PDL 6095
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6095
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BUONTEMPO
Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della carta di identità alle persone di età superiore agli anni dodici
Presentata il 22 settembre 2005
Onorevoli Colleghi! - La legislazione vigente prevede il possesso della carta di identità solo per chi ha compiuto i quindici anni di età. I genitori che vogliano dotare di un documento identificativo il figlio minore di questa età devono ricorrere a strumenti succedanei e di dubbia regolarità, come fotocopie e autodichiarazioni.
Se è vero che il minore dovrebbe essere sempre accompagnato e affidato alla responsabilità di adulti, non si può però ignorare il fatto che nella società moderna si sono molto abbassati i limiti dell'età sociale a cui viene lasciata ai figli una qualche libertà di movimento e il limite relativo alla completa autonomia di spostarsi da soli fuori dalle mura domestiche.
Le mutate condizioni di vita, la maggiore libertà di cui oggi godono i giovani, l'utilizzo dei mezzi di locomozione e di trasporto anche individuali, ci spingono a ritenere opportuna la possibilità di ottenere la carta di identità a decorrere dal dodicesimo anno di età.
Con la modifica dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si dà la possibilità ai genitori di dotare il proprio figlio di un documento di riconoscimento e si semplifica il lavoro non solo delle Forze dell'ordine, ma di moltissimi enti della nostra società, ormai molto più complessa e articolata di quella degli anni '30.
Si tratta di modernizzare un aspetto del rapporto tra cittadino e Stato che faciliterà e renderà più sicura la vita quotidiana dei minori, senza preoccuparci delle critiche contro l'inesistente concetto di «società del controllo», ma considerando, piuttosto, la finalità di integrazione con quella che possiamo chiamare «società dell'identità».
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «anni quindici» sono sostituite dalle seguenti: «anni dodici».