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PDL 6117

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6117



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 ottobre 2005 (v. stampato Senato n. 3587)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005,
n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 ottobre 2005


NOTA: Il presente disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 18 agosto 2005 (atto Camera n. 6054) e successivamente trasferito al Senato della Repubblica il 31 agosto 2005.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 163

        All'articolo 1:

            al comma 1, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «euro 2.500.000,000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500.000»;

            al comma 2, le parole: «l'autorizzazione di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione del Fondo»;

            al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; le parole: «Registro italiano dighe -» sono soppresse e le parole: «direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001,» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001,».

        Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. - (Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo) - 1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della medesima legge, ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 130 unità di personale a tempo indeterminato, incluso il personale a tempo determinato in servizio presso l'ENAC alla data del 31 dicembre 2004, che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.
        2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 sono coperti con le entrate proprie dell'ENAC di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        3. L'ENAC è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al

 

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presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

        Art. 1-ter. - (Privatizzazione di enti e aziende delle regioni). - 1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni"».

        Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

        «Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di localizzazione degli Uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) e dei Centri prova autoveicoli (CPA)) - 1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:

        "2. Tali uffici sono i seguenti:

            a) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per il Piemonte e la Valle d'Aosta: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Torino;

            b) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Lombardia e la Liguria: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Milano;

            c) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Venezia;

            d) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per l'Emilia-Romagna e le Marche: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Bologna;

            e) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Toscana e l'Umbria: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Firenze;

            f) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Roma;

            g) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Campania e il Molise: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Napoli;

 

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            h) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Puglia e la Basilicata: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Bari;

            i) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Calabria e la Sicilia: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Catanzaro".

        2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:

        "2. Tali uffici sono i seguenti:

            a) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per il Piemonte e la Valle d'Aosta: Centro prova autoveicoli con sede in Torino;

            b) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Lombardia e la Liguria: Centro prova autoveicoli con sede in Milano e Centro prova autoveicoli con sede in Brescia;

            c) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia: Centro prova autoveicoli con sede in Verona;

            d) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per l'Emilia-Romagna e le Marche: Centro prova autoveicoli con sede in Bologna;

            e) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Toscana e l'Umbria: Centro prova autoveicoli con sede in Firenze;

            f) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna: Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi con sede in Roma e Centro prova autoveicoli con sede in Pescara;

            g) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Campania e il Molise: Centro prova autoveicoli con sede in Napoli;

            h) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Puglia e la Basilicata: Centro prova autoveicoli con sede in Bari;

            i) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Calabria e la Sicilia: Centro prova autoveicoli con sede in Catania e Centro prova autoveicoli con sede in Palermo"».

        All'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

 

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        1-ter. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            "f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

        1-quater. All'articolo 1, comma 3, alinea, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, dopo le parole: "dell'Albo" sono inserite le seguenti: ",  salvo quanto disposto dalla lettera f-bis) del comma 4,".
        1-quinquies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 4-bis, dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono inserite le seguenti: "ancorché previste da leggi speciali"».

        All'articolo 4:

            al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «un contributo» è inserita la seguente: «annuo»; al terzo periodo, dopo le parole: «il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per gli aspetti relativi alle assunzioni,»; alla lettera b), le parole: «di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come determinata dall'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto legislativo» e le parole: «articolo 47, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47, secondo comma»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'Ente, a decorrere dal 1o gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

        All'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del secondo periodo del presente comma, nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, non si considera destinazione

 

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a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo sviluppo di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico"».

        Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 6-bis. - (Disposizioni concernenti ANAS spa) - 1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1-bis è abrogato;

            b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al";

            c) al comma 1-quinquies, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

            d) al comma 3, lettera d), la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell'attuazione della lettera d-ter)";

            e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

            "d-bis) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensazione delle risorse di cui alla lettera c); a tal fine ANAS spa può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;

            d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera d-bis), devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".

