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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5336-A |
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 5336 del Governo, che dispone «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003»,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
nel presupposto che:
il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005;
la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 13-bis dell'Accordo si svolga nel 2005 in Giordania;
l'invio di funzionari in Giordania di cui agli articoli 5 e 6, comma 3, dell'Accordo non avvenga prisma del 2007;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: ai fini, del bilancio triennale 2004-2006 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5336 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003»;
valutata l'importanza di rafforzare ulteriormente i tradizionali legami di amicizia tra Italia e Giordania, sviluppando la cooperazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, anche in considerazione dell'importante ruolo politico che il Paese riveste nell'area mediorientale;
delibera di esprimere
TESTO del disegno di legge | della Commissione |
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003. |
Identico. |
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1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso. |
Identico. |
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1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 423.435 per l'anno 2005, di euro 417.510 per l'anno 2006 e di euro 432.150 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 423.435 per l'anno 2005, di euro 417.510 per l'anno 2006 e di euro 432.150 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 2. Identico. |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico.
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