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PDL 2436-B

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294-B



 

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PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ARMANI, CANELLI, LANDOLFI, LEO, ANTONIO PEPE, GAMBA, AIRAGHI; BENVENUTO, LETTIERI, GRANDI, PINZA, PISTONE; LETTIERI, BENVENUTO; LA MALFA, TABACCI, PATRIA, LEO; DILIBERTO, ARMANDO COSSUTTA, RIZZO, BELLILLO, MAURA COSSUTTA, NESI, PISTONE, SGOBIO, VERTONE; FASSINO, AGOSTINI, VIOLANTE, BERSANI, VISCO, BENVENUTO, GAMBINI, BOGI, INNOCENTI, MONTECCHI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, RUZZANTE, ADDUCE, ALBONETTI, ANGIONI, BELLINI, BIELLI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BUGLIO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CORDONI, CRISCI, DAMERI, DE BRASI, ALBERTA DE SIMONE, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, FOLENA, FRANCI, GALEAZZI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GUERZONI, LABATE, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, MANCINI, MANZINI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MELANDRI, MOTTA, NIEDDU, NIGRA, OLIVIERI, OTTONE, PANATTONI, PIGLIONICA, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RAVA, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, SANDI, SASSO, SCIACCA, SEDIOLI, SERENI, SPINI, TIDEI, TOCCI, TOLOTTI, MICHELE VENTURA, VIANELLO, VIGNI, ZANI, ZANOTTI;

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

di concerto con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)
 

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con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

e con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANTONIO PEPE, LANDI DI CHIAVENNA, AIRAGHI, AMORUSO, CANNELLA, FOTI, GALLO, GARNERO SANTANCHÈ, ANGELA NAPOLI, PATARINO; LETTA, PINZA, CASTAGNETTI, VERNETTI, MACCANICO, LETTIERI, SANTAGATA, STRADIOTTO, SORO, RUGGERI, MICHELI, PISTELLI, LADU; LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO; COSSA, MILIOTO, CENTO;

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRANDI, BENVENUTO, TOLOTTI, CRISCI, LETTIERI, NANNICINI, BELLINI, CENNAMO, OTTONE
 

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APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 3 marzo 2005 (v. stampato Senato n. 3328)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'11 ottobre 2005

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 ottobre 2005
 

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TESTO
approvato dalla Camera dei deputati

torna su
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

Capo I
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
E DI CONTROLLO

Capo I
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
E DI CONTROLLO

Art. 1.
(Nomina e requisiti degli amministratori).

Art. 1.
(Nomina e requisiti degli amministratori).

      1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:

      1. Identico:

«Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.

«Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.

      Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

      Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Identico.

        2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.
      2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e       3. Identico.

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indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.  
      3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.       4. Identico.

      Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

      Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - Identico.

      Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

      Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità). - Identico».

      2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».  

Art. 2.
(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico).

Art. 2.
(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

      1. Identico:


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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) all'articolo 148:

          a) identica;

              1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

 

              2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

 

      «2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.

 
      2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;  

              3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e dopo le parole: «di natura patrimoniale» sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;

 

              4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:

 

      «4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

 
      4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.  
      4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 2.  

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      4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza»;  

              b) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

          b) identica;

      «Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). - 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

 
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;  

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          c) all'articolo 149:           c) identica;

              1) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

 

          «c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;

 

              2) al comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;

 

          d) all'articolo 151:

          d) identica;

              1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

 

              2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

 

          e) all'articolo 151-bis:

          e) identica;

              1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

 

              2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

 

          f) all'articolo 151-ter:

          f) identica;

              1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero

 

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rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;  

              2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;

 

          g) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          soppressa

      «1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori»;

 

          h) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          g) identica.

          «a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3».

 

      2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico.

          a) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

      «Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;

 

          b) all'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: «2400, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto»;

 

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          c) all'articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  

      «Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».

 

Art. 3.
(Azione di responsabilità).

Art. 3.
(Azione di responsabilità).

