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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6139 |
il principio che la misura dei diritti aeroportuali viene determinata per i singoli aeroporti con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE; con i medesimi decreti viene, altresì, introdotto, in via legislativa, un meccanismo di calcolo per la determinazione dei diritti aeroportuali secondo un metodo detto «price cap»;
la soppressione della maggiorazione del 50 per cento per i voli notturni, in quanto il gestore non subisce un incremento dei costi di tale entità;
la possibilità per i Ministri di prevedere norme semplificative, rispetto a quelle sopra indicate, per gli aeroporti con unità di carico inferiore a 600.000;
l'introduzione, in via legislativa, anche per i servizi di sicurezza e la tassa di imbarco e sbarco merci, di un meccanismo per la determinazione dei corrispettivi analogo a quello sopra riportato per i diritti aeroportuali (price cap).
All'articolo 8, il comma 1 prevede la riduzione del 75 per cento del canone di concessione riconosciuto dai gestori aeroportuali fino all'introduzione del price cap di cui all'articolo 7. Il comma 2 stabilisce una riduzione dei diritti aeroportuali complessivamente pari al beneficio ottenuto per l'applicazione dello sconto di cui al comma 1, per un periodo corrispondente. Le due disposizioni combinate intendono incrementare la competitività del trasporto aereo trasferendo ai vettori un beneficio economico pari alla riduzione del canone di concessione ottenuta dai gestori aeroportuali. È, inoltre, prevista la riduzione del 10 per cento dei diritti aeroportuali per i gestori aeroportuali che non siano dotati di contabilità analitica, certificata da società di revisione contabile, già prevista da una delibera del CIPE, necessaria per l'esatto calcolo dei diritti spettanti. Il comma 3 dispone che le minori entrate per l'ENAC derivanti dalla riduzione dei canoni sono poste a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 9 introduce il principio che il piano degli investimenti nelle infrastrutture per il settore dell'aviazione civile deve soddisfare, in via prioritaria, i collegamenti con gli aeroporti nazionali e, in particolare, con gli hub aeroportuali. Di conseguenza, i piani di intervento infrastrutturale di ENAV Spa ed ENAC dovranno tenere conto delle linee di indirizzo dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.
L'articolo 10 introduce il principio che il gestore aeroportuale e le compagnie aeree sono entrambi responsabili della sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri; conseguentemente anche i corrispettivi sono da ripartire nella misura che sarà definita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria effettuata dall'ENAC.
Con l'articolo 11 si intende eliminare la consuetudine dell'applicazione di royalties da parte dei gestori aeroportuali ai vettori, in particolare legate alla fornitura di carburante, che non siano connesse all'effettivo sostenimento di costi afferenti il servizio erogato.
Con l'articolo 12 si provvede ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli da 4 a 11 del provvedimento in esame.
L'articolo 13 disciplina la decorrenza degli interventi previsti nel decreto. In particolare si precisa che talune norme trovano applicazione dal 1o gennaio 2006 in quanto la loro efficacia presuppone la preventiva adozione di decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovranno in concreto disciplinare tecnicamente il nuovo contesto di riferimento delineato dal provvedimento.
Articolo 1, commi 1, 2 e 3 (Contenimento delle spese di bilancio).
Il comma 1 realizza un contenimento delle spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi che, come è noto, rappresentano categorie di spesa che hanno impatto diretto sul conto consolidato della pubblica amministrazione.
Come per analoghi interventi adottati in passato vengono assoggettate alla manovra correttiva soltanto le spese, allocate nelle suddette categorie, non aventi natura obbligatoria (discrezionali). La norma prevede l'esclusione dall'intervento medesimo delle spese che riguardano i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso.
La misura riduttiva si concretizza in effetti positivi in termini di indebitamento netto dell'ordine di 800 milioni di euro e in termini finanziari in riduzioni pari a 300 milioni di euro in termini di competenza e di 1.900 milioni di euro in termini di cassa. Gli elenchi 1 e 2, allegati al provvedimento, danno dimostrazione, in dettaglio, delle unità previsionali di base e dei rispettivi importi di riduzione.
Il criterio seguito è stato quello di operare un taglio lineare sulle disponibilità in essere sulla quota parte di spese aventi natura non obbligatoria allocate sotto le suddette unità previsionali di base, fino alla concorrenza delle riduzioni finanziarie.
