Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato

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PDL 6144

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6144



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 ottobre 2005 (v. stampato Senato n. 3616)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della salute
(STORACE)

di concerto con il ministro della difesa
(MARTINO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

e con il ministro degli affari esteri
(FINI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 ottobre 2005
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1? OTTOBRE 2005, N.  202

        All'articolo 1:

            al comma 1, dopo le parole: «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominato "Centro nazionale",», le parole da: «dei Centri» fino a: «sperimentali» sono sostituite dalle seguenti: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006»;

            al comma 2, dopo la parola: «Centro» è inserita la seguente: «nazionale»;

            al comma 3, le parole: «di lotta ed emergenza contro le malattie animali» sono soppresse e le parole: «nonché del» sono sostituite dalle seguenti: «nonché il»;

            al comma 4, nella lettera a), dopo la parola: «indire» è soppresso il segno di interpunzione: «,» e le parole: «di sessanta dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «di un numero massimo di sessanta dirigenti»; nella lettera b), le parole: «di cinquanta operatori» sono sostituite dalle seguenti: «di un numero massimo di cinquanta operatori»;

            dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        «4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro»;

            dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

        «5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.

        5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull'intero territorio nazionale».

        L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        «Art. 2. - (Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico). - 1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su

 

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proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
        2.  Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute; tali modalità costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione».

        All'articolo 3, al comma 2, le parole: «è potenziato di 96 unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4», e, al comma 4, dopo le parole: «euro 4.500.000» è inserita la seguente: «annui».

        All'articolo 4:

            al comma 1, dopo le parole: «euro 15.200.000» è inserita la seguente: «annui»;

            al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «di profilassi internazionale» sono inserite le seguenti: «e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «legge n. 311 del 2004» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni,».

        All'articolo 5, al comma 3, le parole: «, per l'importo di 12 milioni di euro,» sono soppresse; dopo le parole: «dell'interno» sono inserite le seguenti: «, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,» e le parole: «,  nonché mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378» sono soppresse.

 

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DECRETO-LEGGE 1o OTTOBRE 2005, N.  202
 

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Decreto-legge 1? ottobre 2005, n. 202, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 2005.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dal Senato della Repubblica
Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Considerati i recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal virus dell'influenza aviaria;

      Valutato il rischio potenziale di una catastrofica pandemia influenzale;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad evitare il rischio in Italia di una tale emergenza sanitaria attraverso controlli più rigorosi alle frontiere sugli animali vivi e sugli alimenti, nonché ad elevare il livello di protezione dei cittadini;

      Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 settembre e del 23 settembre 2005;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e degli affari esteri;

Articolo 1.
(Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie
degli animali e le relative emergenze).

Articolo 1.
(Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie
degli animali e le relative emergenze).

      1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito

      1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito


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presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente dei Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione e alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute. presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato «Centro nazionale», che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione e alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
      2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.       2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro nazionale e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
      3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, nonché del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.       3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale, nonché il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.
      4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:       4. Identico:

          a) indire, concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di I livello;

          a) indire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di sessanta dirigenti veterinari di I livello;

          b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.

          b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.


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        4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.

      5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.

      5. Identico.

        5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.
        5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull'intero territorio nazionale.

Articolo 2.
(Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali).

Articolo 2.
(Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico).

      1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può fare fronte, su proposta del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può fare fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

      2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di costituzione di scorte regionali di farmaci antivirali, che costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.       2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute; tali modalità costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.

Articolo 3.
(Comando Carabinieri per
la tutela della salute).

Articolo 3.
(Comando Carabinieri per
la tutela della salute).

      1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di: «Comando Carabinieri per la tutela della salute».

      1. Identico.

      2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è potenziato di 96 unità di personale, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di       2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il

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personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2 sono a carico del Ministero della salute, che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali.       3. Identico.
      4. Per gli scopi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 a decorrere dall'anno 2006.       4. Per gli scopi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2006.

Articolo 4.
(Norma finanziaria).

Articolo 4.
(Norma finanziaria).

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

      2. Per le attività di prevenzione e di profilassi internazionale, nonché per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute può derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 10.300.000.       2. Per le attività di prevenzione e di profilassi internazionale e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari, nonché per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute può derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, è ridotta di euro 10.300.000.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       3. Identico.

Articolo 5.
(Interventi urgenti nel settore avicolo).

Articolo 5.
(Interventi urgenti nel settore avicolo).

      1. Per sostenere il mercato delle carni avicole, colpito dalla crisi derivante dalla drastica riduzione dei consumi, conseguente ai recenti eventi di influenza aviaria e per eventuali altre situazioni eccezionali, l'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate ed altri prodotti per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo massimo di 20 milioni di euro.

      1. Identico.


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      2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.       2. Identico.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, nonché mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378.       3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       4. Identico.

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

      1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 1o ottobre 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Storace, Ministro della salute.
Martino, Ministro della difesa.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
La Loggia, Ministro per gli afffari regionali.
Fini, Ministro degli affari esteri.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

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Allegato
Tabella prevista dall'articolo 3

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO
CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Allegato
Tabella prevista dall'articolo 3

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO
CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Grado-Ruolo
Personale in
extraorganico
Capitano
Tenente/S. Tenente
Totale Ufficiali  .  .  .
20 (a)
Luogotenente
MAR. A. UPS
MAR. CAPO
MAR. ORD.
MAR.
Totale Ispettori  .  .  .
76
Totale Generale  .  .  .
96

      (a) Il personale Ufficiali è in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

      Identica.


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