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PDL 6146

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6146



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004

Presentato il 20 ottobre 2005


      

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Onorevoli Deputati! - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area o regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
      In particolare, l'Accordo con la Confederazione svizzera ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive
 

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Forze armate nel settore dell'addestramento e della formazione.
      L'articolo 1 stabilisce alcune definizioni.
      L'articolo 2 enuncia lo scopo dell'Accordo: sviluppare l'addestramento e la formazione militare su una base di reciprocità.
      L'articolo 3 individua il Ministero della difesa italiano ed il Dipartimento federale svizzero quali organi deputati ad organizzare ed effettuare le attività di addestramento e formazione.
      L'articolo 4 elenca i settori nei quali avverrà la cooperazione:

          a) addestramento e formazione militare in generale per personale e unità di tutte le Forze armate;

          b) scambio di personale;

          c) esercitazioni congiunte;

          d) scambio di esperienze e sviluppo di modelli di istruzione e di programmi di addestramento militari;

          e) addestramento alle operazioni di sostegno alla pace;

          f) addestramento di personale per l'esecuzione di trattati internazionali sul disarmo ed il controllo degli armamenti;

          g) informazione sull'organizzazione delle Forze armate, sulla struttura e sull'equipaggiamento di unità militari, sulla gestione del personale;

          h) questioni di polizia militare;

          i) servizio medico militare;

          l) addestramento delle Forze aeree;

          m) attività sportive militari.

      L'articolo 5 indica le modalità di sviluppo della cooperazione:

          a) incontri dei Ministri della difesa, dei Capi di Stato Maggiore, dei loro aggiunti e di altri delegati;

          b) scambi di esperienze teoriche e pratiche;

          c) organizzazione e attuazione di esercitazioni ed attività di addestramento congiunte;

          d) partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

          e) contatti tra corrispondenti istituzioni militari;

          f) scambi di vedute, consultazioni, riunioni e partecipazione in seminari, conferenze, corsi;

          g) visite a navi militari, basi aeree e altre strutture;

          h) scambio di informazioni e pubblicazioni di formazione e tattica militare;

          i) attività sportive.

      L'articolo 6 sancisce che rappresentanti delle Parti concorderanno un programma di cooperazione annuale e ne valuteranno l'andamento periodicamente.
      L'articolo 7, nel definire lo statuto del personale delle Parti, rimanda in blocco alla disciplina codificata nella convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale - NAT0/PfP SOFA, fatta a Bruxelles il 19 giugno 1995 e ratificata dall'Italia con legge 30 giugno 1998, n. 229.
      L'articolo 8 regolamenta la protezione delle aree o strutture.
      L'articolo 9 disciplina l'importazione, l'uso ed il deposito delle armi e munizioni.
      L'articolo 10 stabilisce le modalità di ammissione di cittadini di Paesi terzi a programmi di addestramento.
      L'articolo 11 fissa le modalità di ripartizione dei costi della cooperazione tra le due Parti.
      L'articolo 12 regolamenta l'assistenza medica e l'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni.
      L'articolo 13, in materia di trattamento di informazioni e materiali classificati,

 

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rimanda agli accordi di sicurezza in vigore tra i due Paesi.
      L'articolo 14 stabilisce le modalità di risoluzione di eventuali divergenze circa l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo.
      Infine, l'articolo 15 regola l'entrata in vigore, la durata e le modalità di recesso dall'Accordo.
      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica; l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria; l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

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APPENDICE

        L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera in materia di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione al sottoindicato articolo.

Articolo 6.

        Viene prevista la partecipazione annua dei rappresentanti delle Parti alle apposite riunioni per coordinare le attività della cooperazione bilaterale, per valutare il relativo andamento, nonché per concordare il programma annuale di cooperazione nell'addestramento.
        Per le indicate finalità si prevede l'invio di quattro funzionari a Berna, con una permanenza di quattro giorni in detta città.
        La relativa spesa viene così suddivisa:

            Spese di missione:

pernottamento (euro 150 al giorno x 4 persone x 4 giorni) = euro 2.400

diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 238, cui si aggiungono euro 71, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 238 viene ridotto di euro 79, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 230 + euro 90) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 320 x 4 persone x 4 giorni) = euro 5.120

            Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Berna (euro 1.575 x 4 persone = euro 6.300 + euro 315 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 6.615

Totale onere (articolo 6) euro 14.135

        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2005 è di euro 14.135.

