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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6067 |
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Thailandia in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:
Articolo 3.
Al fine di favorire le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiane, si prevede la costituzione di una cattedra universitaria in Thailandia, l'assunzione di tre docenti tailandesi in Italia presso le istituzioni scolastiche secondarie, nonché l'apporto di contributi per i corsi di formazione per i docenti tailandesi. La relativa spesa viene così suddivisa:
(euro 15.000 per 1 cattedra per 1 anno) | euro 15.000 |
(euro 6.900 per 3 docenti per 1 anno)
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euro 20.700 |
Contributo per corsi di formazione per docenti tailandesi
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euro 15.500 |
Totale onere (articolo 3)
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euro 51.200 |
Articolo 4.
Allo scopo di favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e la reciproca conoscenza e valutazione dei rispettivi sistemi educativi, viene previsto l'invio annuo in Thailandia di tre funzionari, di cui uno del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 giorni; la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:
Pernottamento (euro 139 al giorno per 3 persone per 5 giorni) | euro 2.085 |
Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 139,23 cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 139 viene ridotto di euro 46, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 135,23 più euro 53 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), (euro 188,23 per 3 persone per 5 giorni) | euro 2.823
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Spese di viaggio: | |
Biglietto aereo A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 3 persone = euro 6.000 + euro 300 quale maggiorazione del 5 per cento |
euro 6.300
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Totale onere (articolo 4) ...
| euro 11.208 |
Di detto onere l'importo di euro 7.472 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Articolo 6.
Viene previsto l'invio di documenti, pubblicazioni, libri, materiale didattico ed audiovisivo alle istituzioni scolastiche ed accademiche tailandesi, quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana. La relativa spesa è quantificata in euro 10.000.
Totale onere (articolo 6): euro 10.000.
Articolo 8.
Per promuovere la collaborazione accademica tra i rispettivi Paesi, sono previste specifiche intese tra le Università, che prevedono lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti, che partecipano a conferenze, visite e seminari per la realizzazione di ricerche congiunte.
Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono
Soggiorni di breve durata per n. 3 docenti tailandesi (euro 93 al giorno per 3 persone per 10 giorni) | euro 2.790 |
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Thailandia n. 3 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:
n. 3 biglietti aerei A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 3 persone) | euro 6.000 |
Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Totale onere (articolo 8): euro 8.790.
Articoli 9 e 10.
Allo scopo di assicurare la realizzazione in Thailandia di iniziative nel settore delle arti visive e decorative, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e per l'organizzazione di apposite mostre, spettacoli e rassegne, nonché per favorire lo scambio di rappresentanti, attori e artisti, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:
Iniziative nel settore delle arti decorative, visive, dello spettacolo, della letteratura e dell'architettura |
euro 20.000
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Mostre, spettacoli e rassegne |
euro 20.000
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Scambio di rappresentanti, attori e artisti |
euro 10.000
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Totale onere (articoli 9 e 10) ...
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euro 50.000
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Articolo 11.
Al fine di favorire la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari italiani in Thailandia, viene previsto, da parte italiana, la concessione di incentivi, quantificati in euro 10.000.
Totale onere (articolo 11): euro 10.000.
Articolo 12.
Allo scopo di migliorare la collaborazione culturale nei settori dei musei e delle biblioteche, finalizzata alla protezione e conservazione del restauro, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità la cui spesa è così suddivisa:
n. 1 esperto nel settore dei musei per 7 giorni spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 per 1 persona per 7 giorni) |
euro 651
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n. 1 esperto nel settore delle biblioteche per 7 giorni (euro 93 per 1 persona per 7 giorni) |
euro 651
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Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale, si prevede che l'Italia possa inviare in Thailandia n. 2 unità: un esperto nel settore dei musei ed un esperto nel settore delle biblioteche. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificabili:
n. 2 biglietti aerei A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 2 persone) |
euro 4.000
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Totale onere (articolo 12) ... |
euro 5.302 |
Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da assegnare per euro 2.651 alla Direzione generale dei musei e per euro 2.651 alla Direzione generale delle biblioteche.