 

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        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        Art. 6-ter. - (Procedure di evidenza pubblica in caso di istanze per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferimento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, è soggetto all'obbligo della gara ad evidenza pubblica.
        2. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, è sostituito dal seguente:

        "1. Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione a spese del richiedente mediante:

            a) affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto;

            b) affissione nell'albo della capitaneria di porto nella cui giurisdizione è situato il bene richiesto;

            c) inserzione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee".

        3. Rimangono ferme le previgenti disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, per i procedimenti in relazione ai quali siano già stati rilasciati provvedimenti ai sensi dell'articolo 38 del codice della navigazione ovvero per i procedimenti che risultino in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        Art. 6-quater. - (Disposizioni concernenti il recupero edilizio). - 1. All'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori" sono soppresse.

        Art. 6-quinquies. - (Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale). - 1. È autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2004 e di euro 122 milioni per l'anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in

 

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ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 100.000.000 per l'anno 2004 ed euro 122.000.000 per l'anno 2005, si provvede: quanto a euro 100.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
 

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Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2005.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni volte ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore delle infrastrutture;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Misure urgenti per la funzionalità del Registro Italiano Dighe).

Articolo 1.
(Misure urgenti per la funzionalità del Registro Italiano Dighe).

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 119 è inserito il seguente: «119-bis. Il Registro Italiano Dighe può procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite convenzione o altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe.».

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, dopo il comma 119 è inserito il seguente: «119-bis. Il Registro Italiano Dighe può procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite convenzione o altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di euro 2.500.000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe.».

        2. Il Registro Italiano Dighe provvede, per l'anno 2005, all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 17.500.000,00 euro.         2. Il Registro Italiano Dighe provvede, per l'anno 2005, all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 17.500.000,00 euro.
        3. Nel comma 3 dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Presidente del Registro Italiano Dighe - R.I.D. è riconosciuto il compenso         3. Nel comma 3 dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Presidente del R.I.D. è riconosciuto il compenso

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determinato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, con l'imputazione a carico del bilancio del R.I.D., fatto salvo, ove dipendente di pubbliche amministrazioni collocato in posizione di aspettativa senza assegni da parte dell'amministrazione di appartenenza, esclusivamente il trattamento economico già in godimento.». determinato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, con l'imputazione a carico del bilancio del R.I.D., fatto salvo, ove dipendente di pubbliche amministrazioni collocato in posizione di aspettativa senza assegni da parte dell'amministrazione di appartenenza, esclusivamente il trattamento economico già in godimento.».
 

Articolo 1-bis.
(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo).
 

        1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della medesima legge, ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 130 unità di personale a tempo indeterminato, incluso il personale a tempo determinato in servizio presso l'ENAC alla data del 31 dicembre 2004, che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.

          2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 sono coperti con le entrate proprie dell'ENAC di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
          3. L'ENAC è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
 

Articolo 1-ter.
(Privatizzazione di enti e aziende delle regioni).
 

        1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto

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  stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni».

Articolo 2.
(Gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti).

Articolo 2.
(Gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti).

        1. Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

        Identico.

 

Articolo 2-bis.
(Disposizioni in materia di localizzazione degli Uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) e dei Centri prova autoveicoli (CPA)).
 

        1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:

          «2. Tali uffici sono i seguenti:
 

            a) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per il Piemonte e la Valle d'Aosta: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Torino;

 

            b) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Lombardia e la Liguria: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Milano;

 

            c) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Venezia;

 

            d) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per l'Emilia-Romagna e le Marche: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Bologna;

 

            e) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Toscana e l'Umbria: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Firenze;

 

            f) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Roma;


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              g) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Campania e il Molise: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Napoli;
 

            h) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Puglia e la Basilicata: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Bari;

 

            i) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Calabria e la Sicilia: Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi con sede in Catanzaro».

