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PDL 6150

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6150



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 ottobre 2005 (v. stampato Senato n. 3596)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 ottobre 2005

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2005, N. 184

        All'articolo 1:

            al comma 1, alla lettera a), le parole: «e della patente» sono soppresse e, alla lettera b), le parole: «da euro 205 a euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;

            al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è riattribuito al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore. La riattribuzione è effettuata su domanda dell'interessato rivolta al suddetto organo di polizia»; dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi e l'efficacia dei rispettivi erogatori, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono registrati i dati relativi alle altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992; per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 dello stesso articolo 126-bis, ed i relativi accertatori. Nell'ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 126-bis»;

            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Alla tabella dei punteggi previsti, allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della voce: "Art. 141" è inserita la seguente: "Art. 79, comma 4: 3 punti".
        2-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

        "13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi";

 

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            b) al comma 14, nel secondo periodo, le parole: "del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi".

        2-quater. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

                "c) in seconda fila e comunque in modo da intralciare la circolazione";

            b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere c) ed n) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 120 a euro 250"».

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. - 1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasporto che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi entro cinquanta chilometri dal luogo di carico, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso dei veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dei limiti dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità".

        Art. 1-ter. - 1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In particolare, il prefetto competente per territorio coordina lo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, svolto dai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, anche con riguardo all'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento".

        Art. 1-quater. - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno".

 

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        Art. 1-quinquies. - 1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione".

        Art. 1-sexies. - 1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Per semirimorchio si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello dolly e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello dolly. Qualora un semirimorchio sia agganciato ad un carrello dolly, viene considerato un rimorchio a timone e non può trasferire un carico verticale significativo sul veicolo trattore (inferiore a 100 daN). Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri sono stabilite le caratteristiche costruttive dei carrelli dolly".

        Art. 1-septies. - 1. Gli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpretano nel senso che, per l'attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, sono consentiti l'impiego e la circolazione di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali, quali attrezzature agricole e non, macchine operatrici, in quanto attività connesse all'attività agricola principale.

        Art. 1-octies. - 1. All'articolo 72, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione di cui al primo periodo si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1o gennaio 2007".

        Art. 1-novies. - 1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2".

        Art. 1-decies. - 1. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all'aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo".

        Art. 1-undecies. - 1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente

 

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installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter".
        2. All'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il punto 1 della Tabella (Dispositivi di frenatura) è sostituito dal seguente:

"1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura
1.1 Freno di servizio 1.1 Freno di servizio
1.1.1 Stato meccanico 1.1.1 Stato meccanico
1.1.2 Efficienza 1.1.2 Efficienza
1.1.3 Equilibratura 1.1.3 Equilibratura
1.1.4 Pompa a vuoto e compressore 1.1.4 Spessore e stato del disco freno
1.1.5. Spessore e stato del disco freno  
1.2. Freno di soccorso 1.2. Freno a mano
1.2.1. Stato meccanico 1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza 1.2.2 Efficienza
1.2.3 Equilibratura  
1.3. Freno a mano  
1.3.1. Stato meccanico  
1.3.2. Efficienza  
1.4.  Freno di rimorchio o semirimorchio  
1.4.1.  Stato meccanico - frenatura automatica  
1.4.2. Efficienza".  

        Art. 1-duodecies. - 1. All'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. È ammessa la locazione senza conducente dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t nonché dei veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove, a condizione che il contratto, tra l'impresa di locazione senza conducente e il locatario, abbia una durata non inferiore a dodici mesi e lo stesso venga annotato sulla carta di circolazione ai sensi dell'articolo 91";

            b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Sulla carta di circolazione dei veicoli di cui al comma 4-bis sono riportate anche le annotazioni, alle condizioni ivi stabilite, di cui all'articolo 91".

 

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        2. All'articolo 91, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: "locati" è inserita la seguente: "anche".
        3. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: "locatario" è inserita la seguente: "anche".
        4. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: "locazione" è inserita la seguente: "anche".

        Art. 1-terdecies. - 1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "-  i velocipedi a tre o a quattro ruote".

        Art. 1-quaterdecies. - 1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, le parole: "da euro 35 a euro 143" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";

            b) al comma 14, nel primo periodo, le parole: "dai commi 5, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 5 e 7" e le parole: "dai commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 5"; nel secondo periodo le parole: "Alla violazione prevista dai commi 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9".

        Art. 1-quinquiesdecies. - 1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        "1-bis. Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Ai fini dei requisiti di sicurezza dei quadricicli, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, contenente norme relative all'accertamento dei requisiti di tali veicoli. Il decreto:

            a) dovrà prevedere l'esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli, ivi comprese le prove di sicurezza dell'impianto elettrico;

            b) dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza".

