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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5204-A |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 5204 del Governo, che dispone «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003»;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005 e che la prima riunione in Bosnia della Commissione mista, di cui all'articolo 26 dell'Accordo, avvenga nel 2005;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2004 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005; conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2004-2006 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2005-2007, e
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La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5204,
delibera di esprimere:
con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'esigenza di assicurare che, per tutti i mezzi di trasporto che circolano in Italia, ivi compresi i mezzi provenienti dall'estero, le emissioni di scarico ed i requisiti di sicurezza siano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia;
b) appare opportuno fare in modo che siano previsti attenti controlli sugli autotrasportatori stranieri che - sulla base di accordi bilaterali come quello in esame - esercitano attività di cabotaggio in Italia prevedendo, in particolare, adeguate sanzioni nei confronti degli autotrasportatori che transitano nel territorio italiano in maniera irregolare, soprattutto per quanto riguarda il rispetto della disciplina delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci su strada (quale in particolare il sistema CEMT).
TESTO | |
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003. | Identico. |
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1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso. | Identico. |
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1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 2. Identico. |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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