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PDL 5134-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5134-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 5134, d'iniziativa del deputato STRADELLA

Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di introduzione di un sistema di qualificazione per i progettisti di lavori pubblici

Presentata l'8 luglio 2004

(Relatore: PAROLO)


NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 10 novembre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il progetto di legge n. 5134, nel nuovo testo adottato dalla Commissione come testo base e rilevato che:

            esso reca una norma che demanda ad un regolamento di delegifìcazione l'istituzione di un sistema unico di certificazione semplificata per i progettisti di lavori pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dettando altresì i principi generali della disciplina, conformemente a quanto previsto dal medesimo articolo 17, comma 2, secondo cui, in sede di autorizzazione alla delegificazione, devono essere dettate le norme generali regolatrici della materia;
        alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
            all'articolo 1, capoverso 1-bis - ove si autorizza l'adozione del regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per l'istituzione del sistema unico di certificazione semplificata - dovrebbe valutarsi l'integrazione della disposizione con l'indicazione delle norme di legge eventualmente abrogate con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, secondo quanto disposto dal citato articolo 17, comma 2;

            dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di prevedere forme di coordinamento della futura disciplina con le disposizioni che disciplinano l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, che sono a loro volta inserite in un regolamento di delegificazione, ed in particolare nel Titolo IV del regolamento n. 554 del 1999;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, capoverso 1-bis - ove si indica, come oggetto del regolamento delegificato, l'istituzione di «un sistema unico di certificazione semplificata degli obblighi previsti in base alla legislazione vigente» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se il richiamo alla legislazione vigente sia congruo con la previsione di una delegificazione parziale della materia comprensiva anche degli obblighi di certificazione;

            all'articolo 1, capoverso 1-ter, lettera h), che include tra i princìpi generali regolatori della materia la definizione dei requisiti di ordine generale e tecnico organizzativo che devono possedere i soggetti

 

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interessati, appare opportuno valutare la coerenza di tale previsione con l'oggetto del regolamento che sembra essere limitato al solo sistema di certificazione;

            all'articolo 1, capoverso 1-bis - che individua il termine per l'adozione del regolamento in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - dovrebbe valutarsi l'opportunità dì collocare tale norma in una autonoma disposizione esterna alla legge n. 109 del 1994;

            dovrebbe inoltre valutarsi la possibilità di modificare il titolo del provvedimento, al fine di renderlo maggiormente rispondente ai contenuti del testo base del provvedimento, atteso che esso fa riferimento al sistema unico di certificazione semplificata.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)


        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5134 Stradella, riguardante il «Sistema di qualificazione per i progettisti di lavori pubblici»,

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono in via prioritaria riconducibili, sia per i lavori pubblici di competenza delle amministrazioni statali, sia per quelli di competenza delle amministrazioni regionali, alla materia «tutela della concorrenza" la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

            rilevato altresì che, per quanto concerne i lavori pubblici di competenza statale può essere richiamata anche la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione,

            ritenuto, infine, che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La Commissione politiche dell'Unione europea,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5134 Stradella, recante sistema di qualificazione per i progettisti di lavori pubblici;

            rilevato che il contenuto del provvedimento appare complessivamente compatibile con la direttiva comunitaria;

            considerato peraltro che l'affidamento di servizi è regolato a livello comunitario - per quel che riguarda i servizi oltre una determinata soglia di valore - dalla direttiva 1992/50/CE, in particolare gli articoli 31 e 32 che stabiliscono requisiti di capacità tecnica e finanziaria;

            ricordato, inoltre, che la direttiva n. 50 del 1992 è superata dalla direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, la delega per il cui recepimento è contenuta nella legge comunitaria per il 2004, la legge n. 62 del 18 aprile 2005; in particolare, rilevando gli articoli da 45 a 49 della direttiva 2004/18/CE che recano norme in materia di qualificazione e certificazione delle imprese che partecipano a gare per l'affidamento di servizi;

            tenuto conto quindi che la normativa comunitaria richiamata fissa parametri specifici in materia di requisiti per la qualificazione delle imprese che non possono essere derogati dal legislatore nazionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

             appare necessario che la Commissione di merito adegui la previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 1, alinea 1-ter, in particolare lettera h), del nuovo testo in esame, alla normativa comunitaria richiamata in premessa.

 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n.109 in materia di introduzione di un sistema di qualificazione per i progettisti di lavori pubblici.
Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di introduzione di un sistema unico di certificazione semplificata per i progettisti di lavori pubblici.

Art. 1.

Art. 1.

      1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 1. sono inseriti i seguenti:

      1. Identico:

          «1-bis. Al fine di garantire la qualità della progettazione e la piena valorizzazione delle esperienze acquisite, i soggetti di cui al comma 1, lettere da d) a g-bis), affidatari di progettazioni di importo superiore a 150 mila euro, devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza, secondo modalità definite con apposito regolamento, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante un sistema di qualificazione dei soggetti di cui al presente comma, tenendo conto di requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi, con particolare riferimento all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di attività di progettazione per le tipologie e per gli importi per i quali è richiesta la qualificazione.

      «1-bis. Al fine di semplificare le procedure per la verifica, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica in possesso dei soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis), è istituito, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un sistema unico di certificazione semplificata degli obblighi previsti in base alla legislazione vigente, valido per i soggetti che intendono partecipare a gare per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, di importo superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi.

          1-ter. Il sistema di qualificazione di cui al comma 1-bis è attuato dagli organismi di diritto privato di attestazione di cui all'articolo 9.

          1-ter. Il sistema di cui al comma 1-bis si conforma ai seguenti principi generali:

 

          a) articolazione del sistema unico di certificazione semplificata in rapporto agli importi e alle tipologie generali delle prestazioni, riferite alle caratteristiche tecniche delle stesse;


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          b) previsione di un funzionamento omogeneo, coordinato e trasparente delle procedure di certificazione;

 

          c) previsione dell'obbligatorietà della certificazione semplificata di cui al comma 1-bis per i soli soggetti che abbiano iniziato l'attività professionale da oltre cinque anni e contestuale previsione della facoltatività della certiticazione medesima per i soggetti che abbiano iniziato l'attività professionale da meno di cinque anni;

 

          d) definizione delle modalità di verifica della certificazione, la cui durata di efficacia è pari a cinque anni;

 

          e) previsione di criteri premiali di graduatoria per incentivare l'adesione dei soggetti che abbiano iniziato l'attività professionale da meno di cinque anni al sistema unico di certificazione semplificata di cui al comma 1-bis;

 

          f) attribuzione dei compiti di certificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvale della propria organizzazione decentrata, previo parere delle organizzazioni degli ordini professionali e di categoria, da rendere entro sessanta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso;

 

          g) esame delle richieste di adesione al sistema di certificazione a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse, decorsi i quali l'istanza del soggetto interessato si intende accolta;

 

          h) definizione, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli da 45 a 49 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnico-organizzativi che devono possedere i soggetti di cui al comma 1-bis, con particolare riferimento all'avvenuto espletamento, negli ultimi cinque anni, di attività analoghe alle prestazioni di cui al comma 1, di importo complessivo pari o


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  superiore all'importo richiesto per la qualificazione;
 

          i) individuazione di criteri per l'applicazione delle norme in materia di autocertificazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente;

 

          l) previsione che i costi siano a carico dei soggetti richiedenti;

 

          m) esclusione dall'obbligo di certificazione semplificata per le procedure relative ai concorsi di idee e ai concorsi di progettazione».

      1-quater. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definito un sistema di qualificazione unico per tutte le progettazioni di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro, articolato in categorie in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi».

      Soppresso.


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