        Art. 1-sexiesdecies. - 1. All'articolo 130-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "al comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 6".

 

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        Art. 1-septiesdecies. - 1. All'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

        "2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della autorità di polizia il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di tre mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizione all'autorità di polizia procedente delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere la restituzione del motoveicolo. In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo. Nei confronti del provvedimento di fermo amministrativo, di cui all'articolo 170, comma 7, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all'atto contenente il ricorso e l'istanza di sospensione. Tali disposizioni non si applicano ai ciclomotori e ai motoveicoli che al momento del fermo amministrativo stesso siano già oggetto di furto o rapina".

        2. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. Alle violazioni previste dal comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI".

        3. All'articolo 171, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".
        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 213 del medesimo decreto legislativo, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo.

        Art. 1-duodevicies. - 1. Il comma 7-bis dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede

 

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al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".

        2. Il comma 4-bis dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".

        Art. 1-undevicies. - 1. All'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. I velocipedi di cui al comma 6, se a tre o quattro ruote, possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86".

        Art. 1-vicies. - 1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con

 

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l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino a sei mesi e la multa da euro 5.000 a euro 20.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. L'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore";

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui ai commi 2 e 7 appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale";

            c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 8".

        2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma  2";

            b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. Si applicano le procedure di cui all'articolo 186, commi 2 e 2-bis";

            c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 7 e dell'articolo 186, comma 8".

        Art. 1-vicies semel. - 1. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 8 è sostituito dal seguente:

        "8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 187".

 

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        Art. 1-vicies bis. - 1. All'articolo 216 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa, di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, la targa o il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri indicato dal titolare del documento medesimo. Per la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente, il documento è trattenuto presso i propri uffici dall'organo accertatore, che ne dà comunicazione all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, se si tratta di documenti di circolazione, ovvero al prefetto del luogo di residenza del trasgressore, se trattasi di patente di guida. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell'articolo 214";

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. Nell'ipotesi di ritiro delle autorizzazioni, delle licenze o della targa, la restituzione viene effettuata dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. Nel caso di ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente di guida, la restituzione viene effettuata dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso, il quale, verificato l'adempimento della prescrizione omessa, ne dà comunicazione all'organo di polizia che ha redatto il verbale";

            c) il comma 3 è abrogato.

        2. All'articolo 217 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. La carta di circolazione è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del luogo della commessa violazione. Dal momento del ritiro, la carta di circolazione resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con

 

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veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora la carta di circolazione non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare il documento presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione";

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Al termine del periodo fissato, la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento";

            c) il comma 4 è abrogato;

            d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Il ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria".

        3. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. La patente di guida ritirata è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può riformare o revocare la sanzione accessoria irrogata. Dal momento del ritiro, la patente di guida resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora la patente di guida non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del

 

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successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare la patente di guida presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione";

            b) il secondo periodo del comma 3 è soppresso;

            c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Al termine del periodo fissato, la patente di guida viene restituita all'interessato dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri per l'iscrizione nei propri registri";

            d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Il ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria".

        Art. 1-vicies ter. - 1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata".

        Art. 1-vicies quater. - 1. Al fine di pervenire al miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti necessario anche per far fronte alle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 285 del 1992, è disposto l'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità, nonché all'efficientamento e allo sviluppo del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli oneri connessi all'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 45.225.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall'anno 2006, la riassegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle suddette maggiori entrate, previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, le quali sono destinate per un terzo al citato processo di riorganizzazione delle strutture del Ministero, ivi inclusa, nel limite di 225.000 euro per l'anno 2006, la prosecuzione dei servizi istituzionali in rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet www.infrastrutturetrasporti.it/appalti e www.legge109-94.it relativi alla pubblicazione dei bandi on line,

 

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alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e per due terzi all'efficientamento e allo sviluppo del CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.
        2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED ai sensi del comma 1, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.

        Art. 1-vicies quinquies. - 1. Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ANAS spa provvede alla revisione organica dei limiti di velocità localizzati sull'intera rete stradale di competenza; la revisione è ispirata a criteri di omogeneità, uniformità ed efficienza nel rispetto delle norme comunitarie ed internazionali in materia».

 

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DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2005, N. 184
 

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Decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.

    

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata dichiarata l'illegittimità Costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.