La maggiore riduzione che viene operata in termini di cassa è da ricondurre alla circostanza che, per quanto riguarda le spese per investimenti fissi lordi, rileva la fase del pagamento ai fini della valutazione del loro impatto sul conto consolidato della pubblica amministrazione.
Con il comma 2 si prevede la riduzione per l'anno 2005 dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente (tabella A della legge finanziaria 2005) per l'importo di 31 milioni di euro.
Il comma 3 opera un contenimento di spesa intervenendo sulle indicate autorizzazioni determinate dalla tabella C della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), in relazione alle disponibilità al momento esistenti. L'impatto sul conto economico della pubblica amministrazione risulta dell'ordine di 70 milioni di euro per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 7 del 1981 e di 100 milioni di euro per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978.
Articolo 1, commi 4 e 5 (Riduzione degli stanziamenti e dei costi per consumi intermedi degli enti pubblici).
L'intervento normativo proposto prevede per l'anno 2005 una riduzione, nella misura del 10 per cento, degli stanziamenti di spesa per consumi intermedi degli enti ed organismi pubblici non territoriali individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'AIFA e delle istituzioni scolastiche, che adottano contabilità anche finanziaria e una riduzione, nella stessa misura del 10 per cento, dei costi concernenti i servizi, i beni di consumo ed il godimento di beni di terzi.
La proposta misura comporta un risparmio di spesa per il 2005 da accantonare, rispettivamente, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria nell'avanzo di amministrazione, parte vincolata, e per gli enti che adottano la contabilità civilistica in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale. Le somme corrispondenti ai predetti accantonamenti saranno versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
L'entità dell'effettivo risparmio può essere misurata solo a consuntivo, atteso che non sono disponibili alla data di entrata in vigore della norma i dati relativi agli stanziamenti ed ai corrispondenti impegni già assunti per tutti gli enti interessati.
L'analoga riduzione posta in essere per il 2002, nella misura del 15 per cento, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, emanato in attuazione del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, aveva determinato un risparmio accantonato di 281 milioni di euro, misurato attraverso specifica procedura di monitoraggio.
Tenuto conto delle misure di contenimento previste per l'anno 2004 dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e considerato che per l'anno in corso detti stanziamenti sono già stati assoggettati al limite di incremento della spesa nella misura del 4,5 per cento, si ritiene di poter ragionevolmente stimare nell'ammontare di 180 milioni di euro i risparmi conseguenti alla norma che si propone.
Articolo 1, comma 6 (Fondi per esigenze delle amministrazioni).
Il comma 6 costituisce una sorta di clausola di salvaguardia, da attivare nel caso sopravvengano indifferibili esigenze connesse con le spese per consumi intermedi. A tale fine è prevista l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, da utilizzare a seguito di motivate richieste avanzate dalle amministrazioni interessate. Per
Articolo 2 (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate).
La norma in esame comporta un incremento di gettito per effetto dei minori ammortamenti deducibili da parte delle aziende che operano nel settore del trasporto e distribuzione del gas, di gestione della rete elettrica nazionale, nonché di distribuzione dell'energia elettrica. Infatti, l'allineamento degli ammortamenti fiscalmente riconosciuti alla durata economica dell'investimento in beni strumentali, secondo i coefficienti economico-tecnici fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina minori costi deducibili fiscalmente per l'anno d'imposta 2005 da parte delle suddette imprese. L'allineamento, peraltro, non coinvolge soltanto gli ammortamenti ordinari, ma trascina anche l'impossibilità di applicare ammortamenti anticipati o accelerati.
Per effetto delle disposizioni sugli acconti contenute nel comma 10, gli effetti positivi sul gettito si riscontrano prevalentemente in sede di acconto 2005 e, in misura minore, sul saldo che deve essere versato nel 2006; sempre per effetto di quanto disposto dal comma 10 non si verifica il tradizionale rimbalzo in termini di maggiore acconto 2006 e, conseguentemente, di minore saldo da versare nell'anno 2007. La norma, quindi, non produce effetti di cassa sull'anno 2007.
Una quota pari a 50 milioni di euro del maggior gettito derivante dalla disposizione in esame viene destinata al fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto.
