Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

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PDL

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6067



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(BUTTIGLIONE)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004

Presentato il 13 settembre 2005


      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo si inserisce nell'ambito delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e il Governo del Regno della Thailandia. Il presente Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, in un contesto di globalizzazione nel campo culturale, economico e commerciale, intende ampliare un esistente ma
 

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non sufficiente programma di cooperazione culturale ed avviare un'efficace collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi.
      L'articolo 1 stabilisce i princìpi generali di collaborazione e mutuo vantaggio ai quali il presente Accordo dovrà ispirarsi rispetto ai campi della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. Detto articolo contiene, quale novità importante, il riferimento al rispetto dei diritti umani.
      L'articolo 2 prevede per entrambe le Parti la collaborazione in progetti multilaterali proposti da programmi di organismi multilaterali inerenti a forme di cooperazione nel campo della cultura, della scienza e della tecnologia.
      L'articolo 3 afferma la volontà delle due Parti di sviluppare nei rispettivi territori la conoscenza e l'insegnamento della lingua dell'altra Parte Contraente, prevedendone il rafforzamento attraverso cattedre e lettorati.
      L'articolo 4 promuove la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi al fine di facilitare una equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio.
      L'articolo 5 e l'articolo 6 rendono, nell'ambito della legislazione vigente, possibili reciproche facilitazioni in favore di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali operanti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché per la realizzazione delle iniziative messe in atto dalle predette istituzioni, incluso l'ingresso di materiale ed attrezzature ad hoc.
      L'articolo 7 impegna le Parti Contraenti a promuovere la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura dell'altro Paese.
      L'articolo 8 intende favorire il necessario incremento di specifiche intese interuniversitarie e scambi di docenti, ricercatori ed esperti.
      L'articolo 9 prevede l'impegno delle Parti per realizzare manifestazioni artistiche in diversi settori della cultura, partecipare a festival e favorire scambi tra rappresentanti dei vari settori culturali.
      L'articolo 10 impegna le Parti ad effettuare scambi di artisti al fine di organizzare eventi culturali, incluse mostre d'arte e design.
      L'articolo 11 illustra la volontà delle Parti di promuovere i reciproci testi letterari e saggi, mediante incentivi alla traduzione e pubblicazione.
      L'articolo 12 si incentra sulla protezione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale in senso lato, mediante il coinvolgimento delle competenti istituzioni delle Parti Contraenti.
      L'articolo 13 e l'articolo 14 individuano nell'archeologia un settore importante di cooperazione e prevedono progetti di intervento diversificati, inclusa la formazione professionale, nei settori della protezione e conservazione del patrimonio archeologico e del restauro.
      L'articolo 15 costituisce uno dei cardini dell'Atto, individuando nella possibilità di concedere borse di studio, in regime di reciprocità, uno degli strumenti essenziali di cooperazione culturale e di sviluppo di progetti di ricerca.
      L'articolo 16 individua i settori prioritari di collaborazione scientifica e tecnologica quali: fisica, tecnologie dell'informazione, ingegneria elettronica e civile, telecomunicazioni, scienze della salute, micro e nanotecnologie, agricoltura e industria alimentare, ambiente, aerospazio, energia, trasporti, conservazione e tecnologie di restauro dei beni culturali.
      L'articolo 17 prevede lo sviluppo di attività di cooperazione attraverso scambi di esperti, scienziati e ricercatori, nonché scambi di conoscenze ed esperienze nell'aggiornamento e nella formazione nell'area scientifico-tecnologica e, fatto innovativo, prevede altresì la possibilità di realizzare progetti di ricerca ed attività scientifiche congiunti, nonché di istituire centri di ricerca congiunti.
      L'articolo 18 prevede lo scambio di informazioni tecnologiche e attività finalizzate al trasferimento di tecnologie, le cui disposizioni sono esplicitate nell'Annesso, parte integrante dell'Accordo.
      L'articolo 19 rappresenta uno degli aspetti innovativi dell'Atto, impegnando le Parti in una stretta collaborazione volta ad impedire ogni traffico illegale dei beni
 