Articoli 13 e 14.
Al fine di favorire la collaborazione nel settore dell'archeologia, nonché della conservazione e del restauro dei beni archeologici, architettonici e artistici, si prevede l'invio in Thailandia di pubblicazioni, nonché l'organizzazione di simposi e seminari per lo sviluppo dei progetti di ricerca comune. La relativa spesa viene così quantificata:
Invio di pubblicazioni |
euro 5.000
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Organizzazione di simposi e seminari |
euro 15.000
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Iniziative per il restauro dei rispettivi beni ed eventuali corsi di formazione |
euro 20.000
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Totale onere (articoli 13 e 14) ... |
euro 40.000 |
Articolo 15.
Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti tailandesi, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno n. 24 borse di studio. La relativa spesa viene così suddivisa:
euro 620 per n. 24 borse |
euro 14.880
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Spese assicurative e tasse di iscrizione (euro 140 per n. 24 borse) |
euro 3.360
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Totale onere (articolo 15) ... |
euro 18.240 |
Articoli 17 e 18.
Allo scopo di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti sui temi di reciproco interesse mediante lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti.
Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente 10 docenti o ricercatori per 10 giorni e 10 docenti o ricercatori per un mese. La relativa spesa è così suddivisa:
Soggiorni di breve durata: n. 10 docenti o ricercatori per 10 giorni (euro 93 al giorno per 10 persone per 10 giorni) |
euro 9.300
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Soggiorni di lunga durata n. 10 docenti o ricercatori per 1 mese (euro 1.300 per 10 persone per 1 mese) |
euro 13.000
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Spese di assicurazione (euro 30 a persona per 20 persone) |
euro 600
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Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Thailandia 10 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:
n. 10 biglietti aerei A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 10 persone) |
euro 20.000
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Per sostenere le attività di ricerca congiunta nei settori scientifici e tecnologici e per l'organizzazione di seminari, conferenze e mostre nei settori di reciproco interesse, si prevede da parte italiana, l'apporto di un contributo, quantificato in euro 50.000.
Totale onere (articoli 17 e 18): euro 142.900.
Articoli 21 e 22.
Allo scopo di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù, si prevedono i seguenti oneri:
Ospitalità delle sottocommissioni miste, incaricate della realizzazione dei programmi degli scambi e dei viaggi di studio giovanili |
euro 5.000
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Partecipazione di operatori socio-culturali giovanili ad iniziative multilaterali per realizzare progetti nel settore dello sport e della educazione fisica tra le associazioni e gli enti dei rispettivi Paesi |
euro 25.000
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Totale onere (articoli 21 e 22) ... |
euro 30.000 |
Articolo 24.
Per l'esame e la redazione dei programmi operativi ed esecutivi, viene costituita una Commissione Mista, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Thailandia e in Italia.
Nell'ipotesi dell'invio in Thailandia di tre funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri, ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo di 5 giorni, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo indicato all'articolo 4, viene così quantificata:
Spese di missione:
Pernottamento (euro 139 al giorno per 3 persone per 5 giorni) |
euro 2.085 |
Diaria giornaliera per ciascun funzionario (euro 188,23 per 3 persone per 5 giorni) |
euro 2.823 |
Spese di viaggio:
Biglietto aereo A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 3 persone = euro 6.000 + euro 300 quale maggiorazione del 5 per cento) |
euro 6.300
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Totale onere (articolo 24) ... |
euro 11.208 |
Di detto onere, l'importo di euro 3.736 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 63.472 per ciascuno degli anni 2005-2006 e per euro 63.472 a decorrere dall'anno 2007 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 5.302 a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e, per la parte rimanente, del Ministero degli affari esteri è il seguente:
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Articolo 3
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Articolo 4
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Articolo 6
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Articolo 8
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Articoli 9 e 10
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Articolo 11
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Articolo 12
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Articoli 13 e 14
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Articolo 15
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Articoli 17 e 18
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Articoli 21 e 22 |
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Articolo 24 |
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Totale ... |
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In cifra tonda |
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Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Thailandia, allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla realizzazione di eventi culturali ed espositivi, alla concessione delle borse di studio ed indennità giornaliere e
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Necessità dell'intervento normativo. Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.