      1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 2393:

          a) identico:

              1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

              1) identico;

      «L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

 

              2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

              2) identico:

      «La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;

      «La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;

          b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo»;

          b) identica;

          c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell'articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell'articolo 2393».

          c) identica.


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      2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».       2. Identico.

Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA
DELLE MINORANZE

Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA
DELLE MINORANZE

Art. 4.
(Delega di voto).

Art. 4.
(Delega di voto).

      1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».

      Identico.

Art. 5.
(Integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea).

Art. 5.
(Integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea).

      1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 126-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). - 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

      «Art. 126-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). - 1. Identico.

      2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.       2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

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       3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».       3. Identico».

Capo III
DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ ESTERE

Capo III
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

Art. 6.
(Trasparenza delle società estere).

Art. 6.
(Trasparenza delle società estere).

      1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

      1. Identico:

«Sezione VI-bis.
Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

«Sezione VI-bis.
Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

      Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

      Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

      2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.       2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

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       3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:       3. Identico:

          a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

          a) identico:

              1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

              1) identico;

              2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

              2) identico;

              3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

              3) identico;

              4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

              4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

          b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

          b) identica;

          c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

          c) identica;

              1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo

 

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stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti princìpi:  

                  1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

 

                  1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

 

              2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i princìpi di cui al numero 1);

 

              3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

 

          d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;

          d) identica;

          e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;

          e) identica;

          f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

          f) identica;

          g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

          g) identica.

      4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, ulteriori criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

      4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.


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        5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
        6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.
        7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.

      Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). - 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti.

      Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). - Identico.

       2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere  

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espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.  
      3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.  
      4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.  
      5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.  

      Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle società italiane collegate). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministra

      Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle società italiane collegate). - Identico.


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tori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.  

      Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane controllate). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

      Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane controllate). - Identico.

      Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). - 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri

      Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). - Identico.


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nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.  
      2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione».  

      2. Dopo l'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

      2. Identico.

      «Art. 193-bis. - (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). - 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

 
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1».  
 

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153).
        1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. A partire dal 1o gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni


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  eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis».

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONFLITTI D'INTERESSI

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONFLITTI D'INTERESSI

Art. 7.
(Operazioni con parti correlate).

      Soppresso

      1. Dopo l'articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:

 
      «Art. 2391-ter. - (Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate). - Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale.
      Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che
 

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non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'1 per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5 per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378».  

      2. All'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «articoli 2388,» è inserita la seguente: «2391-ter,».

 
      3. All'articolo 2409-noviesdecies, primo comma, del codice civile, dopo la parola: «2391,» è inserita la seguente: «2391-ter,».  
      4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:  

      «2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-ter, primo comma;».

 

Art. 8.
(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari).

Art. 8.
(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari).

      1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per la concessione di credito in favore di:

      «4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività di rischio nei confronti di:

          a) soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella banca;

          a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;


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          b) soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti la stessa banca;           b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;

          c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale;

          c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo;

          d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

          d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

          e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

          e) identica.»;

 

          b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

      4-bis. I limiti di cui al comma 4 sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e, ove esista, alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito.

      «4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

          a) dell'entità del patrimonio della banca;

          b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;

          c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

      4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

      4-ter. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie»;

      4-quater. Identico».

          b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

      soppressa.

      «4-quater. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di

 

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cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a un milione di euro ovvero al maggiore importo corrispondente all'1 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.  
      4-quinquies. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-quater, sulla base dei criteri da essa stabiliti.  
      4-sexies. Il limite di cui al comma 4-quater non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V, nè alle obbligazioni garantite da ipoteche.  
      4-septies. I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il  

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complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19.  
      4-octies. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi».  

      2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico.

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

      «2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;

 

          b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».

 

      3. Dopo l'articolo 139 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

      Soppresso.

      «Art. 139-bis. - (Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie). - 1. L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 53, comma 4-septies, è punita con una sanzione amministrativa di importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L'importo è computato con riferimento al valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno».