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culturali e di valore storico, così come valutati da ognuna delle Parti Contraenti.
      L'articolo 20 comporta un ulteriore aspetto innovativo impegnando le Parti nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche in favore di entrambi i sessi e nel campo della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
      L'articolo 21 e l'articolo 22 prendono in debita considerazione il mondo giovanile e dello sport, impegnando le Parti in una serie di iniziative in favore dei giovani anche su tematiche di rilevanza internazionale.
      L'articolo 23 incoraggia ogni forma di collaborazione nei settori della radio, della televisione e del cinema.
      L'articolo 24 afferma la volontà delle Parti Contraenti a conseguire gli obiettivi sopra esposti ed a verificare l'efficacia degli interventi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica mediante l'istituzione di una Commissione Mista preposta alla formulazione e alla verifica di Programmi Esecutivi pluriennali dell'Accordo in parola.
      Gli articoli 25 e 26 prevedono la soluzione di eventuali divergenze di interpretazione e le modalità di eventuali emendamenti.
      L'articolo 27 esprime la volontà delle Parti sulla durata di cinque anni, rinnovabili, dell'Accordo, sulle modalità dell'entrata in vigore e su quelle di un'eventuale denuncia, nonché afferma la non incidenza, in caso di denuncia dell'Accordo, sulla validità e la durata dei programmi o attività in corso, avviati durante il periodo di vigenza dell'Atto di cui trattasi.
      L'Annesso, composto da due punti, definisce i diritti concernenti la proprietà intellettuale, specificando il campo di applicazione dell'Annesso stesso e la ripartizione dei diritti connessi alla proprietà intellettuale.

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APPENDICE

        L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Thailandia in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 3.

        Al fine di favorire le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiane, si prevede la costituzione di una cattedra universitaria in Thailandia, l'assunzione di tre docenti tailandesi in Italia presso le istituzioni scolastiche secondarie, nonché l'apporto di contributi per i corsi di formazione per i docenti tailandesi. La relativa spesa viene così suddivisa:

(euro 15.000 per 1 cattedra per 1 anno) euro 15.000

(euro 6.900 per 3 docenti per 1 anno)  

euro 20.700

Contributo per corsi di formazione per docenti tailandesi           

euro 15.500

Totale onere (articolo 3)    

euro 51.200

Articolo 4.

      Allo scopo di favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e la reciproca conoscenza e valutazione dei rispettivi sistemi educativi, viene previsto l'invio annuo in Thailandia di tre funzionari, di cui uno del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 giorni; la relativa spesa è così suddivisa:

        Spese di missione:

Pernottamento (euro 139 al giorno per 3 persone per 5 giorni)      euro 2.085

 

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Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 139,23 cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 139 viene ridotto di euro 46, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 135,23 più euro 53 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), (euro 188,23 per 3 persone per 5 giorni)   euro 2.823

        Spese di viaggio:

Biglietto aereo A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 3 persone = euro 6.000 + euro 300 quale maggiorazione del 5 per cento  

euro 6.300

Totale onere (articolo 4)  ...

euro 11.208

        Di detto onere l'importo di euro 7.472 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 6.

        Viene previsto l'invio di documenti, pubblicazioni, libri, materiale didattico ed audiovisivo alle istituzioni scolastiche ed accademiche tailandesi, quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana. La relativa spesa è quantificata in euro 10.000.

Totale onere (articolo 6): euro 10.000.

Articolo 8.

