolo 3: (Personalità giuridica dell'Autorità). Con tale disposizione si specifica che l'Autorità ha la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e disporre di beni mobili ed immobili e di essere parte in giudizio.
Articolo 4: (Inviolabilità dei locali dell'Autorità). La disposizione stabilisce che i locali nei quali ha sede l'Autorità sono inviolabili.
Articolo 5: (Disponibilità finanziarie dell'Autorità). L'articolo prevede la capacità dell'Autorità di disporre di denaro e di fondi aurei, nonché di effettuare trasferimenti anche verso l'estero.
Articolo 6: (Bandiera e emblema). Prevede il diritto dell'Autorità ad avvalersi di bandiera, emblema e contrassegni di riconoscimento della sede e sui mezzi di trasporto destinati a scopi ufficiali.
Articoli 7-8-9: (Delegati dei membri dell'Autorità; Funzionari dell'Autorità; Esperti in missione per l'Autorità). I tre articoli possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano l'ordinamento del personale dell'Autorità e degli esperti a cui siano stati assegnati specifici incarichi da parte dell'Autorità, oltre ai delegati dei Paesi membri dell'Autorità (articolo 7).
Per quanto riguarda questi ultimi, le disposizioni prevedono l'immunità giurisdizionale, per quanto riguarda gli atti compiuti nel corso del loro incarico e l'immunità da forme di restrizione personale (arresto e detenzione), oltre che le normali cortesie d'uso per il loro bagaglio. È prevista, altresì, l'inviolabilità della loro documentazione, la possibilità di ricevere corrispondenza per corriere o in plichi sigillati. Sono altresì indicate particolari forme di esecuzione per l'entrata ed il soggiorno dei delegati e consorti. È ad ogni modo precisato che tali privilegi ed immunità sono concessi non per personale beneficio degli interessati, ma in funzione della salvaguardia in una indipendente esplicazione delle loro funzioni.
Per quanto riguarda privilegi ed immunità del personale dell'Autorità (dal Segretario generale alle varie categorie di dipendenti in organico, di cui all'articolo 8 del Protocollo), essi sono quelli normalmente attribuiti al personale delle varie organizzazioni delle Nazioni Unite, inclusa la possibilità per il Segretario generale dell'Organizzazione di fare decadere l'immunità per un dipendente, qualora tale immunità possa pregiudicare il corso della giustizia.
Quanto agli esperti in missione per l'Autorità (articolo 9), il Protocollo ammette la concessione di alcuni privilegi ed alcune immunità se tali facilitazioni si rivelano necessarie per l'espletamento del loro incarico durante il periodo di missione. In particolare è prevista l'immunità dall'arresto e dal sequestro del bagaglio, nonché l'inviolabilità della documentazione e delle carte d'ufficio.
Articoli 10-11-12: contengono le clausole consuetudinarie costitutive degli obblighi corrispettivi alle posizioni di vantaggio concesse con il Protocollo: rispetto delle leggi e dei regolamenti (articolo 10); rilascio da parte dell'Autorità di lasciapassare e richiesta di visti (articolo 11); rapporto di complementarità tra il Protocollo sui privilegi e le immunità e l'Accordo di sede (articolo 12).
Articolo 13: (Accordi addizionali). Prevede la possibilità di non pregiudicare la conclusione di intese supplementari sull'argomento.
Articolo 14: (Regolamento delle controversie). Prevede che l'Autorità elabori procedure
l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo; l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti l'Italia già versa all'Autorità un contributo annuale destinato alle spese di funzionamento della organizzazione sulla base di quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento normativo in esame è necessario in quanto l'Italia è Stato Parte della Convenzione di Montego Bay del 1982 (legge 2 dicembre 1994, n. 689) sulla base della quale è stata istituita l'Autorità internazionale dei fondi marini.
Con l'adozione del provvedimento proposto sarà possibile assicurare ai beni, documenti e personale dell'Autorità stessa privilegi ed immunità derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, sostanzialmente identici a quelli di cui godono tutte le organizzazioni internazionali modellate sul sistema delle Nazioni Unite.
Il Protocollo è stato sottoscritto dall'Italia il 18 maggio 2000.
B) Analisi del quadro normativo.
Il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini contiene disposizioni che non abbisognano di adattamento del diritto interno e ciò consente di adottare il modello dell'atto legislativo contenente soltanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni in oggetto non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, articolo 117, secondo comma, lettere a) ed l).
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
La disciplina del Protocollo è coerente con le norme primarie di trasferimento alle regioni ed enti locali.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il provvedimento proposto, incidendo sulla giurisdizione e stabilendo privilegi fiscali, non può assumere forma e valore normativo diverso.
Nessuna precedente legge è stata adottata sul medesimo oggetto.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.
Nessuna nuova definizione normativa viene introdotta.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
Nessun riferimento normativo è contenuto nel progetto, trattandosi di primo intervento del legislatore.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non è necessario novellare alcuna disposizione di legge, trattandosi di primo intervento in materia.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Nessun effetto abrogativo è necessario, trattandosi di primo intervento in materia.
Il Protocollo in esame per sua natura non comporta benefìci nei confronti né delle istituzioni, né dei cittadini, in quanto dispiega i suoi effetti a favore di una organizzazione generale che, nel caso particolare, ha sede a Kingston (Stato della Giamaica). Pertanto non si verificano situazioni afferenti al territorio nazionale in quanto l'impatto del Protocollo si esplica soltanto sul territorio giamaicano. L'impatto, limitato ai cittadini italiani che partecipano in qualità di delegati ai lavori dell'Autorità in territorio giamaicano, non ha del resto alcuna incidenza sull'organizzazione della pubblica amministrazione, sui cittadini e sulle imprese.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 2, del Protocollo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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