 

      4. All'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo la parola: «53» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 4 e 4-octies».

      Soppresso.


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Art. 9.
(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale).
Art. 9.
(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio.

          a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

          b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

          b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a), in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

          c) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a), in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

          c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi,

          d) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi,


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di cui alla lettera a), per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi; di cui alla lettera b), per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

          d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

          e) salvo quanto disposto dalla lettera d), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

          e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a) di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero all'atto del conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;

          f) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b) di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera d), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero all'atto del conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;

          f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

          g) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia per quanto riguarda gli OICR;

          g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei princìpi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzione

          h) identica;


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e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;  

          h) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera g) alla CONSOB;

          i) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h) alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia;

          i) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

          l) identica.

Art. 10.
(Conflitti d'interessi nella prestazione
dei servizi d'investimento).

Art. 10.
(Conflitti d'interessi nella prestazione
dei servizi d'investimento).

       1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa»;

      «2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome.»;

          b) dopo l'articolo 190 è inserito il seguente:

          b) all'articolo 190, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

      «Art. 190-bis. - (Sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa). -

      «3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei


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1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonché, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia. soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro».
      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4».  

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 11.
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi).

Art. 11.
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi).

      1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      1. All'articolo 2412 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      «Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere».

      «Identico»;

        b) il settimo comma è abrogato.

      2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico:

          a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

          a) identico:

      «9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, nonché dai prodotti assicurativi

      «9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari


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emessi da imprese di assicurazione»; emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo»;

          b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati;

          b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 è abrogata;

          c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

          c) identico:

      «Art. 100-bis. - (Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali). - 1. Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli investitori professionali in Italia, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), o anche all'estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal precedente periodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto, unitamente al risarcimento del danno subìto.
      2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del presente testo unico.

      «Art. 100-bis. - (Circolazione dei prodotti finanziari) - 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.
      
2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma.»;

      3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2».  
 

          d) all'articolo 118, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

      «2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche,


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  diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni».

      3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

      3. Identico:

      «Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.

      «Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.

      2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.       2. Identico.
      3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.       3. Identico.
      4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.       4. Identico.
      5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da       5. Identico.

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queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.  
      6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».       6. Identico».

Art. 12.
(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

Art. 12.
(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».

      2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.       2. Identico.
      3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento       3. Identico.

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nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  

          a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

 

          b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

 

          c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

 

          d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

 

          e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

 

          f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

 

              1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

 

              2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

 

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          g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;  

          h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;

 

          i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

 

          l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

 

          m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

 

          n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

 

              1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

 

              2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le

 

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informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;  

              3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

 

              4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

 

          o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva;

 

          p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

 

          q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

 

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Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

Art. 13.
(Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

Art. 13.
(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

      1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale annuo computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122».

      1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122».

Art. 14.
(Depositi giacenti presso le banche).

      Soppresso.

      1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

      

«Capo I-bis.
DEPOSITI GIACENTI PRESSO
LE BANCHE
 

      Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo

 

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a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.  
      2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.  
      3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.  
      4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.  
      5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire  

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disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.  
      6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.  
      7. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.  
      8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.
 
      9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2, 3 e 5 sono addebitate all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale  

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oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.  
      10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:  

          a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

 

          b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

 

          c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;

 

          d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

 

      11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.

 

      Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.

 

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      2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.  
      3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.  
      4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.  
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.  

      Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

 
      2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di  

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cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato.
 

      Art. 120-quinquies. (Comunicazione dell'esistenza del deposito) - 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa».

 

      2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».

 
      3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:  
      «Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati».
 