        Per promuovere la collaborazione accademica tra i rispettivi Paesi, sono previste specifiche intese tra le Università, che prevedono lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti, che partecipano a conferenze, visite e seminari per la realizzazione di ricerche congiunte.
        Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono

 

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sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

Soggiorni di breve durata per n. 3 docenti tailandesi (euro 93 al giorno per 3 persone per 10 giorni)    euro 2.790

        Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Thailandia n. 3 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 3 biglietti aerei A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 3 persone) euro 6.000

        Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Totale onere (articolo 8): euro 8.790.

Articoli 9 e 10.

        Allo scopo di assicurare la realizzazione in Thailandia di iniziative nel settore delle arti visive e decorative, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e per l'organizzazione di apposite mostre, spettacoli e rassegne, nonché per favorire lo scambio di rappresentanti, attori e artisti, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:

Iniziative nel settore delle arti decorative, visive, dello spettacolo, della letteratura e dell'architettura

euro 20.000

Mostre, spettacoli e rassegne

euro 20.000

Scambio di rappresentanti, attori e artisti

euro 10.000

Totale onere (articoli 9 e 10)  ...

euro 50.000

Articolo 11.

        Al fine di favorire la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari italiani in Thailandia, viene previsto, da parte italiana, la concessione di incentivi, quantificati in euro 10.000.

Totale onere (articolo 11): euro 10.000.

 

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Articolo 12.

        Allo scopo di migliorare la collaborazione culturale nei settori dei musei e delle biblioteche, finalizzata alla protezione e conservazione del restauro, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità la cui spesa è così suddivisa:

n. 1 esperto nel settore dei musei per 7 giorni spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 per 1 persona per 7 giorni)

euro 651

n. 1 esperto nel settore delle biblioteche per 7 giorni (euro 93 per 1 persona per 7 giorni)

euro 651

        Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale, si prevede che l'Italia possa inviare in Thailandia n. 2 unità: un esperto nel settore dei musei ed un esperto nel settore delle biblioteche. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificabili:

n. 2 biglietti aerei A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 2 persone)

euro 4.000

Totale onere (articolo 12)  ...

euro 5.302

        Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da assegnare per euro 2.651 alla Direzione generale dei musei e per euro 2.651 alla Direzione generale delle biblioteche.

Articoli 13 e 14.

        Al fine di favorire la collaborazione nel settore dell'archeologia, nonché della conservazione e del restauro dei beni archeologici, architettonici e artistici, si prevede l'invio in Thailandia di pubblicazioni, nonché l'organizzazione di simposi e seminari per lo sviluppo dei progetti di ricerca comune. La relativa spesa viene così quantificata:

Invio di pubblicazioni euro 5.000
Organizzazione di simposi e seminari  

euro 15.000

Iniziative per il restauro dei rispettivi beni ed eventuali corsi di formazione  

euro 20.000

Totale onere (articoli 13 e 14)  ...

euro  40.000

 

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Articolo 15.

        Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti tailandesi, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno n. 24 borse di studio. La relativa spesa viene così suddivisa:

euro 620 per n. 24 borse  

euro 14.880

Spese assicurative e tasse di iscrizione (euro 140 per n. 24 borse)  

euro 3.360

Totale onere (articolo 15)  ...

euro 18.240

Articoli 17 e 18.

        Allo scopo di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti sui temi di reciproco interesse mediante lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti.
        Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente 10 docenti o ricercatori per 10 giorni e 10 docenti o ricercatori per un mese. La relativa spesa è così suddivisa:

Soggiorni di breve durata: n. 10 docenti o ricercatori per 10 giorni (euro 93 al giorno per 10 persone per 10 giorni)

euro 9.300

Soggiorni di lunga durata n. 10 docenti o ricercatori per 1 mese (euro 1.300 per 10 persone per 1 mese)   

euro 13.000

Spese di assicurazione (euro 30 a persona per 20 persone)   

euro 600

        Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Thailandia 10 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 10 biglietti aerei A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 10 persone)   

euro 20.000

        Per sostenere le attività di ricerca congiunta nei settori scientifici e tecnologici e per l'organizzazione di seminari, conferenze e mostre nei settori di reciproco interesse, si prevede da parte italiana, l'apporto di un contributo, quantificato in euro 50.000.

