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PDL 6086

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6086



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004

Presentato il 20 settembre 2005


      

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Onorevoli Deputati!

Motivazione dell'Accordo

      Caratterizzata sin dall'indipendenza da buona stabilità politico-economica e dall'egemonia al potere della SWAPO (South West Africa People's Organization), facilitata anche dall'assenza di una significativa opposizione parlamentare, la Namibia si esprime a favore delle libertà fondamentali, del rispetto dei diritti umani, dell'indipendenza giudiziaria, nonché dell'impegno a mantenere le regole di buon governo e trasparenza nella pubblica amministrazione.
      Con un PIL pro-capite tra i più elevati dell'Africa (1.697 dollari USA) che la qualifica «low middle-income country» secondo gli standard della Banca Mondiale, la Namibia costituisce un mercato dalle

 

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dimensioni limitate ma attraente, grazie alla sua complessiva stabilità politica e macroeconomica, alla buona dotazione infrastrutturale e ad una virtuosa performance economica.
      La struttura economica poggia tradizionalmente su alcuni settori cardine quali quello minerario (è un Paese ricco di risorse naturali quali diamanti, rame, uranio, oro, piombo, stagno, cadmio, zinco, gas naturale), quello agricolo, la pesca ed il turismo. Il 49 per cento circa della forza lavoro namibiana è impiegata nell'agricoltura e da tale settore dipende la sussistenza del 70 per cento della popolazione.
      Dopo l'indipendenza la Namibia è rimasta di fatto nella sfera di influenza del Sud Africa, da cui acquista più dell'80 per cento delle sue importazioni. La principale attività produttiva del Paese (l'estrazione dei diamanti) è condotta in collaborazione con imprese sudafricane.
      Negli ultimi anni la crescita economica della Namibia è stata piuttosto buona: l'inflazione è strettamente correlata a quella sudafricana, a causa della sua forte dipendenza nella politica monetaria e nella domanda di importazioni. Il tasso di inflazione annuale, che nel 2002 ha raggiunto l'11,3 per cento, si è ridotto al 7,2 per cento nel 2003 e tale trend discendente si è andato confermando nel corso del 2004.
      Secondo il World Investment Report dell'UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), la Namibia ha attratto un discreto flusso di investimenti esteri negli ultimi anni, associati ai progetti della miniera e raffineria di zinco Skorpion (azienda sudafricana Anglo Base Metals, appartenente al colosso britannico Anglo American) e del nuovo impianto tessile del valore di circa 95 milioni di dollari USA (la società malese Ramatex).
      Il Governo di Windhoek ha adottato una serie di misure tese a facilitare gli investimenti diretti soprattutto nei settori considerati prioritari (risorse naturali - principalmente petrolio, gas naturale, miniere - settore della pesca, settore agro-industriale, settore manifatturiero non tradizionale e turismo). La Namibia mantiene aperti tutti i settori dell'economia agli investimenti stranieri senza obbligo di partecipazione locale.
      Alcune sue norme sono paragonabili a quelle delle più dinamiche economie mondiali «export-oriented»: piena protezione agli investimenti effettuati, libertà di movimento per capitali e utili, contenuta tassazione alle imprese e agli investitori stranieri, esenzione fiscale per tre anni per impianti ed equipaggiamenti industriali, contributo al 75 per cento delle spese di training, importazioni duty-free per le produzioni esportabili, eccetera. Sono in particolare previste facilitazioni e sgravi fiscali per gli investimenti nel settore manifatturiero come l'esenzione fiscale per l'80 per cento dei profitti derivanti dalle esportazioni di manufatti (ad eccezione di alcuni prodotti).
      Nel 1995 sono state istituite in Namibia le export-processing zones (EPZ) e le aree industriali dotate di una serie di servizi collettivi, che costituiscono valide strutture di supporto per la localizzazione di attività produttive nel Paese.
      Nell'ottobre 2002 la riforma fiscale ha abolito la VAT (IVA) sui beni di lusso e ha unificato al 15 per cento la VAT su tutte le merci. La Namibia ha accelerato, a partire dal 2003, i suoi programmi di integrazione commerciale e regionale. Il Paese è stato molto dinamico nel quadro del processo di integrazione economica regionale, in particolare nella Southern African Customs Union - SACU - l'Unione doganale sudafricana e nella Southern African Development Community - SADC (la Comunità di sviluppo dell'Africa australe), ma anche attivamente coinvolto nei negoziati di «free trade» con gli Stati Uniti, l'EFTA, il MERCOSUR, l'India e la Cina. La Namibia, insieme agli altri Paesi membri della SADC, ha inoltre recentemente avviato i negoziati con la Commissione europea per la conclusione di un EPA (Accordo di partenariato economico).
      La riapertura dell'Ambasciata italiana nel 1998 ha consentito di approfondire il dialogo con il Governo di Windhoek con il quale l'Italia mantiene ottimi rapporti di amicizia e collaborazione. È in tale contesto
 

