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PDL 6094

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6094



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILIOTO

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo del Mezzogiorno

Presentata il 21 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si prevede una serie di interventi riguardanti lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia e di misure adeguate per sostenerlo.
      Si tratta, dunque, di affrontare la necessità, ancora oggi attuale, di sostenere una politica di effettiva e concreta emancipazione produttiva dell'area mediterranea del nostro Paese.
      Una delle priorità della politica italiana, dell'intero «sistema Italia», resta, infatti, la necessità di rendere competitiva e concretamente autonoma l'area del nostro Mediterraneo.
      Tale necessità è oggi resa ulteriormente urgente e oramai ineludibile dai vari processi e sviluppi economici, produttivi e sociali innescati dal complessivo sviluppo degli attuali fenomeni di globalizzazione.
      Da un punto di vista squisitamente politico siamo di fronte, da diversi anni ormai, ad un processo di progressiva affermazione di strutture sovranazionali che allargano definitivamente gli scenari della competitività, non solo di ogni singolo comparto, ma anche di ogni diversa area del Paese, chiamata a confrontarsi non più e non esclusivamente su una scala nazionale, quanto invece a misurare la propria competitività su uno scenario molto più vasto dai confini a volte meno decifrabili e comunque spesso su scala mondiale.
      Affinché il «sistema Italia» possa restare competitivo, nonché accettare e sostenere la sfida della competitività su scala globale è fondamentale che ogni sua area geografica sia capace di essere realmente produttiva, autonoma e propositiva.
      In particolare rispetto al sud del Paese vanno superati definitivamente fenomeni di assistenzialismo costante che gravano inesorabilmente sulla possibilità di liberare tutta l'energia produttiva dell'area
 

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mediterranea; bisogna pensare strumenti che siano capaci di promuovere uno sviluppo attivo, un'emancipazione concreta e definitiva delle capacità e delle risorse del nostro meridione.
      Nel nuovo scenario che abbiamo di fronte bisogna considerare che parallelamente all'affermazione di soggetti politici ed economici sovranazionali si è andata affermando la tendenza, sempre più evidente, a una localizzazione della politica e della rappresentanza anche economica; stiamo assistendo a un sempre maggiore protagonismo delle istanze locali, a una richiesta di «regionalizzazione» dei processi produttivi e rappresentativi e, con questi, dei meccanismi che li rappresentano e li governano.
      La riforma del titolo V della parte seconda della nostra Costituzione, varata nella scorsa legislatura, così come il progetto di riforme istituzionali attualmente all'attenzione del Parlamento, al di là del giudizio di merito e di parte, rispondono a questo nuovo scenario complessivo e si inseriscono in esso. Sono entrambi la conseguenza dell'affermazione di tendenze sovranazionali, la cui genesi e sviluppo sono di difficile focalizzazione perché avvengono su scala mondiale, avvicinando e investendo aree geografiche e realtà geopolitiche fino a ieri molto distanti tra loro e interconnesse in modo molto meno concreto e visibilmente diretto di quanto non avvenga oggi.
      Di fronte a questa realtà complessa e in progressivo mutamento, abbiamo ancora dopo tanti anni di fronte a noi la stessa questione, ovvero «la questione meridionale», una costante della storia del nostro Paese che però, nei prossimi anni, siamo chiamati a risolvere definitivamente se vogliamo mantenere l'Italia su livelli adeguati di competitività internazionale, se ne vogliamo fare una protagonista dell'Europa che c'è e soprattutto di quella che ci sarà.
      Non abbiamo più margini di dilatazione nel tempo, la sfida è lanciata, aree come quella balcanica e più in generale dell'est europeo, così come presto anche l'area del Nordafrica mediterraneo, saranno mercati estremamente competitivi e con noi direttamente concorrenziali come lo sono diventati in pochissimi anni la Spagna e la Grecia e come lo sarà a breve anche la Turchia, lasciando sullo sfondo, ma senza dimenticarlo, il colosso cinese.
      Se non vogliamo cedere il passo a queste nuove realtà emergenti, se vogliamo mantenere una posizione adeguata nello scenario geopolitico internazionale, è bene comprendere una volta per tutte che i destini dell'area mitteleuropea del nostro Paese, di quel settentrione da sempre all'avanguardia dal punto di vista produttivo, locomotiva per anni del «sistema Italia», anche grazie alla mano d'opera e alle molteplici professionalità qualificanti di tanti meridionali, non possono essere ridotti a una concezione soltanto «padana».
      Oggi, molto più di quanto non lo fosse già ieri, il futuro del nostro nord passa inevitabilmente dall'affermazione di uno sviluppo concreto delle aree mediterranee del nostro Paese. Non comprendere questa realtà significa essere destinati a relegare l'Italia a un futuro incerto, di secondo piano nello scenario internazionale, significa di fatto condannare l'Italia a perdere la sfida con il futuro.
      Da questo punto di vista è necessario pensare agli interventi da mettere in campo considerando alcuni aspetti critici del nostro sistema produttivo, come ad esempio la sua scarsa capacità di attrazione di investimenti stranieri. Debolezza che tende ad assumere caratteristiche di preoccupante cronicità.
      Questa scarsa capacità attrattiva dipende sostanzialmente da diversi fattori, in primo luogo da una scarsa flessibilità del nostro mercato del lavoro, lamentata dagli investitori stranieri, alla quale parallelamente e paradossalmente per certi versi risponde l'affermazione progressiva di una diffusa precarietà lavorativa denunziata sempre più marcatamente dai nuovi lavoratori, dalle categorie cioè dei lavoratori più giovani che sono inseriti nel mercato del lavoro con sempre minori certezze.
 

