PDL 6129
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 6129
|
Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TRANTINO, LA RUSSA, AIRAGHI, BORNACIN, BUTTI, CATANOSO, CIRIELLI, GIORGIO CONTE, FOTI, FRANZ, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MAGGI, MENIA, MESSA, MIGLIORI, PORCU, RAISI, RONCHI, SAIA, STRANO
Disciplina del reato di oltraggio a pubblico ufficiale
Presentata il 12 ottobre 2005
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 25 giugno 1999, n. 205, è stato abolito il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall'articolo 341 del codice penale «Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (...)» estendendo l'ipotesi a «chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni (...)». Fu un errore ai limiti della irresponsabilità legislativa, che ora bisogna riparare: non si tratta di un privilegio da tutelare, ma di riconoscere una funzione difficile, rischiosa e preziosa, che richiede il ritorno al senso dello Stato, anche in presenza dei vigenti articoli 342 e 343 del medesimo codice penale, che, rispettando le funzioni del corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una pubblica autorità costituita in collegio nonché di un magistrato in udienza, meritevoli di ogni riguardo legislativo e sociale (cioè correlato al comune sentire), divengono fonte, nei fatti, di una sperequazione, certamente dai destinatari non voluta, tra i diversi soggetti incaricati di una pubblica funzione. Infatti è evidente la contrapposizione
Pag. 2
che si è venuta a creare tra tali soggetti, alcuni dei quali, non meno esposti al pericolo della violenza, anzi spesso operanti in frontiere più avanzate per la tutela della società degli onesti, sono stati esclusi dalla tutela penale in caso di oltraggio nei loro confronti.
Se, comunque, non si è verificata una demotivazione da parte di chi deve curare e a spese proprie (tale è il ricorso al palliativo della querela di parte, quasi fossero un fatto privato l'onore e il decoro dello Stato!) il prestigio delle funzioni pubbliche, si renda grazie alla coscienza di questi uomini, protagonisti del dovere nel silenzio, attraverso molti disagi personali e familiari, e si riconosca di nuovo una «tutela completa».
Pag. 3
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 341 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 341-bis. (Oltraggio a un pubblico ufficiale). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a tre anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è arrecata in presenza di una o più persone».