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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6105 |
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E, possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare».
2. A decorrere dal 1o aprile 2005, la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. I soggetti che alla data del 1o aprile 2005 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288,
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 16.196.000 euro per l'anno 2005 e in 21.595.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto a 16.196.000 euro per l'anno 2005, a 21.595.000 euro per l'anno 2006 e a 7.736.000 euro a decorrere dall'anno 2007, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e, quanto a 13.859.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a euro 3.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 1.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quanto a euro 5.059.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora
1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogato.
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