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PDL 6149

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6149



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifica all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti

Presentata il 20 ottobre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni sono state apportate diverse modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, in particolare in materia di guida dei veicoli e di patente a punti. In riferimento a quest'ultimo argomento risulta evidente che il suo inserimento nell'ordinamento italiano ha voluto porre l'attenzione sul rispetto delle norme al fine di una maggiore sensibilizzazione degli utenti della strada.
      L'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 dispone che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione, la decurtazione dei punti dalla patente sarà a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso comunichi, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
      Attualmente, quindi, a seguito delle modifiche intervenute nel tempo, l'iter procedurale, in caso di violazione, prevede che la decurtazione dei punti-patente e le eventuali sanzioni amministrative accessorie siano a carico del proprietario del veicolo, qualora lo stesso non sia in grado di fornire i dati relativi all'effettivo conducente e alla sua patente.
      La presente proposta di legge intende ripristinare la versione originale del comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, non ritenendo corretto imputare comunque al proprietario di un veicolo le violazioni commesse con lo stesso ma il cui responsabile non sia stato identificato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente, con le modalità stabilite dalla legge».
      2. Il quinto e il sesto periodo del comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono soppressi.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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