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      In secondo luogo, a frenare gli investimenti stranieri resta la lentezza della giustizia del lavoro nel nostro Paese e, in terzo luogo, l'eccessivo peso della burocrazia che rallenta inevitabilmente lo start up di ogni attività imprenditoriale.
      In questo quadro, dunque, con la presente proposta di legge si propongono alcuni interventi mirati e specifici: in primo luogo l'affermazione, sul modello già adottato nel recente passato, di interventi mirati a istituire degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno.
      Tali interventi vengono proposti per un arco di tempo più lungo rispetto al passato per conferire loro tratti di strutturalità determinanti per farne uno strumento di definitivo sviluppo.
      Si propone cioè un intervento non solo nel breve ma anche nel medio periodo per farne un investimento, un riferimento stabile, strutturale, destinato a evitare la necessità di interventi ciclici, costanti e ripetuti nel tempo. Un intervento finalizzato a contribuire alla creazione nel Mezzogiorno d'Italia di un sistema imprenditoriale produttivo definitivamente emancipato, svincolato cioè per il futuro dalla necessità sistematica dell'aiuto di Stato.
      La disciplina dello sgravio contributivo integrale per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate, però, a incremento effettivo della base occupazionale, era stata introdotta una prima volta dal provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999: legge 23 dicembre 1998, n. 448. Secondo tale disciplina l'esonero totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i nuovi assunti era riconosciuto per tre anni nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
      Il termine per effettuare le nuove assunzioni fu posto al 31 dicembre 2001 e la base di calcolo dell'incremento era costituita dalla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione.
      Lo sgravio era stato concesso anche alle regioni Abruzzo e Molise, solamente però per i lavoratori assunti nel 1999. Successivamente la legge finanziaria per il 2000, legge n. 488 del 1999, ha concesso lo sgravio anche per i lavoratori assunti nel corso del 2000, purché tali assunzioni ricadessero, per ciascun beneficiario, entro i dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla data dell'autorizzazione comunitaria.
      È da ricordare, inoltre, che al riguardo la stessa legge n. 488 del 1999, all'articolo 38, commi 5 e 6, ha definito un aspetto controverso dell'applicazione degli sgravi contributivi in favore del Mezzogiorno relativo alla necessità, ai fini della concessione dello sgravio, della residenza del lavoratore interessato nei territori interessati dall'intervento. Questo a seguito dell'intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che con sentenza n. 753 del 1999 avevano affermato che gli sgravi erano subordinati alla effettiva residenza del lavoratore interessato nei territori definiti dall'intervento legislativo. I citati commi 5 e 6 specificano invece che il requisito della residenza non sussiste, fermo restando che ovviamente il lavoratore deve prestare la propria attività nei territori interessati dagli sgravi.
      Successivamente, l'articolo 44, comma 1, della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001), ha esteso l'applicazione dello sgravio contributivo integrale e triennale alle nuove assunzioni effettuate nel 2002, a incremento dell'organico, nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, quelle cioè che rientrano nell'obiettivo 1 dei fondi strutturali 2000-2006 e che sono ammesse agli aiuti regionali dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea.
      In particolare vengono richiamate, aggiornando i relativi termini temporali, le condizioni stabilite dalla normativa vigente, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 45, comma 16, della legge 17 maggio 1999, n. 144. In questo caso si estende l'applicazione dei benefìci determinati anche ai soggetti operanti in altri territori centro-meridionali,
 

