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PDL 6105

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6105



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 settembre 2005 (v. stampati Senato nn. 2768-2786-3139-3292-3316)

d'iniziativa dei senatori

GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO; PEDRIZZI, PALOMBO; MANZIONE, BASTIANONI, BATTISTI, CASTELLANI, COVIELLO, D'ANDREA, DATO, DETTORI, FORMISANO, LIGUORI, RIGONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA; GIARETTA, MONTAGNINO; RIGONI, IERVOLINO, LIGUORI, DANZI, BISCARDINI, BEDIN, COSSIGA, NIEDDU, BAIO DOSSI, MALAN

Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 settembre 2005
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare).

      1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E, possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare».

      2. A decorrere dal 1o aprile 2005, la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. I soggetti che alla data del 1o aprile 2005 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288,

 

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hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dal presente comma con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.
      3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 16.196.000 euro per l'anno 2005 e in 21.595.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto a 16.196.000 euro per l'anno 2005, a 21.595.000 euro per l'anno 2006 e a 7.736.000 euro a decorrere dall'anno 2007, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e, quanto a 13.859.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a euro 3.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 1.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quanto a euro 5.059.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora

 

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nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'importo degli assegni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Abrogazione di norme).

      1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogato.


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