 

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        Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede il finanziamento di progetti di ricerca congiunti, da svolgere nei laboratori e centri di ricerca. Si prevede, inoltre, l'apporto di un contributo per sostenere le borse di studio ed i corsi di formazione per il personale docente e della ricerca. La relativa spesa viene quantificata in euro 50.000.
        Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Totale onere (articoli 17 e 18): euro 142.900.

Articoli 21 e 22.

        Allo scopo di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù, si prevedono i seguenti oneri:

Ospitalità delle sottocommissioni miste, incaricate della realizzazione dei programmi degli scambi e dei viaggi di studio giovanili  

euro 5.000

Partecipazione di operatori socio-culturali giovanili ad iniziative multilaterali per realizzare progetti nel settore dello sport e della educazione fisica tra le associazioni e gli enti dei rispettivi Paesi   

euro 25.000

Totale onere (articoli 21 e 22)  ...

euro 30.000

Articolo 24.

        Per l'esame e la redazione dei programmi operativi ed esecutivi, viene costituita una Commissione Mista, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Thailandia e in Italia.
        Nell'ipotesi dell'invio in Thailandia di tre funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri, ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo di 5 giorni, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo indicato all'articolo 4, viene così quantificata:

        Spese di missione:

Pernottamento (euro 139 al giorno per 3 persone per 5 giorni)   

euro 2.085

Diaria giornaliera per ciascun funzionario (euro 188,23 per 3 persone per 5 giorni)   

euro 2.823

 

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        Spese di viaggio:

Biglietto aereo A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 3 persone = euro 6.000 + euro 300 quale maggiorazione del 5 per cento)  

euro 6.300

Totale onere (articolo 24)  ...

euro 11.208

        Di detto onere, l'importo di euro 3.736 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 63.472 per ciascuno degli anni 2005-2006 e per euro 63.472 a decorrere dall'anno 2007 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 5.302 a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e, per la parte rimanente, del Ministero degli affari esteri è il seguente:

    
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007

Articolo 3

euro 51.200

euro 51.200

euro 51.200

Articolo 4

euro 11.208

euro 11.208

euro 11.208

Articolo 6

euro 10.000

euro 10.000

euro 10.000

Articolo 8

euro 8.790

euro 8.790

euro 8.790

Articoli 9 e 10

euro 50.000

euro 50.000

euro 50.000

Articolo 11

euro 10.000

euro 10.000

euro 10.000

Articolo 12

euro 5.302

euro 5.302

euro 5.302

Articoli 13 e 14

euro 40.000

euro 40.000

euro 40.000

Articolo 15

euro 18.240

euro 18.240

euro 18.240

Articoli 17 e 18

euro 142.900

euro 142.900

euro 142.900

Articoli 21 e 22

euro 30.000

euro 30.000

euro 30.000

Articolo 24

-

-

euro 11.208

Totale  ...

euro 377.640

euro 377.640

euro 388.848

In cifra tonda

euro 377.640

euro 377.640

euro 388.850

        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Thailandia, allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla realizzazione di eventi culturali ed espositivi, alla concessione delle borse di studio ed indennità giornaliere e

 

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mensili, ai corsi di formazione, agli interventi nel settore della archeologia, della conservazione e del restauro, dell'organizzazione di simposi e seminari, degli scambi giovanili, dello sport e della educazione fisica, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
        Si evidenzia, altresì, che la spesa connessa alla disposizione dell'articolo 20 per l'eventuale intervento nel settore dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità fra i due sessi e per la tutela della minoranza, viene sostenuta dalle apposite Convenzioni internazionali già in vigore in dette materie, e non comporta, quindi, alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
 

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ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo. Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