        1.  All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:

        1.  Identico:

            a)  il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;

            a)  il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali del conducente al momento della commessa violazione»;

            b)  il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia

            b)  il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia


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esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.». esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000»;

        2.  Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

        2. Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è riattribuito al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore. La riattribuzione è effettuata su domanda dell'interessato rivolta al suddetto organo di polizia. Allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi e l'efficacia dei rispettivi erogatori, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono registrati i dati relativi alle altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992; per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 dello stesso articolo 126-bis, ed i relativi accertatori. Nell'ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 126-bis. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

          2-bis. Alla tabella dei punteggi previsti, allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della voce: «Art. 141» è inserita la seguente: «Art. 79, comma 4: 3 punti».
          2-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
          «13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;
              b) al comma 14, nel secondo periodo, le parole: «del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi».

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          2-quater. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
                  «c) in seconda fila e comunque in modo da intralciare la circolazione»;
              b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
          «5-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere c) ed n) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 120 a euro 250».
 
Articolo 1-bis.
          1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trasporto che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi entro cinquanta chilometri dal luogo di carico, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso dei veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dei limiti dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità».
 
Articolo 1-ter.
          1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, il prefetto competente per territorio coordina lo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, svolto dai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, anche con riguardo all'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento».

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Articolo 1-quater.
          1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
          «5-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno».
 
Articolo 1-quinquies.
          1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione».
 
Articolo 1-sexies.
          1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 3 è sostituito dal seguente:
          «3. Per semirimorchio si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello dolly e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello dolly. Qualora un semirimorchio sia agganciato ad un carrello dolly, viene considerato un rimorchio a timone e non può trasferire un carico verticale significativo sul veicolo trattore (inferiore a 100 daN). Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri sono stabilite le caratteristiche costruttive dei carrelli dolly».
 
Articolo 1-septies.
          1. Gli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpretano nel senso che, per l'attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, sono consentiti l'impiego e la circolazione di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali, quali attrezzature agricole e non, macchine operatrici, in quanto attività connesse all'attività agricola principale.

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Articolo 1-octies.
          1. All'articolo 72, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione di cui al primo periodo si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1o gennaio 2007».
 
Articolo 1-novies.
          1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
          «4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2».
 
Articolo 1-decies.
          1. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all'aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo».
 
Articolo 1-undecies.
          1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4 è sostituito dal seguente:
          «4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».

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          2. All'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il punto 1 della Tabella (Dispositivi di frenatura) è sostituito dal seguente:

«1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura
1.1 Freno di servizio 1.1 Freno di servizio
1.1.1 Stato meccanico 1.1.1 Stato meccanico
1.1.2 Efficienza 1.1.2 Efficienza
1.1.3 Equilibratura 1.1.3 Equilibratura
1.1.4 Pompa a vuoto e compressore 1.1.4. Spessore e stato del disco freno
1.1.5. Spessore e stato del disco freno  
1.2. Freno di soccorso 1.2. Freno a mano
1.2.1. Stato meccanico 1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza 1.2.2 Efficienza
1.2.3 Equilibratura  
1.3. Freno a mano  
1.3.1. Stato meccanico  
1.3.2. Efficienza  
1.4. Freno di rimorchio o semirimorchio  
1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica  
1.4.2. Efficienza».  

 
Articolo 1-duodecies.
          1. All'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
          «4-bis. È ammessa la locazione senza conducente dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t nonché dei veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove, a condizione che il contratto, tra l'impresa di locazione senza conducente e il locatario, abbia una durata non inferiore a dodici mesi e lo stesso venga annotato sulla carta di circolazione ai sensi dell'articolo 91»;
              b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
          «5-bis. Sulla carta di circolazione dei veicoli di cui al comma 4-bis sono riportate anche le annotazioni, alle condizioni ivi stabilite, di cui all'articolo 91».

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          2. All'articolo 91, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: «locati» è inserita la seguente: «anche».
          3. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: «locatario» è inserita la seguente: «anche».
          4. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: «locazione» è inserita la seguente: «anche».
 
Articolo 1-terdecies.
          1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «-  i velocipedi a tre o a quattro ruote».
 
Articolo 1-quaterdecies.
          1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 6, le parole: «da euro 35 a euro 143» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;
              b) al comma 14, nel primo periodo, le parole: «dai commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7» e le parole: «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»; nel secondo periodo le parole: «Alla violazione prevista dai commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9».
 
Articolo 1-quinquiesdecies.
          1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
          «1-bis. Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Ai fini dei requisiti di sicurezza dei quadricicli, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in

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  vigore della presente disposizione, contenente norme relative all'accertamento dei requisiti di tali veicoli. Il decreto:
              a) dovrà prevedere l'esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli, ivi comprese le prove di sicurezza dell'impianto elettrico;
              b) dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza».
 
