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PDL 6163

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6163



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLA, ANEDDA, ANGIONI, ANNUNZIATA, BELLOTTI, BIONDI, BRUSCO, CAPUANO, CARLUCCI, CARUSO, CIMA, DI TEODORO, FRAGALÀ, GAMBA, GIUSEPPE GIANNI, LAMORTE, LO PRESTI, MARRAS, MAZZOCCHI, MILANESE, MORETTI, ANTONIO PEPE, PERROTTA, RAMPONI, RANIELI, RICCIUTI, SANDI, SANTORI, SARDELLI, SARO, TRANTINO, TUCCI, VILLANI MIGLIETTA

Modifica all'articolo 567 del codice di procedura civile, in materia di istanza di vendita dell'immobile pignorato

Presentata il 3 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il quarto comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile stabilisce che qualora non sia depositata, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, la documentazione ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice, anche d'ufficio, emette ordinanza di estinzione della procedura.
      In base a tale normativa, i giudici frequentemente respingono l'istanza di vendita ritenendo come non depositato un documento che, a loro avviso, pur essendo agli atti del processo, non sarebbe idoneo. Per esempio, un giudice ha ritenuto incompleto, e quindi inidoneo, il certificato notarile ed, essendo scaduti i sessanta giorni, ha rifiutato il deposito di un nuovo certificato notarile completo che colmava la carenza del primo che il giudice aveva rilevato. I motivi che i giudici adducono, per ritenere non idonea la documentazione depositata o la certificazione notarile, sono i più vari.
      La conseguenza è, quindi, che i creditori sono costretti a subire il danno delle spese della procedura, che è stata estinta, con la conseguente ulteriore spesa della cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, nonché a presentare una nuova istanza di vendita, a seguito di
 

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un nuovo pignoramento immobiliare, con grave danno per la ripetizione di tutte le spese della procedura.
      L'attuale articolo 567 del codice di procedura civile è la conseguenza delle modifiche apportate dalla legge 3 agosto 1998, n. 302, che, con l'articolo 1, ha sostituito il secondo comma dell'articolo 567 allora vigente. In tutti gli atti parlamentari che hanno preceduto l'approvazione della legge 3 agosto 1998, n. 302, si dichiara l'assoluta necessità di accelerare le procedure di espropriazione, che si esaurivano in tempi tanto lunghi da danneggiare gravemente i creditori in genere e anche il sistema del credito, sia privato che bancario, per la loro complessità.
      Allo scopo di accelerare le procedure fu stabilito che il creditore, il quale con ricorso richiede la vendita, deve depositare a suo corredo gli atti indicati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal deposito del ricorso stesso. Ma assurdamente questo termine, inteso ad affrettare le procedure, è diventato nella pratica, per le ragioni innanzi esposte, la causa di ulteriore ritardo e danno dei creditori, e anche la causa di duplicazione dei procedimenti, con evidente pregiudizio per l'attività dei tribunali che lavorano di più, ma senza risultati concreti. Ciò si verifica perché è irragionevole che si pretenda che, nelle varie situazioni di esproprio da eseguire, siano presentati fin dall'inizio tutti i documenti in regola, secondo il punto di vista del giudice, peraltro variabile dall'una all'altra sezione del tribunale. È inevitabile che qualche giudice rilevi qualche manchevolezza, mancando, inoltre, norme certe in merito. Per esempio, l'incompletezza del certificato notarile di cui innanzi si diceva, derivava dall'essersi il notaio limitato al ventennio precedente, mentre il giudice riteneva che si dovesse risalire fino all'apertura della successione del de cuius, risalente a 45 anni prima.
      Per queste fondate ragioni si propone che il quarto comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile sia modificato nel senso di concedere un ulteriore termine di sessanta giorni per consentire alla parte di integrare la documentazione prodotta e ritenuta del tutto carente o incompleta. L'inutile decorso di questo ulteriore termine comporterà l'inefficacia del pignoramento, la cancellazione della trascrizione e l'estinzione del processo esecutivo se non ci sono altri beni pignorati.
      Non sfuggirà la estrema urgenza di tale modifica, che potrebbe richiedere addirittura uno strumento legislativo più efficace quale un decreto-legge, in quanto le difficoltà procedurali hanno messo in crisi molte industrie creditrici, alcune delle quali sono, a causa di questa difficoltà, ai limiti del fallimento, con conseguente rischio di perdita di posti di lavoro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il quarto comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Qualora il giudice, scaduto il termine di cui al secondo comma, rilevi la mancanza o la carenza di qualche documento, lo dichiara con ordinanza motivata e assegna al creditore procedente o intervenuto il termine di sessanta giorni per provvedere di conseguenza. Qualora il creditore non provveda nel termine stabilito, il giudice, sentite le parti, emette ordinanza con la quale dispone l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione, la cancellazione della trascrizione di tale pignoramento dichiarato inefficace e l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati. Si applica l'articolo 562, secondo comma».


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