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Art. 15.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Art. 14.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico.

          a) all'articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine»;

          a) identica;

          b) all'articolo 31:

          b) identica;

              1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

      «4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del

 

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principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;  

              2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;

 

              3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

 

      «6. La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi:

 

          a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

 

          b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

 

          c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

 

          d) alle cause di incompatibilità;

 

          e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

 

          f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

 

          g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

 

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          h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;  

          i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

 

          l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;

 

          c) all'articolo 62:

          c) identica;

          1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

      «1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione della società medesima»;

 

              2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

      «2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato»;

 

              3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

      «3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

 

          a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

 

          b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

 

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          c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni»;  

          d) all'articolo 64:

          d) identica;

              1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;

 

              2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

 

      «1-bis. La CONSOB:

 

          a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;

 

          b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

 

          c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

 

      1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato»;

 

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          e) all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente:           e) identica;

      «1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione»;

 

          f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          f) identica;

      «5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato»;

 

          g) all'articolo 114, il comma 3 è sostituito dal seguente:

          g) all'articolo 114:

 

              1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «3. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;

      «5. Identico»;

 

              2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

        «8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e

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  comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce»;

          h) all'articolo 115:

          h) identico:

              1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

              1) identico;

          «b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)»;

 

              2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;

              2) identico;

              3) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          soppresso

          «c-bis) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)»;

 

              4) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;

              3) identico;

          i) dopo l'articolo 117 sono inseriti i seguenti:

          i) identica;

      «Art. 117-bis. - (Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate). - 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

 
      2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni  

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specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.  

      Art. 117-ter - (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili»;

 

          l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:

          l) identica;

      «Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;

 

          m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124 è inserita la seguente sezione:

          m) identica;

«Sezione I-bis.
Informazioni sull'adesione a codici
di comportamento.
 

      Art. 124-bis. - (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). - 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

 

      Art. 124-ter. - (Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di comportamento). - 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni

 

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di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;  

          n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154 è inserita la seguente sezione:

          n) identica;

«Sezione V-bis.
Redazione dei documenti contabili societari.
 

      Art. 154-bis. - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

 
      2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.  
      3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.  
      4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.  
      5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle  

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scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.  
      6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società»;  

          o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

          o) all'articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

      «Art. 190. - (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6, commi 1 e 2; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

          «d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2»;

      2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:  

          a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

 

          b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

 

          c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

 

          d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70

 

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e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;  

          e) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2.

 

      3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

 

          a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali siano imputabili le violazioni;

 

          b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.

 

      4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.

 
      5. I soggetti che violano le disposizioni previste dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-bis, commi da 3 a 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro»;  

          p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;

          p) identica;

          q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          q) identica.

      «1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila

 

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euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima»;  

          r) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:

      soppressa.

      «9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4».

 

Art. 16.
(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari).

Art. 15.
(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari).

      1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) all'articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;

 

          b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

 

          c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

 

      2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali» sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».

 
      3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e

 

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dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;  

          b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

 

          c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

 

Art. 17.
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).

Art. 16.
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).

      1. Dopo l'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      1. Dopo l'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 145-bis. - (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). - 1. Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio di amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti:

      «Art. 114-bis. - (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). - 1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea dei soci. Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:

          a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

          a) identica;

          b) i soggetti destinatari del piano;

          b) identica;

          c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

          c) identica;


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          d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;           d) identica;

          e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

          e) identica;

          f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

          f) identica.

      2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

      2. Identico.

      3. La CONSOB definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di attribuzione di azioni di particolare rilevanza».       3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:

          a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza;

          b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione».

 

Art. 17.
(Disposizioni in materia
di mediatori creditizi).
 

      1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.


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TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI REVISIONE DEI CONTI

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 18.
(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti).

Art. 18.
(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la seguente: «160»;

          a) identica;

          b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

          b) identica:

      «Art. 159. - (Conferimento e revoca dell'incarico). - 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.

      «Art. 159. - (Conferimento e revoca dell'incarico). - 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale.

      2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.       2. Identico.

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      3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.       3. Identico.
      4. L'incarico ha durata non inferiore a tre né superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.       4. L'incarico ha durata di sei esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto.
      5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.       5. Identico.
      6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai princìpi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile       6. Identico.

