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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4735-C |
NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 4735-B.
La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 20 ottobre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato A.C. n. 4735-B.
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4735-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato, e ricordato che il Comitato, nel corso dell'esame in prima lettura, aveva già espresso il proprio parere nella seduta del 16 settembre 2004 e, su un nuovo testo trasmesso dalla Commissione competente, nella seduta del 18 maggio 2005;
evidenziato che il testo reca una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi, decreti legislativi in materia di reclutamento dei professori universitari;
rilevato, in particolare, che al Senato è stato approvato, con voto di fiducia, un emendamento interamente sostitutivo del testo, che risulta ora composto di un solo articolo, strutturato in 25 commi in cui sono confluiti - con modifiche - cinque dei 6 articoli presenti nel testo approvato dalla Camera, rendendo così più difficile l'analisi e la lettura delle disposizioni, circostanza che rappresenta una modalità di produzione normativa non conforme alle esigenze di fruibilità e conoscibilità della normativa vigente;
auspicato che si provveda a corredare il testo, in sede di pubblicazione, di sintetiche note a margine «che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi», secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092);
segnalato che esso reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (in particolare, al comma 14, penultimo periodo, ed al comma 16, ultimo periodo, si fa generico riferimento alle disposizioni vigenti - rispettivamente - in materia di assegni di ricerca e di trattamento aggiuntivo per il personale medico universitario che svolga funzioni assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale);
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
al comma 22, secondo periodo - che fa decorrere dal 30 settembre 2013 l'abrogazione, «relativamente al reclutamento dei ricercatori», degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998, che è
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
al comma 10 - che consente il conferimento di incarichi di insegnamento «a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il significato dell'espressione «soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie», al fine di definire con maggiore precisione l'ambito di applicazione della disposizione.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4735-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari»;
rilevato che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo unico del provvedimento dispone che la gestione delle università si ispira al principio di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che ciò appare confliggere con la riserva di legge di cui all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, che, nel riconoscere alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, dispone che spetta alle leggi dello Stato, e non già ad una normativa di rango secondario, individuare i limiti entro i quali può svolgersi la predetta autonomia;
esprime
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito ad espungere dal testo del provvedimento il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1.
(parere espresso il 20 ottobre 2005)
esaminato il disegno di legge n. 4735-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari», a seguito della richiesta di riesame del parere espresso in data odierna dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione, formulata dalla Commissione di merito;
rilevato che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo unico del provvedimento dispone che la gestione delle università si ispira al principio di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che l'intervento di un decreto del Ministro, in assenza di un riferimento esplicito a criteri generali previsti da una fonte di rango primario, non pare armonizzarsi con la riserva di legge di cui all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, il quale, nel riconoscere alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, dispone che spetta alle leggi dello Stato individuare i limiti entro i quali può svolgersi la predetta autonomia;
considerato che in virtù del citato articolo 33, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, l'autonomia universitaria sembra poter essere limitata esclusivamente da fonti di rango legislativo ovvero, qualora intervengano atti di natura secondaria, previa predeterminazione dei criteri generali da parte della fonte di rango primario che, peraltro, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, possono rinvenirsi anche con riferimento all'ordinamento nel suo insieme e non devono essere quindi contenute nella disposizione specifica istitutiva del potere dell'amministrazione che essi valgono a limitare;
ritenuto inoltre che la portata della disposizione in questione andrebbe comunque valutata con riferimento al quadro ordinamentale complessivamente definito dalle norme di rango primario che regolano l'autonomia organizzativa e gestionale delle università, materia che non è oggetto del provvedimento in esame, unicamente volto a disciplinare lo stato giuridico e le modalità di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari e che quindi appare opportuno che sia rimessa alla Commissione di merito la valutazione della congruità della disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 rispetto al quadro complessivo dei princìpi vigenti in materia di autonomia organizzativa e gestionale delle università;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito la congruità della disposizione recata dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 rispetto
(parere espresso il 20 ottobre 2005)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4735-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari;
rilevato che la Commissione europea ha adottato lo scorso 11 marzo 2005 la raccomandazione 2005/251/CE, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per la loro assunzione;
esprime
con la seguente osservazione:
appare opportuno uniformare il provvedimento in esame con quanto previsto dalla raccomandazione 2005/251/CE riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per la loro assunzione.
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