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nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si propone quindi il richiamo in vigore della disciplina delineata nel recente passato dai citati interventi normativi, ipotizzandone però la durata per un arco di tempo di breve e medio periodo.
      Con l'articolo 2 si propone invece la riaffermazione dello strumento del credito di imposta per l'incremento dell'occupazione. La legge finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 2002, all'articolo 63 proroga fino al 31 dicembre 2006 l'applicazione del credito di imposta per l'incremento dell'occupazione, disciplinandola in maniera sostanzialmente differente rispetto alla situazione determinata in precedenza. La legge n. 289 del 2002 evidenzia in particolare, nei confronti dei datori i lavoro, differenti regimi per la fruizione del credito di imposta applicabili a seconda che il credito di imposta interessi datori di lavoro nei cui confronti trova o meno applicazione la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 2002. La citata legge finanziaria per il 2003 specificava, inoltre, che per maturare il diritto al credito di imposta i datori di lavoro devono presentare un'apposita domanda preventiva al centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara. Riguardo, invece, a modalità e a tempi di rilevazione degli incrementi occupazionali che determinano il diritto al contributo, la stessa legge conferma le disposizioni introdotte dall'articolo 7 della legge n. 388 del 2000.
      Alla luce dell'esperienza maturata, con la presente proposta di legge si propone di riconoscere il credito di imposta a quei datori di lavoro che incrementano il numero dei loro lavoratori dipendenti con l'attivazione di contratti di lavoro a progetto, a tempo determinato e indeterminato, anche oltre il 31 dicembre 2006 e per un periodo più lungo di quanto non si fosse fatto in passato, allargando contemporaneamente la possibilità di riconoscerlo anche ad altre fattispecie contrattuali oltre a quella a tempo indeterminato.
      L'obiettivo è di radicare l'attività imprenditoriale sul territorio consentendole di assumere definitivamente un carattere organico e strutturale, una ramificazione definitiva sul territorio capace di essere stimolo per una definitiva emancipazione produttiva del meridione. In questa ottica, parallelamente, la possibilità di allargare lo spettro delle tipologie contrattuali punta a rendere più flessibile ma meno precario il mercato del lavoro al meridione, contribuendo in questo modo a un rilancio dei consumi e all'affermazione di una flessibilità stabile e compatibile, strumento decisivo anche per contrastare il fenomeno del lavoro nero decisamente diffuso proprio al meridione.
      Si confermano, peraltro, i meccanismi di attuazione e di regolamentazione per l'accesso e l'utilizzo di tale agevolazione definiti in un primo momento dalla legge n. 388 del 2000 e poi in parte modificati dalla legge n. 289 del 2002. Si propone contemporaneamente di ampliare lo spettro dei possibili benificiari eliminando il limite secondo cui il credito di imposta spetta a condizione che i nuovi assunti siano di età inferiore a 25 anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi.
      Considerate, inoltre, la natura e le potenzialità turistiche del Mezzogiorno, con l'articolo 3 della presente proposta di legge si propongono disposizioni specifiche, anche queste distribuite in un arco di tempo mediamente ampio, in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale. In particolare si punta a un loro consolidamento strutturale, al loro radicamento produttivo sul territorio ed a favorirne l'ampliamento dei tempi di attività, potenziandone le capacità di assunzione di forza lavoro in un periodo di tempo più ampio del tradizionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sgravi contributivi per i nuovi assunti).

      1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna è riconosciuto, per i nuovi assunti negli anni 2005, 2006 e 2007 a incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2004 e per un periodo di cinque anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, uno sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori nei confronti dei quali è instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente, ai liberi professionisti e agli studi professionali.
      3. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le condizioni stabilite dall'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2004 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma.
      4. Ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, l'efficacia delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
      5. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute anche ai datori di

 

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lavoro operanti nelle regioni Abruzzo e Molise nonché nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione rilevato nell'anno 2004 è superiore alla media nazionale e che sono confinanti con le aree dell'obiettivo n. 1 di cui all'allegato della decisione 1999/502/CE della Commissione, del 1o luglio 1999. Per le aree geografiche individuate nel presente comma le predette agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nei limiti della disciplina degli aiuti d'importanza minore disciplinati dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

Art. 2.
(Incentivi per l'incremento
dell'occupazione).