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continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.  
      7. La CONSOB stabilisce con regolamento:       7. Identico.

          a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere su

 
bordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;  

          b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

 

          c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

 

          d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

 

      8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile»;

      8. Identico»;

          c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

          c) identico:

      «1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

      «1. Identico.

      1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano       1-bis. Identico.

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la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.  
      1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:       1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

          a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

          a) identica;

          b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

          b) identica;

          c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;

          c) identica;

          d) servizi attuariali;

          d) identica;

          e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

          e) identica;

          f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

          f) identica;

          g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

          g) identica;

          h) prestazione di assistenza legale;

          h) prestazione di difesa giudiziale;


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          i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.           i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai princìpi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

      1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

      1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

      1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.       1-quinquies. Identico.
      1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa       1-sexies. Identico.

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controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.  
      1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.       1-septies. Identico.
      1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;       1-octies. Identico»;

          d) all'articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

          d) identica;

          e) all'articolo 162:

          e) identico;

              1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

              1) identico;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

              2) identico:

      «2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

      «2. Identico:

          a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, i princìpi e i criteri da adottare

          a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i princìpi e i criteri da adottare per la revisione


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per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione; contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

          b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

          b) identica;

          c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

          c) identica;

              3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          3) identico;

      «3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

 

          f) all'articolo 163:

          f) identica;

              1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

 

      «1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

 

          a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

 

          b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

 

          c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

 

          d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

 

      1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal

 

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comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;  

      2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

          «c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

 

          g) all'articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          g) identica;

      «1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;

 

          h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165 è aggiunto il seguente:

          h) identica.

      «Art. 165-bis. - (Società che controllano società con azioni quotate). - 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

 

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      2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.  
      3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».  

TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Capo I
PRINCIPÌ DI ORGANIZZAZIONE
E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

Capo I
PRINCIPÌ DI ORGANIZZAZIONE
E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ
 

Art. 19.
(Banca d'Italia).
        1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
        2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia è detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici.
      3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
      4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale

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  complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.
        5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
        6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il governatore acquisisce in ogni caso il parere preventivo del direttorio. Ai pareri del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. La disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
        7. Il governatore dura in carica sette anni, senza possibilità di rinnovo.
        8. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nel presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nel presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        9. Con regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al trasferimento delle quote di partecipazione in favore dei soggetti indicati al comma 2, i diritti di voto relativi alle quote di partecipazione in possesso di soggetti diversi da quelli indicati nel citato comma 2 sono automaticamente sospesi e vengono esercitati dallo Stato.

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        10. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 800 milioni di euro, si provvede mediante parziale utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, fermi rimanendo gli obiettivi di riduzione del debito pubblico.

Art. 19.
(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

Art. 20.
(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

      1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite.

      1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.

      2. Il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere la convocazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l'attività delle Autorità.       2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno.
      3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.       Soppresso.

Art. 20.
(Collaborazione fra le Autorità).

Art. 21.
(Collaborazione fra le Autorità).

      1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano

      Identico.


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tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.  

Art. 21.
(Collaborazione da parte
del Corpo della guardia di finanza).

Art. 22.
(Collaborazione da parte
del Corpo della guardia di finanza).

      1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 19 possono avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

      1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

      2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono tempestivamente comunicati alle Autorità competenti.       2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti.

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

Art. 22.
(Procedimenti per l'adozione
di atti regolamentari e generali).

Art. 23.
(Procedimenti per l'adozione
di atti regolamentari e generali).

      1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

      Identico.


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      2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.  
      3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.  
      4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.  

Art. 23.
(Procedimenti per l'adozione
di provvedimenti individuali).

Art. 24.
(Procedimenti per l'adozione
di provvedimenti individuali).

      1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio,

      1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio,


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della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
      2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.       2. Identico.
      3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.       3. Identico.
      4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.       4. Identico.
      5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della       5. Identico.

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legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.  
      6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.       6. Identico.

Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE
COMPETENZE DELLE AUTORITÀ

Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE
COMPETENZE DELLE AUTORITÀ

Art. 24.
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

Art. 25.
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

          a) identica;

          b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

          b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB,»; al terzo periodo, dopo le parole: «della Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «, adottate d'intesa con la CONSOB»;

          c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

          c) all'articolo 127, comma 3, dopo le parole: «Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB».


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              «3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106»;  

          d) all'articolo 128:

          soppressa.

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 
      «1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;  

              2) il comma 2 è abrogato;

 

              3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC o le».

 

      2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

          b) all'articolo 72, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;

          c) all'articolo 109, comma 4, le parole: «L'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB».

      2. Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB.


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      3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9-ter, comma 3, le parole: «alla commissione di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «alla CONSOB»;

          b) all'articolo 17:

              1) al comma 2, sono abrogate le lettere e), f) e h);

              2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CONSOB:

              a) definisce, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 16 e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

              b) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera a) del presente comma;

      3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.

              c) provvede affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario dei fondi medesimi, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione».

 

      4. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2 e 3, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

      Soppresso.

      5. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:       4. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: «l'unitarietà e» sono soppresse.

          a) all'alinea, le parole: «l'unitarietà e» sono soppresse;

 

          b) il numero 2) è abrogato.

 

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Art. 25.
(Competenze in materia di emissione
di valori mobiliari).

      Soppresso.

      1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

 

Art. 26.
(Trasferimento di funzioni ministeriali
e poteri sanzionatori).

Art. 26.
(Trasferimento di funzioni ministeriali
e poteri sanzionatori).

      1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

      1. Identico.

      2. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.       2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.»;

          b) il comma 2 è abrogato;

          c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

        «3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144,

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  commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.
        4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.»;
            d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
        «8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8».

      3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

      3. Identico.

      4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.       4. Identico.

Art. 27.
(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

Art. 27.
(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto


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legislativo per l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

          a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

          b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

          b) identica;

           c) salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);

          c) identica;

          d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

          d) identica;

          e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

          e) identica.


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      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:       2. Identico:

          a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

          a) identica;

          b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;

          b) identica;

          c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;

          c) identica;

          d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a) e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico;

          d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a);

          e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

          e) identica;


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          f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;           f) identica;

          g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

          g) identica.

      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanzari.

      3. Identico.

 

Art. 28.
(Disposizioni in materia di personale della CONSOB).
        1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

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Art. 28.
(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari).

Art. 29.
(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari).

      1. Dopo l'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 128-bis - (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.

      «Art. 128-bis. - (Risoluzione delle controversie). - 1. Identico.

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.       2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento».       3. Identico».

TITOLO V
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI SANZIONI PENALI
E AMMINISTRATIVE

TITOLO V
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI SANZIONI PENALI
E AMMINISTRATIVE

Art. 29.
(False comunicazioni sociali).

Art. 30.
(False comunicazioni sociali).

      1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di

      «Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di


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ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione da uno a tre anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
      La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.       Identico.
      La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.       La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».
      In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.       Soppresso.
      Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore,       Soppresso.

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sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».  

      2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

      2. Identico:

      «Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

      «Art. 2622. - (False comunicazioni sociali delle società che fanno appello al pubblico risparmio). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni e con l'interdizione da uno a cinque anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

      Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.       Soppresso.

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      Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.       Soppresso.
      La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.       Soppresso.
      Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo.       Soppresso.
      La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.       La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
      La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.       La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».
      In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.       Soppresso.
      Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».        Soppresso.

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Art. 30.
(Omessa comunicazione
del conflitto d'interessi).
Art. 31.
(Omessa comunicazione
del conflitto d'interessi).

      1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:

      Identico.

      «Art. 2629-bis. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

 

      2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile».

 

Art. 31.
(Ricorso abusivo al credito).

Art. 32.
(Ricorso abusivo al credito).

      1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 218. - (Ricorso abusivo al credito). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

      


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      2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.  

      3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».

 

Art. 32.
(Istituzione del reato di
mendacio bancario).