Articolo 3 (Dismissione di beni immobili).
La norma si propone di accelerare e rendere più flessibile il meccanismo di dismissione degli immobili che il Ministero della difesa ritiene non più utili ai fini istituzionali, consentendo all'Agenzia del demanio la vendita diretta, anche in blocco, dei beni.
Per il raggiungimento di tale obiettivo si prevede, per i beni sui quali non sia stata riscontrata la sussistenza dell'interesse culturale, il venire meno del diritto di prelazione in favore di terzi, ivi inclusi gli enti locali territoriali. Si prevede altresì l'esonero dalla consegna della ordinaria documentazione relativa alla proprietà all'atto della vendita, nonché l'esenzione da qualunque onere fiscale.
La norma è volta a rendere certi per lo Stato i tempi di immediato incasso di proventi di vendita dei cespiti. Detti proventi sono valutabili nell'importo di 950 milioni di euro, al netto della quota da assegnare all'Agenzia del demanio ai sensi del comma 4, e non essendo previsti nell'andamento tendenziale dei conti pubblici rappresentano pertanto incassi ulteriori nell'anno 2005.
Articolo 4 (Razionalizzazione ed incremento dell'efficienza del settore del controllo del traffico aereo).
Le lettere a) e b) del comma 1 non hanno effetti per la finanza pubblica. In particolare la lettera b) modifica i parametri tecnici per la determinazione delle tariffe di terminale praticate da ENAV Spa.
La lettera c) estende il contributo pubblico all'ENAV Spa per gli aeroporti minori anche, fino ad una «franchigia» pari all'1,5 per cento del traffico nazionale, agli aeroporti maggiori. Gli oneri a carico dello Stato sono stimati in 32 milioni di euro in ragione d'anno. Tale ammontare è calcolato prendendo in considerazione il volume di traffico negli aeroporti (14 aerostazioni) con traffico superiore all'1,5 per cento del traffico nazionale complessivo (circa 32 milioni di cosiddette «unità di servizio») e mettendo a carico dello Stato una quota dei costi sostenuti da ENAV Spa per i singoli aeroporti, pari al rapporto tra 1,5 per cento ed il traffico generato dal singolo aeroporto in percentuale del traffico nazionale.
L'ammontare di cui sopra si può considerare costante nel tempo in quanto gli aumenti di costo (legati all'andamento dell'inflazione) saranno controbilanciati da incrementi dell'efficienza dell'ENAV Spa, come previsto dal sistema introdotto dalla lettera f) del comma 1 e dal comma 2.
La lettera d) estende il contributo dello Stato attualmente in vigore per i voli nazionali (pari al 50 per cento dei costi sostenuti da ENAV Spa per tali voli) anche ai voli comunitari. L'impatto per lo Stato, considerando che il rapporto tra voli nazionali e voli comunitari è pari a circa 1,1 e che attualmente il contributo dello Stato per i voli nazionali è pari a circa 22 milioni, risulta pari a 20 milioni di euro in ragione d'anno.
La lettera g) prevede la copertura a carico dello Stato di quanto previsto alle lettere c) e d).
L'articolo 4 non prevede nella parte restante oneri a carico dello Stato.
Articolo 5 (Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa).
L'articolo 5 prevede un onere a carico dello Stato valutato in 30 milioni di euro in ragione d'anno, pari all'ammontare attualmente introitato dallo Stato a valere sull'addizionale dei diritti d'imbarco a carico dei passeggeri. Tale ammontare viene corrisposto ad ENAV spa per la copertura di costi legati alla sicurezza operativa e degli impianti.
Articolo 6 (Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001).
Prevede oneri complessivi a carico dello Stato di 13 milioni di euro per il solo anno 2005, a seguito dei negativi effetti connessi alla chiusura dei cieli a causa degli eventi dell'11 settembre 2001.
Articolo 7 (Razionalizzazione ed efficientamento del settore dei gestori aeroportuali).
Non prevede oneri a carico dello Stato.
Articolo 8 (Competitività del sistema aeroportuale).
Prevede oneri a carico dello Stato pari a 42 milioni di euro in ragione d'anno. Tale ammontare è calcolato considerando gli introiti attualmente incassati da ENAC a titolo di corrispettivo per le concessioni aeroportuali e, quindi, pagati dai gestori aeroportuali. L'importo complessivo attualmente incassato da ENAC è pari a circa 56 milioni di euro; una riduzione del 75 per cento implica quindi un onere a carico dello Stato pari a 42 milioni di euro.
