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PDL 6144-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6144-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 ottobre 2005 (v. stampato Senato n. 3616)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della salute
(STORACE)

di concerto con il ministro della difesa
(MARTINO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

e con il ministro degli affari esteri
(FINI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 ottobre 2005

(Relatore: CASTELLANI)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 6144.
La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 3 novembre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 6144.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6144 e rilevato che:

                reca un contenuto omogeneo, in quanto volto a disporre interventi mirati ad accrescere il livello di garanzie sanitarie per contrastare la possibile espansione del virus dell'influenza aviaria e di sostegno del settore avicolo a fronte della crisi conseguente alla forte diminuzione del consumo di carne di pollame (cui peraltro il titolo del provvedimento non fa riferimento);

                contiene una norma (articolo 1, commi 3 e 5) che incide sull'organizzazione del Ministero della salute, ovvero in una materia che l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 ha delegificato, rimettendola a regolamenti o decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, si sopprimano i commi 3 e 5 - che rispettivamente istituiscono il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria presso il Ministero della salute e incrementano la dotazione organica del medesimo Ministero - in quanto incidono su una materia, quale quella dell'organizzazione e della dotazione organica dei Ministeri, per la quale l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 ha previsto che si intervenga «con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

        il Comitato osserva altresì che:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 5-ter, introdotto dal Senato - che autorizza il Ministro della salute a sospendere con ordinanza l'attività venatoria sull'intero territorio nazionale per un periodo non superiore ai sei mesi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la

 

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disposizione in esame, al fine di chiarire se l'esercizio di tale potere di ordinanza sia inscindibilmente connesso alle finalità del decreto, nonché quella di chiarire il rapporto della disposizione in esame con l'articolo 32 della legge n. 833 del 1978, atteso che tale ultima norma riconosce già in via generale un potere di ordinanza al Ministro della sanità «in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

                all'articolo 2, comma 1 - ove si prevede che alla costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e di altro materiale profilattico si possa «fare fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 468 del 1978» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la concreta portata normativa, atteso che il citato articolo 9 già consente l'utilizzo di un fondo di riserva per «spese relative all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico di uso non ricorrente, nonché per interventi di prevenzione contro le malattie infettive, le epidemie e le epizoozie» (come peraltro è anche previsto nel disegno di legge di bilancio per il 2006, attualmente all'esame del Senato);

            sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

                sia valutata dalla Commissione l'opportunità di modificare il titolo del provvedimento al fine di integrarlo con il riferimento al contenuto dell'articolo 5 (recante interventi urgenti nel settore avicolo), in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il contenuto dei decreti legge deve essere corrispondente al titolo.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 6144, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 202 del 2005, recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»,

            rilevato che le disposizioni dallo stesso recate appaiono prevalentemente riconducibili alle materie «profilassi internazionale» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che le lettere q) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

 

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            rilevato, altresì, che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono riconducibili alla materia «tutela della salute», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione affida, per la determinazione dei principi fondamentali, alla competenza legislativa dello Stato,

            ritenuto inoltre che talune altre disposizioni (in particolare gli interventi a sostegno del mercato delle carni avicole previsti dall'articolo 5) appaiono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza» la cui disciplina è demandata, dalla lettera e) del secondo comma del citato articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva statale,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del provvedimento,

                preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 4 dell'articolo 1 può farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

                i costi derivanti dall'istituzione del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria sono esclusivamente quelli relativi all'incremento di tre posti di dirigente di prima fascia, di cui al comma 5 dell'articolo 1;

                gli interventi previsti all'articolo 2, comma 1, non hanno carattere di continuità, per cui la previsione del ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste non si pone in contrasto con la vigente disciplina contabile;

                le regioni farebbero fronte agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

                il potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute, previsto all'articolo 3, non comporta nuove assunzioni ma unicamente l'eventuale passaggio di personale già in servizio;

 

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                l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge n. 311 del 2004, risponde ad esigenze di copertura finanziaria per cui deve intendersi che la norma di cui all'articolo 4, comma 2, reca una autorizzazione di spesa la quale deve tuttavia essere esplicitata;

        considerato che:

            il comma 5-bis dell'articolo 1 configura gli oneri derivanti dall'incremento di tre posti della dotazione organica di dirigenti di prima fascia in termini di previsione di spesa;

            in base alla vigente disciplina contabile, in presenza di norme formulate in termini di previsione di spesa, alla clausola di copertura deve accompagnarsi un'apposita clausola di salvaguardia degli eventuali oneri eccedenti le previsioni stesse;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 1, sostituire il comma 4-bis con il seguente: «4-bis. All'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per le assunzioni di cui al medesimo comma 4, è autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro a decorrere dall'anno 2006.»;

            b) all'articolo 1, sostituire il comma 5-bis con il seguente: «5-bis. All'istituzione e al finanziamento del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, di cui al comma 3, si provvede nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Gli oneri derivanti dal comma 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 annui a decorrere dall'anno 2006.»;

            c) all'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli interventi di cui al presente comma le regioni provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri.»;

            d) sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.
(Norma finanziaria).

        1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

 

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spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
        3. Per le attività di prevenzione e di profilassi internazionale, e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari, nonché per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare è autorizzata la spesa di euro 10.300.000 per l'anno 2005, cui si fa fronte mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle quali il Ministero della salute può ricorrere, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, è ridotta di euro 10.300.000.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE

        

 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 6144, approvato dal Senato, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si prevedano ulteriori misure a sostegno dei produttori e di tutti i soggetti operanti nella filiera avicola, ivi compresa la possibilità di attivare gli ammortizzatori sociali vigenti, al fine di evitare che i timori connessi alla diffusione dell'influenza aviaria comportino danni insostenibili per l'avicoltura italiana;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di incentivare ulteriori forme di tracciabilità volontaria dei prodotti avicoli nazionali al fine di consentire la loro immediata riconoscibilità da parte dei consumatori.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6144, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;

            rilevato che l'articolo 5 del decreto-legge in esame autorizza l'acquisto di carni congelate da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di sostenere il mercato avicolo;

            osservato che tale intervento potrebbe configurare un sostegno ai prezzi non consentito dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

            considerato tuttavia che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore

 

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del pollame offre la possibilità di un cofinanziamento delle spese e delle perdite nei casi di propagazione delle malattie degli animali, autorizzando altresì il versamento di compensazioni finanziarie agli allevatori di pollame che non possono smaltire i loro prodotti sul mercato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            appare opportuno rendere compatibile quanto previsto dall'articolo 5 del provvedimento con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del TCE.


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