 

        2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:

 

        «2. Tali uffici sono i seguenti:

 

            a) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per il Piemonte e la Valle d'Aosta: Centro prova autoveicoli con sede in Torino;

 

            b) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Lombardia e la Liguria: Centro prova autoveicoli con sede in Milano e Centro prova autoveicoli con sede in Brescia;

 

            c) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia: Centro prova autoveicoli con sede in Verona;

 

            d) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per l'Emilia-Romagna e le Marche: Centro prova autoveicoli con sede in Bologna;

 

            e) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Toscana e l'Umbria: Centro prova autoveicoli con sede in Firenze;

 

            f) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna: Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi con sede in Roma e Centro prova autoveicoli con sede in Pescara;

 

            g) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Campania e il Molise: Centro prova autoveicoli con sede in Napoli;

 

            h) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Puglia e la Basilicata: Centro prova autoveicoli con sede in Bari;

 

            i) per il Servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore trasporti - per la Calabria e la Sicilia: Centro prova autoveicoli con sede in Catania e Centro prova autoveicoli con sede in Palermo».

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Articolo 3.
(Competenza sull'assistenza fiscale).
Articolo 3.
(Competenza sull'assistenza fiscale).

        1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: «q-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

        1. Identico.

          1-bis. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente:
          «I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
          1-ter. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
              «f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
          1-quater. All'articolo 1, comma 3, alinea, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, dopo le parole: «dell'Albo» sono inserite le seguenti: «,  salvo quanto disposto dalla lettera f-bis) del comma 4,».
          1-quinquies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 4-bis, dopo le parole: «tutte le disposizioni» sono inserite le seguenti: «ancorché previste da leggi speciali».

Articolo 4.
(Incremento dei livelli occupazionali).

Articolo 4.
(Incremento dei livelli occupazionali).

        1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1o luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del

        1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1o luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo annuo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla


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contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede: corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per gli aspetti relativi alle assunzioni, sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:

            a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

            a) identica;

            b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE).

            b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come determinata dall'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE).

 

        1-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'Ente, a decorrere dal 1o gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         2. Identico.

Articolo 5.
(Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

Articolo 5.
(Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

        1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel

        1. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del


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senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico. secondo periodo del presente comma, nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo sviluppo di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico».

Articolo 6.
(Esenzione dall'ICI per particolari immobili).

Articolo 6.
(Esenzione dall'ICI per particolari immobili).

        1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto.

        Identico.

 

Articolo 6-bis.
(Disposizioni concernenti ANAS spa).
          1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
              a) il comma 1-bis è abrogato;
              b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: «alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
              c) al comma 1-quinquies, le parole: «La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione»;
              d) al comma 3, lettera d), la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell'attuazione della lettera d-ter)»;

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              e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:
              «d-bis) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensazione delle risorse di cui alla lettera c); a tal fine ANAS spa può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;
            d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera d-bis), devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi».
        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Articolo 6-ter.
(Procedure di evidenza pubblica in caso di istanze per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto).
          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferimento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, è soggetto all'obbligo della gara ad evidenza pubblica.
          2. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, è sostituito dal seguente:
          «1. Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione a spese del richiedente mediante:
              a) affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto;
              b) affissione nell'albo della capitaneria di porto nella cui giurisdizione è situato il bene richiesto;

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              c) inserzione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».
          3. Rimangono ferme le previgenti disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, per i procedimenti in relazione ai quali siano già stati rilasciati provvedimenti ai sensi dell'articolo 38 del codice della navigazione ovvero per i procedimenti che risultino in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
Articolo 6-quater.
(Disposizioni concernenti il recupero edilizio).
          1. All'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori» sono soppresse.
 
Articolo 6-quinquies.
(Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale).
          1. È autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2004 e di euro 122 milioni per l'anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
          2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 100.000.000 per l'anno 2004 ed euro 122.000.000 per l'anno 2005, si provvede: quanto a euro 100.000.000 per l'anno 2004, mediante

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  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

    
    


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