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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6162 |
assicurare la soluzione del problema relativo all'evasione del versamento dei canoni demaniali;
evitare che la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi avvenga secondo meccanismi automatici;
definire la quota dei canoni da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con vincolo di destinazione al funzionamento del Sistema informativo del demanio marittimo.
A tale fine il Governo nel giugno 2004 ha istituito un apposito tavolo tecnico le cui conclusioni, considerata la complessità della materia in esame e la pluralità degli interessi coinvolti, non sono ancora disponibili. Pertanto, si rende necessaria l'adozione dell'accluso decreto-legge, al fine di consentire un ulteriore breve differimento del termine al 10 dicembre 2005.
Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 2005, n. 223, recante differimento del termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente il termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per concessioni ad uso turistico-ricreativo, in attesa delle risultanze istruttorie del tavolo tecnico dedicato al settore, istituito dal Governo in ottemperanza a specifica risoluzione della VI Commissione della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
1. Al fine di consentire la definizione del procedimento istruttorio in corso relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per concessioni ad uso turistico-ricreativo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della, legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo differito al 31 ottobre 2005 dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, è ulteriormente differito al 10 dicembre 2005.
1. II presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 novembre 2005.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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