Gli articoli seguenti ( 9, 10 e 11) non implicano oneri a carico dello Stato.
Articolo 12 (Copertura finanziaria).
L'articolo 12 provvede alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni in materia aeroportuale (articoli da 4 a 11), pari a 13 milioni di euro per l'anno 2005 e a 124 milioni di euro dal 2006, utilizzando per il 2005 parte delle risorse derivanti dal presente provvedimento. Per il triennio successivo si provvede sempre con una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372 milioni di euro, che vengono fatte confluire nel fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il predetto ammontare affluisce su apposita contabilità speciale per il successivo riversamento al bilancio dello Stato di un importo di 124 milioni di euro all'anno dal 2006 al 2008. Di tale importo solo un ammontare pari a 94 milioni di euro è riassegnato per provvedere ai predetti oneri e, pertanto, ne consegue un peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche. La compensazione di tali effetti negativi si realizza attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Dal 2009 la dotazione del predetto fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 27. (Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico).
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio. Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito INTERNET dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi.
Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.
Art. 5. 1. A decorrere dal 1o gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse:
a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
b) la tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali.
3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al comma 1, lettera b), è determinata secondo la formula: «T = CTTp», nella quale «T» è l'ammontare della tassa, «CTT» è il
8. Sono a carico dello Stato:
a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unità di servizio rese;
b) la differenza tra i costi complessivamente sostenuti dall'Azienda per l'assistenza di terminale ed i proventi derivanti dalla tassa applicata;
c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7.
9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), è approvato, su proposta dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, a seguito della deliberazione del proprio bilancio di previsione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa. Il decreto di approvazione del coefficiente unitario di tassazione entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il decreto entri in vigore in data successiva all'inizio dell'anno al quale si riferisce, a partire dal 1o gennaio dell'anno stesso e fino alla data di entrata in vigore del decreto si applica il CTT in vigore nell'anno precedente, maggiorato di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate).
11. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari a 2 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 10. (Prezzi e tariffe).
10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, è annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 2. (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo).
190. Per il periodo 1o maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, rimangono determinati nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Dal 1o gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come determinati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 251 del 1995, sono aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211, recante misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica, nonché una razionalizzazione delle procedure di spesa;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per migliorare il controllo del traffico aereo, la sicurezza degli impianti e la competitività e lo sviluppo del sistema aeroportuale;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
1. Per l' anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate: «durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture» ed allegate alle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 166 del 29 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005, e n. 206 del 30 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 2005, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale; per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 30 gennaio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata: «capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti».
3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di
1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera b), le parole: «ed i voli» sono sostituite dalle seguenti: «, comunitari e»;
b) al comma 3 le parole da «secondo la formula:» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo la formula: "T=CTT * p * a", nella quale "T" è l'ammontare della tassa, "CTT" è
c) nel comma 4 le parole da «costo complessivo previsto» a «intera rete aeroportuale» sono sostituite dalle seguenti: «costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento.»;
e) al comma 6 le parole: «dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575»;
f) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 e di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione
g) al comma 8 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5.»;
h) al comma 9 le parole da «di cui al comma 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC, sentita l'Azienda».
2. Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttività di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, come introdotto dalla lettera f) del comma 1, è determinato in misura non inferiore al 5 per cento.
1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «per la parte eccedente 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,».
1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 450 del 2001.
1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l' ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.»;
b) dopo il comma 10 di cui alla lettera a) sono inseriti i seguenti:
«10-bis. È soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico
10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonché per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.».
2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
1. Al fine di incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 7.
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, secondo le modalità previste nel comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 7, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.
3. Le minori entrate per l'ENAC, derivanti dal presente articolo, sono a carico del bilancio dello Stato.
1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attività individuate con il decreto di cui al comma 1, è definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.
1. In applicazione alla normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del medesimo servizio.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 4 a 11, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 124 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede per l'anno 2005 mediante utilizzo delle risorse recate dal presente decreto. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il predetto importo è versato su apposita
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 ottobre 2005.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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