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PDL 6103

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6103



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione del fondo di garanzia
per gli acquirenti di strumenti finanziari

Presentata il 28 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce a seguito di alcune riflessioni sui recenti scandali finanziari verificatisi nel nostro Paese, scandali che hanno fatto emergere il problema della tutela del risparmio.
      Scegliere come risparmiare e come investire al meglio il proprio denaro è sempre una cosa difficile, soprattutto in un'epoca di crisi dei mercati, come l'attuale. Sono centinaia se non addirittura migliaia i cittadini che sono rimasti vittime di scandali finanziari e ciò ha generato una situazione di generale e diffusa sfiducia verso qualsiasi tipo di investimento. Pertanto la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di rigenerare fiducia in coloro che, purtroppo, sono stati penalizzati e, al tempo stesso, di incoraggiarli nuovamente a investire nel mercato.
      Ciò, a mio avviso, sarà possibile con l'istituzione di un fondo di garanzia, presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, per gli investitori che vorranno, per l'appunto, investire nei mercati finanziari al fine di vedere concretizzare i loro risparmi di una vita.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa il fondo di garanzia per gli acquirenti di strumenti finanziari, di seguito denominato «fondo», destinato ai risparmiatori che sono stati danneggiati da gravi alterazioni dei mercati finanziari.

Art. 2.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità di gestione del fondo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. Il fondo è alimentato dai proventi derivanti dalla maggiorazione del 10 per cento dell'aliquota della ritenuta sui redditi da capitale, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 4.

      1. Sono escluse dagli interventi del fondo le seguenti categorie di soggetti:

          a) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio;

          b) investitori che hanno concorso a determinare l'insolvenza dell'emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

          c) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi,

 

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il bilancio dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

          d) investitori nei confronti dei quali è intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

          e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

          f) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 15 per cento del capitale dell'emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

          g) società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente;

          h) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti disciplinati al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione.


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