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PDL 411-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 411-3229-3344-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 411, d'iniziativa dei deputati

PISAPIA, BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

Istituzione del difensore civico
delle persone private della libertà personale

Presentata il 1o giugno 2001

n. 3229, d'iniziativa del deputato MAZZONI

Istituzione del Difensore civico delle persone private
della libertà personale

Presentata il 4 ottobre 2002

n. 3344, d'iniziativa dei deputati

FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, GRILLINI, LEONI,
LUCIDI, MANCINI, SINISCALCHI

Istituzione del difensore civico delle persone private
della libertà personale

Presentata il 4 novembre 2002

(Relatore: PALMA)


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 20 ottobre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 411, 3229 e 3344. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 411 ed abbinate,

            ritenuto che, all'articolo 2, appare eccessiva la durata ventennale dell'esperienza nel campo dei diritti umani di cui si richiede il possesso,

            ritenuto altresì che, all'articolo 8, comma 2, la previsione della sostituzione della competenza del Garante a quella del magistrato di sorveglianza in ordine alle istanze ad ai reclami che gli vengano rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354, impedendo la possibilità di rivolgersi direttamente al magistrato di sorveglianza, potrebbe comportare un inutile aggravio procedurale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, lettera a) sarebbe opportuno ridurre a dieci anni l'esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti richiesta quale requisito per essere nominato componente del Garante;

            b) all'articolo 8, comma 2, sarebbe opportuno prevedere la competenza del Garante dei diritti come aggiuntiva, anziché sostitutiva, a quella del magistrato di sorveglianza in merito alle istanze e ai reclami avanzati dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 354 del 1975.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il testo unificato della proposte di legge n. 411 ed abbinate, recante «Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale»,

 

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        premesso che:

            il decreto-legge n. 600 del 1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 897 del 1986, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, disciplina le funzioni del magistrato militare di sorveglianza rinviando, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alla legge n. 354 del 1975;

            ai sensi dell'articolo 7, comma 1, il garante dei diritti concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza volta ad assicurare che l'esecuzione della custodia sia attuata in conformità delle norme e dei principi stabiliti dalla disciplina vigente in materia;

            valutata la necessità di prevedere che le visite presso le sedi delle forze di polizia disposte dall'articolo 7, comma 3, siano disciplinate mediante un apposito regolamento di attuazione, al fine di escludere che da esse possa derivare un danno per le attività investigative in corso;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 7, comma 3, sia rinviata ad un successivo regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di svolgimento delle visite presso le sedi delle Forze di polizia nonché la determinazione di un termine minimo di preavviso;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 8, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 35, comma 1, n. 2) della legge n. 354 del 1975, prevedendo che i detenuti e gli internati possano rivolgere istanze e reclami non soltanto al Garante, ma anche al magistrato di sorveglianza.


PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

sul testo unificato delle proposte di legge n. 411 e abbinate elaborato dalla Commissione di merito;

        premesso che:

            la nuova relazione tecnica, predisposta dal Ministero della giustizia, è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato

 

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positivamente per quanto concerne la quantificazione degli oneri e negativamente quanto alla copertura finanziaria;

            peraltro, la stessa Ragioneria ha rilevato che il testo non indica le risorse occorrenti a far fronte al costo del personale che verrebbe utilizzato in posizione di fuori ruolo, ai sensi del comma 1, dell'articolo 5;

        considerato che:

            gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento vengono quantificati dalla nuova relazione tecnica in euro 3.650.732 per l'anno 2005 e in euro 3.500.732 a decorrere dall'anno 2006 e, quindi, in misura superiore a quella indicata all'articolo 13;

            al comma 3 dell'articolo 5 non viene indicato l'esercizio finanziario a decorrere dal quale verrebbe istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia l'apposito fondo a carico del quale dovrebbero, essere imputate le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti;

            la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 13 non appare conforme alla vigente disciplina contabile in quanto:

                l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente, non reca, per l'anno 2006, le risorse necessarie ad assicurare la copertura del provvedimento;

                non vengono indicate distintamente le singole disposizioni onerose, ma soltanto l'ammontare complessivo della spesa autorizzata;

                non è prevista una clausola di salvaguardia per la compensazione degli eventuali maggiori oneri che dovessero determinarsi rispetto alle previsioni di spesa. L'inserimento di tale clausola appare opportuno, stante la natura di alcuni degli oneri derivanti dal provvedimento i quali non sembrano potersi configurare nei termini di limite massimo di spesa;

        esprime

PARERE CONTRARIO
(Parere espresso l'8 febbraio 2005)

        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

sul nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 411 e abbinate elaborato dalla Commissione di merito:

            preso atto dei chiarimenti preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri derivanti dall'articolo 5, si riferisce esclusivamente alle spese di funzionamento dell'ufficio del Garante e a quelle relative alle sue dotazioni strumentali, senza includere gli oneri derivanti dalla corresponsione degli stipendi al personale, ancorché comandato, impiegato

 

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presso l'Ufficio, oneri che devono ritenersi a carico dell'Ufficio medesimo;

            considerato che l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è consentito esclusivamente in presenza di spese di carattere obbligatorio e che non può escludersi l'eventualità che gli oneri derivanti dal provvedimento non siano riconducibili a tale tipologia di spesa;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

        1. all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2005» con le seguenti: «per l'anno 2005»;
        2. provveda la Commissione alla quantificazione degli oneri per la corresponsione degli stipendi al personale comandato presso l'Ufficio del Garante, di cui all'articolo 5, comma 1 e all'individuazione della conseguente copertura finanziaria attingendo a risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978;
        3. all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2005» con le seguenti: «per l'anno 2005»;
        4. all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2005» con le seguenti: «per l'anno 2005»;
        5. all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2005» con le seguenti: «per l'anno 2005»;
        6. all'articolo 13, comma 2, sopprimere le parole da: «e trasmette alle Camere» fino alla fine del comma.