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di rinnovata attività politico-economica che si è potuto avviare il negoziato bilaterale che ha portato alla conclusione, nel luglio 2004, dell'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti e che sono riprese le visite ufficiali di esponenti governativi nei due Paesi.
      Le autorità namibiane hanno manifestato interesse verso le imprese italiane per la loro specifica competenza in vari settori (pellame, ottica, gemme e gioielleria, tessile e abbigliamento, farmaceutica, prodotti della plastica e agroalimentare). Le infrastrutture (ampliamento del principale porto, costruzione di un nuovo porto nel nord, costruzione di strade e gallerie, di nuovi tratti di ferrovia) ed il settore energetico (ad esempio pannelli solari in un Paese dove l'acqua manca, ma dove il sole abbonda), per il quale la Namibia è completamente dipendente dal Sud Africa, potrebbero offrire proficui sbocchi alla nostra imprenditoria.
      In sintesi la Namibia per i motivi sopra esposti presenta un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri. La firma di un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fa parte delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare gli investimenti reciproci, promuovere joint-ventures tra operatori economici delle due parti.
      L'Accordo potrà assicurare alle nostre imprese e, più in generale, ai nostri operatori l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi, agli investimenti nazionali e/o esteri in Namibia. Potrà inoltre garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia l'applicazione di criteri imparziali per risolvere eventuali controversie.

Esame degli articoli.

      Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi.
      È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini, sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
      In base all'articolo 5 le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, su base non discriminatoria e secondo regolare iter di legge. In tale caso è prevista la corresponsione di un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo. Il risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima della data in cui è stata resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi EURIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento.
      Ognuna delle Parti contraenti garantirà il rimpatrio di capitali, profitti e utili relativi agli investimenti effettuati senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).
      Se una Parte contraente o una sua istituzione ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (diritto di surroga, articolo 7).

 

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      L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti. Questa disposizione stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano, a scelta dell'investitore, essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL o al «Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti» per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, resa esecutiva dalla legge 10 maggio 1970, n. 1093. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del tribunale arbitrale o alla sentenza di altro tribunale entro il termine stabilito o entro il termine che può essere stabilito sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie. Per le controversie composte o pendenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo e riguardanti investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore, l'Accordo non viene applicato.
      Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.
      L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).
      L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nell'Accordo, qualora questi derivino da altri Accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il paragrafo 2 prevede anche la corresponsione di un risarcimento nel caso in cui un investitore abbia subito un danno derivante dalla mancata applicazione, da parte della Parte contraente ospitante, del trattamento più favorevole di cui all'articolo 3. Secondo questa norma, inoltre, l'investimento risulta protetto anche da eventuali modifiche sostanziali che possano intervenire nella legislazione della Parte contraente e che disciplinino, direttamente o indirettamente, l'investimento stesso.
      La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta entro un anno dalla sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).
      Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Namibia e degli investimenti della Namibia in Italia.
      Le due Parti contraenti hanno inoltre deciso di corredare il testo dell'Accordo con un Protocollo contenente alcune disposizioni che meglio chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso.
      In particolare il Protocollo riporta nella sezione «Disposizione generale» un elenco di definizioni di «attività associate» agli investimenti a cui si applica il presente Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti e contiene integrazioni e specifiche con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola
 

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della nazione più favorita) e 9 (Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti).
      L'attuazione dell'Accordo oltre a consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.
      L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
      Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Infatti per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
      Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
      Per tali considerazioni dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

        Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e sui regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, nè problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
        In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.

B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi impliciti.

        L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Namibia, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
        Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

        Sono coinvolti, sotto il profilo economico, dall'introduzione della regolamentazione:

            i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Namibia;

            i soggetti della Namibia che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia

        L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in Namibia, menzionate nella parte introduttiva della relazione illustrativa. Alcune di queste imprese hanno già investito nell'acquisto di beni immobili (terreni e aree edificabili) e hanno in progetto di ampliare ulteriormente i loro investimenti a breve termine.
        In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative ed attivare l'interesse degli imprenditoriali italiani in Namibia in quei campi che ci sono stati segnalati dal centro investimenti della Namibia e che offrono attualmente ai nostri imprenditori enormi potenzialità economiche: pellame, diamanti e pietre preziose, tessile, farmaceutico, turismo, agro-alimentare, elettronica e telecomunicazioni, trasporti e ferroviario, materie plastiche.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Namibia e della Namibia in Italia.
        Tale quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.
        L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, a livello sia micro sia macroeconomico sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia alla Namibia di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione nonché ovviamente dall'effetto moltiplicativo degli investimenti,

 

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premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
        L'Accordo è in linea con la volontà del Governo della Namibia di stimolare la promozione degli investimenti e di dotarsi di una legislazione che pone al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica.
        Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Namibia ed in Italia.

C) Aspetti organizzativi ed oneri.

        L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative.

        L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Namibia; non è quindi percorribile la cosiddetta «opzione nulla».
        Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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