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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294-B-6103-C |
Il Comitato per la legislazione,
ricordato che sul disegno di legge n. 2436 il Comitato si era espresso, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 15 giugno 2004 e, su un nuovo testo, nella seduta del 9 febbraio 2005;
esaminato, limitatamente alle parti modificate dal Senato, il disegno di legge n. 2436-B, e rilevato che:
esso contiene, all'articolo 25, comma 4, una modifica di principi e criteri di una delega (contenuti nell'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, relativamente alla revisione del sistema di vigilanza sulla previdenza complementare), per la quale lo schema di decreto legislativo è già stato trasmesso alle Camere per l'espressione del parere ed è prossima la scadenza del termine per l'esercizio della delega (mentre sono ancora aperti i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive);
reca una disposizione, all'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 2), che risulterà applicabile solo a partire dal 1o gennaio 2008, senza che sia prevista una corrispondente disciplina transitoria;
effettua, all'articolo 19, comma 10, un richiamo normativo impreciso (all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432), che sarebbe opportuno integrare con l'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (nel quale è confluito il citato articolo 2); analogamente, l'articolo 6, introducendo il nuovo articolo 165-ter nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, reca al comma 7 del nuovo articolo un richiamo incongruo al comma 5 del medesimo articolo;
presenta, all'articolo 25, comma 3, un riferimento normativo generico (alle disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio), per il quale sarebbe invece opportuno specificare la normativa oggetto del rinvio;
in numerose norme, la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1 - ove si introduce l'articolo 147-ter nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria prevedendo, al comma 2, che le votazioni per le elezioni delle cariche sociali debbano svolgersi sempre con scrutinio a voto segreto - dovrebbe valutarsi la congruità della disposizione in esame con i principi generali recati dall'articolo 2377 del codice civile in tema di annullamento delle deliberazioni societarie, nonché specificamente con le norme del medesimo testo unico (ad esempio, gli articoli 14, comma 5 e 121, comma 6), che vietano l'esercizio del diritto di voto per partecipazioni eccedenti determinati limiti, prevedendo, in caso di violazione, l'impugnabilità delle deliberazioni adottate con il voto determinante delle partecipazioni eccedenti il limite stesso e che prevedono l'accertamento, da parte delle autorità di vigilanza, dell'esistenza di operazioni di concerto o di patti aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto, per i quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dall'articolo 122 del testo unico;
all'articolo 13 - che, nel testo modificato dal Senato, opera solo con riferimento alla pubblicità del tasso effettivo globale medio - andrebbe valutata l'opportunità di verificare la portata normativa della disposizione, in quanto l'obbligo di pubblicità del tasso effettivo globale medio è già previsto, in termini più dettagliati, dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 108 del 1996;
con riferimento a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 2) - che novella l'articolo 162 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, prevedendo che la CONSOB, nell'esercizio della vigilanza, stabilisca i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, - dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria, atteso che la costituzione del predetto ordine professionale è prevista dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, articolo 59, solo a far data dal 1o gennaio 2008;
all'articolo 19, dovrebbe valutarsi la portata normativa di quanto disposto dai commi 1, 2 e 5, atteso che: il comma 1 ripete una previsione già contenuta, in termini analoghi, nell'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43; il comma 2 ribadisce quanto già stabilito dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375; il comma 5 - ove si dispone «che gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati» - reca un obbligo di motivazione già contenuto nei successivi articoli 23, comma 1 (in relazione agli atti regolamentari e generali) e 24, comma 2 (in
al medesimo articolo 19, al comma 9 - che demanda ad un regolamento governativo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di stabilire le modalità di attuazione del comma 2 dell'articolo in oggetto - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se ci intenda riferire, come sembra, al comma 1 del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che disciplina l'emanazione dei regolamenti di esecuzione, attuazione e integrazione delle leggi;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 18, comma 4 - ove si novella l'articolo 159 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, stabilendo che, in caso di rinnovo dell'incarico di revisione, il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare il coordinamento di tale nuova disposizione con il comma 1-quater dell'articolo 160 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, introdotto dalla successiva lettera c), dell'articolo in esame, il quale - nel testo modificato dal Senato - prevede che il responsabile della revisione possa rivestire tale incarico per non più di sei esercizi sociali e che possa riassumere lo stesso incarico solo dopo almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
Il Comitato segnala infine che:
l'articolo 25, comma 2 - introdotto dal Senato - richiama le competenze previste dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo n. 174 del 1995, del quale il codice delle assicurazioni private, emanato il 7 settembre 2005, n. 209 (ma pubblicato il 13 ottobre 2005, successivamente all'approvazione finale del testo da parte del Senato) ha già disposto l'abrogazione, a far data dal 1o gennaio 2006, giorno di entrata in vigore del codice stesso; si invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità, sul presupposto che l'entrata in vigore del testo in esame avvenga precedentemente alla data del 1o gennaio 2006, di integrare il suddetto richiamo normativo, tenendo conto del fatto che le disposizioni contenute nel citato articolo 109, comma 4, saranno - dal 1o gennaio 2006 - trasfuse nell'articolo 185, comma 4, del citato codice delle assicurazioni private, eventualmente a tal fine inserendo un'ulteriore disposizione che individui il nuovo riferimento normativo operante a decorrere dal 1o gennaio 2006. Analoghe considerazioni peraltro valgono anche per quelle norme richiamate dall'articolo 24, comma 4 - non modificato dal Senato - la cui abrogazione è già disposta dal medesimo codice delle assicurazioni private sempre a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Inoltre l'articolo 39, comma 4 - non modificato dal Senato - introduce un ulteriore criterio direttivo in una norma di delega che però risulta già esercitata e scaduta, circostanza che determina una
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 2436-B ed abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari,
richiamato il parere favorevole con due condizioni reso da questo Comitato in data 10 febbraio 2005, in occasione della prima lettura da parte della Camera dei deputati,
rilevato che la prima delle condizioni contenute nel citato parere, relativa all'articolo 27, comma 3 del provvedimento non è stata recepita nel corso del successivo iter di esame parlamentare e preso atto che le disposizioni cui la stessa era riferita sono state oggetto di deliberazione conforme da parte di entrambi i rami del Parlamento,
ricordato che nel richiamato parere le disposizioni recate dal provvedimento erano state ritenute riconducibili all'articolo 47 della Costituzione e alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata, dalle lettere e), g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che le modificazioni apportate nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato non incidano sui titoli competenziali richiamati nel predetto parere,
esprime
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il testo della proposta di legge C. 2436 e abb.-B, recante disposizioni per la tutela del risparmio;
rilevato che il contenuto del provvedimento appare nel complesso compatibile con la direttiva comunitaria;
osservato che l'articolo 7, sostituendo il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999 - in base al quale qualora le fondazioni bancarie, scaduto il termine del 31 dicembre 2005, continuino a detenere partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie ovvero in altre società che non siano strumentali alla loro attività statutaria nei settori rilevanti, alla dismissione provvede l'Autorità di vigilanza in modo da determinare la perdita del controllo -, stabilisce che dal 1o gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società bancarie conferitarie ovvero in altre società che non siano strumentali alla sua attività statutaria nei settori rilevanti, per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee,
segnalato che secondo le conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia, nella causa C-222/04, l'attuale disciplina - che prevede appunto la cessione delle partecipazioni da parte delle
tenuto conto che l'articolo 12 conferisce al Governo delega per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, e che analoga previsione è contenuta all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria per il 2005, atto parlamentare Senato 3509-A attualmente all'esame di quel ramo del Parlamento, che reca una delega per il recepimento della medesima direttiva 2003/71/CE;
considerato che, all'articolo 18, recante modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, il testo modificato dal Senato, in riferimento all'esercizio della potestà regolamentare della CONSOB per l'individuazione dei servizi che non possono essere prestati dalla società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete, nonché dalle persone fisiche aventi relazioni qualificate con essa, richiama troppo genericamente i principi di cui alla direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984;
tenuto conto, infine, che il testo dell'articolo 19 non appare per molti versi compatibile con il parere della Banca Centrale Europea del 6 ottobre 2005 CON/2005/34, con particolare riferimento alla procedura di elezione dei membri del Consiglio superiore della Banca d'Italia, all'attribuzione automatica dei diritti di voto allo Stato fino al trasferimento delle quote, all'introduzione di limiti al mandato degli altri membri del Direttorio;
esprime
con le seguenti osservazioni:
1) risulta altresì opportuno che le stesse Commissioni formulino l'articolo 7 in modo tale da evitare effetti distorsivi della concorrenza in linea con i principi comunitari in materia, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lettera g), e 4, paragrafo 1, TCE;
2) sarebbe opportuno infine che le medesime Commissioni specifichino, all'articolo 18 del testo in esame, quali dei principi comunitari in materia di cui alla direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984 e alla proposta di direttiva COM(2004)177, in via di definitiva approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, si intendono richiamati ai fini dell'adozione del regolamento da parte della CONSOB;
3) valutino le Commissioni di merito se adeguare il testo dell'articolo 19 al parere della Banca Centrale Europea del 6 ottobre 2005 CON/2005/34, con particolare riferimento alla procedura di elezione dei membri del Consiglio superiore della Banca d'Italia, all'attribuzione automatica dei diritti di voto allo Stato fino al trasferimento delle quote, all'introduzione di limiti al mandato degli altri membri del Direttorio.
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