(Parere espresso il 25 maggio 2005)


        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

sull'ulteriore testo unificato delle proposte di legge n. 411 e abbinate elaborato dalla Commissione di merito:

        rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura, non reca le necessarie disponibilità;

        esprime

PARERE CONTRARIO
(Parere espresso il 27 luglio 2005)
 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo unificato della proposte di legge n. 411 ed abbinate, recante «Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale»,

            rilevando che l'ordinamento già prevede, a garanzia delle condizioni di detenzione nelle carceri, l'istituto del magistrato di sorveglianza cui si aggiunge il potere di visita di cui dispongono i parlamentari;

            ritenendo eccessivo che le indennità dei componenti del difensore civico siano equiparate al trattamento economico stabilito per il Presidente e i giudici della Corte costituzionale;

            considerando l'impatto amministrativo e di personale del testo unificato, cui si fa fronte con del personale fuori ruolo, senza farsi carico delle esigenze delle amministrazioni di provenienza;

        esprime

PARERE CONTRARIO


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PER
LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Art. 1.
(Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

      1. È istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2006, il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti».
      2. Il Garante dei diritti è costituito in collegio, composto dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica ed in numero di due dalla Camera dei deputati.
      3. Il Garante dei diritti rimane in carica per quattro anni non prorogabili, fatto salvo il regime di prorogatio. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi membri.
      4. Le indennità del presidente e degli altri membri sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

Art. 2.
(Requisiti).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti per essere nominato o eletto non deve avere riportato condanna penale definitiva

 

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per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

          a) ventennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti;

          b) formazione culturale specifica e documentata nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.

Art. 3.
(Incompatibilità).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti non può assumere cariche elettive, governative e istituzionali né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né attività inerenti ad una associazione o partito politico.

Art. 4.
(Sostituzione).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo.
      2. Alla nomina del sostituto provvedono, d'intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato di Garante dei diritti.

 

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Art. 5.
(Organico).

      1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
      2. L'organico dell'ufficio, in misura non superiore a quaranta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di primo insediamento del Garante dei diritti.
      3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
      4. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
      5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
      6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro

 

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dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso Garante dei diritti.

Art. 6.
(Consulenze).

      1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2006, dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

Art. 7.
(Funzioni e poteri).

      1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:

          a) concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

          b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli vangano rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge;

          c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

      2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, il Garante dei diritti:

          a) visita, senza necessità di autorizzazione e in condizioni di sicurezza, gli

 

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istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per minori, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà;

          b) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

          c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e le comunicazioni dei documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);

          d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.

      3. Nell'esercizio della funzione indicata al comma 1, lettera c), il Garante dei diritti, previo preavviso ma senza autorizzazione, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale nonché, previo preavviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme della Guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza.
      4. I componenti del Garante dei diritti sono tenuti al segreto su quanto acquisito nell'esercizio delle loro funzioni.
      5. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il Garante dei diritti informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, affinché questi valuti se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la

 

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conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.
      6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

Art. 8.
(Destinatari).

      1. Tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.
      2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

Art. 9.
(Procedimento).

      1. Il Garante dei diritti, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 7, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non conformi alle norme ed ai principi indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera a), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
      2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.
      3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.
      4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante dei diritti, l'attivazione del

 

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procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.
      5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante dei diritti può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.
      6. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 10.
(Procedimento contenzioso).

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 70, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

      «8-bis. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante dei diritti» nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge»;

          b) dopo l'articolo 71-sexies, è inserito il seguente:

      «Art. 71-septies. - (Procedimento contenzioso). - 1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui il relativo potere gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento con ricorso al tribunale di sorveglianza.
      2. Il presidente del tribunale di sorveglianza, con decreto motivato, dichiara l'inammissibilità del ricorso quando esso è stato presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando ripropone una questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.
      3. Quando il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara ammissibile il ricorso, con decreto nomina il relatore e fissa la data dell'udienza in camera di

 

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consiglio. Il ricorso e il decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sono notificati congiuntamente all'amministrazione interessata ed all'internato o detenuto eventualmente interessato a cura del ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.
      4. L'udienza si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del Garante dei diritti. All'udienza può partecipare anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.
      5. Il tribunale di sorveglianza decide con ordinanza notificata alle parti a cura della cancelleria.
      6. Il Garante dei diritti e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. La Corte di cassazione, osservate le forme dell'articolo 611 del codice di procedura penale, decide con ordinanza».

Art. 11.
(Obbligo di denuncia).

      1. Il Garante dei diritti ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 12.
(Relazione annuale).

      1. Il Garante dei diritti presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

 

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      2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ed al Comitato ONU contro la tortura.
      3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
      4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e sulla figura del Garante dei diritti.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari 3.600.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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