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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6081 |
1. Oggetto della presente legge sono le attività professionali non regolamentate dall'articolo 2229 del codice civile.
1. È istituito il certificato di qualità professionale con il quale sono attestati l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista e un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento della professione.
2. Il certificato di cui al comma 1 è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti coloro che sono iscritti alle associazioni professionali e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione professionale è previsto l'immediato ritiro del certificato di qualità professionale rilasciato al soggetto interessato.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, al fine di disciplinare il riconoscimento di forme aggregative delle associazioni professionali, quali soggetti diversi e autonomi dalle associazioni costituenti, volte alla promozione e alla qualificazione tecnico-scientifica delle professioni in esse rappresentate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato in conformità alle disposizioni della presente legge e in particolare ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le forme aggregative delle associazioni professionali sono organismi privati
b) alle forme aggregative delle associazioni professionali di cui alla lettera a) possono partecipare le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
c) le forme aggregative delle associazioni professionali devono adottare uno statuto nel quale sono indicati gli ambiti e le modalità di controllo in riferimento alle associazioni aderenti;
d) alle forme aggregative delle associazioni professionali è attribuito in particolare il compito di controllare l'operato delle associazioni aderenti ai fini del rispetto degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio delle attività e dei codici deontologici definiti dalle stesse associazioni;
e) in caso di inadempienze nell'esercizio delle funzioni proprie dell'associazione professionale, gli organi competenti della rispettiva forma aggregativa sono tenuti a richiamare l'associazione stessa e, in caso di persistenza delle stesse inadempienze, a procedere alla sua espulsione;
f) alle associazioni professionali è attribuito il compito di definire i criteri qualitativi necessari ai fini del rilascio del certificato di qualità professionale delle attività, tra i quali devono essere previsti:
1) l'individuazione dei livelli di preparazione didattica, riconoscibili mediante il raggiungimento di titoli di studio o di percorsi formativi;
2) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale;
3) l'elaborazione di un codice deontologico e la definizione di interventi sanzionatori nei confronti degli associati.
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