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PDL 6150-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6150-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 ottobre 2005 (v. stampato Senato n. 3596)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 ottobre 2005

(Relatore: PEZZELLA)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 6150. La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 3 novembre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 6150.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6150 e rilevato che:

                esso reca un contenuto che, a fronte del testo originario del decreto-legge, che era composto di un unico articolo contenente disposizioni in materia di guida dei veicoli e patente a punti, si è arricchito durante il procedimento di conversione al Senato di ben 24 ulteriori articoli, recanti per lo più novelle a numerose norme del codice della strada;

                contiene, all'articolo 1-vicies quater, disposizioni di carattere ordinamentale che appaiono prive del requisito della «immediata applicabilità», statuito dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in quanto esplicano i loro effetti a decorrere dal 2006; analoghe considerazioni riguardano la norma contenuta nell'articolo 1-quinquiesdecies, comma 1, capoverso 1-bis, i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge, in quanto si demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione di norme per l'accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli;

                effettua, all'articolo 1-undecies, comma 1, capoverso 4, un richiamo all'articolo 80, ove andrebbe specificato che si tratta di un riferimento normativo interno al codice della strada;

                 adotta, all'articolo 1-vicies quater, l'espressione «efficientamento» già utilizzata in fonti secondarie e per la prima volta in norme di rango primario anche nel decreto-legge n. 211 del 2005, attualmente all'esame della Camera;

                la tecnica della novellazione - agli articoli 1, commi 2-bis e 3-ter, lettera b); 1-duodecies, commi 2, 3 e 4; 1-terdecies; 1-sexiesdecies; 1-septiesdecies, comma 3 ed 1-vicies ter - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

 

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        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1-undecies, - ove si novella il punto 1 della tabella di cui all'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 - si sopprima il comma 2, in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

        il Comitato osserva altresì che:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1-septies - che reca una norma di interpretazione autentica degli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del codice della strada e degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, «per i servizi di manutenzione del territorio» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità del rinvio al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001, atteso che quest'ultima disposizione disciplina i casi di convenzione con la pubblica amministrazione per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali;

                all'articolo 1-septiesdecies, comma 1, capoverso 2-sexies - che novella l'articolo 213 del nuovo codice della strada, disciplinando nei primi due periodi le ipotesi di confisca e, nei successivi quattro periodi del medesimo comma, le ipotesi di fermo amministrativo dei veicoli - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, nella parte in cui tratta del fermo amministrativo, come novella dell'articolo 214 del nuovo codice della strada;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                al medesimo articolo 1-septiesdecies, comma 1, capoverso 2-sexies, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire a quali veicoli ci si intenda riferire, dal momento che i primi due periodi fanno riferimento ai ciclomotori e motocicli, i periodi successivi ai motoveicoli (genere nel quale rientrano anche i motocicli) e l'ultimo periodo ai ciclomotori e motoveicoli.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 6150 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 184 del 2005, recante «Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti»;

            preso atto che l'articolo 1 reca modifiche al comma 2 dell'articolo 126-bis del codice della strada, al fine di adeguare la normativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui poneva la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente a carico del proprietario del veicolo anche nel caso in cui il medesimo non fosse direttamente responsabile dell'infrazione; più specificamente, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo 126-bis, comma 2, nella parte in cui dispone che nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile dell'infrazione, la segnalazione debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, anziché prevedere che, nel caso di mancata identificazione, il proprietario del veicolo debba fornire i dati personali e della patente di tale conducente;

            considerato che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di circolazione stradale e che, rispetto a tale ambito competenziale, la Corte Costituzionale ha chiarito, con la sentenza n. 428 del 2004, che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo titolo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la disciplina della circolazione stradale, pur non essendo espressamente menzionata tra quelle attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, deve comunque essere ritenuta ricompresa in tale ambito e ricondotta, in primo luogo, alla materia «ordine pubblico e sicurezza», di cui alla lettera h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in ragione «dell'esigenza connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione»;

            ritenuto inoltre, con riferimento alle norme del decreto-legge che dispongono un avvio del processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare l'articolo 1-vicies quater, che tali disposizioni appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», demandata anch'essa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

 

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            considerato altresì che le disposizioni di cui agli articoli 1-vicies, 1-vicies semel e 1-duodecies, comma 1, lettera a), in quanto rispettivamente relative alle sanzioni penali da erogare per la guida in stato di ebbrezza, all'arresto in flagranza di reato e alla disciplina della locazione dei veicoli senza conducente, possono essere ricondotte alla materia «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lett. l) riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6150 recante «Conversione in legge del decreto-legge n. 184 del 2005, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti», approvato dal Senato;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1-vicies quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare i previsti interventi in tema di limiti di velocità da parte dell'ANAS, in modo da rendere tali limiti il più possibile omogenei, secondo criteri di razionalizzazione e ragionevolezza, che non penalizzino l'utenza;

            b) valuti, altresì, la Commissione di merito la possibilità che, al fine di razionalizzare la mobilità in ambito urbano, siano inserite, attraverso una apposita modifica all'articolo 171 del Codice della strada, due nuove tipologie di esenzione dall'uso del casco protettivo per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote a trazione elettrica, dotati di efficaci sistemi di ritenuta;

            c) valuti, infine, la Commissione di merito, anche per ragioni di riduzione dell'impatto ambientale e semplificazione della normativa relativa alla mobilità urbana, l'opportunità di rimuovere ogni possibile discriminazione tra i veicoli a tre o quattro ruote a trazione elettrica rispetto ai ciclomotori a due ruote.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

NULLA OSTA


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 6150, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

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