      1. Ai datori di lavoro che nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nel periodo compreso tra il 1o settembre 2005 e il 31 dicembre 2010 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con l'attivazione di contratti di lavoro a progetto a tempo determinato e indeterminato è concesso un credito di imposta.
      2. Restano esclusi dal diritto al credito di imposta i soggetti previsti dall'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Il credito di imposta è riconosciuto per una cifra di 450 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese in base alla differenza tra il numero di lavoratori assunti con contratto a progetto a tempo determinato e indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto a progetto a tempo determinato e indeterminato occupati nel periodo compreso tra il 1o settembre 2004 e il 31 agosto 2005.
      4. Il credito di imposta decade se su base annua il numero complessivo dei

 

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lavoratori con contratto a progetto a tempo determinato e indeterminato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o settembre 2004 e il 31 agosto 2005.
      5. Per i lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle stabilite dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
      6. Il credito di imposta è riconosciuto e concesso anche ai datori di lavoro del settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai mantenendo occupato ciascuno di essi per almeno 250 giornate annue.
      7. Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che:

          a) siano rispettati i contratti collettivi nazionali di lavoro anche con riferimento ai soggetti che non hanno diritto al credito di imposta;

          b) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

      8. Nel caso in cui si verifichi l'eventualità di un'impresa subentrante a un'altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, il credito di imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto all'impresa sostituita.
      9. L'incremento della base occupazionale è valutato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o settembre 2005, ogni lavoratore

 

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assunto con contratto a progetto a tempo determinato e indeterminato costituisce un incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo parziale sono calcolati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
      10. Il credito di imposta è riconosciuto anche ai datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo e Molise nonché nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione rilevato nell'anno 2005 è superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo n. 1 di cui all'allegato della decisione 1999/502/CE della Commissione, del 1o luglio 1999. Per le aree geografiche individuate nel presente comma il credito di imposta è riconosciuto nei limiti della disciplina degli aiuti d'importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
      11. I contributi derivanti dal credito di imposta ai sensi del presente articolo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e in conformità alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, possono essere fruiti solo mediante compensazione.
      12. Ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per maturare il diritto al credito di imposta i datori di lavoro sono tenuti in ogni caso a inoltrare al centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara un'istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Tali dati occorrono per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contribuiti derivanti dal credito di imposta possono essere fruiti esclusivamente dopo l'esplicito atto di assenso adottato dal medesimo centro operativo dall'Agenzia delle entrate, di intesa con il Dipartimento della ragioneria
 

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generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
      13. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art. 3.
(Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale).

      1. Le aziende turistiche a carattere stagionale, operanti nel Mezzogiorno d'Italia e nelle aree svantaggiate, di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n  378, operanti nel territorio del Mezzogiorno d'Italia individuato ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nelle isole minori e nelle aree svantaggiate, che assumono nei cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2010 con contratto di lavoro a progetto o a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, possono, con il consenso del lavoratore espresso mediante atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a cinque mesi per anno solare, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'INPS gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.
      2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati nel medesimo comma, si applica anche alle aziende che decidono di anticipare l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto

 

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il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.
      3. La data di apertura e la data di chiusura della singola azienda, nell'anno precedente, sono assunte a riferimento per l'intero quinquennio successivo.
      4. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 si applica ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre di ogni anno. Rimane fermo per il datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per il dipendente l'obbligo di versamento della quota di contribuzione a favore dell'INPS.
      5. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente le aziende che hanno svolto regolare attività per almeno diciotto mesi, anche non consecutivi, nell'ultimo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Le aziende che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a fare pervenire, entro il trentesimo giorno antecedente a quello di chiusura dell'anno precedente, agli uffici dell'INPS territorialmente competenti una specifica dichiarazione con la quale attestono la volontà di prolungare l'attività lavorativa per un periodo di almeno tre mesi. Tale dichiarazione deve essere corredata dall'elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o della relativa assunzione anticipata. Per ognuno dei lavoratori indicati deve essere specificato il periodo di lavoro stabilito.
      7. Entro i tre mesi successivi alla data del 31 dicembre 2010, il datore di lavoro, che nel corso del quinquennio di cui al comma 1 ha consecutivamente differito la data di chiusura o ha anticipato la data di apertura della propria azienda, può optare per il carattere annuale della propria attività. Tale scelta deve essere esplicitata con una specifica comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio. Nel caso in cui si opti per tale scelta, l'azienda usufruisce
 

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ancora per un triennio dell'agevolazione contributiva prevista dal presente articolo, nella misura del 75 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può comunque deliberare di mantenere il carattere stagionale della propria attività e in tale caso essa può usufruire della citata agevolazione contributiva esclusivamente per un altro anno.


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