L'Accordo internazionale tra l'Italia e la Thailandia costituirà la normativa per la disciplina degli scambi nella materia culturale e scientifica fra i due Paesi.
L'Accordo comporta oneri per il bilancio dello Stato, in particolare per l'applicazione degli articoli 3 e 4 (istituzione di una cattedra universitaria in Thailandia e scambio di esperti), 8 (scambio di docenti), 9, 10 e 11 (iniziative di arti visive e pubblicazioni), 12 (missioni di esperti nel restauro e nel settore archeologico) e 24 (svolgimento della Commissione Mista), che ricollegano lo stesso Accordo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
Non risulta che l'Accordo incida sulla normativa previgente.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario in quanto l'ambito culturale è, a tutt'oggi, una delle materie di competenza nazionale.
C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, alle quali la normativa in vigore assegna alcune competenze, lasciando all'Autorità centrale le attività delle relazioni internazionali.
D) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
L'Accordo non incide su tali fonti legislative.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non si rilevano nuove definizioni normative.
B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non occorre introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.
C) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, anche costituzionale, in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.
Nella materia, non sembra esistano linee di giurisprudenza, né che l'Accordo contrasti con la giurisprudenza costituzionale consolidata o meno, né, peraltro, che vi siano giudizi di costituzionalità in corso.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge, vertenti su materia analoga, all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Non vi sono progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento.
A) Motivi che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.
L'Atto costituisce lo strumento essenziale per effettuare un sostanziale salto di qualità nelle relazioni diplomatiche fra l'Italia e il Regno della Thailandia. Il presente documento consentirà una proficua collaborazione con questo Paese, la cui opportunità è avvertita già da tempo, ma mai attuata in modo da corrispondere alle esigenze che si sono venute via via manifestando. L'Accordo, infatti, è finanziato ed ogni singola iniziativa risulterà particolarmente efficace, essendone garantita la copertura finanziaria annuale.
B) Soggetti diretti dell'Accordo.
Le Parti Contraenti sono l'Italia e il Regno della Thailandia. Nell'ambito di ciascuno Stato sono da considerarsi destinatari dell'Atto le rispettive amministrazioni statali, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, imprese, scienziati, ricercatori, esperti e docenti.
C) Obiettivi dell'Accordo e risultati attesi.
Il recepimento dell'Accordo in questione nel nostro ordinamento giuridico intende perseguire gli obiettivi identificati nella relazione illustrativa; è prevista la possibilità di pervenire ad intese dirette con strutture locali, nonché quella di far partecipare Paesi terzi e organizzazioni internazionali a progetti di grande spessore, suscettibili di attirare il finanziamento multilaterale. I settori di prioritario interesse per le Parti potranno venire sviluppati grazie alle risorse finanziarie che scaturiranno dal provvedimento in parola.
Lo sviluppo della cooperazione nel campo culturale, attraverso progetti multilaterali e diversificati, intende rafforzare e sostenere il patrimonio culturale di entrambe le Parti Contraenti.
L'incremento della cooperazione nel campo scientifico e tecnologico comprende in particolare lo sviluppo della ricerca nel settore delle scienze di base e in quello delle tecnologie avanzate, nonché quello della salvaguardia dei rispettivi patrimoni culturali ed artistici.
L'entrata in vigore dell'Atto costituisce oramai una priorità politica nell'ambito dei rapporti diplomatici con il Regno della Thailandia.
D) Modalità di attuazione.
L'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione Mista che verificherà lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l'elaborazione di Programmi Esecutivi pluriennali.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 377.640 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 388.850 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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