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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6107 |
1.1 Motivazioni dell'Accordo.
Le grandi potenzialità economiche dell'Africa, costituite sia da enormi risorse non sfruttate che da mercati ancora fuori dall'economia mondiale, stimolano l'attenzione da parte della Comunità internazionale.
L'opportunità della stipula con il Gabon di un Accordo sulla promozione e la
elevata dipendenza dalle risorse petrolifere, che sono però in progressiva diminuzione;
un livello di reddito pro-capite alto rispetto alla media africana, ma minacciato dall'eccessiva dipendenza dal settore petrolifero;
miglioramento dei rapporti con le istituzioni finanziarie internazionali, che ha consentito al Paese di beneficiare di due recenti operazioni di ristrutturazione del debito estero. Il declino della produzione petrolifera ha visto il Gabon scendere al quarto posto tra i produttori in Africa, superato dalla Guinea equatoriale, e questo nonostante le nuove prospezioni della Shell e della sudafricana Sasol. I barili di greggio giornalmente prodotti non superano i 210.000, contro i 350.000 di qualche anno fa.
incoraggiamento degli investimenti produttivi (non solo agricoli);
gestione sostenibile delle risorse forestali (il 76 per cento del territorio gabonese è costituito da foresta);
sfruttamento più razionale delle risorse minerarie, in particolare dei giacimenti di manganese che dal 1997 ad oggi hanno visto quasi triplicare il capitale che vi è investito. Proprio tale fase di transizione dell'economia del Gabon offre nicchie di opportunità per le imprese straniere che operano nei settori sopraindicati.
Grazie all'appartenenza alla Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale e al supporto della Banca degli Stati dell'Africa centrale (BEAC), che controlla le emissioni di moneta nei Paesi membri, l'inflazione si mantiene bassa, stimata intorno al 1,1 per cento nel 2004. Il Gabon ha ottenuto, anche grazie all'appoggio dell'Italia, un credito stand-by di 102 milioni di dollari, quale supporto alle riforme economiche intraprese per lo sviluppo dei settori non petroliferi dell'economia.
1.2 Esame degli articoli.
L'Accordo, la cui efficacia si estende sia agli investimenti precedenti che a quelli successivi alla sua entrata in vigore, definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine «investimento», soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela (articolo 1, paragrafo 1).
1.3 Nota contabile.
Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica, di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 9 (e su richiesta delle Parti contraenti, all'articolo 10), così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.
Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:
i soggetti italiani che hanno effettuato od effettueranno investimenti in Gabon;
i soggetti gabonesi che hanno effettuato od effettueranno investimenti in Italia.
L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in Gabon, principalmente nel settore petrolifero e nel settore del legname.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Gabon e gabonesi in Italia.
C) Aspetti organizzativi ed oneri.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative.
L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Gabon; non è quindi percorribile la cosiddetta «opzione nulla».
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ridurre la dipendenza dal settore petrolifero
Le relazioni tra i due Paesi sono sostanzialmente buone. Infatti anche l'interscambio commerciale ha registrato nel 2004 un significativo incremento passando da 79 a 105 milioni di euro, aumento dovuto essenzialmente ad un incremento delle nostre esportazioni. In particolare l'Italia ha interessi soprattutto nel settore del legname, ove operano alcune società sia con investimenti diretti che con l'importazione della materia prima. L'interesse petrolifero italiano ha avuto come massima presenza ventennale in loco l'ENI prima che quest'ultimo decidesse di chiudere nel 2003 la propria rappresentanza nel Paese. Da parte gabonese si insiste da tempo per una intensificazione dei rapporti tra l'Italia e il Gabon tanto a livello politico che economico. Nel 2004 vi è stata una missione in Gabon dell'onorevole Michelini in qualità di rappresentante del
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È quindi in questo nuovo corso dell'economia gabonese e del prevedibile sviluppo economico che da esso potrebbe scaturire che si inserisce l'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti. Esso si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti, consentire la creazione di piccole e medie imprese e di joint-venture tra operatori economici delle due Parti.