Art. 33.
(Istituzione del reato di
mendacio bancario).

      1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:

      Identico.

      «1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000».

 

Art. 33.
(Falso in prospetto).

Art. 34.
(Falso in prospetto).

      1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

      Identico.

      «Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per

 

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sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».  

      2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

 

Art. 34.
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).

Art. 35.
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).

      1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175 sono premessi i seguenti:

      Identico.

      «Art. 174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). - 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

 
      2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.  
      3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali  

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e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.  

      Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). - 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

 
      2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità».  

Art. 35.
(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate).

Art. 36.
(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate).

      1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

      Identico.

      «Art. 192-bis. - (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è

 

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pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».  

Art. 36.
(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo).

Art. 37.
(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo).

      1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

      «3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico».

      «3-bis. Identico».

 
Art. 38.
(Abusive attività finanziarie).
        1. All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco».

Art. 37.
(Aumento delle sanzioni penali
e amministrative).

Art. 39.
(Aumento delle sanzioni penali
e amministrative).

      1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto legislativo

      1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,


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24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate. dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
      2. Le pene previste dagli articoli 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.       2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2625, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

            b) all'articolo 2635, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

          c) all'articolo 2638, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

      3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, determinate in una somma di denaro, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.

      3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.


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      4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) è inserito il seguente:       4. Identico.
          «1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni».  

      5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

      5. Identico.

Art. 38.
(Sanzioni accessorie).

Art. 40.
(Sanzioni accessorie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;

          a) identica;

          b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;

          b) identica;


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          c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;           c) identica;

          d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;

          d) identica;

          e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.

          e) identica;

            f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca).

Art. 41.
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca).

      1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.

      Identico.

      2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».  

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Art. 40.
(Termine per gli adempimenti previsti
dalla presente legge).

Art. 42.
(Termine per gli adempimenti previsti
dalla presente legge).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

      1. Identico.

      2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.       2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.       3. Identico.
      4. Le disposizioni contenute nell'articolo 2391-ter e nell'articolo 2428, secondo comma, numero 2-bis), del codice civile, introdotti dall'articolo 7, commi 1 e 4, della presente legge, si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.       Soppresso.
      5. I soggetti indicati nel comma 4-quater dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di       Soppresso.

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entrata in vigore della presente legge adeguano al limite ivi previsto l'ammontare dei crediti loro concessi precedentemente a tale data. Qualora non vi provvedano, decadono dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo da loro rivestite presso la banca che li ha concessi, o, se sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.  
      6. I soggetti indicati nel comma 4-septies dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano ai limiti ivi previsti la misura delle quote di partecipazione date in pegno a garanzia di crediti loro concessi precedentemente a tale data. Decorso tale termine, non possono venire esercitati i diritti di voto inerenti alle azioni costituite in pegno oltre i predetti limiti.       Soppresso.
      7. Le disposizioni degli articoli 120-bis, 120-ter e 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 14, comma 1, della presente legge, entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Alla medesima data entra in vigore il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile, come sostituito dall'articolo 14, comma 3, della presente legge. Entro lo stesso termine è emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 9 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane Spa» provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo 120-bis, commi 1, 2, 3 e 5, per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in       Soppresso.

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vigore delle suddette disposizioni e per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data. Per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, il termine indicato all'articolo 120-ter, comma 3, del citato testo unico è ridotto a cinque anni; per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei sette anni e sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, lo stesso termine è ridotto a sette anni e sei mesi. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 11 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.  
      8. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.       4. Identico.
        5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le società di revisione e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data

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  di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali.

Art. 41.
(Delega al Governo per
il coordinamento legislativo).

Art. 43.
(Delega al Governo per
il coordinamento legislativo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

      Identico.

Art. 42.
(Procedura per l'esercizio
delle deleghe legislative).

Art. 44.
(Procedura per l'esercizio
delle deleghe legislative).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parlamentari

      Identico.


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esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.  


Frontespizio Progetto di Legge
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