      L'Accordo internazionale tra l'Italia e la Thailandia costituirà la normativa per la disciplina degli scambi nella materia culturale e scientifica fra i due Paesi.
      L'Accordo comporta oneri per il bilancio dello Stato, in particolare per l'applicazione degli articoli 3 e 4 (istituzione di una cattedra universitaria in Thailandia e scambio di esperti), 8 (scambio di docenti), 9, 10 e 11 (iniziative di arti visive e pubblicazioni), 12 (missioni di esperti nel restauro e nel settore archeologico) e 24 (svolgimento della Commissione Mista), che ricollegano lo stesso Accordo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
      Non risulta che l'Accordo incida sulla normativa previgente.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

      Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario in quanto l'ambito culturale è, a tutt'oggi, una delle materie di competenza nazionale.

C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

      Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, alle quali la normativa in vigore assegna alcune competenze, lasciando all'Autorità centrale le attività delle relazioni internazionali.

D) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

      L'Accordo non incide su tali fonti legislative.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

 

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A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Non si rilevano nuove definizioni normative.

B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

      Non occorre introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

C) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, anche costituzionale, in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

      Nella materia, non sembra esistano linee di giurisprudenza, né che l'Accordo contrasti con la giurisprudenza costituzionale consolidata o meno, né, peraltro, che vi siano giudizi di costituzionalità in corso.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge, vertenti su materia analoga, all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

      Non vi sono progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Motivi che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.

      L'Atto costituisce lo strumento essenziale per effettuare un sostanziale salto di qualità nelle relazioni diplomatiche fra l'Italia e il Regno della Thailandia. Il presente documento consentirà una proficua collaborazione con questo Paese, la cui opportunità è avvertita già da tempo, ma mai attuata in modo da corrispondere alle esigenze che si sono venute via via manifestando. L'Accordo, infatti, è finanziato ed ogni singola iniziativa risulterà particolarmente efficace, essendone garantita la copertura finanziaria annuale.

B) Soggetti diretti dell'Accordo.

      Le Parti Contraenti sono l'Italia e il Regno della Thailandia. Nell'ambito di ciascuno Stato sono da considerarsi destinatari dell'Atto le rispettive amministrazioni statali, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, imprese, scienziati, ricercatori, esperti e docenti.

C) Obiettivi dell'Accordo e risultati attesi.

      Il recepimento dell'Accordo in questione nel nostro ordinamento giuridico intende perseguire gli obiettivi identificati nella relazione illustrativa; è prevista la possibilità di pervenire ad intese dirette con strutture locali, nonché quella di far partecipare Paesi terzi e organizzazioni internazionali a progetti di grande spessore, suscettibili di attirare il finanziamento multilaterale. I settori di prioritario interesse per le Parti potranno venire sviluppati grazie alle risorse finanziarie che scaturiranno dal provvedimento in parola.
      Lo sviluppo della cooperazione nel campo culturale, attraverso progetti multilaterali e diversificati, intende rafforzare e sostenere il patrimonio culturale di entrambe le Parti Contraenti.
      L'incremento della cooperazione nel campo scientifico e tecnologico comprende in particolare lo sviluppo della ricerca nel settore delle scienze di base e in quello delle tecnologie avanzate, nonché quello della salvaguardia dei rispettivi patrimoni culturali ed artistici.
      L'entrata in vigore dell'Atto costituisce oramai una priorità politica nell'ambito dei rapporti diplomatici con il Regno della Thailandia.

D) Modalità di attuazione.

      L'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione Mista che verificherà lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l'elaborazione di Programmi Esecutivi pluriennali.

 

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      L'attuazione dell'Accordo, di competenza della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, avverrà attraverso gli strumenti tipici della collaborazione internazionale in tale settore e, in particolare, attraverso le riunioni della Commissione Mista, precedute e seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni e gli organismi competenti.
      Trattandosi di attività svolte nell'ambito delle competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 377.640 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 388.850 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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