In particolare l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando la clausola della nazione più favorita (articolo 3, paragrafo 1), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. In deroga a tale principio, sono però considerati compatibili con quanto previsto dal presente Accordo i privilegi che una delle Parti Contraenti riserverà a un Paese terzo sulla base della sua appartenenza a una Unione Doganale o Economica, a un Mercato Comune, a una Zona di Libero Scambio, a un Accordo regionale o subregionale, a un Accordo economico internazionale multilaterale o sulla base di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare il commercio transfrontaliero (articolo 3, paragrafo 3).
È prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell'altra Parte Contraente (articolo 4).
Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per fini di utilità pubblica, su base non discriminatoria. In tale caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un giusto risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Il risarcimento sarà determinato sulla base di indici reali di riferimento internazionalmente accettati. In presenza di difficoltà di verifica del valore di mercato, il risarcimento sarà determinato sulla base di una valutazione equa degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa. Esso includerà gli interessi calcolati sulla base dei tassi LIBOR dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento che deve essere comunque trasferibile entro sei mesi. Viene inoltre contemplata la cosiddetta «clausola di retrocessione» prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5, paragrafo 3).
Ognuna delle Parti Contraenti garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente
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Nel caso in cui una Parte Contraente o un suo Organismo delegato versi un risarcimento ad un suo cittadino per un investimento fatto nel territorio dell'altra Parte Contraente, questa riconoscerà all'altra Parte od al suo Organismo tutti i diritti e le pretese, che potrà per surrogazione esercitare o rivendicare, del cittadino risarcito (articolo 7). Tale norma è indirizzata in modo particolare a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti - come la nostra SACE - che possono così surrogarsi in vece dell'investitore che ha ottenuto il risarcimento.
In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale ad hoc ovvero al Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti (articolo 9).
Le controversie tra le Parti Contraenti in merito all'applicazione o interpretazione del presente Accordo, che non vengono risolte entro tre mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un Tribunale arbitrale ad hoc su richiesta di una delle Parti (articolo 10).
L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).
Le Parti Contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora questi derivino da altri Accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il presente Accordo non influenza i termini a carattere più favorevoli conclusi tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente (articolo 12).
La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni a partire dalla notifica fra le Parti Contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica. L'Accordo sarà rinnovato tacitamente per periodi di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti Contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza (articolo 13). In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articolo 13, paragrafo 3).
Si ritiene che l'Accordo formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Gabon e degli investimenti gabonesi in Italia.
Le due Parti hanno inoltre deciso di corredare il testo dell'Accordo con un Protocollo contenente alcune disposizioni che meglio chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso. In particolare contiene specifiche e integrazioni con riferimento agli articoli: 3 (Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più Favorita) e 9 (Regolamento delle Controversie tra gli Investitori e le Parti Contraenti).
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Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori gabonesi in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo 4 dell'Accordo), certamente non preventivamente quantificabili, si provvederà così come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
Il risarcimento per l'eventuale esproprio di investimenti gabonesi in Italia (articolo 5), anch'esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che disporranno dell'esproprio stesso.
Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le Parti Contraenti (articolo 9), si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
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L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
In conclusione l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.
L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Gabon ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti fra i due Paesi.
Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.
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In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Gabon in settori diversi da quelli citati.
Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti Contraenti.
L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto positivo sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. È anche destinato a favorire il trasferimento dall'Italia al Gabon di know-how tecnico-manageriale, la creazione di nuova occupazione ed una maggiore efficienza del sistema produttivo, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
L'Accordo è in linea con la volontà del Governo gabonese di dotarsi di una legislazione che pone al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica.
Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Gabon ed in Italia.
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Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.
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Frontespizio
Relazione
Analisi tecnico-normativa
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
Progetto di Legge
Allegato