 

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        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
        Relativamente alle altre disposizioni previste dall'Accordo, si fa presente quanto segue:

            viene prevista la possibilità di facilitare l'addestramento e la formazione militare fra i rispettivi Paesi sulla base della reciprocità (articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, lettera a), articolo 5, lettera b); peraltro, l'eventuale richiesta per l'invio del personale in Italia, per completare le indicate attività formative (articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, lettera b), articolo 5, lettera b), sarà accolta qualora vi sia disponibilità dei posti nei relativi corsi e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente; qualora fosse necessario l'invio di personale italiano, (articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, lettera b), articolo 5, lettera b), la relativa spesa sarà finanziata con ricorso agli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa;

            l'articolo 3, paragrafo 2, prevede la possibilità di stipulare Accordi tecnici in materia di formazione e di addestramento; al riguardo, si precisa che, qualora vengano introdotte disposizioni che amplino la portata finanziaria del presente Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa;

            le attività relative alle esercitazioni militari congiunte (articolo 4, lettera c), articolo 5, lettera c), l'addestramento per le operazioni di pace, sul disarmo e sul controllo degli armamenti (articolo 4, lettere e) e f), nonché quelle relative all'addestramento e alla formazione in materia di polizia militare, di servizio medico, di Forze aeree ed attività sportive militari (articolo 4, lettere h), i), l) e m), rientrano nelle ordinarie attività svolte dal Ministero della difesa, autorizzate dalla vigente legislazione e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

            la partecipazione degli osservatori e del personale militare alle esercitazioni militari (articolo 5, lettera d), alle consultazioni, alle riunioni, ai seminari, alle conferenze e corsi (articolo 5, lettera f), alle visite alle navi militari, alle basi aeree ed altre strutture (articolo 5, lettera g), e così pure gli scambi per la formazione, la tattica militare e le attività sportive (articolo 5, lettera i), saranno accolti previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; peraltro, l'invio di pubblicazioni (articolo 5, lettera h), viene effettuato con ricorso al supporto elettronico, con esclusione di spese aggiuntive;

            la disposizione indicata all'articolo 9, paragrafo 5, relativa alla eventuale richiesta di partecipare alle indagini tecnico-militari, qualora si verifichino speciali eventi o incidenti, riveste carattere del tutto eventuale e non necessita della quantificazione del relativo onere; qualora, tuttavia, detto evento si manifesti nel prosieguo, si farà ricorso alla autorizzazione di spesa prevista dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa;

 

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            l'articolo 11, paragrafo 2, prevede che la spesa per il trasporto locale, il vitto e l'alloggio per le delegazioni, fino ad un massimo di dieci persone, che partecipano agli incontri di esperti, sia a carico della Parte italiana. Al riguardo, si fa presente che, in relazione alla esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi, vengono utilizzati i mezzi di trasporto e le strutture militari del Ministero della difesa e, pertanto, non sono previste spese aggiuntive per il bilancio dello Stato.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

        A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo che costituisce un preciso impegno politico, assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Confederazione svizzera nel campo della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo ed in conformità agli obblighi assunti a livello internazionale.

        B) Analisi del quadro normativo.

        L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

        C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo stabilisce che lo statuto del personale delle Parti contraenti sarà disciplinato secondo la Convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatta a Bruxelles il 19 giugno 1995 (NATO/PfP SOFA, ratificata dall'Italia con legge 30 giugno 1998, n. 229), che fa riferimento alla Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 (NATO SOFA).

        D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

        E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

 

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        F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

        A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

        B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

        C) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi, né impliciti.

3. Ulteriori elementi.

        A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia, né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

        B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        In materia di accordi con la Confederazione svizzera nello specifico settore della difesa, è stato firmato a Bruxelles in data 6 novembre 2003 un Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero sulla cooperazione per i materiali della difesa. Il relativo provvedimento di ratifica è attualmente in fase di concertazione interministeriale.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.

        Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano ed il Dipartimento federale, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione svizzera.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefìci indicati alla lettera F), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D)  Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

        Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

 

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F) Impatto sui destinatari indiretti.

        L'impatto sui destinatari indiretti di cui alla lettera A) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefìci in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.
        Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      l. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      l. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 14.135 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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