Articolo 1-sexiesdecies.
          1. All'articolo 130-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 6».
 
Articolo 1-septiesdecies.
          1. All'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
          «2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della autorità di polizia il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di tre mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizione all'autorità di polizia procedente delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere la restituzione del motoveicolo. In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo. Nei confronti del provvedimento di fermo amministrativo, di cui all'articolo 170, comma 7, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all'atto contenente il ricorso e l'istanza di sospensione. Tali disposizioni non si applicano ai ciclo

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  motori e ai motoveicoli che al momento del fermo amministrativo stesso siano già oggetto di furto o rapina».
          2. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 7 è sostituito dal seguente:
          «7. Alle violazioni previste dal comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
          3. All'articolo 171, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
          4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 213 del medesimo decreto legislativo, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo.
 
Articolo 1-duodevicies.
          1. Il comma 7-bis dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
          «7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo».

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          2. Il comma 4-bis dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
          «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo».
 
Articolo 1-undevicies.
          1. All'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
          «6-bis. I velocipedi di cui al comma 6, se a tre o quattro ruote, possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86».
 
Articolo 1-vicies.
          1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
          «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino a sei mesi e la multa da euro 5.000 a euro 20.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

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  patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. L'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore»;
              b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
          «2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui ai commi 2 e 7 appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale»;
              c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 8».
          2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          «1. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma  2»;
              b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
          «7. Si applicano le procedure di cui all'articolo 186, commi 2 e 2-bis»;
              c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 7 e dell'articolo 186, comma 8».
 
Articolo 1-vicies semel.
          1. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 8 è sostituito dal seguente:
          «8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 187».

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Articolo 1-vicies bis.
          1. All'articolo 216 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          «1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa, di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, la targa o il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri indicato dal titolare del documento medesimo. Per la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente, il documento è trattenuto presso i propri uffici dall'organo accertatore, che ne dà comunicazione all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, se si tratta di documenti di circolazione, ovvero al prefetto del luogo di residenza del trasgressore, se trattasi di patente di guida. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell'articolo 214»;
              b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
          «2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. Nell'ipotesi di ritiro delle autorizzazioni, delle licenze o della targa, la restituzione viene effettuata dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. Nel caso di ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente di guida, la restituzione viene effettuata dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso, il quale, verificato l'adempimento della prescrizione omessa, ne dà comunicazione all'organo di polizia che ha redatto il verbale»;
              c) il comma 3 è abrogato.
          2. All'articolo 217 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
          «2. La carta di circolazione è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento

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  della violazione, ne dà comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del luogo della commessa violazione. Dal momento del ritiro, la carta di circolazione resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora la carta di circolazione non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare il documento presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione»;
              b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
          «3. Al termine del periodo fissato, la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento»;
              c) il comma 4 è abrogato;
              d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
          «5. Il ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria».
          3. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
          «2. La patente di guida ritirata è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può riformare o revocare la sanzione accessoria irrogata. Dal momento del ritiro, la patente di guida resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di

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  recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora la patente di guida non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare la patente di guida presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione»;
              b) il secondo periodo del comma 3 è soppresso;
              c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
          «4. Al termine del periodo fissato, la patente di guida viene restituita all'interessato dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri per l'iscrizione nei propri registri»;
              d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
          «5. Il ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria».
 
Articolo 1-vicies ter.
          1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata».
 
Articolo 1-vicies quater.
          1. Al fine di pervenire al miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti necessario anche per far fronte alle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 285 del 1992, è disposto l'avvio di un processo

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  di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità, nonché all'efficientamento e allo sviluppo del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli oneri connessi all'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 45.225.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall'anno 2006, la riassegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle suddette maggiori entrate, previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, le quali sono destinate per un terzo al citato processo di riorganizzazione delle strutture del Ministero, ivi inclusa, nel limite di 225.000 euro per l'anno 2006, la prosecuzione dei servizi istituzionali in rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet www.infrastrutturetrasporti.it/appalti e www.legge109-94.it relativi alla pubblicazione dei bandi on line, alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e per due terzi all'efficientamento e allo sviluppo del CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.
          2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED ai sensi del comma 1, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.
 
Articolo 1-vicies quinquies.
          1. Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ANAS spa provvede alla revisione organica dei limiti di velocità localizzati sull'intera rete stradale di competenza; la revisione è ispirata a criteri di omogeneità, uniformità ed efficienza nel rispetto delle norme comunitarie ed internazionali in materia.

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Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 21 settembre 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Pisanu, Ministro dell'interno.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

    


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